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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
1352/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dagli avv.ti Iuzzolino e de Sio Parte_1
appellante
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dagli CP_1
avv. ti Toffoletto, Pesenti, Romeo, Cipolla, Lettenmayer e Parte_2
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 1118/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Torre Annunziata in data 24 febbraio 2024 di rigetto della domanda di ripetizione dei costi (stimati in € 514,00, ridotti rispetto al petitum di primo grado) inerenti al contratto di finanziamento personale posto in essere con in CP_1
data 8 settembre 2014 ed estinto anticipatamente in data 30 giugno 2018, allorché
1 residuavano n. 72 rate (sulle 120 pattuite, per un costo complessivo di € 2.230,97) ed agisce in ripetizione verso che, nel costituirsi, propone appello CP_1
incidentale circa il difetto di titolarità passiva del rapporto (da individuarsi in capo a
Big Finance spa, altro intermediario percettore dei costi di intermediazione, quale agente in attività finanziaria) nonché, nel merito, rileva l'infondatezza del gravame – tra l'altro, sia sotto il profilo della rinuncia preventiva al diritto alla ripetizione (cfr art. 1 condizioni generali del contratto) che del criterio della curva degli interessi anziché del criterio di rimborso pro rata temporis.
All'udienza del 9 ottobre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è fondato, infondato quello incidentale.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 8 settembre 2018, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto anteriormente all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n.
141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Va premesso, in linea generale come la distinzione di costi up – front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
L'art. 125 sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
2 o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto
2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”) entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up - front”, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione
Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione
3 degli incassi e dei sinistri)", per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota “up-front” e quota
“recurring". Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd
“Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come 'l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…” ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo
3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione” conseguendone
4 come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli
“up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Lecco 23 settembre
2024 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 (c.d. " ), l'art. 125-sexies t.u.b. va interpretato nel senso CP_2
che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, senza operare alcuna distinzione tra costi
"recurring" e 'up front'”, Trib. Avellino 27 maggio 2024 per cui “Posta la distinzione tra costi "recurring", ossia quelli che maturano nel corso del rapporto e costi 'up front', relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, ai fini della più completa tutela del consumatore e del suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito, la riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza alcun distinguo.” Trib. Benevento 9 marzo 2023 secondo cui ”In tema di mutuo, l'art. 125-sexies TUB dispone che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in modo proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi”, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 “In tema di contratti di credito ai consumatori, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, devono essere rimborsati al cliente tutti i costi sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring e senza necessità di indagare la natura vessatoria o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni.”
nonché Trib. Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d.
5 reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2021 per cui “L'originaria versione dell'art.
125-sexies t.u.b. deve interpretarsi in conformità al diritto europeo e, nello specifico, al principio di diritto espresso dalla Sentenza Lexitor. In caso di estinzione anticipata del contratto, la riduzione del costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti
i costi sostenuti dal cliente anche per i finanziamenti al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.” e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine
Trib. Bologna 7 gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili avendo questa corte affermato che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” contra, tuttavia, ma in maniera non condivisibile, Trib. Castrovillari 6 ottobre 2023 per cui “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, è necessario riconoscere al consumatore una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up-front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e per tale ragione da
6 remunerare.” nonché, ma anteriormente all'arresto del giudice europeo, Trib. Napoli
4 dicembre 2018 secondo cui “L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)”) e ciò per evitare anche manovre fraudolente allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto (così, Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme, è censurato sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263 che, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies decreto - legge 25 maggio
2021 n. 73 (cd “Decreto sostegni bis”), convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 (in parte qua disponeva che l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies TUB in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il
7 consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd
“recurring” ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd
“up-front”) ma, tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd
“recurring”, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.. In altri termini, il Giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2021 n.
106 (conversione del decreto – legge 25 maggio 2021 n.73) ritenendo che il menzionato art. 11 octies confligga con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, (così come interpretato dalla sentenza cd “Lexitor”) di talché , con tale declaratoria, la
Corte Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto sostegni bis”, posto che la pronuncia della Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della
Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi “up front” e “recurring”, per cui, conseguentemente, la portata della perifrasi “riduzione del costo totale del credito” contenuta nell'art. 125 sexies TUB deve ora essere interpretata conformemente alla sentenza “Lexitor “della Corte di Giustizia Europea, sia per la portata pregiudiziale della citata decisione, sia per il concreto recepimento della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano.
8 Rimborso omnicomprensivo anche del premio assicurativo, come coerentemente statuito da Trib. Torino 23 aprile 2021 facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal
Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività, in ordine al quale è da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15 quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2022 secondo cui
“L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima”, Trib.
Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo
9 dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti,
è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib.
Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera
Inferiore, 12 febbraio 2018). Soluzione equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sed contenziosa delle azioni di restituzione. Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione),
l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023 nonché, in termini analoghi, Trib. Nola 17 gennaio 2024 per cui “Il rimborso deve includere anche le remunerazioni richieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come le commissioni per l'attività di intermediazione o i costi assicurativi, non potendo l'esternalizzazione dei servizi da parte del finanziatore limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale.”): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre
2023 n. 25977; sul tema della titolarità passiva della domanda di restituzione, in senso contrario, cfr Trib. Nocera 5 gennaio 2023 il quale ha statuito, sull'assunto per cui
10 qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto possa, da parte del solvens, essere unicamente richiesta nei confronti dell'accipiens, di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, la domanda di ripetizione dell'indebito di detti costi non può essere rivolta alla banca, priva di legittimazione passiva, ma va indirizzata rispettivamente all'intermediario ed alla compagnia assicurativa, effettivi accipiens delle stesse).
E quanto poc'anzi illustrato, circa i costi di intermediazione, a suffragio dell'infondatezza dell'appello incidentale.
Né, in conclusione, può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di
Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum” destinati a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell'intermediario es., le spese di istruttoria) (nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la Corte ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva
2014/17/UE, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e
11 ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 contra Trib. Varese 1° giugno 2023 secondo cui
“Sebbene si tratti di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie,
«l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo»”).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo adottate per quantificare l'importo delle riduzioni, in particolare, si possono individuare due diversi metodi: il criterio “pro rata temporis” (solitamente applicato ai costi cd “recurring”), prevede che i costi sostenuti dal finanziatore siano ripartiti in proporzione al periodo di tempo effettivamente utilizzato rispetto alla durata totale del finanziamento e l'altro criterio della “curva degli interessi o del costo ammortizzato”, che stabilisce una proporzione tra gli interessi dovuti per la vita residua del contratto, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati. La differenza nell'andamento delle percen- tuali generate dal metodo della curva degli interessi rispetto a quella pro rata temporis è dovuta al fatto che un piano di ammortamento prevede quote d'interessi decrescenti e, dunque, al trascorrere delle scadenze, il totale degli interessi da restituire diminuisce con più rapidità rispetto alla linearità del tempo: si conferma la maggior convenienza, per il consumatore, del criterio “pro rata temporis” oltre ad essere questo di estrema semplicità, non richiedendo particolari calcoli matematici
(come ben messo in evidenza da Trib. Nola 17 gennaio 2024 secondo cui “Il calcolo del rimborso deve seguire il criterio del pro rata temporis, in quanto rispondente ai principi di trasparenza e semplicità di comprensione per il consumatore, nonché al principio di competenza economica, essendo i costi da rimborsare maturati in ragione del tempo.”) laddove il criterio della curva degli interessi è più vantaggioso per l'intermediario finanziario, oltre ad apparire coerente con le clausole contrattuali
12 perché l'intermediario finanziario, con l'estinzione del finanziamento, rinuncia agli interessi previsti nelle rate residue e quindi, nella stessa misura, restituirebbe le spese
(per quanto, tuttavia, l'applicazione di tale criterio richiede la conoscenza del piano di ammortamento e potrebbe, pertanto, generare un problema in termini di chiarezza e trasparenza contrattuale). A ogni modo, l'attuale normativa prevede che in contratto sia riportata anche la modalità di rimborso dei costi in caso di estinzione: in particolare, l'art. 125 sexies TUB (nella versione di cui al D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141 nella versione modificata dal decreto – legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106 ma applicabile unicamente ai contratti successivi alla data in vigore dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto di talchè alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125 sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti) affer- ma che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.
Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Alla stregua di quanto precede la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB, tuttavia, non si applica al contratto in esame, risalente al settembre 2018, ponendo fine ad ogni contestazione sul punto.
Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui all'art. 1 condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i motivi di cui infra. Nullità non tanto per effetto di i) previsione di cui all'art. 127 TUB in parte qua dispone che “Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
13 favorevole al cliente” che non parrebbe prevedere una generalizzata nullità per ogni clausola contrattuale derogativa delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al titolo
VI TUB bensì, più modestamente, contenere un richiamo a nullità altrove testualmente previste dal TUB (“le nullità previste dal presente titolo”), tra cui non compare l'art. 125 sexies TUB, di cui ne precisa solo il carattere relativo per cui, una nullità, almeno quella testuale, per la clausola derogativa dei diritti, sarebbe da escludere, né ii) pretesa natura vessatoria della clausola contrattuale stante la riconducibilità della previsione contrattuale alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi) decreto - legislativo 6 settembre
2005 n. 206 “Codice del consumo”, che sembrerebbe, tuttavia, circoscritto ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte). Nullità, viceversa, da affermarsi perché clausola avente natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib.
Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilita' dei diritti” (secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto
(conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appaia estraneo al sistema di tutele l'applicazione al
14 consumatore (credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo
(“Codice del consumo” anziché il TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente altre previsione di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” (secondo cui “E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo”) e 135 sexies “Carattere imperativo delle disposizioni” (per cui “E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente”), congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125 bis secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (si che è possibile circoscrivere la predetta irrinunciabilità almeno alla fase antecedente all'insorgere di tali diritti, rimettendo all'interessato la scelta di disporne successivamente come sancito in maniera condivisibile da Trib. Verona 23 marzo 2010) con la conseguente sanzione della nullità (virtuale, per violazione di norme imperative a presidio dell'ordine pubblico economico a tutela della parità sostanziale dei contraenti cfr art. 3 Cost.) di ogni clausola contrattuale difforme (come ben motivato da Trib. Napoli 6 ottobre 2024 per cui “In tema di contratto di finanziamento, deve affermarsi il
15 principio di diritto, secondo cui il rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett. b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore. Di conseguenza deve essere riconosciuto in capo al cliente il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione
o di istruttoria della pratica a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring.”, Trib. Ferrera 19 luglio 2024 secondo cui ”In caso di estinzione anticipata del finanziamento relativo al credito al consumo (come prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio), è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso di tutti
i costi sostenuti, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso, alla distinzione tra costi
"recurring" - rimborsabili - e 'up-front' - non rimborsabili -, per contrasto con l'art. 125- sexies t.u.b.”, Trib. Milano 11 maggio 2021 secondo cui “la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art.
143 del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi
16 inserita nel TUB”, Trib. Genova 353/2021 secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata.” ed analogamente Trib. Roma 14533/2020 per cui “la clausola negoziale con la quale la ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente” contra la non condivisibile - per tutto quanto illustrato - Trib.
Piacenza 16 marzo 2020 secondo cui, con riguardo a contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 attuativa della
Direttiva 2008/48 non applicabile al caso deciso, ha statuito come “Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilita' delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non puo' considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilita' degli oneri in questione").
Alla stregua di quanto precede, l'appello è infondato.
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 1,100,00 di cui alla tabella
17 2 ”Giudizi di cognizione innanzi il Tribunale” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 470,00, oltre oneri accessori, cui vanno aggiunte le spese del giudizio di primo grado liquidate in € 265,00, oltre voce accessori, cui ulteriormente aggiungere € 135,00 (mediazione e contributo unificato del giudizio di primo grado).
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 1118/2024 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata in data 24 febbraio 2024, condanna
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di , dell'importo di € 514.08, oltre interessi legali ex Parte_1
art. 1284, IV comma, cc dalla data di estinzione del contratto, nonché alle spese di lite per il doppio grado di giudizio pari a € 735,00, oltre voci accessori, nonché ulteriori € 135,00, con attribuzione di procuratori costituiti;
- rigetta l'appello incidentale.
Torre Annunziata, 15 ottobre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
18
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dagli avv.ti Iuzzolino e de Sio Parte_1
appellante
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dagli CP_1
avv. ti Toffoletto, Pesenti, Romeo, Cipolla, Lettenmayer e Parte_2
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 1118/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Torre Annunziata in data 24 febbraio 2024 di rigetto della domanda di ripetizione dei costi (stimati in € 514,00, ridotti rispetto al petitum di primo grado) inerenti al contratto di finanziamento personale posto in essere con in CP_1
data 8 settembre 2014 ed estinto anticipatamente in data 30 giugno 2018, allorché
1 residuavano n. 72 rate (sulle 120 pattuite, per un costo complessivo di € 2.230,97) ed agisce in ripetizione verso che, nel costituirsi, propone appello CP_1
incidentale circa il difetto di titolarità passiva del rapporto (da individuarsi in capo a
Big Finance spa, altro intermediario percettore dei costi di intermediazione, quale agente in attività finanziaria) nonché, nel merito, rileva l'infondatezza del gravame – tra l'altro, sia sotto il profilo della rinuncia preventiva al diritto alla ripetizione (cfr art. 1 condizioni generali del contratto) che del criterio della curva degli interessi anziché del criterio di rimborso pro rata temporis.
All'udienza del 9 ottobre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è fondato, infondato quello incidentale.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 8 settembre 2018, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto anteriormente all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n.
141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Va premesso, in linea generale come la distinzione di costi up – front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
L'art. 125 sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
2 o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto
2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”) entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up - front”, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione
Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione
3 degli incassi e dei sinistri)", per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota “up-front” e quota
“recurring". Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd
“Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come 'l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…” ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo
3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione” conseguendone
4 come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli
“up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Lecco 23 settembre
2024 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 (c.d. " ), l'art. 125-sexies t.u.b. va interpretato nel senso CP_2
che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, senza operare alcuna distinzione tra costi
"recurring" e 'up front'”, Trib. Avellino 27 maggio 2024 per cui “Posta la distinzione tra costi "recurring", ossia quelli che maturano nel corso del rapporto e costi 'up front', relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, ai fini della più completa tutela del consumatore e del suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito, la riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza alcun distinguo.” Trib. Benevento 9 marzo 2023 secondo cui ”In tema di mutuo, l'art. 125-sexies TUB dispone che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in modo proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi”, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 “In tema di contratti di credito ai consumatori, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, devono essere rimborsati al cliente tutti i costi sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring e senza necessità di indagare la natura vessatoria o meno delle clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni.”
nonché Trib. Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d.
5 reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2021 per cui “L'originaria versione dell'art.
125-sexies t.u.b. deve interpretarsi in conformità al diritto europeo e, nello specifico, al principio di diritto espresso dalla Sentenza Lexitor. In caso di estinzione anticipata del contratto, la riduzione del costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti
i costi sostenuti dal cliente anche per i finanziamenti al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.” e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine
Trib. Bologna 7 gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili avendo questa corte affermato che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” contra, tuttavia, ma in maniera non condivisibile, Trib. Castrovillari 6 ottobre 2023 per cui “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, è necessario riconoscere al consumatore una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up-front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e per tale ragione da
6 remunerare.” nonché, ma anteriormente all'arresto del giudice europeo, Trib. Napoli
4 dicembre 2018 secondo cui “L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)”) e ciò per evitare anche manovre fraudolente allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto (così, Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme, è censurato sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263 che, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies decreto - legge 25 maggio
2021 n. 73 (cd “Decreto sostegni bis”), convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 (in parte qua disponeva che l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies TUB in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il
7 consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd
“recurring” ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd
“up-front”) ma, tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd
“recurring”, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.. In altri termini, il Giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2021 n.
106 (conversione del decreto – legge 25 maggio 2021 n.73) ritenendo che il menzionato art. 11 octies confligga con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, (così come interpretato dalla sentenza cd “Lexitor”) di talché , con tale declaratoria, la
Corte Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto sostegni bis”, posto che la pronuncia della Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della
Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi “up front” e “recurring”, per cui, conseguentemente, la portata della perifrasi “riduzione del costo totale del credito” contenuta nell'art. 125 sexies TUB deve ora essere interpretata conformemente alla sentenza “Lexitor “della Corte di Giustizia Europea, sia per la portata pregiudiziale della citata decisione, sia per il concreto recepimento della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano.
8 Rimborso omnicomprensivo anche del premio assicurativo, come coerentemente statuito da Trib. Torino 23 aprile 2021 facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal
Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività, in ordine al quale è da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15 quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2022 secondo cui
“L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima”, Trib.
Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo
9 dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti,
è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib.
Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera
Inferiore, 12 febbraio 2018). Soluzione equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sed contenziosa delle azioni di restituzione. Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione),
l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023 nonché, in termini analoghi, Trib. Nola 17 gennaio 2024 per cui “Il rimborso deve includere anche le remunerazioni richieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come le commissioni per l'attività di intermediazione o i costi assicurativi, non potendo l'esternalizzazione dei servizi da parte del finanziatore limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale.”): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre
2023 n. 25977; sul tema della titolarità passiva della domanda di restituzione, in senso contrario, cfr Trib. Nocera 5 gennaio 2023 il quale ha statuito, sull'assunto per cui
10 qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto possa, da parte del solvens, essere unicamente richiesta nei confronti dell'accipiens, di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, la domanda di ripetizione dell'indebito di detti costi non può essere rivolta alla banca, priva di legittimazione passiva, ma va indirizzata rispettivamente all'intermediario ed alla compagnia assicurativa, effettivi accipiens delle stesse).
E quanto poc'anzi illustrato, circa i costi di intermediazione, a suffragio dell'infondatezza dell'appello incidentale.
Né, in conclusione, può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di
Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum” destinati a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell'intermediario es., le spese di istruttoria) (nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la Corte ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva
2014/17/UE, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e
11 ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 contra Trib. Varese 1° giugno 2023 secondo cui
“Sebbene si tratti di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie,
«l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo»”).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo adottate per quantificare l'importo delle riduzioni, in particolare, si possono individuare due diversi metodi: il criterio “pro rata temporis” (solitamente applicato ai costi cd “recurring”), prevede che i costi sostenuti dal finanziatore siano ripartiti in proporzione al periodo di tempo effettivamente utilizzato rispetto alla durata totale del finanziamento e l'altro criterio della “curva degli interessi o del costo ammortizzato”, che stabilisce una proporzione tra gli interessi dovuti per la vita residua del contratto, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati. La differenza nell'andamento delle percen- tuali generate dal metodo della curva degli interessi rispetto a quella pro rata temporis è dovuta al fatto che un piano di ammortamento prevede quote d'interessi decrescenti e, dunque, al trascorrere delle scadenze, il totale degli interessi da restituire diminuisce con più rapidità rispetto alla linearità del tempo: si conferma la maggior convenienza, per il consumatore, del criterio “pro rata temporis” oltre ad essere questo di estrema semplicità, non richiedendo particolari calcoli matematici
(come ben messo in evidenza da Trib. Nola 17 gennaio 2024 secondo cui “Il calcolo del rimborso deve seguire il criterio del pro rata temporis, in quanto rispondente ai principi di trasparenza e semplicità di comprensione per il consumatore, nonché al principio di competenza economica, essendo i costi da rimborsare maturati in ragione del tempo.”) laddove il criterio della curva degli interessi è più vantaggioso per l'intermediario finanziario, oltre ad apparire coerente con le clausole contrattuali
12 perché l'intermediario finanziario, con l'estinzione del finanziamento, rinuncia agli interessi previsti nelle rate residue e quindi, nella stessa misura, restituirebbe le spese
(per quanto, tuttavia, l'applicazione di tale criterio richiede la conoscenza del piano di ammortamento e potrebbe, pertanto, generare un problema in termini di chiarezza e trasparenza contrattuale). A ogni modo, l'attuale normativa prevede che in contratto sia riportata anche la modalità di rimborso dei costi in caso di estinzione: in particolare, l'art. 125 sexies TUB (nella versione di cui al D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141 nella versione modificata dal decreto – legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106 ma applicabile unicamente ai contratti successivi alla data in vigore dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto di talchè alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125 sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti) affer- ma che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.
Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Alla stregua di quanto precede la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB, tuttavia, non si applica al contratto in esame, risalente al settembre 2018, ponendo fine ad ogni contestazione sul punto.
Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui all'art. 1 condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i motivi di cui infra. Nullità non tanto per effetto di i) previsione di cui all'art. 127 TUB in parte qua dispone che “Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
13 favorevole al cliente” che non parrebbe prevedere una generalizzata nullità per ogni clausola contrattuale derogativa delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al titolo
VI TUB bensì, più modestamente, contenere un richiamo a nullità altrove testualmente previste dal TUB (“le nullità previste dal presente titolo”), tra cui non compare l'art. 125 sexies TUB, di cui ne precisa solo il carattere relativo per cui, una nullità, almeno quella testuale, per la clausola derogativa dei diritti, sarebbe da escludere, né ii) pretesa natura vessatoria della clausola contrattuale stante la riconducibilità della previsione contrattuale alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi) decreto - legislativo 6 settembre
2005 n. 206 “Codice del consumo”, che sembrerebbe, tuttavia, circoscritto ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte). Nullità, viceversa, da affermarsi perché clausola avente natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib.
Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilita' dei diritti” (secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto
(conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appaia estraneo al sistema di tutele l'applicazione al
14 consumatore (credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo
(“Codice del consumo” anziché il TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente altre previsione di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” (secondo cui “E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo”) e 135 sexies “Carattere imperativo delle disposizioni” (per cui “E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente”), congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125 bis secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (si che è possibile circoscrivere la predetta irrinunciabilità almeno alla fase antecedente all'insorgere di tali diritti, rimettendo all'interessato la scelta di disporne successivamente come sancito in maniera condivisibile da Trib. Verona 23 marzo 2010) con la conseguente sanzione della nullità (virtuale, per violazione di norme imperative a presidio dell'ordine pubblico economico a tutela della parità sostanziale dei contraenti cfr art. 3 Cost.) di ogni clausola contrattuale difforme (come ben motivato da Trib. Napoli 6 ottobre 2024 per cui “In tema di contratto di finanziamento, deve affermarsi il
15 principio di diritto, secondo cui il rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett. b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore. Di conseguenza deve essere riconosciuto in capo al cliente il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione
o di istruttoria della pratica a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring.”, Trib. Ferrera 19 luglio 2024 secondo cui ”In caso di estinzione anticipata del finanziamento relativo al credito al consumo (come prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio), è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso di tutti
i costi sostenuti, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso, alla distinzione tra costi
"recurring" - rimborsabili - e 'up-front' - non rimborsabili -, per contrasto con l'art. 125- sexies t.u.b.”, Trib. Milano 11 maggio 2021 secondo cui “la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art.
143 del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi
16 inserita nel TUB”, Trib. Genova 353/2021 secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata.” ed analogamente Trib. Roma 14533/2020 per cui “la clausola negoziale con la quale la ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente” contra la non condivisibile - per tutto quanto illustrato - Trib.
Piacenza 16 marzo 2020 secondo cui, con riguardo a contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 attuativa della
Direttiva 2008/48 non applicabile al caso deciso, ha statuito come “Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilita' delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non puo' considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilita' degli oneri in questione").
Alla stregua di quanto precede, l'appello è infondato.
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 1,100,00 di cui alla tabella
17 2 ”Giudizi di cognizione innanzi il Tribunale” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 470,00, oltre oneri accessori, cui vanno aggiunte le spese del giudizio di primo grado liquidate in € 265,00, oltre voce accessori, cui ulteriormente aggiungere € 135,00 (mediazione e contributo unificato del giudizio di primo grado).
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 1118/2024 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata in data 24 febbraio 2024, condanna
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di , dell'importo di € 514.08, oltre interessi legali ex Parte_1
art. 1284, IV comma, cc dalla data di estinzione del contratto, nonché alle spese di lite per il doppio grado di giudizio pari a € 735,00, oltre voci accessori, nonché ulteriori € 135,00, con attribuzione di procuratori costituiti;
- rigetta l'appello incidentale.
Torre Annunziata, 15 ottobre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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