Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 settembre 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 settembre 2015 |
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- 1. Il diritto alle prestazioni sanitarie essenziali non è comprimibile dal potere amministrativoA Cura Di Nicola Fenicia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 10 luglio 2023
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- 3. Disturbo dello spettro autistico e terapia cognitivo comportamentale (metodo ABA): spese a carico del Servizio Sanitario NazionaleValentina Bottega · https://www.diritto.it/ · 24 dicembre 2019
- 4. Legge di bilancio 2018, art. 1, commi 401-500Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2017
- 5. Nuovi Lea: conto alla rovescia, dentro fecondazione, protesi e vacciniLucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 19 dicembre 2016
di Lucia Izzo - Le commissioni Affari Sociali e Sanità di Camera e Senato danno definitivamente il via libera ai nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) che si preparano a diventare operativi per il prossimo anno (per approfondimenti: Lea: i nuovi ticket e le esenzioni in arrivo). Al provvedimento manca solo la firma del ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin, che presumibilmente interverrà entro la fine dell'anno. "Ho detto ai tecnici del ministero - spiega la Lorenzin - che vorrei fosse tutto concluso prima del nuovo anno in modo tale che possiamo tranquillamente, nel 2017, dedicarci all'applicazione dei nuovi Lea". "Stiamo parlando di centinaia di nuove prestazioni - ha ricordato …
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Giurisprudenza • +500
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- 4. TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/02/2025, n. 386Provvedimento: Pubblicato il 26/02/2025 N. 00386/2025 REG.PROV.COLL. N. 00195/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Linee guida 1. L'Istituto superiore di sanita' aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le eta' della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
- Art. 3. Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi stessi;
d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;
g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacita'.
Note all' art. 3 :
- L' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , e' il seguente:
«Art. 5. (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonche' da ludopatia). - 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329 , e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 , e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.».