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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa AR LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.366/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/6/23, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data 17/11/2023 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025
SU RICORSO CONGIUNTO DI
n. a Salerno il 15/1/87 e n. a Salerno Parte_1 Parte_2
il 22/4/86 rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/6/13 presso la Parrocchia in Bellizzi (SA), Controparte_1
conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bellizzi
(SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va premesso che tra le parti è intervenuta una separazione consensuale regolarmente omologata in data 8 giugno 2021.
La sentenza di nullità è stata emessa per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice circa i diritti e i doveri essenziali.
Va premesso che la ha iniziato il giudizio ecclesiastico con Pt_1
libello presentato il 21/7/2022.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2004 ed era durato nove anni;
durante tale periodo vi era stata un'interruzione nel momento in cui il Parte_2
aveva deciso di iscriversi all'università e il rapporto era ripreso quando il nubendo aveva deciso di interrompere l'università e di lavorare presso l'azienda di famiglia;
da quel momento in poi il aveva iniziato a vivere la sua Parte_2
vita in modo molto libero uscendo spesso con gli amici e tutti i fine settimana per praticare un'attività sportiva “ il kite “ di cui era appassionato e il legame era diventato instabile e frammentato;
in questo contesto la proponeva al fidanzato di sposarsi Pt_1
convinta in un suo cambiamento e il amante della sua libertà e Parte_2
consapevole dell'arrendevolezza della fidanzata accettava la proposta;
dopo due mesi di matrimonio concepivano il loro unico figlio e mentre la si responsabilizzava il marito proseguiva nella sua vita di Pt_1
sempre;
il legame era sempre più in crisi a partire dal 2016 tanto che i due sposi cominciarono a vivere separati in casa fino a quando il si Parte_2
allontanava dalla casa coniugale, avviando le pratiche per la separazione.
A seguito dell'istruttoria è stato riscontrato il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice, è stato escluso lo stesso difetto da parte del convenuto e non è stata diagnosticata un'incapacità grave di natura psichica tale da rendere le parti incapaci ad assumere gli oneri coniugali essenziali.
Dalle dichiarazioni della di quelle dei suoi testi e dalla Ctu Pt_1
espletata è emerso che la nubenda: era molto insicura ed accondiscendente e alla fine aveva trovato un punto di riferimento nel che era in sostanza egocentrico, preso Parte_2
da se stesso e poco affettuoso nei suoi confronti;
si erano sposati perché lei aveva fatto pressione sperando in un cambiamento della situazione, ma la decisione era stata presa da parte sua con libertà, ma senza la necessaria maturità;
il fidanzato aveva accettato di sposarsi solo perché lei era una che non dava fastidio e tollerava tutto;
la vita coniugale era stata solo una sorta di prosieguo del fidanzamento e il marito aveva continuato a coltivare in maniera intensa la sua passione per lo sport.
I testi escussi ossia i genitori della ricorrente, , Tes_1
un'amica della madre della e zio della parte Pt_1 Persona_1
attrice hanno confermato che la sposa era molto fragile, timida ed influenzabile.
La madre della ha riferito che aveva favorito il prosieguo del Pt_1
legame perché temeva che la figlia potesse entrare in depressione.
Il CTU ha accertato che la è una persona molto riservata, che Pt_1
ha difficoltà a prendere le decisioni, anche le più piccole, è accondiscendente e sottomessa, è incapace di esprimere le proprie emozioni e ha difficoltà nelle interazioni sociali con conseguente tendenza alla solitudine e al ritiro sociale.
La controparte non si è costituita, ma ha dichiarato di essere favorevole alla dichiarazione di nullità del matrimonio e che quanto dichiarato dalla parte attrice nel libello era corrispondente al vero.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
atteso che il giudizio ecclesiastico è iniziato su iniziativa della ma Pt_1
la controparte, che non si è costituita nel giudizio ecclesiastico, non si è
opposta alla procedura convenendo sulla veridicità di quanto affermato nel libello introduttivo.
Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza (cfr.sent.
Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che la sussistenza di un rapporto matrimoniale durato più di tre anni va eccepito dalla controparte e non può
essere rilevato di ufficio. Non è ostativa alla delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr. sent. Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008) e in quanto le dichiarazioni dei testi hanno trovato pieno riscontro nella CTU che è stata espletata. Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione del ricorso congiunto delle parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Bellizzi (SA) l'1 giugno 2013
presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù tra n. a Salerno Parte_1
il 15/1/87 e n. a Salerno il 22/4/1986 e registrato al n.5 Parte_2
parte II S. A Vol.1 anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Bellizzi (SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/6/23, resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 17/11/2023 e munita di esecutività con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellizzi (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa AR LL dr.Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa AR LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.366/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/6/23, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data 17/11/2023 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025
SU RICORSO CONGIUNTO DI
n. a Salerno il 15/1/87 e n. a Salerno Parte_1 Parte_2
il 22/4/86 rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/6/13 presso la Parrocchia in Bellizzi (SA), Controparte_1
conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bellizzi
(SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va premesso che tra le parti è intervenuta una separazione consensuale regolarmente omologata in data 8 giugno 2021.
La sentenza di nullità è stata emessa per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice circa i diritti e i doveri essenziali.
Va premesso che la ha iniziato il giudizio ecclesiastico con Pt_1
libello presentato il 21/7/2022.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2004 ed era durato nove anni;
durante tale periodo vi era stata un'interruzione nel momento in cui il Parte_2
aveva deciso di iscriversi all'università e il rapporto era ripreso quando il nubendo aveva deciso di interrompere l'università e di lavorare presso l'azienda di famiglia;
da quel momento in poi il aveva iniziato a vivere la sua Parte_2
vita in modo molto libero uscendo spesso con gli amici e tutti i fine settimana per praticare un'attività sportiva “ il kite “ di cui era appassionato e il legame era diventato instabile e frammentato;
in questo contesto la proponeva al fidanzato di sposarsi Pt_1
convinta in un suo cambiamento e il amante della sua libertà e Parte_2
consapevole dell'arrendevolezza della fidanzata accettava la proposta;
dopo due mesi di matrimonio concepivano il loro unico figlio e mentre la si responsabilizzava il marito proseguiva nella sua vita di Pt_1
sempre;
il legame era sempre più in crisi a partire dal 2016 tanto che i due sposi cominciarono a vivere separati in casa fino a quando il si Parte_2
allontanava dalla casa coniugale, avviando le pratiche per la separazione.
A seguito dell'istruttoria è stato riscontrato il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice, è stato escluso lo stesso difetto da parte del convenuto e non è stata diagnosticata un'incapacità grave di natura psichica tale da rendere le parti incapaci ad assumere gli oneri coniugali essenziali.
Dalle dichiarazioni della di quelle dei suoi testi e dalla Ctu Pt_1
espletata è emerso che la nubenda: era molto insicura ed accondiscendente e alla fine aveva trovato un punto di riferimento nel che era in sostanza egocentrico, preso Parte_2
da se stesso e poco affettuoso nei suoi confronti;
si erano sposati perché lei aveva fatto pressione sperando in un cambiamento della situazione, ma la decisione era stata presa da parte sua con libertà, ma senza la necessaria maturità;
il fidanzato aveva accettato di sposarsi solo perché lei era una che non dava fastidio e tollerava tutto;
la vita coniugale era stata solo una sorta di prosieguo del fidanzamento e il marito aveva continuato a coltivare in maniera intensa la sua passione per lo sport.
I testi escussi ossia i genitori della ricorrente, , Tes_1
un'amica della madre della e zio della parte Pt_1 Persona_1
attrice hanno confermato che la sposa era molto fragile, timida ed influenzabile.
La madre della ha riferito che aveva favorito il prosieguo del Pt_1
legame perché temeva che la figlia potesse entrare in depressione.
Il CTU ha accertato che la è una persona molto riservata, che Pt_1
ha difficoltà a prendere le decisioni, anche le più piccole, è accondiscendente e sottomessa, è incapace di esprimere le proprie emozioni e ha difficoltà nelle interazioni sociali con conseguente tendenza alla solitudine e al ritiro sociale.
La controparte non si è costituita, ma ha dichiarato di essere favorevole alla dichiarazione di nullità del matrimonio e che quanto dichiarato dalla parte attrice nel libello era corrispondente al vero.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
atteso che il giudizio ecclesiastico è iniziato su iniziativa della ma Pt_1
la controparte, che non si è costituita nel giudizio ecclesiastico, non si è
opposta alla procedura convenendo sulla veridicità di quanto affermato nel libello introduttivo.
Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza (cfr.sent.
Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che la sussistenza di un rapporto matrimoniale durato più di tre anni va eccepito dalla controparte e non può
essere rilevato di ufficio. Non è ostativa alla delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr. sent. Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008) e in quanto le dichiarazioni dei testi hanno trovato pieno riscontro nella CTU che è stata espletata. Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione del ricorso congiunto delle parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Bellizzi (SA) l'1 giugno 2013
presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù tra n. a Salerno Parte_1
il 15/1/87 e n. a Salerno il 22/4/1986 e registrato al n.5 Parte_2
parte II S. A Vol.1 anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Bellizzi (SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 27/6/23, resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 17/11/2023 e munita di esecutività con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n.58041/25 EC del 9 ottobre 2025;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellizzi (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa AR LL dr.Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.