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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente dott.ssa Maria Sechi Consigliere dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 388 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Fabio Bistrussu, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello appellanti contro
(C. F. ), residente Quartu Sant'Elena, Via COroparte_1 C.F._3
Mascagni 5, 09045 (CA) e (C.F. ), residente CP_2 C.F._4 in Quartu Sant'Elena, Viale Diaz 9, 09045 (CA), in qualità di soci di
[...]
con sede in Cagliari via San Lucifero 84, cancellata COroparte_3
d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. appellati contumaci
e
( ), in persona del COroparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della COroparte_5 elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Massimo Mannocchi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 appellata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.
351, comma 2, e 283 c.p.c.; in via principale: riformare l'impugnata Sentenza n.
1947/2021 del 17/06/2021 RG n. 7618/2013 Repert. n. 1864/2021 del Tribunale di
Cagliari, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1)accertare l'inadempimento della e dichiarare la risoluzione del COroparte_3 contratto di vendita stipulato con la e la risoluzione del contratto di COroparte_3 finanziamento stipulato con la 2)condannare la a COroparte_5 COroparte_5 rimborsare all'attore l'importo delle rate di finanziamento pagate alla data del presente atto, nonché di quelle che lo stesso attore dovrà pagare sino alla conclusione del giudizio, oltre le spese di istruttoria e il premio assicurativo come indicati nel contratto di finanziamento;
3) con vittoria di spese”, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari adita l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: nomina di CTU affinché descriva la potenza e la capacità produttiva dell'impianto installato dalla presso COroparte_3
l'abitazione degli appellanti e, tenuto conto del complesso di incentivi previsti dalla normativa e del progressivo decadimento materiale, quantifichi l'effettiva produzione e il reddito generati annualmente e per la durata del finanziamento;
inoltre, accerti
l'ammontare delle spese sostenute dall'attore per l'acquisto dell'impianto e, in relazione alla durata del finanziamento, dica se l'impianto ha la capacità produttiva necessaria a compensare tali spese.”;
Nell'interesse dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte COroparte_4
d'Appello adita: In via preliminare: respingere l'istanza ex artt. 351 e 283 c.p.c. formulata dagli appellanti;
In via principale: respingere integralmente l'appello in quanto fondato su motivi inammissibili e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento e di conseguenza confermare integralmente la sentenza n. 1947/2021, emessa dal Tribunale di Cagliari, anche eventualmente per le eccezioni assorbite, svolte
2 in primo grado e riproposte in parte motiva. Con vittoria di spese e compenso della causa
d'appello. In via istruttoria, dichiarare inammissibile e rigettare le istanze istruttorie avversarie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari Parte_2 [...]
e per ottenere rispettivamente la risoluzione del contratto, CP_3 COroparte_5 stipulato il 15 novembre 2011, avente ad oggetto l'acquisto, l'installazione e la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico denominato “Power'S” e del contratto di credito collegato, per un importo finanziato di euro 26.249,00, nonché la condanna della società finanziatrice al rimborso delle rate versate e di quelle che lo stesso attore avrebbe dovuto pagare sino alla conclusione del giudizio, oltre alle spese di istruttoria ed al premio assicurativo.
A questi fini, espose che:
- l'operazione era stata presentata da come a “costo zero”, COroparte_3 espressione il cui significato, secondo quanto chiarito nella brochure informativa allegata, era da intendersi nel senso che gli incentivi statali previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, corrisposti dal (Gestore Servizio Elettrico), insieme CP_6 alla valorizzazione dell'energia consumata e/o immessa in rete, avrebbero compensato quanto dovuto per il rimborso del finanziamento, da restituirsi in 150 rate mensili dell'importo di 266,20 euro ciascuna;
- con il passare dei mesi, egli si era reso conto che il risultato contrattuale promesso non avrebbe potuto realizzarsi e che l'impianto non aveva le caratteristiche promesse, atteso che l'ammontare dell'energia prodotta non consentiva di ottenere, mediante il versamento CO degli incentivi le somme necessarie al pagamento delle rate del finanziamento, mentre, d'altra parte, NE continuava a richiedere le fatture per il pagamento dei consumi elettrici;
- per tale motivo aveva inviato una formale diffida sia a da questa ricevuta COroparte_3 in data 04.04.2013, con la quale aveva evidenziato l'assenza delle caratteristiche promesse e manifestato la volontà di ottenere la risoluzione del contratto, sia a CP_5
con la quale, considerato l'inadempimento della società fornitrice, aveva chiesto
[...]
l'immediata sospensione dei prelievi dal proprio conto corrente per il pagamento delle rate e la risoluzione del contratto di finanziamento collegato;
3 - entrambe le lettere erano rimaste prive di riscontro, cosicché egli si era visto costretto ad agire in giudizio, chiedendo altresì di inibire a la segnalazione del proprio CP_5 nominativo alle liste del CRIF, ovvero di ordinarne la cancellazione.
2. , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, rilevò la COroparte_3 necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quale cointestataria e Parte_1 coobbligata in forza del contratto di finanziamento ed eccepì in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di far valere la garanzia per i vizi, per aver questi inoltrato la denuncia oltre il termine previsto dall'art. 132 cod. cons., ovvero oltre il termine di cui all'art. 1490 c.c., contestando, nel merito, l'inadempimento ad essa ascritto.
3. costituitasi in giudizio, aderì all'eccezione preliminare sollevata COroparte_5 dall'altra convenuta, facendo proprie anche le difese da questa svolte nel merito.
4. Integrato il contraddittorio e istruita la causa mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1947/2021 del 17.06.2021, previa qualificazione del contratto stipulato con alla stregua di un appalto, rigettò le domande COroparte_3 svolte dall'attore e dall'intervenuta, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di denunciare il difetto di conformità nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, previsto sia dall'art. 132 cod. cons. che dall'art. 1667 c.c., poiché l'impianto era entrato in esercizio nel febbraio 2012 e il aveva denunciato per la prima volta la Pt_2 mancanza di qualità con lettera raccomandata ricevuta da il 04.04.2013. CP_3
In secondo luogo, il primo giudice affermò che l'attore non aveva comunque assolto all'onere di produrre i documenti – quali “fatture ENEL ed estratti conto bancari, contenenti i dati relativi alla quantità (kW/h) di energia autoprodotta, alla quantità
(kW/h) ed al prezzo pagato (€) al gestore per l'energia consumata attinta dalla rete, alla CO quantità (kW/h) ed al prezzo (€) che il gli ha accreditato per l'energia prodotta dall'impianto ed immessa in rete” – necessari per accertare la fondatezza delle doglianze,
e cioè per verificare, precisamente, l'entità del divario tra produzione energetica promessa e produzione effettiva, ciò che precludeva la possibilità di apprezzare l'importanza della difformità e di valutare se la stessa fosse tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, incidendo sul sinallagma in misura sufficiente a produrre la risoluzione del contratto d'appalto.
5. Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello Parte_2
e sulla base di quattro motivi. Parte_1
4 6. La succeduta a a seguito di fusione COroparte_4 CP_5 per incorporazione, si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione, della quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Poiché è stata cancellata medio tempore dal registro COroparte_3 delle imprese, l'appello è stato proposto e notificato, su iniziativa degli stessi appellanti, non solo presso il procuratore domiciliatario della società cancellata nel precedente grado di giudizio, ma, ai fini della regolarità del contraddittorio, anche nei confronti dei soci della società estinta, ed , i quali sono rimasti contumaci. COroparte_1 CP_2
7. La causa, previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli appellanti, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da COroparte_5
Dalla lettura dell'espositiva dell'atto di citazione si evince, infatti, che gli appellanti hanno formulato, in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., distinte censure con riferimento ai capi della decisione vertenti sull'accertata decadenza e sul mancato raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda, riprendendone testualmente i singoli passaggi motivazionali e ponendo la parte appellata in grado di svolgere pertinenti difese (cfr. Cass. n. 7675/2019; Cass. n. 10916/17).
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione dell'art. 132 cod. cons. e dell'art. 1667 c.c., nella parte in cui era stata erroneamente ritenuta fondata l'eccezione di decadenza sollevata da sulla scorta della seguente motivazione: “l'attore era in condizioni di COroparte_3 rendersi conto se avesse una produttività sufficiente a coprire la rata mensile del finanziamento dopo averne osservato il funzionamento per quattro mesi (2 bimestri) e, CO quindi, non oltre il giugno 2012, verificando quale fossero gli importi accreditati dal
e quale il risparmio assicurato dal così detto aut-consumo e raffrontando la relativa somma con le rate del finanziamento CONSUMIT che era tenuto a pagare mensilmente”.
L'attore ha invece denunciato per la prima volta a la difformità CP_7 dell'impianto con lettera raccomandata ricevuta dall'appaltatrice il 4.4.2013 (doc. 5 atto di citazione), quando era trascorso oltre un anno da che si era trovato nella condizione di apprezzare la difformità lamentata”.
Gli appellanti si sono doluti, nello specifico, del fatto che il giudicante non avesse considerato che per poter verificare in modo attendibile l'effettiva compensazione delle
5 rate mensili del prestito erogato da con gli incentivi e la valorizzazione CP_5 dell'autoconsumo promessi da non potevano essere sufficienti due bimestri CP_3 dalla messa in funzione dell'impianto, essendo necessario estendere l'analisi ad un congruo arco temporale. A sostegno dell'assunto, hanno dedotto che non avrebbero potuto avere piena conoscenza del difetto di produttività e dell'insufficiente risultato economico prima di aver valutato l'effettiva entità del risparmio in bolletta e degli CO incentivi conseguiti, tenuto conto che i primi versamenti erogati dal con riferimento ai mesi da gennaio ad aprile 2013, erano stati eseguiti in data 01.07.2013, come risultava CO per tabulas dall'estratto dell'account web di prodotto con le Parte_2 memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., unitamente all' “analisi dati reali e proiezioni produttività impianto” redatto dal CTP, Ing. Persona_1
10. Il motivo è fondato.
Come si evince chiaramente dalla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. pag. 23 e tabella 3 a pag. 24) e in continuità con quanto affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr., fra le tante, sent. n. 41/2022; sent. n. 121/2025, sent. n. 113/2025), al fine di verificare se la produttività dell'impianto è in grado di compensare le rate di finanziamento l'analisi dell'energia media producibile va fatta su base annua, giacché solo l'osservazione per un apprezzabile lasso temporale consente ad un utente, non esperto ma diligente, sulla base CO delle bollette e dei contributi ricevuti, di poter fare una valutazione realistica e attendibile della rispondenza dell'efficienza dell'impianto a quanto dichiarato in contratto.
Ne discende che, nel caso in esame, il parametro temporale utilizzato dal giudice di prime cure è eccessivamente ristretto, oltre che basato sul solo periodo di fatturazione utilizzato dal gestore del servizio elettrico, dovendosi ritenere, per converso, che il si fosse Pt_2 avveduto delle difformità - poi confermate con più specifici e tecnici dettagli dal consulente nominato d'ufficio - entro il termine ragionevole sopra indicato, avuto riguardo alla messa in esercizio dell'impianto, avvenuta pacificamente nel febbraio 2012 CO (precisamente, il 27.02.2012) e alla data di sottoscrizione delle convenzioni con il
(il giorno 25.09.2012, con decorrenza dal 27.02.2012, per il servizio dello scambio sul posto e il giorno 07.11.2012, con decorrenza dalla data della domanda di ammissione del
16.03.2012, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, come risulta dal doc. 10 in fasc. di primo grado . La denuncia era stata, quindi, tempestivamente inoltrata CP_5 con lettera raccomandata del 29 marzo 2013, ricevuta da il 4 aprile 2013 (v. CP_3 doc. 6 in fasc. di primo grado appellante), entro due mesi dal momento in cui, decorso un
6 anno dalla connessione alla rete elettrica e meno di sei mesi dalla stipula delle suddette convenzioni, poteva ragionevolmente aversi contezza delle qualità e potenzialità dell'impianto e, quindi, del difetto di conformità dello stesso rispetto alla redditività promessa, come previsto dall'art. 132 del codice del consumo.
In tale prospettiva, se non rileva, per spostare ulteriormente in avanti il momento della scoperta, l'argomentazione svolta dall'appellante circa l'avvenuto accredito, solamente in data 1° luglio 2013, degli incentivi riferiti alle mensilità maturate a partire dal gennaio
2013 - circostanza desumibile dallo stesso prospetto riepilogativo scaricato dalla pagina CO web intestata all'utente e sotto tale profilo non utilmente contrastata da .it. Pt_3 che, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., si era limitata a contestare genericamente “la rilevanza della perizia tecnica prodotta dagli attori in quanto erronea ed inattendibile perché elaborata sulla base di criteri e metodologie tecniche non corrette ed altresì perché fondata su dati parziali e prognostici” -, la tempistica delle erogazioni, CO unitamente alla data, di molto successiva, di sottoscrizione delle convenzioni con il avvalora, nel caso concreto, la descritta necessità di estendere ad un anno complessivo il periodo di analisi dei dati acquisiti;
deve, invero, ritenersi che solo a fine marzo 2013 la denuncia fosse stata resa possibile sulla scorta di una valutazione realistica della CO produttività dell'impianto, tenuto conto delle tariffe del (riportate nella convenzione), dell'assenza, al tempo, di pagamenti ricevuti in relazione agli incentivi dovuti per l'anno 2013 e dell'inesistenza e/o insufficienza di quelli relativi al periodo pregresso, maturati prima della stipula delle citate convenzioni, nonché degli importi addebitati per i consumi elettrici nei bimestri compresi tra il marzo 2012 ed il marzo 2013.
11. L'accoglimento della prima censura, in virtù del principio della “ragione più liquida”, consente l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di gravame, pur logicamente preordinati, con cui gli appellanti si sono doluti rispettivamente della mancata applicazione dell'art. 1669 c.c., ai fini del rispetto del più lungo termine di decadenza, e della violazione e/o errata applicazione della normativa generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., onde assoggettare la fattispecie all'ordinario termine di prescrizione e non anche al regime di decadenza breve.
12. Appurata, quindi, la tempestività della denuncia, la normativa applicabile al caso in esame, in considerazione della qualità assunta dalle parti contrattuali in funzione della attività svolta e della destinazione del bene, è da individuarsi in quella dettata dal D.lgs.
206/2005.
7 In merito a detto aspetto, giova precisare che non può ritersi formato alcun giudicato interno, atteso che la decisione adottata si è basata sulla individuazione del regime decadenziale previsto dalla disciplina dei vizi e delle difformità in materia d'appalto, con indistinto richiamo all'art. 132 cod. cons. e all'art. 1667 c.c. per l'identità del termine, senza che il giudice abbia compiuto un effettivo, specifico e concreto accertamento in ordine alla configurabilità del contratto oggetto di disamina come un appalto di beni di consumo o un appalto ordinario regolato dal codice civile (si rimanda a pag. 16, paragrafo b, della sentenza impugnata, ove il giudice ha constatato espressamente l'irrilevanza della questione). Parimenti, sempre all'interno di tale ratio decidendi (v. pagg. 17 e 18, paragrafo d, della sentenza) il giudice di primo grado si è limitato ad affermare: (i)
l'irrilevanza circa la ricorrenza di un caso di aliud pro alio, in quanto fattispecie riservata alla compravendita, mentre l'art. 1668 c.c., che consente al committente di chiedere la risoluzione solo se le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, subordina comunque detta possibilità all'onere della denuncia nel termine di 60 giorni dalla scoperta;
(ii) l'impossibilità di ravvisare, in ogni caso, la figura dell'aliud pro alio, anche nell'ipotesi di ritenuta prevalenza della componente della vendita su quella dell'appalto, perché la difformità lamentata dall'attore, se provata, avrebbe integrato un vizio del bene per mancanza di una qualità promessa, senza renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione. Trattasi, ancora, di mere argomentazioni prive di autonomia rispetto alla questione inerente al regime di decadenza, delle quali il giudice si è servito per chiarire l'iter logico seguito, ma che non si sono tradotte in un accertamento indipendente, idoneo a sorreggere la decisione sotto un distinto profilo.
Poiché, dunque, deve farsi qui riferimento alle disposizioni di cui al Codice del consumo e non a quelle codicistiche, sono inconferenti le argomentazioni svolte da CP_4
(v. pag. 9, paragrafo II della comparsa di costituzione e risposta) sull'asserita
[...]
“acquiescenza ex art. 329 c.p.c.” degli appellanti in merito alla qualificazione del contratto come appalto, nonché quelle sulla diversa soluzione che conseguirebbe, in concreto, dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1668 c.c. (v. pagg. 14-17 della comparsa di costituzione e risposta), impropriamente sovrapposta, nell'interpretazione offerta dell'appellata, a quella prevista dagli artt. 129 e 130 del codice del consumo. L'art. 128 del codice, in ordine alle garanzie e ai rimedi in caso di difetti di conformità concernenti i beni di consumo, prevede infatti che “A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera
e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
8 fabbricare o produrre”, mentre il successivo art. 130, nel disciplinare i diritti del consumatore, contempla la possibilità per quest'ultimo di optare per il rimedio della risoluzione del contratto, senza condizionarne la richiesta all'ipotesi cui le difformità o i vizi siano tali da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione.
Altrettanto priva di pregio è, inoltre, l'eccezione secondo la quale non sarebbe stata impugnata la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta “la non importanza
(rectius impossibilità di verificare l'importanza dell'inadempimento)”, avendo gli appellanti espressamente censurato, con il quarto motivo, la seconda ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia, lamentando l'omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti offerti a supporto della domanda, a loro dire meritevoli di accertamento mediante la dedotta consulenza tecnica d'ufficio, non disposta dal Tribunale (v. atto di appello, punto 15 a pag. 21, che censura in modo specifico la sentenza impugnata sub punto 27, pag. 19).
13. Ciò posto, il gravame è fondato anche con riferimento a quest'ultimo motivo.
Va anzitutto evidenziato che gli attori, odierni appellanti, hanno lamentato sin dall'atto introduttivo del giudizio la mancanza delle qualità promesse, ossia la produttività di CO un'energia tale da consentire al di erogare incentivi sufficienti a rendere l'intera operazione – acquisto dell'impianto e collegato contratto di finanziamento – a c.d. costo zero. In altri termini, quel che era stato garantito agli acquirenti consumatori e risultava in termini inequivoci dalla brochure allegata al contratto stipulato con che ne CP_3 costituiva parte integrante, era la possibilità di ammortizzare il costo dell'impianto attraverso l'utilizzo degli incentivi fiscali e di introitare utili a seguito del maggior accumulo di energia rispetto alle esigenze domestiche e connessa vendita dell'eccedenza all'ENEL.
A sostegno delle proprie pretese, hanno prodotto, in particolare, l'estratto scaricato CO dall'area personale di del portale informatico versato in atti con Parte_2 le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., unitamente allo schema di “analisi dati reali e proiezioni produttività impianto” del consulente tecnico di parte. A fronte di tale produzione, il Tribunale non ha rilevato che non aveva svolto alcuna specifica CP_3 difesa, mentre si era limitata a contestare la perizia, “in quanto elaborata sulla CP_5 base di criteri e metodologie tecniche non corrette e fondata su dati parziali e prognostici” con riferimento alle annualità successive - e, quindi, le elaborazioni e proiezioni presenti nella tabella predisposta dal perito di parte alla scheda 2/2 -, ma non i CO dati obiettivi estratti dalla piattaforma del relativi alla quantità di energia
9 autoprodotta e agli accrediti degli emolumenti ricevuti nell'anno 2013 (v. scheda 1/2, posta a fondamento delle successive elaborazioni peritali).
A prescindere, dunque, dalla mancata produzione di tutte le fatture NE e degli estratti conto bancari, in assenza di una specifica contestazione circa i dati di fatto riportati nei documenti agli atti, idonei a formare una base probatoria suscettibile di verifica ed approfondimento, anche mediante sopralluogo ed esecuzione dei necessari accertamenti di natura tecnica, il giudice di prime cure avrebbe potuto e dovuto disporre una c.t.u. volta ad appurare se l'impianto fosse conforme alle previsioni contrattuali e fosse idoneo alla fornitura di un quantitativo di energia tale da far conseguire i benefici cui era destinato, chiarendone, in caso contrario, le difformità, senza che lo strumento di valutazione, involgente fatti non altrimenti acclarabili, esonerasse l'attore dall'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico. Tant'è che l'ausiliario nominato da questa Corte è riuscito ad eseguire gli accertamenti richiesti effettuando, nell'ambito delle proprie competenze, i calcoli di producibilità dell'impianto, “confermati dalle misure estratte dal CO portale del per l'anno 2013” di cui al citato allegato 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. prodotto da parte attrice (così, a pag. 24 della relazione peritale). A ciò si aggiunga che, come si vedrà in seguito, soltanto un accertamento tecnico avrebbe potuto evidenziare le difformità riscontrate anche rispetto alle caratteristiche stabilite da fonti normative del settore, rilevanti sotto il profilo della sicurezza dell'impianto, difformità certamente non percepibili da un consumatore privo delle conoscenze specifiche.
14. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello hanno messo in luce l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da CP_3
Come emerge dalla lettura del contratto stipulato tra quest'ultima e Parte_2 per l'opzione “POWER'S” era stata garantita una resa di 6000 kWh annui, con una percentuale di scostamento negativa o positiva del 10%, con la conseguenza che la produttività avrebbe dovuto mantenersi in un range compreso tra 5500 e 6600 kWh.
Invece, mediante gli accertamenti svolti, finalizzati a verificare se l'impianto in esame fosse in grado di ottenere le prestazioni energetiche promesse, il consulente tecnico nominato dall'Ufficio, Ing. , ha chiaramente evidenziato che: “I calcoli Persona_2 di producibilità, confermati dalla documentazione in atti, dimostrano che l'impianto per cui è causa è in grado di garantire una producibilità media annua pari a circa 5000 kWh
(per l'esattezza 4997 kWh). Tale stima è valida per il primo anno di vita dell'impianto.
Per gli anni successivi si deve tener conto di un naturale decadimento delle prestazioni
10 dei moduli fotovoltaici come indicato nella scheda tecnica del costruttore e come noto a tutti gli operatori del settore. La stima per gli anni successivi è riportata in Tabella 3, che si riporta di seguito per comodità (Tabella 3: producibilità media annua dell'impianto per cui è causa). L'impianto fotovoltaico per cui è causa è in grado di produrre una quantità di energia elettrica inferiore a quanto indicato in contratto. La differenza stimata varia tra il 16,7% in meno nel primo anno e il 27,8 % in meno nel ventesimo anno di vita dell'impianto. In sintesi, l'impianto così come progettato e realizzato non poteva essere in grado di rispettare la previsione contrattuale in merito alla produzione di 6000 kWh/anno di energia elettrica.” (V. CTU, pagg. 23 e 24).
In secondo luogo, il c.t.u. ha escluso che l'impianto realizzato fosse idoneo a garantire l'accesso ai benefici di legge richiamati nel contratto, nella misura ivi indicata, posto che lo stesso non era senz'altro idoneo, in primis, a garantire la produzione di energia elettrica in quantità tale da rendere gli odierni appellanti autonomi dalla rete NE. Inoltre, raffrontando la stima relativa agli incentivi percepibili per l'immissione in rete dell'energia prodotta e l'entità delle rate dovute per la restituzione del finanziamento collegato, l'ausiliario ha precisato che: “Dal confronto tra l'esborso annuo relativo alla finanziaria e le stime economiche riportate nella Tabella 4 al paragrafo 5 nonché nella tabella 6 seguente, si può notare che i corrispettivi economici percepibili non sono in grado di sopperire alle rate del finanziamento per l'acquisto dell'impianto. Il corrispettivo economico massimo ottenibile si ha al primo anno di vita dell'impianto ed
è pari a 1.609,03€ (vedasi tabella 6 seguente) a fronte di un esborso annuo per rate di finanziamento pari a 3.194,40€. Nei primi 13 anni di esercizio, il cumulo delle rate di finanziamento ammonta a 39.910€, a fronte di corrispettivi massimi ottenibili cumulati pari a 20.038,90€, per una differenza pari a 19.871,10€. Nei restanti 7 anni di incentivazione, alla chiusura del finanziamento, gli appellanti possono usufruire di ulteriori corrispettivi per un totale di 10.001,77 €, per cui la differenza totale tra corrispettivi ottenibili in vent'anni e costi per il finanziamento dell'impianto si riduce a
9.869,33 €. (…) Si rileva inoltre che, seppure l'impianto fotovoltaico realizzato fosse stato in grado di produrre ogni anno 6000 kWh di energia elettrica come previsto in contratto, (cosa impossibile per come è stato realizzato) i corrispettivi economici ottenibili non sarebbero comunque stati sufficienti a coprire le rate per il finanziamento dell'impianto. Nella tabella 7 seguente si riportano i calcoli dei corrispettivi economici raffrontati con le rate mensili nel caso di produzione annua fissa pari a 6000 kWh, promessa in contratto.” (V. CTU pagg. 26 - 28 e tabella 7 p. 29).
11 Ancora, in risposta al punto c) del quesito, il c.t.u. ha osservato che “Nei vent'anni di incentivazione in conto energia dell'impianto fotovoltaico, l'entità dei benefici di cui la parte attrice non ha potuto e non potrà beneficiare a causa della differenza tra la producibilità promessa in contratto e quella reale è quantificabile in 11.937,58 €”.
Infine, l'Ing. ha osservato che l'impianto realizzato presenta difformità non solo Per_2 rispetto alle previsioni contrattuali, con riguardo all'aspetto produttivo, ma anche rispetto alla regola dell'arte, “quali l'installazione di un interruttore differenziale di tipo AC in luogo del prescritto tipo A e l'utilizzo di cavi unipolari senza guaina in un canale posato all'aperto e in promiscuità con cavi in corrente continua, che presentano un diverso livello di isolamento. Tali aspetti, afferenti la sfera della sicurezza elettrica e la regola dell'arte, possono ritenersi difformità sostanziali rispetto al contratto nella misura in cui esso promette la realizzazione di un impianto a regola d'arte. L'impianto realizzato non
è conforme allo schema elettrico inserito nella dichiarazione di conformità alla regola
d'arte di cui al D.M. 37/08” (v. pag. 24, par. 6.1, della relazione peritale).
Il richiamo dei passaggi salienti della relazione di consulenza tecnica, logica ed adeguatamente argomentata, nonché delle relative conclusioni, cui questa Corte ritiene di aderire perché fondanti il proprio convincimento, esaurisce l'obbligo di motivazione senza che sia necessario soffermarsi sui generici rilievi mossi nella comparsa COr conclusionale da parte di la quale si è limitata ad allegare l'inattendibilità delle conclusioni tratte dal CTU perché asseritamente fondate su dati ipotetici, sia con riferimento alla produzione di energia elettrica (questione già affrontata al paragrafo precedente), sia con riferimento al pagamento dei ratei di finanziamento, in assenza di documentazione attestante l'importo corrisposto dal consumatore (circostanza del tutto irrilevante nell'indagine demandata, correlata all'obbligo restitutorio delle rate mensili previste nel piano di rimborso).
15. Sulla scorta di quanto fin qui rilevato, avuto riguardo agli interessi economici sottesi all'operazione posta in essere dalle parti, allo scostamento superiore al 10% tra produttività promessa e produttività reale, inidonea a garantire al consumatore il conseguimento dei benefici previsti, nonché alla ulteriore mancanza riscontrata sul piano della non conformità dell'impianto alle regole dell'arte, deve ritenersi sussistente un difetto di conformità del bene di non lieve entità, ai sensi dell'art. 130, ultimo comma, cond. cons., che, similmente all'inadempimento di non scarsa importanza previsto dall'art. 1455 c.c., giustifica la risoluzione del contratto. L'enfatizzazione nella brochure, quale parte integrante, della redditività dell'impianto evidenzia, infatti, come il bene
12 promesso non fosse semplicemente un impianto fotovoltaico funzionante, ma un impianto in grado di produrre energia sufficiente per ripagare integralmente, con gli incentivi in ragione di anno, almeno il costo del finanziamento, se non addirittura a creare un guadagno per il consumatore. Inoltre, la quantificazione in € 11.937,58 dei benefici economici di cui gli appellanti non hanno potuto beneficiare a causa della differenza tra la producibilità promessa in contratto e quella reale – benefici dovuti al risparmio per l'energia elettrica prodotta e consumata in loco, che si traduce in un minor esborso nella bolletta elettrica – rappresenta un dato che contribuisce a dare la misura della gravità dell'inadempimento della società fornitrice (v. relazione del CTU, pag. 28 e 29, par.
6.3. parte c). COrariamente a quanto sostenuto dall'istituto di credito e come sopra già evidenziato, non è invece richiesto, nella specie, l'elemento ulteriore e di maggiore gravità specificato dall'art. 1668 c.c. in tema di appalto, quale quello per cui l'opera sia del tutto inidonea alla sua destinazione.
Pur non avendo sollevato questioni di sorta al momento della sua costituzione, CP_3 si precisa che il con la lettera raccomandata del 29 marzo 2013, dopo aver svolto Pt_2 contestazioni in ordine alla mancanza della qualità promesse in contratto, aveva diffidato la società alla rimozione dell'impianto nel termine di 15 giorni;
a tale missiva CP_3 non aveva mai dato riscontro, per poi contestare in giudizio la tempestività della denuncia e l'adempimento ad essa ascritto, manifestando in tal modo di non intendere provvedere, nemmeno entro un termine più ampio, ad alcuna sostituzione o riparazione. Di conseguenza, l'unico rimedio esperibile per i consumatori era e resta la risoluzione del contratto.
16. Passando all'esame delle domande che incidono sul rapporto contrattuale intercorrente tra e da un lato, e l'allora Parte_2 Parte_1 CP_5
COr incorporata da dall'altro, giova osservare che la complessiva operazione economica posta in essere dalle parti integra una fattispecie caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di appalto (o, a seconda della qualificazione, di compravendita misto ad appalto) relativo all'impianto fotovoltaico e il contratto di mutuo stipulato per finanziare il bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. T.u.b., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il
“contratto di credito collegato” è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) T.u.b., come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio
13 per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Nel caso in oggetto, all'interno del contratto di fornitura concluso con mediante CP_3 la sottoscrizione del modulo di adesione, si fa espresso rinvio al “modulo FIN” per il programma di rientro economico dell'investimento e si precisa che “il documento costituirà impegno contrattuale una volta che la banca/società finanziaria approverà la richiesta di finanziamento. In caso di diniego del finanziamento richiesto da parte della banca, nessun impegno potrà considerarsi assunto vicendevolmente tra la e il CP_3 cliente”. Specularmente, nel contratto di mutuo è espressamente individuato lo scopo del finanziamento, ossia l'acquisto “dell'impianto fotovoltaico Power'S”, stipulato in pari data con gli effetti del collegamento negoziale in punto di risoluzione sono CP_3 inoltre disciplinati dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento
(doc. 1 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di , che riproduce CP_5 chiaramente la norma dell'art. 125 quinquies TUB, recante la seguente speciale tutela a fronte dell'inadempimento del fornitore: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione accorda al consumatore una azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Quali unici presupposti per l'utile esercizio dell'azione diretta verso il finanziatore - e quindi per la risoluzione del contratto di mutuo - sono previsti: a) la previa costituzione in mora del fornitore;
b) la sussistenza, in concreto, dei requisiti necessari ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura (per usare l'espressione generale utilizzata dal t.u.b.), ossia che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 1455 c.c..
14 Gli accertamenti sopra compiuti in ordine alla tempestività della denuncia del difetto di conformità, con contestuale messa in mora del fornitore, e all'entità dell'inadempimento, comportano, dunque, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento e di quella di ripetizione delle somme versate al soggetto mutuante, nei limiti entro cui può ritenersi raggiunta la prova gravante sugli attori, odierni appellanti.
Al riguardo, se è vero che non è stata prodotta specifica documentazione attestante l'importo versato, deve tuttavia rilevarsi che la prova del pagamento dei ratei corrisposti può ritenersi raggiunta in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ed invero, il aveva precisato, entro il formarsi delle preclusioni assertive (cfr. Pt_2 pag. 4 della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), l'entità dei costi per le rate pagate, pari ad € 3.194,40, così integrando, per relationem, il petitum della domanda restitutoria, cui non aveva fatto seguito alcuna specifica contestazione da parte della società mutuante, che ha sollevato per la prima volta la questione solamente nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del presente grado di giudizio.
L'importo indicato corrisponde, del resto, alla sommatoria di dodici rate mensili (€
266,20 x 12 mesi = € 3.194,40/anno) ed il relativo versamento è altresì presumibile alla luce delle affermazioni contenute nella lettera raccomandata inviata a in data CP_5
09.04.2013, in cui il aveva rappresentato di non intendere provvedere Pt_2 ulteriormente al pagamento di quanto riportato nel piano ed aveva formalmente invitato la società, a partire da tale momento, all'immediata sospensione dei prelievi dal proprio conto corrente.
Entro tali limiti deve, pertanto, essere accolta la domanda di ripetizione, non essendovi specifica indicazione né prova del pagamento di altri oneri contrattuali o di rate successive, intervenuto nelle more “della conclusione del giudizio”. Su detta somma non possono, peraltro, riconoscersi gli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale, in assenza di espressa richiesta di parte.
17. In conclusione, l'accoglimento del secondo e del quarto motivo d'appello conduce all'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente risoluzione del contratto di “fornitura” dell'impianto e del contratto di credito al consumo ad esso collegato, COr nonché la condanna di al rimborso, in favore di e di Parte_2 Parte_1 delle rate già versate per la restituzione dell'importo finanziato.
Nessun'altra statuizione restitutoria, quale effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione del contratto di “fornitura”, è dovuta, in assenza di domanda proveniente dalle parti appellate rimaste contumaci. Ed invero, l'appellato che sia rimasto vittorioso nel giudizio
15 di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346
c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda riconvenzionale subordinata, non esaminata dal primo giudice perché condizionata all'accoglimento della domanda principale della controparte, non potendo essa rivivere automaticamente per il solo fatto che quest'ultima sia stata poi accolta dal giudice dell'impugnazione.
18. In base all'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di COroparte_4
anche quale successore di .it.
[...] Pt_3
Di contro, nulla può porsi a carico dei soci della società di capitali estinta, i quali, secondo quanto ricavabile dal disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c., non possono essere obbligati a rispondere dell'obbligazione sociale in assenza di prova, da parte del creditore onerato, dell'avvenuta distribuzione dell'attivo e della conseguente riscossione di una parte di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato nei confronti del socio (sul tema, si rinvia a Cass. n.
10752/2023 ed a Cass. n. 15474/2017).
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, secondo parametri medi per le prime due fasi e parametri minimi per le ultime due, considerata l'istruzione documentale ed il livello di approfondimento delle questioni trattate, con riferimento al giudizio di primo grado, e secondo parametri medi per tutte le fasi del presente grado di giudizio, connotata da attività istruttoria, ad eccezione della fase decisionale, liquidata secondo parametri minimi, stante il tenore della comparsa conclusionale, recante la sola trascrizione dei singoli passaggi estrapolati dalla relazione peritale.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in separato decreto, sono poste per intero a carico di COroparte_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1947/2021 del 17.06.2021 ed in riforma della sentenza impugnata:
1) pronuncia la risoluzione, per inadempimento di non lieve entità ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo, del contratto concluso in data 15 novembre 2011 tra Parte_2
16 e per la fornitura, l'installazione e la connessione alla rete Pt_2 COroparte_3 di un impianto fotovoltaico;
2) pronuncia la risoluzione, per inadempimento del fornitore ex art. 125 quinquies TUB, del contratto di credito al consumo collegato a quello di cui al capo che precede, concluso in data 15 novembre 2011 tra e da un lato, e Parte_2 Parte_1 CP_5
dall'altro;
[...]
3) condanna quale successore di COroparte_4 COroparte_5 alla restituzione, in favore di e dell'importo di € 3.194,40 Parte_2 Parte_1
a titolo di rate corrisposte in esecuzione del contratto di finanziamento;
4) condanna anche quale successore di COroparte_4 CP_5
alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellanti, che liquida in euro
[...]
5.261,00 per compensi professionali ed in euro 458,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 8.256,00 per compensi professionali ed in euro 804,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, per il presente grado di giudizio;
5) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, per intero a carico di COroparte_4
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott.ssa Valentina Santa Cruz
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