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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/08/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8249/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 8249/2022, promossa da:
(c.f./p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Abate ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo in Modena, viale Trento Trieste, n. 36, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
DEBITRICE ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Contenzioso Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Summa ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio della medesima, in Roma, via Del Serafico n. 106, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
[...]
e
(c.f. ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Torino, via P. Palmieri n. 36, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
TERZO PIGNORATO CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616-618 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, come da note scritte di Parte_1 udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025. Per parte convenuta opposta : come da note scritte di Controparte_1 udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.2.2025. Per parte ulteriormente convenuta, come da note scritte di udienza Controparte_2 ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con ricorso depositato in data 25.4.2022, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, co. II e 617, co. II, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (n. 07084202200000505001), notificatole da in data 6.4.2022, Controparte_1 per l'importo di euro 281.321,00 relativo alle cartelle di pagamento n. 07020190035404885, notificata il 9.8.2019, n. 07020190037935806, notificata il 20.9.2019 e n. 07020190039316145, notificata il 20.11.2019, deducendo, a tale fine: (i) la contestuale pendenza di apposita vertenza innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, promossa avverso il prodromico atto di Intimazione di Pagamento n. 07020229002674080/000, notificato a mezzo pec in data 3.3.2022 e avente ad oggetto plurime doglianze in riferimento al credito azionato dall'Agente della Riscossione (segnatamente, la nullità della notifica per mancata apposizione della firma digitale;
la nullità e/o l'inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec in quanto proveniente da un indirizzo pec del mittente non presente negli elenchi pubblici;
la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata); (ii) la nullità e/o l'inesistenza della notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi opposto in quanto proveniente da indirizzo pec del mittente ( ), non attribuibile al notificante né presente nei Email_4 relativi elenchi pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, d.l. 179/12); (iii) l'ulteriore nullità e/o l'inesistenza della notifica effettuata per mancata apposizione, sull'atto di pignoramento notificato, della firma digitale del notificante in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Sulla base di tali premesse, pertanto, la società opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione mobiliare intrapresa, in suo danno, da Controparte_3
e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento opposto per tutti i
[...] motivi illustrati, con conseguente improseguibilità della procedura ovvero, in via meramente subordinata, il suo arresto in attesa del pronunciamento del giudice tributario;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con memoria difensiva, depositata in data 27.7.2022, si costituiva Controparte_1
pagina 2 di 6 contestando le domande ex adverso formulate e insistendo per il loro rigetto in ragione della piena legittimità della notifica a mezzo pec effettuata nonché della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli atti interruttivi prodromici alla promossa esecuzione, fermo restando, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ai tributi sottesi al pignoramento. A riprova dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, l'Agente della Riscossione produceva, altresì, l'ordinanza della Commissione Tributaria del 16.6.2022, di rigetto dell'istanza di sospensione avanzata da controparte nell'analogo giudizio, dalla medesima, intentato avverso l'avviso di intimazione.
1.3 – A seguito della presentazione, in data 29.7.2022, da parte della società debitrice, di istanza di rateizzazione, il G.E. rinviava la trattazione dell'opposizione all'udienza del 7.10.2022, assegnando, contestualmente, un termine ad per dedurre in merito alla Controparte_3 rateizzazione richiesta. Dunque, alla predetta udienza del 7.10.2022, la difesa di eccepiva la tardività della Controparte_3 domanda di rateizzazione, rispetto all'avvenuto completamento della proceda esecutiva e, conseguentemente, la sua inefficacia ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater DPR 602/73, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione. In pari data, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione avanzata da Parte_1 condannandola al pagamento delle spese e assegnando termine perentorio sino al 20.12.2022 per introdurre l'eventuale giudizio di merito.
1.4 – Avverso il provvedimento del G.E., l'odierno opponente proponeva reclamo che veniva rigettato con ordinanza del Collegio del 24.1.2023.
1.5 – Nelle more dell'ottenimento della decisione collegiale, introduceva Parte_1 il giudizio di merito per i medesimi motivi già illustrati nella precedente fase cautelare, insistendo per l'improcedibilità dell'esecuzione in ragione dei vizi formali eccepiti.
1.6 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.4.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, reiterando le medesime difese già svolte nei precedenti Controparte_3 giudizi, ivi compreso il difetto di giurisdizione in precedenza eccepito quanto al merito della pretesa tributaria azionata.
1.7 – All'udienza del 18.5.2023, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rinviando per l'ulteriore Controparte_2 trattazione all'udienza del 14.9.2023.
1.8 – In data 13.9.2023 si costituiva eccependo la mancata estensione del Controparte_2 contraddittorio nei suoi confronti e, per l'effetto, l'insanabile nullità dell'atto di citazione notificato implicante, a suo dire, l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 291, co. 3 e 307, co. 3, c.p.c., fermo restando, il rituale svolgimento della procedura esecutiva, conclusasi con il pagamento in favore di . Controparte_3
1.9 – In seguito, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella pagina 3 di 6 titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, previa concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dal terzo pignorato, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, è sufficiente osservare, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così, Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21910; in senso conforme, da ultimo, si veda Cass. civ., sez. I, 15.12.2020, n. 28646), che l'art. 164, comma 3, c.p.c. - là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7), c.p.c. esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini - presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della predetta nullità, senza anche svolgere difese, atteso che quest'ultimo contegno - verificatosi nel caso di specie con riguardo alla domanda formulata nel merito da in Controparte_2 riferimento ai vizi formali del pignoramento dedotti dall'opponente nell'atto introduttivo – integra, esso stesso, sanatoria della nullità della citazione. D'alto canto – si è osservato – “una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art 163 c.p.c., n. 7, può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese” (cfr. Cass. n. 21910/2014 cit.). In questi termini, dunque, l'eccezione in esame non può essere accolta.
2.1 – Tanto premesso, si ritiene che l'opposizione promossa non possa dirsi fondata.
2.2. – In primo luogo, preme evidenziarsi come esulino dalla presente vertenza - in quanto non oggetto di espresso richiamo in questa sede – le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria azionata, proposte dall'opponente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, rispetto alle quali ritiene, questo Giudice, di non doversi pronunciare, anche relativamente ai profili di carenza di giurisdizione illustrati da
[...]
. CP_3
2.3 - Ciò posto, relativamente ai presunti vizi di notifica dedotti in questa sede, risulta opportuno rammentare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del destinatario. Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale del giudice adìto (cfr. Cass., sez. un., 18/4/2016, n. 7665; Cass., 18/12/2014, n. 26831). In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha oramai da tempo chiarito che non può dirsi invalida pagina 4 di 6 una notificazione elettronica se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente sia chiaramente riconoscibile, permettendo al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto (cfr. Cass. civ., sez. un. 18.5.2022, n. 15979; da ultimo, Cass., n. 26682 del 14/10/2024). L'orientamento giurisprudenziale antiformalistico sembra trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati. Tale norma deve intendersi, pertanto, connessa a una determinata fattispecie eccezionale e, per di più, in relazione all'individuazione dell'indirizzo digitale del destinatario, al quale è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario. Infatti, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo, ma non anche del mittente. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, come anticipato, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”, come disposto già dalla Cassazione con la pronuncia n. 18684 del 3 luglio 2023. Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza, da parte della società opponente, dell'atto di pignoramento impugnato e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”; b) la CP_3 Controparte_1 casella di destinazione del ricorrente era attiva, in quanto trattasi di indirizzo Email_5 risultante dall'indice INI-PEC (doc. 6 fascicolo cautelare . CP_3
Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario – come, peraltro attestato dall'opposizione in esame - risultando così validamente perfezionata.
2.4 – Altrettanto inconferente deve dirsi il restante motivo di opposizione afferente all'omessa sottoscrizione digitale del pignoramento. Invero, la Suprema Corte è oramai, da tempo, orientata nel senso di escludere che l'assenza della firma digitale possa costituire motivo di nullità degli atti della riscossione notificati a mezzo pec, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass., sez. 6, 13.12.2021, n. 39513). Si è, in particolare, precisato – ancorché in riferimento alle cartelle di pagamento ma tale principio può dirsi estensibile agli atti di riscossione in generale - che "l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. civ. n. 6417 del 2019). Peraltro, nella specie - come evidenziato da parte convenuta - l'allegato trasmesso via pec è una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (c.d. “copia informatica”), sottoscritto di pugno dall'agente della riscossione e munito di attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale analogico (doc. 5 fasc. cautelare di Agenzia), sicché è indubbio la riferibilità di tale atto all'Autorità da cui promana. Ad ogni buon conto preme evidenziarsi che “in tema di notifica telematica, sotto il profilo della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del pagina 5 di 6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD) come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (cfr. Cass. civ. Sez. 5, 19 dicembre 2023, n. 35541). In definitiva, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è da escludersi l'invalidità della notificazione dell'atto della riscossione mancante di attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa al contribuente in formato PDF e priva di c.d. firma digitale (cfr., Sez. 6, 15 giugno 2022, n. 19216; conf. Sez. 3, 18 ottobre 2023, n. 28852). Le considerazioni che precedono valgono, pertanto, a ritenere l'opposizione promossa non meritevole di accoglimento.
3. Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , da Controparte_1 distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e del terzo pignorato, Controparte_2
[...]
Tali spese sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza e con applicazione, quanto alla difesa di Controparte_2 dei valori minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
ed ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_2 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
e di delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_2 rispettivamente, in euro 15.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e in euro 9.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 12 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 8249/2022, promossa da:
(c.f./p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Abate ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo in Modena, viale Trento Trieste, n. 36, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
DEBITRICE ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Contenzioso Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Summa ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio della medesima, in Roma, via Del Serafico n. 106, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
[...]
e
(c.f. ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Torino, via P. Palmieri n. 36, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
TERZO PIGNORATO CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616-618 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, come da note scritte di Parte_1 udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025. Per parte convenuta opposta : come da note scritte di Controparte_1 udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.2.2025. Per parte ulteriormente convenuta, come da note scritte di udienza Controparte_2 ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con ricorso depositato in data 25.4.2022, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, co. II e 617, co. II, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (n. 07084202200000505001), notificatole da in data 6.4.2022, Controparte_1 per l'importo di euro 281.321,00 relativo alle cartelle di pagamento n. 07020190035404885, notificata il 9.8.2019, n. 07020190037935806, notificata il 20.9.2019 e n. 07020190039316145, notificata il 20.11.2019, deducendo, a tale fine: (i) la contestuale pendenza di apposita vertenza innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, promossa avverso il prodromico atto di Intimazione di Pagamento n. 07020229002674080/000, notificato a mezzo pec in data 3.3.2022 e avente ad oggetto plurime doglianze in riferimento al credito azionato dall'Agente della Riscossione (segnatamente, la nullità della notifica per mancata apposizione della firma digitale;
la nullità e/o l'inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec in quanto proveniente da un indirizzo pec del mittente non presente negli elenchi pubblici;
la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata); (ii) la nullità e/o l'inesistenza della notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi opposto in quanto proveniente da indirizzo pec del mittente ( ), non attribuibile al notificante né presente nei Email_4 relativi elenchi pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, d.l. 179/12); (iii) l'ulteriore nullità e/o l'inesistenza della notifica effettuata per mancata apposizione, sull'atto di pignoramento notificato, della firma digitale del notificante in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Sulla base di tali premesse, pertanto, la società opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione mobiliare intrapresa, in suo danno, da Controparte_3
e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento opposto per tutti i
[...] motivi illustrati, con conseguente improseguibilità della procedura ovvero, in via meramente subordinata, il suo arresto in attesa del pronunciamento del giudice tributario;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con memoria difensiva, depositata in data 27.7.2022, si costituiva Controparte_1
pagina 2 di 6 contestando le domande ex adverso formulate e insistendo per il loro rigetto in ragione della piena legittimità della notifica a mezzo pec effettuata nonché della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli atti interruttivi prodromici alla promossa esecuzione, fermo restando, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ai tributi sottesi al pignoramento. A riprova dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, l'Agente della Riscossione produceva, altresì, l'ordinanza della Commissione Tributaria del 16.6.2022, di rigetto dell'istanza di sospensione avanzata da controparte nell'analogo giudizio, dalla medesima, intentato avverso l'avviso di intimazione.
1.3 – A seguito della presentazione, in data 29.7.2022, da parte della società debitrice, di istanza di rateizzazione, il G.E. rinviava la trattazione dell'opposizione all'udienza del 7.10.2022, assegnando, contestualmente, un termine ad per dedurre in merito alla Controparte_3 rateizzazione richiesta. Dunque, alla predetta udienza del 7.10.2022, la difesa di eccepiva la tardività della Controparte_3 domanda di rateizzazione, rispetto all'avvenuto completamento della proceda esecutiva e, conseguentemente, la sua inefficacia ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater DPR 602/73, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione. In pari data, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione avanzata da Parte_1 condannandola al pagamento delle spese e assegnando termine perentorio sino al 20.12.2022 per introdurre l'eventuale giudizio di merito.
1.4 – Avverso il provvedimento del G.E., l'odierno opponente proponeva reclamo che veniva rigettato con ordinanza del Collegio del 24.1.2023.
1.5 – Nelle more dell'ottenimento della decisione collegiale, introduceva Parte_1 il giudizio di merito per i medesimi motivi già illustrati nella precedente fase cautelare, insistendo per l'improcedibilità dell'esecuzione in ragione dei vizi formali eccepiti.
1.6 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.4.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, reiterando le medesime difese già svolte nei precedenti Controparte_3 giudizi, ivi compreso il difetto di giurisdizione in precedenza eccepito quanto al merito della pretesa tributaria azionata.
1.7 – All'udienza del 18.5.2023, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rinviando per l'ulteriore Controparte_2 trattazione all'udienza del 14.9.2023.
1.8 – In data 13.9.2023 si costituiva eccependo la mancata estensione del Controparte_2 contraddittorio nei suoi confronti e, per l'effetto, l'insanabile nullità dell'atto di citazione notificato implicante, a suo dire, l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 291, co. 3 e 307, co. 3, c.p.c., fermo restando, il rituale svolgimento della procedura esecutiva, conclusasi con il pagamento in favore di . Controparte_3
1.9 – In seguito, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella pagina 3 di 6 titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, previa concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dal terzo pignorato, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, è sufficiente osservare, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così, Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21910; in senso conforme, da ultimo, si veda Cass. civ., sez. I, 15.12.2020, n. 28646), che l'art. 164, comma 3, c.p.c. - là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7), c.p.c. esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini - presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della predetta nullità, senza anche svolgere difese, atteso che quest'ultimo contegno - verificatosi nel caso di specie con riguardo alla domanda formulata nel merito da in Controparte_2 riferimento ai vizi formali del pignoramento dedotti dall'opponente nell'atto introduttivo – integra, esso stesso, sanatoria della nullità della citazione. D'alto canto – si è osservato – “una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art 163 c.p.c., n. 7, può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese” (cfr. Cass. n. 21910/2014 cit.). In questi termini, dunque, l'eccezione in esame non può essere accolta.
2.1 – Tanto premesso, si ritiene che l'opposizione promossa non possa dirsi fondata.
2.2. – In primo luogo, preme evidenziarsi come esulino dalla presente vertenza - in quanto non oggetto di espresso richiamo in questa sede – le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria azionata, proposte dall'opponente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, rispetto alle quali ritiene, questo Giudice, di non doversi pronunciare, anche relativamente ai profili di carenza di giurisdizione illustrati da
[...]
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2.3 - Ciò posto, relativamente ai presunti vizi di notifica dedotti in questa sede, risulta opportuno rammentare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del destinatario. Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale del giudice adìto (cfr. Cass., sez. un., 18/4/2016, n. 7665; Cass., 18/12/2014, n. 26831). In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha oramai da tempo chiarito che non può dirsi invalida pagina 4 di 6 una notificazione elettronica se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente sia chiaramente riconoscibile, permettendo al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto (cfr. Cass. civ., sez. un. 18.5.2022, n. 15979; da ultimo, Cass., n. 26682 del 14/10/2024). L'orientamento giurisprudenziale antiformalistico sembra trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati. Tale norma deve intendersi, pertanto, connessa a una determinata fattispecie eccezionale e, per di più, in relazione all'individuazione dell'indirizzo digitale del destinatario, al quale è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario. Infatti, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo, ma non anche del mittente. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, come anticipato, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”, come disposto già dalla Cassazione con la pronuncia n. 18684 del 3 luglio 2023. Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza, da parte della società opponente, dell'atto di pignoramento impugnato e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”; b) la CP_3 Controparte_1 casella di destinazione del ricorrente era attiva, in quanto trattasi di indirizzo Email_5 risultante dall'indice INI-PEC (doc. 6 fascicolo cautelare . CP_3
Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario – come, peraltro attestato dall'opposizione in esame - risultando così validamente perfezionata.
2.4 – Altrettanto inconferente deve dirsi il restante motivo di opposizione afferente all'omessa sottoscrizione digitale del pignoramento. Invero, la Suprema Corte è oramai, da tempo, orientata nel senso di escludere che l'assenza della firma digitale possa costituire motivo di nullità degli atti della riscossione notificati a mezzo pec, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass., sez. 6, 13.12.2021, n. 39513). Si è, in particolare, precisato – ancorché in riferimento alle cartelle di pagamento ma tale principio può dirsi estensibile agli atti di riscossione in generale - che "l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. civ. n. 6417 del 2019). Peraltro, nella specie - come evidenziato da parte convenuta - l'allegato trasmesso via pec è una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (c.d. “copia informatica”), sottoscritto di pugno dall'agente della riscossione e munito di attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale analogico (doc. 5 fasc. cautelare di Agenzia), sicché è indubbio la riferibilità di tale atto all'Autorità da cui promana. Ad ogni buon conto preme evidenziarsi che “in tema di notifica telematica, sotto il profilo della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del pagina 5 di 6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD) come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (cfr. Cass. civ. Sez. 5, 19 dicembre 2023, n. 35541). In definitiva, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è da escludersi l'invalidità della notificazione dell'atto della riscossione mancante di attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa al contribuente in formato PDF e priva di c.d. firma digitale (cfr., Sez. 6, 15 giugno 2022, n. 19216; conf. Sez. 3, 18 ottobre 2023, n. 28852). Le considerazioni che precedono valgono, pertanto, a ritenere l'opposizione promossa non meritevole di accoglimento.
3. Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , da Controparte_1 distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e del terzo pignorato, Controparte_2
[...]
Tali spese sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza e con applicazione, quanto alla difesa di Controparte_2 dei valori minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
ed ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_2 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
e di delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_2 rispettivamente, in euro 15.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e in euro 9.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 12 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
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