TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2025/2023 R.G. V.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Biccheddu, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Russi (RA), Corso Farini 28, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Papa, presso CP_1 C.F._2
il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna Piazza Caduti per la Libertà
n. 21 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “In Via principale: dichiarare cessato l'obbligo alla corresponsione Parte_1 dell'assegno divorzile disposto con sentenza n° 122/2018 pubblicata in data 09.02.2018
In Via Subordinata Rideterminare l'importo posto a carico del ricorrente in coerenza con la attuale condizione economica di quest'ultimo ed in ogni caso per una somma non superiore agli €250,00.
pagina 1 di 4 In Via Istruttoria: rimettere la causa in istruttoria al fine di procedere, previa ammissione, all'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ritualmente dedotti mediante memorie ex art.
473bis 17 cpc”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Rigettare ogni richiesta avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarando che il
dovrà continuare a versare all'ex moglie l'assegno divorzile statuito nella sentenza di Parte_1
divorzio e oggi ammontante a €651,91 (aggiornamento ISTAT del gennaio 2024) per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_1 divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 122/2018 pubblicata il 9.02.2018 su istanza congiunta delle parti, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che successivamente agli accordi divorzili lo stesso era andato in pensione con conseguente trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto a quello goduto in costanza di rapporto di impiego quando effettuava anche lavori suppletivi con guadagni integrativi non più espletatati per le deteriorate condizioni di salute, nonché che era emerso il percepimento da parte della ex moglie del reddito di cittadinanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.23 si è costituita in giudizio CP_1
la quale ha dedotto che le proprie condizioni economiche erano rimaste disastrose come ai
[...] tempi del divorzio essendo le stesse costituite dai soli assegni divorzili di € 651,91 in seguito alle rivalutazioni ISTAT (per € 7.822,92 annui) risultando la medesima allo stato disoccupata;
che le condizioni economiche del ricorrente erano in realtà migliorate rispetto all'epoca del divorzio, che lo stesso viveva in casa di sua proprietà non gravata da mutuo e che in realtà non aveva alcun problema di salute che gli impedisse di continuare a svolgere lavori extra come muratore.
Concludeva pertanto la resistente per il rigetto della domanda avversaria.
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.24 il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni del divorzio in punto di contributo al mantenimento della ex moglie (assegno divorzile) da porsi a carico dell'ex marito, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti pagina 2 di 4 fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti (anche sulla base di domanda congiunta delle parti), tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta di natura documentale ha di fatto confermato la totale assenza di sopravvenuti giustificati motivi costituenti presupposto per poter chiedere la modifica dei provvedimenti economici stabiliti nella sentenza di divorzio.
In particolare nella documentazione fiscale prodotta dal emerge che, non solo i redditi degli Parte_1
ultimi tre anni siano rimasti pressoché invariati ma, addirittura siano migliorati rispetto a quelli percepiti ai tempi della sentenza di divorzio (€ 23.386,09 nel 2023 ed € 23.251,00 nel 2018).
Invariate del resto risultano anche le condizioni reddituali della costituite ad oggi unicamente CP_1 dall'assegno divorzile versatole dall'ex marito.
Non sussiste infatti alcuna prova che la stessa percepisca altre entrate.
Ancora non risulta contestato che il ricorrente abiti in una casa di proprietà esclusiva, non gravata da alcun mutuo o ipoteca, con annesso garage sempre di sua proprietà mentre la resistente vive in un monolocale delle case popolari spendendo mensilmente, tra locazione e bollette, circa €200,00 al mese.
Oltre alla pensione il appare Parte_1
ricevere ulteriori entrate, derivanti da investimenti, “donazioni simulate” e altre di derivazione ignota come si evince dalla documentazione depositata dalla controparte sia in data 21.02.24 (estratti conto ultimi 3 anni) che in data 02.05.24 (all. 1-2-3-4) mentre la ha un unico c/c da cui emerge come CP_1
le uniche entrate siano rappresentate dall'assegno divorzile e le uniche uscite riguardino il pagamento delle utenze e piccoli prelievi in contanti per le spese correnti.
Ancora non è contestato che il ricorrente possiede un'autovettura mentre l'ex moglie si sposta unicamente in autobus o treno.
Infine quanto alle condizioni di salute emerge dal certificato medico prodotto da parte ricorrente come risulti solamente una ipertensione arteriosa del Laguardia e pertanto alcuna debilitante, patologia cardio-vascolare o altri gravi problemi di saluti per i quali sia necessario dover ricorrere all'aiuto di una badante.
Tant'è vero con non risultano provate spese per badanti o altri aiuti domestici.
Il non ha provato quindi alcuna nuova circostanza sopravvenuta tale da giustificare una Parte_1 revoca o revisione in peius dell'assegno divorzile
Le spese di lite in virtù del principio di soccombenza di parte ricorrente devono essere poste a carico dello stesso così come liquidate in dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2025/2023
R.G.V.G., così provvede:
a) respinge la domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 122/18 richiesta da in quanto infondata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 5.261,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2025/2023 R.G. V.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Biccheddu, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Russi (RA), Corso Farini 28, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Papa, presso CP_1 C.F._2
il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna Piazza Caduti per la Libertà
n. 21 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “In Via principale: dichiarare cessato l'obbligo alla corresponsione Parte_1 dell'assegno divorzile disposto con sentenza n° 122/2018 pubblicata in data 09.02.2018
In Via Subordinata Rideterminare l'importo posto a carico del ricorrente in coerenza con la attuale condizione economica di quest'ultimo ed in ogni caso per una somma non superiore agli €250,00.
pagina 1 di 4 In Via Istruttoria: rimettere la causa in istruttoria al fine di procedere, previa ammissione, all'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ritualmente dedotti mediante memorie ex art.
473bis 17 cpc”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Rigettare ogni richiesta avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarando che il
dovrà continuare a versare all'ex moglie l'assegno divorzile statuito nella sentenza di Parte_1
divorzio e oggi ammontante a €651,91 (aggiornamento ISTAT del gennaio 2024) per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_1 divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 122/2018 pubblicata il 9.02.2018 su istanza congiunta delle parti, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che successivamente agli accordi divorzili lo stesso era andato in pensione con conseguente trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto a quello goduto in costanza di rapporto di impiego quando effettuava anche lavori suppletivi con guadagni integrativi non più espletatati per le deteriorate condizioni di salute, nonché che era emerso il percepimento da parte della ex moglie del reddito di cittadinanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.23 si è costituita in giudizio CP_1
la quale ha dedotto che le proprie condizioni economiche erano rimaste disastrose come ai
[...] tempi del divorzio essendo le stesse costituite dai soli assegni divorzili di € 651,91 in seguito alle rivalutazioni ISTAT (per € 7.822,92 annui) risultando la medesima allo stato disoccupata;
che le condizioni economiche del ricorrente erano in realtà migliorate rispetto all'epoca del divorzio, che lo stesso viveva in casa di sua proprietà non gravata da mutuo e che in realtà non aveva alcun problema di salute che gli impedisse di continuare a svolgere lavori extra come muratore.
Concludeva pertanto la resistente per il rigetto della domanda avversaria.
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.24 il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni del divorzio in punto di contributo al mantenimento della ex moglie (assegno divorzile) da porsi a carico dell'ex marito, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti pagina 2 di 4 fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti (anche sulla base di domanda congiunta delle parti), tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta di natura documentale ha di fatto confermato la totale assenza di sopravvenuti giustificati motivi costituenti presupposto per poter chiedere la modifica dei provvedimenti economici stabiliti nella sentenza di divorzio.
In particolare nella documentazione fiscale prodotta dal emerge che, non solo i redditi degli Parte_1
ultimi tre anni siano rimasti pressoché invariati ma, addirittura siano migliorati rispetto a quelli percepiti ai tempi della sentenza di divorzio (€ 23.386,09 nel 2023 ed € 23.251,00 nel 2018).
Invariate del resto risultano anche le condizioni reddituali della costituite ad oggi unicamente CP_1 dall'assegno divorzile versatole dall'ex marito.
Non sussiste infatti alcuna prova che la stessa percepisca altre entrate.
Ancora non risulta contestato che il ricorrente abiti in una casa di proprietà esclusiva, non gravata da alcun mutuo o ipoteca, con annesso garage sempre di sua proprietà mentre la resistente vive in un monolocale delle case popolari spendendo mensilmente, tra locazione e bollette, circa €200,00 al mese.
Oltre alla pensione il appare Parte_1
ricevere ulteriori entrate, derivanti da investimenti, “donazioni simulate” e altre di derivazione ignota come si evince dalla documentazione depositata dalla controparte sia in data 21.02.24 (estratti conto ultimi 3 anni) che in data 02.05.24 (all. 1-2-3-4) mentre la ha un unico c/c da cui emerge come CP_1
le uniche entrate siano rappresentate dall'assegno divorzile e le uniche uscite riguardino il pagamento delle utenze e piccoli prelievi in contanti per le spese correnti.
Ancora non è contestato che il ricorrente possiede un'autovettura mentre l'ex moglie si sposta unicamente in autobus o treno.
Infine quanto alle condizioni di salute emerge dal certificato medico prodotto da parte ricorrente come risulti solamente una ipertensione arteriosa del Laguardia e pertanto alcuna debilitante, patologia cardio-vascolare o altri gravi problemi di saluti per i quali sia necessario dover ricorrere all'aiuto di una badante.
Tant'è vero con non risultano provate spese per badanti o altri aiuti domestici.
Il non ha provato quindi alcuna nuova circostanza sopravvenuta tale da giustificare una Parte_1 revoca o revisione in peius dell'assegno divorzile
Le spese di lite in virtù del principio di soccombenza di parte ricorrente devono essere poste a carico dello stesso così come liquidate in dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2025/2023
R.G.V.G., così provvede:
a) respinge la domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 122/18 richiesta da in quanto infondata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 5.261,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4