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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1779/2023 R.G. promossa da
e nella sua qualità di tutore, rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avvocato Michele Rizzo
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e
Marcello Carnovale
-RESISTENTE -
oggetto: revoca prestazioni previdenziali e assistenziali, ex lege 92/2012, art. 2 commi da 58 a 63.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 06.12.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva: che dal 09.02.2023 si trovava in regime di detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla detenzione per effetto dell'Ordinanza n. 204/2023 resa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari;
che, in data 14.06.2023, presentava domanda di aggravamento per il riconoscimento
1 dell'invalidità civile n. 3940966100410, confermata dall'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale – INPS di Cosenza per mezzo di verbale sanitario in data 20.06.2023; che, in data
16.06.2023, l' gli comunicava la sospensione della pensione cat. AS 04012852, sulla CP_1 base di una comunicazione del Ministro della Giustizia in applicazione dell'art. 2 L.
92/2012; che, successivamente, in data 11.07.2023 prot. N.
.2590.11/07/2023.0026803, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS di Paola CP_1
(CS) rigettava la domanda n. 3940966100410 sull'assunto presupposto che “la prestazione non può essere erogata poiché il codice fiscale è inserito nella lista blocchi presente nella piattaforma integrata SCUP (Sistema Controllo Unificato Pagamenti)”; che, alla luce della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 137/2021, aveva diritto al riconoscimento ed al ripristino delle prestazioni assistenziali spettanti. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli “IN VIA PRINCIPALE, accogliere il presente ricorso e per l'effetto ripristinare, quindi riconoscere, in favore del
il diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali dovute, dunque Parte_1
l'indennità di accompagnamento domanda n. 3940966100411 e l'invalidità civile n.
3940966100410, oltre gli arretrati maturati e maturandi ed interessi fino al soddisfo, il tutto con decorrenza dalla data di presentazione delle rispettive domande o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l' effetto, condannare L'Inps al ripristino delle prestazioni previdenziali nonché alla erogazione dei ratei arretrati […]”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' , variamente argomentando per l'infondatezza del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Dal complessivo quadro documentale offerto dalle parti, emerge che il ricorrente agisce in questa sede al fine di ottenere: a) il ripristino dell'assegno sociale n. 078259004012852 già in godimento, revocato a decorrere dall'01.03.2017 (cfr. all. 3 memoria di costituzione) in applicazione dell'art. 2 L. 92/2012; b) il riconoscimento, ex novo dell'indennità di accompagnamento, avendo presentato apposita domanda in data 14 giugno 2023, a sua volta definita con esito negativo per la seguente motivazione: “la prestazione non può essere erogata poiché il codice fiscale è inserito nella lista blocchi
2 presente nella piattaforma integrata SCUP (Sistema Controllo Unificato Pagamenti)”
(cfr. all. 3 ricorso).
2.a) la domanda volta al ripristino dell'assegno sociale n. 078259004012852 già in godimento, revocato in applicazione dell'art. 2 L. 92/2012, è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Sul piano normativo, l'art. 2 della legge 92/2012, per quanto di interesse, prevede: “58.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.
3 62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Controparte_2
, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui
[...]
all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2021, ha statuito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, l. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. La revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. Lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2,3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art.
3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti. Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali (sentt. nn. 27 del 1965, 22 del 1969, 400 del 1999, 432 del 2005, 187 del 2010, 40, 133 del 2013,
22, 230 del 2015, 166 del 2018, 12, 50 del 2019, 152 del 2020, 126 del 2021).”.
4 “È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo
1953, n. 87, l'art. 2, comma 58, l. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali
l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. L'illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.”.
In particolare, il comma 61 dell'art. 2 della l. n. 92/2012 contempla la “revoca” delle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui fruiscano i soggetti già condannati per reati contemplati dal precedente comma 58. Richiede, pertanto, che le prestazioni siano in godimento e ne dispone, dunque, la revoca.
Orbene, nel caso concreto, emerge che era già beneficiario di Parte_1
assegno sociale n. 078259004012852, revocato in applicazione dell'art. 2 L. 92/2012, con decorrenza da marzo del 2017 (cfr. all. 3 memoria di costituzione).
Dagli atti di causa emerge, ulteriormente, che a decorrere dal 09.02.2023 il ricorrente si trova in regime di detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla detenzione, per effetto dell'Ordinanza n. 204/2023 resa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari (cfr. all.
5 ricorso).
Orbene, stando così le cose, parte ricorrente ha diritto al ripristino e alla corresponsione dell'assegno sociale n. 078259004012852 a partire dalla data in cui è sottoposta agli arresti domiciliari, ex art. 47-ter comma 1 ter dell'ordinamento penitenziario, ovvero a decorrere dal 09.02.2023.
Alla luce di tali premesse, la domanda va accolta e l'assegno sociale n. 078259004012852 va ripristinato e corrisposto nuovamente in favore del ricorrente a partire dal 09.02.2023, fintantoché lo stesso si trovi ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, con conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento degli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
5 2.b) È fondata e deve essere accolta anche l'ulteriore domanda presentata da parte ricorrente e diretta al riconoscimento, ex novo, dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 14 giugno 2023, definita con esito negativo per la seguente motivazione: “la prestazione non può essere erogata poiché il codice fiscale è inserito nella lista blocchi presente nella piattaforma integrata SCUP (Sistema Controllo
Unificato Pagamenti)”.
Sul punto, giova premettere che parte ricorrente risulta in possesso del requisito sanitario, di cui all'art. 1 della legge 18/1980, per come accertato dalla Commissione in sede CP_1
di visita, nonché risulta che non era ricoverato gratuitamente in Parte_1
istituto (cfr. all. 5 ). Conseguentemente, sussistendo i presupposti legali di cui all'art. CP_1
1 della legge 18/1980 e versando in regime di detenzione domiciliare a decorrere dal
09.02.2023, il ricorrente ha diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento dal 14 giugno 2023, data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In particolare, è utile rammentare che l'indennità di accompagnamento (prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980, così come modificato dalla legge n. 508/1988), pur presupponendo uno status di invalidità civile al 100% (valutato secondo i criteri di cui alla legge n. 118/1971), non è finalizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è rivolta principalmente a sostenere il nucleo familiare dell'invalido, onde incoraggiare a farsi carico del medesimo, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr.
Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n.
28705).
Di conseguenza, considerato che il ricorrente non si trovava in stato di detenzione quando ha presentato la domanda amministrativa, ed accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1 della legge 18/1980, non si rinvengono ulteriori condizioni ostative al riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14.06.2023.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, considerando la sostanziale
6 novità della questione, rispetto alla quale è stato necessario l'intervento della Consulta con sentenza n. 137 del 2021.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto: a) dispone il ripristino dell'assegno sociale n.
078259004012852 in favore di , con decorrenza dal 9 febbraio Parte_1
2023, e consequenzialmente condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, a corrisponderglielo nuovamente a decorrere da tale data, con i relativi arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) riconosce il diritto di
[...]
a conseguire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 14 Parte_1 giugno 2023, e consequenzialmente condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondergliela a decorrere da tale data, con i relativi arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.05.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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