Articolo 18 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 aprile 1973
Art. 18. Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo).

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell' articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carica della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'eta' prevista dalle vigenti disposizioni per la ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso le societa' di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.
La Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, gia' intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.
Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.
Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva ai 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti piu' favorevole.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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