Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/06/2025, n. 12116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12116 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02703/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2022, proposto da
AS DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione in data 7.1.2022, riferito alle classi “A-03, A-62, A-31, A-20, A-26, A-27”, nonché il provvedimento di rigetto emesso in pari data e riferito alle classi “A32, A60”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. AS DO ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione in data 7.1.2022, riferito alle classi “A-03, A-62, A-31, A-20, A-26, A-27”, nonché il provvedimento di rigetto emesso in pari data e riferito alle classi “A32, A60”, per effetto dei quali è stato negato il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (21.4.2022), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 13 giugno 2025, il ricorrente ha depositato una memoria (30.4.2025) nella quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tenuto conto che “ stante il notevole lasso di tempo intercorso, ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento, a seguito di percorsi professionalizzanti e di procedure concorsuali conseguiti e superati in Italia, con conseguente immissione in ruolo a pieno titolo ”: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ravvisando i presupposti per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO