Articolo 470 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 469Articolo 471
Versione
9 ottobre 2010
Art. 470. Disponibilita' e sostituzione dei capi 1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti. 2. E' pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. 3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente