Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno - Questura di Bologna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto emesso in data 25 maggio 2022 con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo nonchè il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura di Bologna in data 25 maggio 2022 ha emesso provvedimento di diniego del rilascio, in favore dello straniero ricorrente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rinnovo del permesso di soggiorno già in titolarità dello stesso.
A fondamento del suddetto provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
la condanna emessa a carico del ricorrente dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19 dicembre 2019, alla pena di anni 1, mesi 3, giorni 28, di reclusione, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90; la condanna emessa a carico del ricorrente dal Tribunale di Bologna, con sentenza in data 11 marzo 2021, alla pena di anni 1, mesi 10, di reclusione, e multa di Euro 6.000,00, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309/90;
si tratta di reati di grave allarme sociale dai quali emerge la pericolosità del ricorrente ai sensi dell’art. 1, l. n. 1423/56;
il rilevante disvalore ed il relativo allarme sociale suscitato dal comportamento delittuoso dell’interessato relativamente alle severe condanne riportate testimonia il sensibile grado di minaccia a beni giuridici fondamentali e la totale condivisione dei principi di civile convivenza da parte dell’interessato; questi, nonostante abbia regolarizzato la propria posizione in Italia grazie alla sola convivenza con un fratello di cittadinanza italiana, nonostante svolga attività lavorativa, percependo un reddito più che idoneo ad un corretto inserimento nella vita sociale, essendo titolare dal 20/06/2018 di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto il 02 gennaio 2021, ha preferito dedicarsi in modo quasi professionale, reiterando le attività illecite, a delitti inerenti agli stupefacenti, per i quali è stato condannato;
i vincoli familiari sul territorio nazionale non sono idonei ad una rivalutazione positiva della posizione dello straniero, in quanto la presenza della famiglia non risulta averne favorito il corretto inserimento nel rispetto della legalità, sebbene già titolare di un permesso di soggiorno e quindi nelle condizioni di poter vivere nel rispetto delle regole, di poter mantenere dignitosamente se stesso e di poter contribuire al benessere della propria famiglia.
Il suddetto provvedimento, d’altronde, è stato notificato solo in data 25 febbraio 2025.
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 18 maggio 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura non avrebbe considerato che tanto la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel 2019, quanto quella del Tribunale di Bologna in data 11/03/2021, concernono fatti riqualificati dal Giudice penale ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/1990, sì che il ricorrente non costituiva una minaccia per la sicurezza collettiva; inoltre la Questura non avrebbe considerato, nelle more tra l’emissione del provvedimento e la relativa notifica, dell’impegno dello straniero nella vita familiare e lavorativa, e la mancata reiterazione dei reati;
2. la Questura avrebbe illegittimamente sottovalutato i legami familiari del ricorrente e non avrebbe tenuto conto né del fatto che già in data 25/05/2022, lo straniero era già coniugato, né del fatto che in data 03 novembre 2023 è nato suo figlio.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
L'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 dispone che "il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".
In relazione a dette formulazioni dell'art. 9, la giurisprudenza (si veda, ex plurimis , Tar. Umbria, sez. I, 12 febbraio 2024, n. 89) ha, fin dall'inizio, ritenuto necessario che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni "automatismo" in conseguenza di condanne penali riportate (cfr. in tal senso, ex plurimis , Cons. Stato, VI, n. 4708/2016; III, n. 1060/2022; vedi, altresì, Corte Cost. n. 58/2014).
In questo senso, Corte Cost. n. 88/2023, che ha integrato la portata dell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, concernente la revoca del permesso di soggiorno c.d. ordinario (e la cui formulazione testuale non richiedeva, ai fini della revoca, il bilanciamento tra contrapposti interessi), non rileva ai fini dell'individuazione del parametro di legittimità del provvedimento impugnato, non aggiungendo nulla a quanto già risultante dall'art. 9 e dalla giurisprudenza applicativa sopra ricordata.
D’altronde, la pronuncia della Corte rileva con riguardo al mancato rinnovo del permesso ordinario, anch’esso disposto dal provvedimento impugnato, poiché l’Amministrazione di fronte a fattispecie di reato inerenti gli stupefacenti, ma ascrivibili all’ipotesi normativa dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, deve effettuare un approfondito giudizio di pericolosità in concreto dello straniero e, comunque, ai sensi dell’art. 5, comma 5, e comma 5 bis, TUI, l'effetto impeditivo automatico è condizionato dalla presenza di vincoli familiari, dovendo in tal caso il Questore operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 955).
Nel caso di specie, per un verso, l’Amministrazione non ha specificamente motivato e approfondito in ordine ai specifici fatti di reato commessi da parte ricorrente, il quale contesta che anche la sentenza del Tribunale di Bologna del 2021 concernerebbe un reato qualificato in concreto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; per altro verso, la Questura ha errato nel notificare solo nel 2025 un provvedimento emesso nel 2022, senza procedere, previamente, ad un aggiornamento delle condizioni familiari, lavorative e personali del ricorrente, così da procedere ad una eventuale rivalutazione del bilanciamento di interessi sopra ricordato.
A tale ultimo proposito, infatti, è evidente come sia rilevante, in particolare, la sopravvenienza fattuale costituita dalla nascita del figlio minore del ricorrente, elemento che non può essere in alcun modo pretermesso in quanto anteriore alla notifica del provvedimento censurato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che precedono e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato la Questura dovendo provvedere a rideterminarsi, in conformità a quanto sopra esposto, procedendo in particolare, da un lato, ad approfondire le fattispecie di condanna subite dal ricorrente - e l’effettiva qualificazione operata dal Giudice penale -, valutando la pericolosità in concreto dell’agire dello straniero; dall’altro lato ad effettuare nuovamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, tenendo conto della sopravvenuta situazione familiare del ricorrente e della sua attuale situazione lavorativa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.