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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2021 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEO Parte_1 C.F._1
FABIO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PADRONI MARIA BIANCA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha impugnato il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 200/2021 emesso il 17.2.2021 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposto la somma di € 6.499,86 per oneri condominiali oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva rigettarsi la domanda Controparte_1 avversaria, deducendone l'infondatezza.
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza del 19.11.2025 il giudice formulava proposta conciliativa che le parti accettavano nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025 e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso conforme alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 200 del 17.2.2021;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2021 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEO Parte_1 C.F._1
FABIO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PADRONI MARIA BIANCA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha impugnato il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 200/2021 emesso il 17.2.2021 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposto la somma di € 6.499,86 per oneri condominiali oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva rigettarsi la domanda Controparte_1 avversaria, deducendone l'infondatezza.
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza del 19.11.2025 il giudice formulava proposta conciliativa che le parti accettavano nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025 e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso conforme alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 200 del 17.2.2021;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
2 di 2