CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4166/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006883513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006883513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037524992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201500110021902000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento degli atti impugnati;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Conclusioni per A. E. R.: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
condanna alle spese.
Conclusioni per la regione Campania: rigetto del ricorso;
vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90068835 13, notificata in data 23/07/2025, limitatamente alle cartelle n. 028 2014 00375249 92 notificata 23/12/2014 di euro 95,65, e n. 028 2015 00110219 02, notificata 07/05/2015 di euro 161,87 per tassa automobilistica rispettivamente per gli anni 2008 e 2010. Eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le difese della controparte.
Si costituiva altresì la regione Campania ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorrente non ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, ma solo l'intervenuta prescrizione delle pretese e la decadenza.
Dalla documentazione prodotta dall'A. E. R., si evince la notifica, eseguita in data 15/02/2022 con raccomandata di Poste Italiane n. 69505332697-5, dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90060802
46 riferita anche alle indicate cartelle. Dalla stessa documentazione non è dato riscontrare successivi atti interruttivi.
Ne consegue che l'intervallo di tempo decorso tra la data di notifica dell'intimazione impugnata (23/07/2025)
e quella di notifica di tale atto interruttivo (15/02/2022) è superiore al triennio, termine di prescrizione riguardante la tassa automobilistica.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo nei confronti dell'A. E. R. tenuto conto dell'estraneità della regione Campania all'attività dell'ente di riscossione.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'A. E. R. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00, oltre C. U, ed accessori di legge in favore del ricorrente, con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario. Compensa nei confronti della regione Campania.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4166/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006883513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006883513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037524992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201500110021902000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento degli atti impugnati;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Conclusioni per A. E. R.: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
condanna alle spese.
Conclusioni per la regione Campania: rigetto del ricorso;
vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90068835 13, notificata in data 23/07/2025, limitatamente alle cartelle n. 028 2014 00375249 92 notificata 23/12/2014 di euro 95,65, e n. 028 2015 00110219 02, notificata 07/05/2015 di euro 161,87 per tassa automobilistica rispettivamente per gli anni 2008 e 2010. Eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le difese della controparte.
Si costituiva altresì la regione Campania ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorrente non ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, ma solo l'intervenuta prescrizione delle pretese e la decadenza.
Dalla documentazione prodotta dall'A. E. R., si evince la notifica, eseguita in data 15/02/2022 con raccomandata di Poste Italiane n. 69505332697-5, dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90060802
46 riferita anche alle indicate cartelle. Dalla stessa documentazione non è dato riscontrare successivi atti interruttivi.
Ne consegue che l'intervallo di tempo decorso tra la data di notifica dell'intimazione impugnata (23/07/2025)
e quella di notifica di tale atto interruttivo (15/02/2022) è superiore al triennio, termine di prescrizione riguardante la tassa automobilistica.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo nei confronti dell'A. E. R. tenuto conto dell'estraneità della regione Campania all'attività dell'ente di riscossione.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'A. E. R. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00, oltre C. U, ed accessori di legge in favore del ricorrente, con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario. Compensa nei confronti della regione Campania.