Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 1° febbraio 2024
Da
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] in Località Stazione 37, rappresentato e difeso dall'avv.
Mersedes Giuseppin del Foro di TR ( CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in TR via San Lazzaro 19 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria tramite la seguente PEC:
- Ricorrente -
Email_1
contro
(CF: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a NA (TS) in Località Stazione 37, rappresentata e difesa dall'avv.
Roberta Rustia (C.F. ), presso il cui studio in TR, via del C.F._4
Coroneo n. 32, elegge domicilio, posta elettronica certificata: Email_2
- Resistente- Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
1-Affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, riservando Per_1 alla madre, in via esclusiva, le decisioni riguardanti la salute e l'istruzione (incluse quelle per i viaggi scolastici);
2. Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo desideri, accordandosi Per_1 direttamente con il minore, nel rispetto delle esigenze di studio e sportive dello stesso;
3 la casa familiare, di proprietà del signor e concessa in comodato d'uso Parte_2 gratuito, è assegnata alla madre, collocataria dei figli che ivi risiedono;
4. il padre contribuirà al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente, e , versando euro 300,00 al mese per ciascun figlio (600,00 in Per_1 totale, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo locale dd 18/5/2015; la decorrenza del contributo al mantenimento, salvo il provvedimento temporaneo già assunto, viene stabilita da giugno 2025;
5. l'assegno unico familiare è percepito in via esclusiva dalla madre.
6. Le spese scolastiche per relative all'anno scolastico in corso. 2024/2025 sono Per_2 divise al 50% tra i genitori;
7. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti e quelle di CTU – liquidate con decreto dd 15 febbraio 2025 – sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2024, notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza dd. 2.2.2024, il sig. ha instaurato un Parte_1
procedimento al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: l'adozione, in via temporanea e urgente di un provvedimento che disponesse l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, l'assegnazione dell'immobile sito in TR Duino Per_2 Per_1
Aurisina Stazione 37 di proprietà esclusiva del padre, a sé medesimo, con Parte_2
regolamentazione del diritto di visita della madre secondo un calendario di visite indicate in ricorso sia per i tempi ordinari che per le vacanze e festività, e il mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi i genitori, partecipanti, nella misura
2 del 50% ciascuno, anche alle spese straordinarie;
condizioni da confermare anche in via definitiva.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto di aver instaurato una relazione affettiva con la signora nel 1994 e che dalla convivenza more uxorio erano nati CP_1
due figli il 24.03.2007 e il 20 giugno 2010; che la casa Persona_3 Persona_4
familiare è costituita da un appartamento sito al piano terra di una casa dove risiede anche il padre signor il quale, come proprietario, l'ha concessa in Parte_2
comodato d'uso alla famiglia dell'unico figlio;
che il ricorrente è titolare di una impresa individuale Peter Pan che opera nel settore del giardinaggio, manutenzione e realizzazione di aree verdi e gode di un reddito, al netto di tutte le spese, di circa 2000,00
Euro mensili, mentre la madre lavora presso l'Acegas con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile netto pressoché equivalente a quello del ricorrente;
la stesa, inoltre, risulta proprietaria di un immobile sito al piano superiore rispetto alla casa familiare in Duino Aurisina Stazione 37 acquistata e ristrutturata anche con denaro del ma intestata solo alla signora per preservarla dai rischi Pt_2 CP_1 legati alla propria attività d'impresa; che il rapporto sentimentale era entrato in crisi a causa degli agiti della signora durante il periodo di serrata per il COVID CP_1
sfociando in aggressioni sia verbali che fisiche;
che la aveva perciò intrapreso un CP_1
percorso individuale con uno psicologo e poi con una psichiatra, la dott.ssa ; che CP_2
una volta rappresentata la prospettiva di una separazione della coppia, la signora CP_1
aveva intrapreso una strategia di guerra idonea a far dubitare delle sue stesse capacità genitoriali, proponendo ai figli una immagine denigrata e umiliante del padre, tale da pregiudicarne il rapporto intenso e splendido avuto sino ad allora, a tal punto da far percepire al ricorrente di averli entrambi “contro”; divenuta in estrema sintesi, e per tutti gli episodi analiticamente narrati in ricorso, intollerabile la convivenza, il sig. Pt_2 ha chiesto l'assegnazione della casa familiare con collocamento dei figli presso di sé e facoltà della madre di tenerli a settimane alternate, così da permettere anche il mantenimento diretto a carico di entrambi e la condivisione delle spese straordinarie.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata l'8 aprile 2024, la signora ha fermamente contestato la narrazione dei controparte, perché del tutto Controparte_1
3 infondata e inveritiera, chiedendo per contro l'adozione immediata di un ordine di protezione a carico del a causa delle condotte assunte, che integravano vere e Pt_2
proprie violenze domestiche causando un grave pregiudizio all'integrità fisica e morale dei figli e della madre;
è infatti il ad abbisognare di una terapia psichiatrica che Pt_2
la dott.ssa in persona aveva consigliato, dato che la sua instabilità emotiva era CP_2
aggravata dall'abuso di sostanze alcoliche e di droghe leggere;
è il padre che non perde occasione per denigrarla e offenderla anche davanti ad amici e parenti, mantenendo verso i figli condotte fortemente diseducative;
quanto alle condizioni economiche, la resistente ha contestato le affermazioni di controparte eccependo che per l'acquisto dell'alloggio del piano superiore stava sostenendo un mutuo, mentre il piccolo immobile di Borgo san Mauro era stato ereditato e rappresentava solo una spesa;
ha evidenziato che il aveva omesso di elencare i terreni e i veicoli posseduti in via esclusiva e Pt_2
allegato estratti conto incompleti relativi alla sua attività, che aveva una redditività ben superiore a quella dichiarata. Ha dunque chiesto l'adozione immediata di un ordine di protezione con all'adontamento del dalla casa di abitazione, e l'affidamento dei Pt_2
figli condiviso con assegnazione della casa familiare alla madre e onere per il padre di contribuire al loro mantenimento versando l'importo di 500 euro al mese ciascuno, oltre a sostenere il 70% delle spese straordinarie.
3. Sentiti i minori (udienza del 23 aprile 2024) e le Parti in persona (udienza del 30 aprile 2024) il giudice delegato per la trattazione ha adottato il 2 maggio 2024 il seguente provvedimento:
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30/04/2024, rilevato che dalla relazione sentimentale delle Parti che dura dal 1994 sono nati due figli 24 marzo 2007 e il 20 giugno 2010 e che la famiglia abita Per_2 Per_1 dal 2010 presso l'immobile sito in NA (TS) in Località Stazione 37 di proprietà di padre del ricorrente e concesso a quest'ultimo in Parte_2 comodato gratuito;
preso atto della cessazione dell'affectio coniugalis che impone di provvedere, come richiesto da entrambe le parti a regolamentare l'affidamento dei figli e il loro mantenimento oltre alla loro collocazione abitativa;
ritenuta superata la fase d'urgenza prospettata dalla parte resistente con richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti grazie allo spontaneo allontanamento dalla casa familiare realizzato dal signor Parte_3
4
[...] immediatamente dopo l'udienza del 23 aprile 2024 e l'audizione dei genitori e dei figli minori;
fallito il tentativo di giungere all'adozione concordata e provvisoria di condizioni relative all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento di figli e al contributo al mantenimento;
ravvisati dunque i presupposti per adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ex art 473 bis.22 cpc;
ritenuto che
l'abitazione familiare, per rispetto di una consolidata quotidianità, emersa in modo inequivoco nel corso della audizione dei minori, nonché della stessa volontà del comodante (vds dichiarazione del nonno allegata sub doc Pt_2
7 alla comparsa di costituzione), deve essere assegnata alla signora che CP_1 continuerà ad abitarci con i figli e che ivi manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza anagrafica;
esaminata la documentazione bancaria e fiscale già allegata dalle parti;
e rilevato che dalla dichiarazione dei redditi 2023 del sig emerge un reddito Pt_2 complessivo imponibile di euro 41.576,00 (derivante dall'attività dell'impresa individuale di giardiniere) mentre dalla dichiarazione dei redditi 2023 della signor emerge un reddito imponibile di 26.365 euro (cui aggiungere un CP_1 credito d'imposta di euro 2774 maturato per le spese di ristrutturazione del proprio appartamento, cui risulta aver contribuito anche il compagno); rilevato che il sig. che, a quanto è emerso, vive per ora in tenda, dovrà Pt_2 trovare un alloggio proprio e sostenere ogni connessa spesa, mentre la signora
è gravata dalle rate di due mutui ipotecari); CP_1 rilevato altresì che, essendo già stato intrapreso un opportuno percorso psicologico da parte del signor non sussistano i presupposti per una presa Pt_2 in carico globale del nucleo familiare da parte dei servizi né per disporre, allo stato, CTU;
considerato che
in ragione dell'udienza anticipata al 23 aprile 2024 sono stati sospesi i termini per il deposito di memorie ex art 473 bis.17 cpc entro i cui binari va ora incardinata la causa;
visto l'art. 473 bis.17 e .22 cpc, dispone in via temporanea
1.l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e che Per_2 Per_1 continueranno a vivere con la madre nella casa familiare sita al piano terra dell'immobile in Duino Aurisina, Stazione 37 che viene assegnata alla sig.ra
CP_1
2.il tempo di permanenza dei figli presso il padre, il diritto di vederlo e stare con lui, sono rimessi ad accordi diretti tra il padre e i figli stessi, considerata l'età e la maturità dei minori (di 14 e 17 anni), e il dovere reciproco di rispettarne gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e terapeutici;
5 3.il padre dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli a decorrere dal mese di maggio 2024 ed entro la metà di ogni mese - con accredito diretto sul conto corrente intestato solo alla signora - l'importo mensile di CP_1
Euro 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di TR dd. 18.5.2015; l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, collocataria dei minori;
fissa per i provvedimenti istruttori l'udienza del 17 luglio 2024 ore 11.30 autorizzando il deposito di memorie rispettivamente entro dieci giorni prima dell'udienza (entro sabato 6 luglio) per la convenuta ed entro i cinque giorni prima dell'udienza (12 luglio) per l'attore.
Si comunichi. TR, 02/05/2024
4. Nel prosieguo del procedimento e a causa delle condotte del Ricorrente, segnalate dai figli in persona (sentiti il 10 settembre 2024), il giudice istruttore ha dovuto adottare un ordine di allontanamento del padre con ordinanza emessa l'11 settembre
2024, disponendo una parziale modifica dei provvedimenti temporanei e disponendo al contempo una CTU.
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2024, richiamata la parte narrativa del provvedimento adottato il 2 maggio 2024 ed evidenziato che, nonostante le emergenze dell'audizione delle parti e dei minori, questo giudice non aveva in detta sede adottato alcun provvedimento di allontanamento del padre dalla casa familiare in quanto il signor stesso, Pt_2 all'esito dell'udienza tenutasi il 23 aprile (con audizione delle parti e, separatamente, dei minori) aveva assicurato che si sarebbe spontaneamente allontanato dall'abitazione familiare (Il signor a questo punto, Pt_2 spontaneamente, dichiara di impegnarsi a uscire di casa entro una settimana
(entro martedì 30 aprile) vds verbale del 23 aprile 2024) e tale promessa era stata mantenuta come risulta dall'udienza del 30 aprile in cui le Parti stesse ne danno atto;
è emerso tuttavia che il sig. pur avendo lasciato l'abitazione familiare, ha Pt_2 adottato delle condotte che si ritengono palesemente provocatorie verso i familiari:
-infatti, invocando la proprietà pro quota di un terreno adiacente l'abitazione, vi ha collocato il proprio furgone, montato una tenda/gazebo, steso un materassino quasi a sottolineare che egli si trova costretto a dormire all'aperto per colpa loro;
6 -nel tempo decorso dalla prima udienza (ossia da aprile), il sig nonostante Pt_2 non versi assolutamente in difficoltà economiche, non ha cercato alcun idoneo alloggio (benché i figli stessi si fossero offerti di aiutarlo e la figlia – in Per_2 conflitto con la madre - addirittura di andare a vivere con lui – vds messaggi
WhatsApp prodotti dal dep il 12 luglio 2024); Pt_2
- non ha spostato nessuno dei propri utensili da lavoro altrove, mantenendo così un solido pretesto per “tornare a casa” pressoché quotidianamente.
Ma ciò che sembra caratterizzare le dinamiche familiari è il fatto che, in un contesto di apparente frequentazione ordinaria e di affetto verso i figli (che a propria volta hanno riferito di voler bene al padre), e pur nella condivisione di interessi (vds quello quasi fanatico di motocross con ), di incontri, di aiuto Per_1 nei compiti, (e persino) di coinvolgimento nel proprio lavoro di (con cui Per_1 avrebbe un rapporto simbiotico, negato però dal minore), spiccano condotte che fuoriescono a tal punto da una relazione normale da imporre un approfondimento che questo giudice intende affidare a un CTU: ci si riferisce ad esempio a:
a) registrazioni continue di colloqui e scene familiari da parte del che non Pt_2 sono solo risultate bizzarre, ma pesantemente moleste e non meramente dirette a precostituirsi una prova in vista di future azioni giudiziarie,
b) richiamo quasi ricattatorio della proprietà del motociclo, acquistato perché la figlia ne faccia uso per andare a scuola, proprietà poi rivendicata per sottolineare che egli solo ne è titolare e dunque può a suo piacere impedirlo, condotta che lascia la figlia disorientata e non solo “a piedi”;
c) iniziative unilaterali in sede sanitaria: si richiamano le certificazioni assunte unilateralmente per far riprendere le gare di motocross al figlio che si era Per_1 leso una vertebra e avrebbe avuto bisogno di maggior riposo e, più recentemente, la prenotazione di una visita neuropsichiatrica (e poi psichiatrica) per la figlia
, senza neppure condividere la scelta con la madre e con la diretta interessata Per_2 che, infatti, si è rifiutata di recarvisi;
al riguardo ancor più inquietante, viene ritenuta la telefonata fatta dal alla Polizia perché mandasse una ambulanza Pt_2
a prelevare la figlia a casa per portarla a fare la visita;
d) atteggiamenti alterati e imprevedibili idonei a suscitare preoccupazione e paura
(condizionati dall'uso di alcolici secondo quanto constatato dagli stessi minori) assunti verso l'ex compagna e i figli, che non di rado sono trascesi in aggressioni verbali e fisiche, senza che qui possa rilevare la archiviazione dei relativi procedimenti penali nella cui motivazione emerge comunque una condizione di tensione e conflitto (vds doc 26 e 27 fascicolo ricorrente): infine, i minori hanno chiesto di essere nuovamente ascoltati dal giudice comparendo spontaneamente all'udienza odierna e riferendo quanto accaduto nel recentissimo viaggio in Grecia che hanno accettato di fare con il padre: ne hanno
7 rilevato la guida imprudente in strade non sicure, una reazione violenta nei confronti di e di , colpevoli (a suo dire) di aver usato troppo il Per_1 Per_2 cellulare (l'aggressione di che lotta nel letto con il padre è stata ripresa Per_1 con il cellulare da ), l'auto-ripresa immediatamente successiva da parte del Per_2 della ferita al capo subita per aver battuto la testa sullo spigolo del Pt_2 comodino, in modo da mostrarsi (inviando la foto alla madre) come unica vittima di una aggressione dei figli, ribadita all'udienza odierna (figli ai quali aveva sequestrato documenti e cellulare per cui si erano sentiti bloccati in albergo) e il cambio di atteggiamento nei giorni successivi quando ha chiesto ai figli di posare per foto che avrebbero dovuto offrire la visione di un trio felice in vacanza. Alla luce di queste emergenze, dell'audizione dei minori, di una situazione compromessa dal punto di vista delle relazioni familiari e della subentrata difficoltà/impossibilità allo stato di pervenire a condizioni condivise in ordine all'affidamento e ai tempi di visita, questo giudice ritiene a) di disporre CTU al fine di verificare le capacità genitoriali e di approfondire le cause delle condotte del signor portate all'attenzione Pt_2 di questo Giudice
b) di modificare il provvedimento adottato il 2 maggio 2024 sull'affidamento e i tempi di visita in modo da riservare il primo, in via esclusiva, seppur temporanea alla madre;
c) di disporre l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori e dalla madre: a tale ultimo fine il sig dovrà liberare il giardino adiacente l'abitazione di ogni suo Pt_2 bene (es.: tenda/gazebo, materassino, auto, furgone, ecc) trasportare altrove ogni attrezzo e utensile da lavoro contenuti nel magazzino e nell'appartamento sovrastante d) di sentire il nonno paterno
P.Q.M.
A parziale modifica del provvedimento adottato il 2 maggio 2024 dispone
A) CTU diretta a svolgere un accertamento sulla stabilità emotiva dei genitori e sulla rispettiva capacità genitoriale verificando se vi siano i presupposti sanitari per un percorso di cura
Per_5 la dott.ssa di Udine che Persona_6 Email_4 autorizza ad avvalersi per eventuali test ed esami da uno o più specialisti anche in psichiatria;
autorizza
8 la stessa a prestare giuramento per via telematica ex art 193 comma 2 cpc indicando la data di inizio delle operazioni, il nome dei propri ausiliari, la scadenza del termine di deposito della relazione completa delle conclusioni sulle osservazioni delle parti che dovranno farle pervenire quindici giorni prima della scadenza indicata per il deposito;
autorizza le Parti a nominare propri consulenti sino alla data di inizio delle operazioni;
B) a parziale modifica del provvedimento adottato il 2 maggio 2024 dispone in via temporanea
1.l'affido esclusivo alla madre dei figli minori e;
Per_2 Per_1
2. i figli continueranno a vivere con la madre nella casa familiare sita al piano terra dell'immobile in Duino Aurisina, Stazione 37 che viene assegnata alla sig.ra
CP_1
3.il padre dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli
- con accredito diretto sul conto corrente intestato solo alla signora - CP_1
l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di TR dd. 18.5.2015;
4.l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, collocataria dei minori;
C) visti gli artt. 473 bis 46 e 70 cpc dispone a) l'allontanamento del sig dalla casa familiare e il divieto per il sig Pt_2 [...]
di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori e dalla madre Pt_1 mantenendosi oltre un raggio di 500 metri: a tale ultimo fine il sig. dovrà Pt_2 liberare entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il giardino adiacente di ogni suo bene (es.: tenda/gazebo, materassino, auto, furgone, ecc), trasportare altrove ogni attrezzo e utensile da lavoro contenuti nel magazzino e nell'appartamento sovrastante l'abitazione familiare, e sospendere in buona sostanza l'uso e l'accesso al magazzino e al terreno adiacente e ciò per il periodo di mesi tre;
b) che durante detto periodo siano sospese le visite del padre con i minori disposte con ordinanza del 2 maggio 2024;
D) infine, salvo ogni altro provvedimento istruttorio dispone di sentire il signor (nonno paterno dei minori) e fissa a tal fine Parte_2
l'udienza del 15 ottobre 2024 ore 11.00
Si comunichi. TR, 10 settembre 2024
9 5. Le conclusioni della Consulente, dott.ssa all'esito di Persona_6
un grande lavoro di ascolto, incontri, test ed elaborazione documentate in una relazione di sessanta pagine, sono le seguenti:
il nucleo familiare in esame, originariamente caratterizzato da dinamiche relazionali armoniche derivanti da una complementarità tra gli stili genitoriali di madre e padre,
è andato incontro a crescenti difficoltà relazionali e comunicative a seguito della disgregazione della coppia genitoriale. Ad oggi, la Sig.ra mostra capacità CP_1
genitoriali sufficientemente adeguate. Maggiori difficoltà si identificano in attualità nel sig. che approcciandosi con fatica al processo di elaborazione luttuosa della Pt_2
fine della relazione con la Sig.ra ha irrigidito ed esasperato modalità educative CP_1
già normative e rigide basate su caratteristiche temperamentali. Ne esitano significative difficoltà nella gestione dell'interazioni con i figli, che, entrambi in età adolescenziale, ma soprattutto , tendono a rispondere con atteggiamenti reattivi e presentano Per_2 nuovi bisogni. Pertanto le condotte del signor portate all'attenzione del Giudice Pt_2
possono essere plausibilmente spiegate alla luce dell'interazione tra le sue caratteristiche temperamentali e l'inizio di una fase di vita stressante (fallimento della relazione di coppia), che è sfociata nell'adozione di condotte verso i figli incompatibili con la loro età e disfunzionali. Il rifiuto della figura paterna da parte dei minori rappresenta verosimilmente una difesa rispetto a tali agiti, attribuiti ad un padre che non riconoscono più come quello di prima, di cui non hanno fiducia e che ora temono.
Si raccomanda di mantenere i percorsi di sostegno psicologico avviati per il Sig.
e . Si ritiene indispensabile un intervento di supporto alle competenze Pt_2 Per_2
genitoriali per il Sig. Risulta anche importante sostenere, guidare e coordinare Pt_2
la genitorialità condivisa per entrambi i genitori. Queste indicazioni sono finalizzate ad una comprensione più approfondita delle attuali dinamiche familiari, ad una progressiva mediazione dei conflitti e, per quanto possibile, all'avvio di primi passi finalizzati alla ricostruzione di una relazione padre-figli più equilibrata.
Si ringrazia il dr. per la collaborazione e il contributo dato alla consulenza. Si CP_3
ringraziano i signori e per il lavoro effettuato in modo costruttivo e Pt_2 CP_1
collaborativo a favore del benessere dei figli.
10 Le indicazioni della Consulente d'ufficio, condivise anche dalle Parti, vanno messe in atto, mantenendo nel tempo il percorso di supporto suggerito, che si auspica possa portare a una ripresa del rapporto sereno padre-figli e ad una più proficua comunicazione tra i genitori.
Nel corso del procedimento, è divenuta maggiorenne, pertanto ogni Per_2
decisione che la riguardi non potrà che passare attraverso la propria libera autodeterminazione, salvo il contributo al mantenimento che ancora spetta a entrambi i genitori, affinché possa proseguire il proprio percorso di studi.
All'udienza del 21 maggio 2025, presenti nuovamente le parti in persona, aggiornati i dati economici, il giudice istruttore ha esperito un ultimo tentativo di conciliazione con esito positivo: entrambi sono pervenuti ad accettare le condizioni proposte in epigrafe dettagliatamente trascritte, e la causa è stata perciò rimessa al collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che, dopo un percorso giudiziario travagliato, il procedimento è stato definito con condizioni condivise dalle parti, il miglior presupposto per entrambe per continuare a svolgere il ruolo genitoriale con modalità di comunicazione più proficue, nell'interesse supremo dei figli.
Il collegio, ritenuto che le condizioni concordate riguardanti il regime di affidamento e mantenimento siano coerenti con gli interessi della prole e proporzionate alle risorse economiche delle parti, le omologa.
P. Q. M.
Il Tribunale di TR, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n.
457/2024 promosso da
Parte_1
Nei confronti di
Controparte_1
omologa
11 le condizioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli, concordate dalle parti, riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in TR, 16/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
12