Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 9865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9865 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09865/2025REG.PROV.COLL.
N. 07165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2022, proposto da
VA ON e LO VA, rispettivamente nella qualità di coniuge e di unico erede di FI FA, rappresentate e difese dall'avvocato Nicoletta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall' avvocato Elisa Caprio, domiciliataria ex lege, in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
La Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Farmaci e Dispositivi, non costituita in giudizio;
nei confronti
IR NC, NA AN, IO AL e IO LA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1463/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere NA SA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, VA ON e VA LO impugnavano il provvedimento recato dalla nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Farmaci e Dispositivi, n. GR/39/21, avente ad oggetto “ Rideterminazione del punteggio della candidatura prot. n. 002462-13-12-2012 – 120 referente: ON VA”, recante la decurtazione del punteggio dei concorrenti, l’annullamento dell’ammissione al terzo interpello nel concorso farmaceutico straordinario e l’annullamento delle scelte effettuate, con diniego dell’assegnazione della sede farmaceutica n. 835 del Comune di Roma.
Le ricorrenti riferivano che la dott.ssa VA ON e il dott. FI FA avevano partecipato in forma associata al concorso regionale straordinario per soli titoli, riservato ai farmacisti non titolari di sede farmaceutica se non rurale sussidiata, per l’assegnazione di complessive n. 279 nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, bandito con Determinazione Dirigenziale n. B07698 del 18 ottobre 2012, pubblicata sul BURL n. 63 del 13.11.2012.
La graduatoria concorsuale era stata approvata con Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 3 novembre 2014, n. G15435, pubblicata sul BURL n. 90 dell’11 novembre 2014 e successivamente rettificata con la Determinazione n. G12950 del 28 ottobre 2015 e, in seguito, con la Determinazione n. G14924 del 2 4 dicembre 2015, pubblicata sul BURL n. 97 del 3.12.2015, recante la definitiva collocazione dell’associazione dei dottori ON e FA al 446^ posto, con un punteggio complessivo di 41,32 punti.
Con l’art. 7, comma 2-bis, lett. a) e b), d.l.30 dicembre 2016, n.244, conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il periodo di validità/utilizzabilità della graduatoria era stato portato da due anni dalla sua approvazione a “ sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso ”. Si erano poi susseguiti tre interpelli dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria per l’assegnazione delle sedi prescelte e il terzo interpello (relativo al caso in questione) era stato avviato con la Determinazione n. G09083 del 4 luglio 2019, per l’assegnazione ai concorrenti collocati nella posizione dal n.439^ al n. 543^ della graduatoria, delle n. 105 sedi farmaceutiche ancora disponibili, in esito alle scelte effettuate dai concorrenti precedenti, come individuate a mezzo della Determinazione n. G08914 del 2 luglio 2019, allegato A. Il raggruppamento associato era stato coinvolto nel terzo interpello avviato ai primi del mese di luglio del 2019. La dott.ssa ON, nella qualità di referente del raggruppamento, aveva riscontrato tempestivamente tale interpello ed era risultata pertanto vincitrice della sede farmaceutica n. 835 del Comune di Roma; pertanto aveva comunicato tempestivamente, in data 5 settembre 2019, l’accettazione della suddetta sede farmaceutica, compilando il modulo sulla piattaforma informatica. Successivamente, con comunicazione a mezzo PEC del 29 settembre 2019, in vista del rilascio della determinazione dirigenziale di assegnazione della sede, la dott.ssa ON segnalava il prematuro decesso del dott. FA, così da consentire la corretta intestazione del suddetto provvedimento in favore della medesima, ai sensi dell’art. 11, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 1/2012, disposizione che prevedeva espressamente lo scioglimento dell’associazione tra i concorrenti vincitori della sede farmaceutica, anche prima del periodo triennale obbligatoriamente stabilito, per il caso di premorienza o di sopravvenuta incapacità di uno di essi.
La Regione Lazio, con nota in data 16 ottobre 2019, comunicava che “ per conseguenza dell’evento luttuoso il punteggio della candidatura in oggetto deve essere rideterminato ”, sottraendo i punti attribuiti al concorrente deceduto, precisando che la partecipazione al concorso era “ da intendersi in forma singola ”, con attribuzione alla dott.ssa ON solo del punteggio relativo ai suoi propri titoli e così un punteggio “ pari a 24,5235 con conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria ” (collocandosi alla posizione 1983), e ciò per la mancata tempestiva comunicazione del decesso nell’imminenza dell’evento, ai fini della rideterminazione del punteggio e della graduatoria, considerando la candidatura carente dei requisiti e comunque nulla la scelta all’origine per la partecipazione al terzo interpello.
2. Con il ricorso introduttivo, VA ON e LO VA lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, atteso che nel momento della scomparsa del dott. FA la graduatoria, pienamente consolidata, aveva già trovato piena attuazione, essendo state avviate e concluse la prima e la seconda procedura d’interpello dei concorrenti, finalizzate entrambe all’assegnazione delle sedi disponibili. Al contrario di quanto contestato nella nota regionale impugnata, né la legge né il bando di concorso avevano previsto, in capo al concorrente sopravvissuto alla scomparsa del proprio associato, un obbligo di comunicazione di tale circostanza all’Amministrazione.
La decisione di quest’ultima era anche in contrasto con quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del d.l n. 1/2012 disciplinante la premorienza.
Secondo le esponenti, a pena di decadenza, infatti, sussisteva l’obbligo per i vincitori della sede farmaceutica della gestione in forma associata per almeno tre anni dall’apertura e senza poter cedere a terzi l’azienda o le quote né far entrare in società un soggetto terzo, ma l’ipotesi di prematura scomparsa di uno di loro non era motivo di perdita o di pericolo per la titolarità della farmacia assegnata, perché l’altro o gli altri vincitori erano pienamente legittimati a proseguire nell’esercizio.
Ad interpello avviato, la graduatoria concorsuale doveva ritenersi definitivamente consolidata, restando irrilevante, nella procedura d’assegnazione attuativa della graduatoria, la circostanza della morte sopravvenuta di uno dei concorrenti vincitori.
Invece era illogico ritenere tale circostanza come ostativa all’assegnazione della farmacia al concorrente/vincitore sopravvissuto, solo perché il decesso era accaduto qualche mese prima l’avvio dell’interpello, come nella specie.
Le ricorrenti specificavano, in via gradata, che il gravame era stato proposto oltre che dalla dott.ssa ON anche dalla sig.ra LO, coniuge e unico erede del defunto dott. FA, la quale non era laureata in farmacia e, per questa ragione, al momento della pubblicazione del bando nel novembre del 2012, non avrebbe potuto partecipare al concorso, né diventare titolare di farmacia quale imprenditore individuale o con altri in società, in quanto, ai sensi del vigente art. 7 della legge n. 362 del 1991k l’esercizio della farmacia era riservato ai farmacisti idonei alla titolarità.
Tuttavia, l’art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124 aveva modificato l’art.7 della legge n. 362 del 1991 sul predetto divieto, consentendo anche al soggetto non farmacista l’acquisto della farmacia e la partecipazione a società (sia di persone che di capitali) aventi a oggetto la gestione della farmacia, a condizione che all’esercizio farmaceutico fosse preposto un direttore farmacista idoneo, peraltro non più necessariamente partecipante nella società.
Pertanto, tenuto conto della esclusione della decadenza, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, dall’assegnazione della farmacia in forma associata nel caso di premorienza di uno dei soci, con conseguente subentro degli eredi di quest’ultimo nella sua posizione patrimoniale, e considerato che la sopravvenuta novella dell’art. 7 della L. n. 362/1991 non impediva all’erede non farmacista di intestarsi la quota sociale relitta dal de cuius già vincitore del concorso, i provvedimenti impugnati erano illegittimi per le violazione delle disposizioni invocate.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 1463 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza, inter alia, osservava che il concorso straordinario disciplinato dal predetto art. 11 del d.l. n. 1/2012 si caratterizzava per la specificità della normativa e per la eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto recante particolari forme di agevolazione dell’ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti e, dunque, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti. Tale possibilità veniva subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, condizionanti il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata: i vincitori del concorso straordinario, che avevano partecipato in gestione associata, dovevano infatti garantire che tale forma di gestione permanesse per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolgesse tra di essi su base paritaria.
Il Giudice di prime cure osservava come non fosse invocabile, nella specie, l’istituto della premorienza di uno dei co-vincitori della sede farmaceutica con le conseguenze previste dalla legge, in quanto la procedura speciale risultava articolata in più fasi – valutazione dei titoli con approvazione della graduatoria e interpello con procedura di assegnazione della sede – che definivano il concorso straordinario.
In particolare, secondo il criterio di interpretazione logica dell’art. 11, comma 7, citato (ove i candidati che avevano concorso per la gestione associata risultavano vincitori, la titolarità della farmacia assegnata era condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità), si rendeva necessaria, oltre alla posizione di idonei derivante dalla graduatoria, anche l’assegnazione della farmacia all’associazione nella compagine partecipante alla procedura.
In base alla predetta norma, nella procedura concorsuale in esame, dopo l’assegnazione della farmacia, la titolarità della stessa farmacia assegnata rimaneva condizionata dal vincolo della gestione associata su base paritaria degli associati concorrenti.
Il Tribunale adito rilevava che, nel caso di specie, il decesso del farmacista associato si era verificato in pendenza della definizione della procedura concorsuale, non risultando ancora conclusa la fase del terzo interpello per la definizione delle posizioni. Parimenti rilevante la circostanza che la partecipazione in forma associata, con utile posizione in graduatoria per la sommatoria dei titoli posseduti da entrambi i farmacisti, non fosse risultata conforme nella fase assegnazione della sede (per il decesso di un associato).
4. VA ON e VA LO, nella qualità di coniuge e unico erede di FI FA, hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1) carenza di motivazione della sentenza in relazione all’ illegittimità per violazione dell’art. 11, comma 7, del D. L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, delle regole e dei principi disciplinanti lo svolgimento e la conclusione della procedura concorsuale straordinaria. Eccesso di potere per violazione degli articoli 10, 11 e 12 del Bando del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Lazio, approvato con Determinazione 18 ottobre 2012, n. B07698 (BURL n. 63 del 13.11.2012). Illegittimità per violazione dell’art. 3 e ss. della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. Eccesso di potere per ingiustizia e irrazionalità manifesta, insufficiente istruttoria, carente motivazione, travisamento di presupposto, violazione delle legittime aspettative del vincitore della sede farmaceutica; 2. In via subordinata si impugna la citata sentenza rilevandosi ed opponendosi la violazione dell’art. 11, comma 7, del D. L. n. 1/2012, convertito con L. n. 24/2012, e dell’art. 7 della legge n. 362/1991, come novellato dall’art. 1, comma 157, L. 4 agosto 2017, n. 124. Eccesso di potere per carente istruttoria e insufficiente motivazione”.
5. La Regione Lazio si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo mezzo, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha sostenuto che vi era l’obbligo di comunicare il decesso del dott. FA, avvenuto in data 28 ottobre 2018, ossia successivamente alla conclusione del concorso straordinario con la pubblicazione della graduatoria, che aveva visto l’associazione formata con la dott.ssa VA ON collocarsi al 446° posto. Nel momento della scomparsa del professionista, la graduatoria era ormai pienamente consolidata, essendo state avviate e concluse la prima e seconda procedura di interpello dei concorrenti, finalizzate entrambe all’assegnazione delle sedi disponibili. Ad avviso delle ricorrenti, il decesso del dott. FA non avrebbe dovuto comportare una rideterminazione della graduatoria medesima anche per il subentro della vedova, ed erede universale, dott.ssa LO VA. Per tale ragione, non è apparso necessario comunicare alla Regione Lazio l’avvenuto decesso del dott. FA, atteso che tale evento non avrebbe modificato in alcun modo l’originario raggruppamento, ed essendo tale circostanza sopravvenuta alla conclusione del concorso. Ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012, nell’ipotesi di prematura scomparsa di un componente del raggruppamento, non si prevede una ragione di perdita o di pericolo per la titolarità della farmacia assegnata, perché l’altro o gli altri vincitori sono pienamente legittimati a proseguire l’esercizio. Secondo le ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, in quanto il T.A.R. non avrebbe tenuto conto che la graduatoria, una volta approvata, deve ritenersi consolidata, atteso che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che la graduatoria concorsuale, benché approvata e consolidata con le prime assegnazioni, possa essere in qualche modo instabile e suscettibile di successive modificazioni, nel periodo di sei anni di validità stabilito dalla legge, a seconda delle vicende personali dei concorrenti. L’interpretazione espressa dal Giudice di prime cure non sarebbe condivisibile, atteso che qualora: “ la premorienza di uno dei componenti il raggruppamento che ha partecipato al concorso straordinario vinto si verifichi prima dell’assegnazione di fatto della sede spettante, vi sarebbe solo l’obbligo del mantenimento della costituzione del raggruppamento medesimo, costituzione che, nel caso in esame, è avvenuto col subentro ex lege al socio premorto, della di lui vedeva, ed erede universale, dott.ssa VA LO”. Le ricorrenti lamentano che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del d.l. citato, il concorso avrebbe dovuto concludersi il 25 marzo 2013, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, pertanto, se l’Amministrazione avesse rispettato le tempistiche dalla stessa stabilite per il concorso, non si sarebbe verificata la controversia, in quanto il dott. FA sarebbe stato ancora in vita, essendo venuto a mancare il 28 ottobre 2018.
9. Con il secondo mezzo, proposto in via gradata, le appellanti precisano che il gravame è stato proposto oltre che dalla dott.ssa ON anche dalla sig.ra LO, coniuge e unico erede del defunto dott. FA, la quale non era laureata in farmacia e, per questa ragione, al momento della pubblicazione del bando nel novembre del 2012, non avrebbe potuto partecipare al concorso, né diventare titolare di farmacia quale imprenditore individuale o con altri in società, in quanto, ai sensi del vigente art.7 della legge n. 362 del 1991, l’esercizio della farmacia era riservato ai farmacisti idonei alla titolarità. Tuttavia, l’art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato la norma l’art.7 della legge n. 362 del 1991 sul predetto divieto, consentendo anche al soggetto non farmacista l’acquisto della farmacia e la partecipazione a società (sia di persone che di capitali) aventi ad oggetto la gestione della farmacia, a condizione che all’esercizio farmaceutico sia preposto un direttore farmacista idoneo, peraltro non più necessariamente partecipante nella società.
Pertanto, tenuto conto della esclusione della decadenza, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, dall’assegnazione della farmacia in forma associata nel caso di premorienza di uno dei soci, con conseguente subentro degli eredi di quest’ultimo nella sua posizione patrimoniale, e considerato che la sopravvenuta novella dell’art. 7 della L. n. 362/1991 non impedisce all’erede non farmacista di intestarsi la quota sociale relitta dal de cuius già vincitore del concorso, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per le violazione delle disposizioni invocate. L’appellante VA LO dichiara di proporre anch’essa il presente gravame a tutela del proprio interesse, in quanto avente causa del dott. FA, per l’accoglimento dell’appello, e in via subordinata, per l’annullamento dell’impugnata nota regionale, confermando la posizione in graduatoria del raggruppamento associato rappresentato dalla dott.ssa VA ON, nel quale ha partecipato il dott. FA e condannando l’Amministrazione regionale al rilascio della determinazione di assegnazione della sede farmaceutica n. 835 del Comune di Roma in favore delle ricorrenti.
10. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per connessione logica.
10.1. L’appello è infondato.
Con le esposte censure, le appellanti lamentano l’illogicità e l’irrazionalità della retrocessione in graduatoria e della determinazione della Regione di modificare le sorti della graduatoria per l’intervenuta scomparsa del farmacista associato, in una situazione concorsuale definitivamente consolidata, a seguito all’avvenuta approvazione della graduatoria, ad interpello già avviato, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un obbligo di comunicazione dell’avvenuto decesso del dott. Ruffo, in assenza di una specifica disposizione di legge o del bando volta a prevedere l’obbligo in capo al concorrente sopravvissuto della comunicazione di tale circostanza all’Amministrazione.
Orbene, VA ON e FI FA hanno partecipato alla procedura straordinaria in forma associata, sulla base dell’art. 11, del d. l. n. 1/2012, nel testo novellato dal successivo d. l. n. 95/2012, che ha previsto misure per il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e nuovi criteri per l'assegnazione delle sedi di farmacie nell'ambito di una più ampia riforma.
Il comma 1 dell’art. 11 citato chiarisce che la procedura ha avuto il fine di " favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico ".
Con riferimento all’accesso alla titolarità delle farmacie, l’art. 11, comma 7, prevede che: “ Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità ” (termine decennale, poi ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, per effetto dell’art. 1, comma 163, della legge 4 agosto 2017, n. 124).
Come precisato dal T.A.R., il predetto concorso straordinario, come disciplinato dal predetto art. 11 citato, è caratterizzato dalla specificità della normativa, e la forma associata, indipendentemente dalla forma giuridica, avrebbe dovuto permanere per tre anni tra i partecipanti al raggruppamento che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario, la cui graduatoria è stata redatta sulla base dei punteggi per titoli di chi ne faceva parte.
La posizione in graduatoria, pertanto, è derivata dalla sommatoria dei titoli posseduti da ciascun componente del raggruppamento e non anche attraverso altri requisiti, come prove scritte o orali, tipiche di altre procedure concorsuali.
L’art. 8 della legge n. 27 del 2012 ha previsto che: “ in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”.
10.2. Ne consegue che, per espressa disposizione legislativa, l’elemento personale, ossia i titoli dei singoli componenti il raggruppamento, ha rappresentato un requisito fondamentale ai fini del collocamento in graduatoria.
La possibilità di cumulare i titoli per il punteggio, è stata subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che avrebbero condizionato il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata.
La legge ha previsto espressamente che i vincitori del concorso straordinario, partecipanti in gestione associata, sono tenuti a garantire tale forma di gestione per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria (cfr. punto 21, parere Commissione speciale Cons. Stato n. 69 del 2018).
Il Tribunale adito, sostiene l’assunto, richiamando sia il punto 21 del parere della Commissione speciale Cons. Stato n. 69 del 2018, sia la decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 1/2020 che, con riferimento alla fattispecie in esame, ha rilevato che < la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (...) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012) > .
L’Adunanza Plenaria ha, inoltre, chiarito che " I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l'art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012, "sommando i titoli posseduti" e la loro partecipazione associata al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione" (....) associata della sede agognata " (punto 22.5).
Pertanto, correttamente il Giudice di prima istanza ha concluso per il rigetto delle doglianze espresse dalle ricorrenti, tenuto conto dei principi già espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato su analoga fattispecie, e del parere reso dalla Commissione Speciale, secondo cui “ la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni” .
Questo Collegio condivide le argomentazioni sostenuto dal Tribunale di prima istanza, e ribadisce che l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, nel prevedere espressamente che i candidati possano concorrere per la gestione associata "sommando i titoli posseduti", impone un requisito determinante ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, che è quello dell’elemento personale.
Ne consegue che il decesso del candidato, partecipante al concorso, la cui graduatoria sia stata già pubblicata, non avrebbe consentito l’assegnazione della sede, essendo venuto meno il presupposto richiesto dalla norma, ossia il cumulo dei titoli del de cuius con quelli della dott.ssa VA ON.
10.3. Né si può predicare che l’approvazione della graduatoria possa rappresentare un impedimento alle determinazioni dell’Amministrazione a fronte del venire meno del presupposto stabilito dalla norma. Come rilevato dal Tribunale adito, nel caso di specie, il decesso del farmacista associato si è verificato in pendenza della definizione della procedura concorsuale, non risultando ancora conclusa la fase del terzo interpello per la definizione delle posizioni. Parimenti rilevante la circostanza che la partecipazione in forma associata, con utile posizione in graduatoria per la sommatoria dei titoli posseduti da entrambi i farmacisti, non fosse risultata conforme nella fase assegnazione della sede (per il decesso di un associato).
Né è consentito, sempre per la medesima ragione, il subentro dell’erede, soggetto estraneo all’associazione, in difetto del mantenimento del punteggio dell’associato deceduto.
La decisione dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sopra richiamata ha precisato che: « i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell'esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall'art. 7 comma 1, della L. n. 362 del 1991, che consenta l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni ”, derivandone necessariamente una gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione cumulando i titoli personali per almeno tre anni.
10.4. Sotto un distinto profilo, non possono trovare accoglimento le critiche prospettate dalle appellanti, con riferimento alla applicabilità dell’istituto della premorienza di uno degli assegnatari della sede farmaceutica con le conseguenze previste dalla legge, in quanto, come condivisibilmente precisato dal Tribunale di prima istanza, nella specie, la procedura speciale è articolata in più fasi, consistenti nella valutazione dei titoli con approvazione della graduatoria e nell’interpello con procedura di assegnazione della sede che definiscono il concorso straordinario.
La premorienza o la sopravvenuta incapacità, cui viene fatto nella normativa esplicito riferimento, trovano applicazione dopo l’autorizzazione da parte del Comune all’esercizio dell’attività di farmacia, considerato che dal conferimento di tale autorizzazione decorrono i tre anni in cui i farmacisti devono rimanere associati.
Va, inoltre, osservato che, pur non sussistendo una disposizione normativa che stabilisca espressamente l’obbligo del concorrente di comunicare all’Amministrazione la modifica delle condizioni per l’assegnazione del corretto punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, il concorrente, che ha inoltrato una domanda di concorso, è tenuto a comunicare la variazione delle situazioni preesistenti, se rilevanti per la procedura.
Nella specie, la comunicazione è avvenuta solo in vista del rilascio della determinazione dirigenziale di assegnazione della sede, quando la dott.ssa ON si è vista costretta a segnalare il prematuro decesso del dott. FA, così da consentire la corretta intestazione del suddetto provvedimento in suo favore.
Orbene, ai sensi dell’art. 11, comma 7 citato, nel caso in cui i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, ma dopo l’assegnazione della farmacia la titolarità della stessa farmacia assegnata è condizionata dal vincolo della gestione associata su base paritaria degli associati concorrenti.
10.5. Nel caso in esame, non può ravvisarsi alcuna criticità nel provvedimento impugnato, tenuto conto che il decesso del farmacista associato si è verificato in pendenza della definizione della procedura concorsuale, atteso che non era ancora conclusa la fase del terzo interpello per la definizione delle posizioni; pertanto il fatto che il raggruppamento in forma associata composto dai dottori FA e ON, pur collocandosi bene in graduatoria, nella fase di assegnazione della sede non è risultato conforme nella stessa compagine per il decesso di un associato, ha determinato correttamente la perdita del punteggio conseguito nella prima fase, determinato dalla sommatoria dei titoli dei due professionisti.
Anche in relazione a questo specifico profilo, va ribadito che non è corretto sostenere che la graduatoria, in quanto approvata, non avrebbe consentito all’Amministrazione di rivedere la determinazione del punteggio, tenuto conto che proprio nella terza fase, ossia al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica, la Regione Lazio era tenuta alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale che dovevano permanere fino al momento dell’assegnazione della farmacia. Si ribadisce, infatti che, ai fini della assegnazione di titolarità, era imprescindibile l’elemento personale nell’ambito della speciale procedura concorsuale.
Quanto alla doglianza con la quale sembra attribuirsi all’Amministrazione la conseguenza del decesso del dott. FA per il protrarsi della procedura concorsuale oltre i termini stabiliti dalla legge, si osserva che tale argomento difensivo, peraltro non pertinente, non tiene conto che i tempi della procedura hanno risentito della complessità, del numero elevatissimo delle domande valutate dalla Commissione e dei numerosi ricorsi proposti avverso la graduatoria.
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
12. Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
GI LA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NA SA, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | GI LA |
IL SEGRETARIO