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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRUCCI PIERPAOLO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIRUTIGLIANO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO e dell'avv. ROPOLO LUCA ) C.F._2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2023 il ricorrente, , ha impugnato il Parte_2
licenziamento per inidoneità fisica intimatogli dalla resistente con lettera del 9.3.2023 e con effetto a far data dal 1.4.2023.
A tal fine ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della a far tempo dal Controparte_1
9.6.2021 con contratto a termine, poi convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.3.2022, con la qualifica di operatore di esercizio e di essere stato inquadrato, da ultimo, nel parametro retributivo n. 158 del CCNL
Autoferrotranvieri ed assegnato all'unità locale di Cortemilia (CN);
pagina 1 di 9 - di essere stato inviato a visita medica periodica di revisione ex D.M. Min.
Trasporti 88/1999, prima a Torino (27.7.2022) e poi a Roma (26.9.22 e 19.10.22) e di essere stato dichiarato inidoneo alla mansione di operatore di esercizio, all'esito della visita medica del 18.11.2022, con la diagnosi di “Pregressa PTCA in NSTEMI in soggetto dislipidemico” (infarto in soggetto con colesterolo);
- di non aver mai subito alcun infarto, bensì di aver subito nel 2017 un intervento di angioplastica con apposizione di uno stent, con conseguente pieno recupero della funzionalità cardiaca;
- di essere sempre stato ritenuto idoneo alla mansione anche successivamente al
2017 e sino al giudizio espresso nel novembre 2022.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità alla mansione posto alla base del licenziamento e ha dedotto, in via subordinata, la possibilità di reimpiego in altre mansioni, anche tenuto conto di quelle svolte dal ricorrente nel periodo intercorrente tra il primo giudizio di inidoneità e il licenziamento, quali quelle di formatore del personale, addetto al lavaggio mezzi, addetto alle informazioni e al numero di emergenza, autista in affiancamento.
Ha concluso il ricorrente invocando la tutela di cui all'art. 2 e in subordine quella di cui all'art. 3 del d. lgs. 23/2015.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta Controparte_1 della correttezza del giudizio di inidoneità posto a fondamento del recesso e della impossibilità di reimpiego in altre mansioni, anche inferiori, alla luce dell'organizzazione aziendale dettagliatamente descritta in memoria.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni in relazione alla verifica della possibilità di reimpiego (anche al fine di delimitare l'ambito della successiva indagine medico legale) e, infine, con la ctu medico legale ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
pagina 2 di 9 1. - Deve preliminarmente darsi atto che nel corso del giudizio stata Controparte_1
incorporata da con effetto dal 1.1.2024, come risulta dalla visura Controparte_2
camerale prodotta da parte ricorrente in data 17.10.2024.
Il processo è tuttavia proseguito, senza interruzione, con la incorporata alla luce del disposto dell'art. 2504 bis c.c.– a mente del quale “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” - e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cass., sez. U, Sentenza n. 21970 del
30/07/2021; Cass. civ, sez. trib., n. 7700 del 21/03/2024).
2. – Nel merito, va ricordato che la sopravvenuta infermità del lavoratore, comportante la sua inidoneità a svolgere le mansioni, è ipotesi distinta dalla malattia che ha carattere temporaneo, essendo invece essa permanente o con una durata temporale indeterminata o quantomeno indeterminabile e potendo condurre, in presenza di talune condizioni, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Invero, a norma dell'art 2110 c.c., la conservazione del posto è garantita al lavoratore malato o infortunato soltanto per un periodo delimitato di tempo, il che ha consentito, secondo la generale dottrina, di attribuire allo stato di malattia o di infortunio il necessario attributo della "temporaneità" (rapportabile alla categoria dell'impossibilità parziale ratione temporis), realizzandosi altrimenti la diversa condizione dell'inidoneità, come tale definitiva, al lavoro;
nel qual caso non trova applicazione la disciplina della malattia, ma quella "comune" dell'impossibilità definitiva della prestazione, filtrata sul piano lavoristico tramite il giustificato motivo obiettivo di licenziamento.
Ne deriva che la sopravvenuta infermità, cui consegue l'impossibilità della prestazione,
a differenza della malattia, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n.604/1966.
In ragione di ciò si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con lo stato di salute di quest'ultimo ed assolva quindi all'obbligo di repechage.
pagina 3 di 9 Coerentemente, l'art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti.
Ne discende che, nelle ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, nonché, in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. L -
, Sentenza n. 6497 del 09/03/2021).
Con specifico riguardo alla indagine da svolgersi nel giudizio in ordine alla sussistenza dello stato di inidoneità sopravvenuta va ricordato quanto recentemente ribadito dalla
Suprema Corte: “la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto dei lavoratori, art. 5, non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095,
pagina 4 di 9 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020n. 822). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto, art. 5, non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - ha ritenuto che rientrano nel
"rischio d'impresa" le conseguenze della scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente invece che agire secondo le normali regole contrattuali con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed ha sottolineato al riguardo che si tratta di una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto più debole. D'altra parte, diversamente opinando, il rischio di un errato accertamento da parte dell'organo amministrativo deputato verrebbe fatalmente a gravare sul lavoratore, che si troverebbe a subire la risoluzione del rapporto anche in assenza di una causa giustificativa” (Cass. civ., sez. lav., n.9158 del 21/03/2022).
3. – Applicando i suesposti principi al caso di specie e all'esito dell'istruttoria complessiva svolta, deve affermarsi che non può ritenersi sussistente lo stato di inidoneità alla mansione posto a fondamento del licenziamento, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della consulenza medico legale affidata al dott.
Persona_1
Il consulente, all'esito della visita del periziato e della disamina della documentazione versata in atti, ha svolto una compiuta anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica del ricorrente, quest'ultima anche sulla scorta dell'ulteriore documentazione medica acquisita in corso di c.t.u. e consistente nella cartella clinica del ricovero risalente al 2017.
A tale ultimo riguardo il consulente ha evidenziato: “Nel Marzo del 2017, Ricovero a
Taormina, in Unità Coronarica per Sindrome Coronarica Acuta, trattata con STENT Medicato su Arteria Discendente Anteriore al Tratto Medio. Ipertensione Arteriosa. Dislipidemia. Da allora, in Terapia con Cardioaspirina 100 (una compressa al giorno) ed un Antiipertensivo:
RK (una compressa al giorno), nonché con ST da 20 mg. In Monitoraggio
Cardiovascolare (Test al Cicloergometro, nel Settembre del 2024, con Parametri nella Norma;
pagina 5 di 9 Ecocardiocolordoppler, il 10/10/2024, con Parametri sostanzialmente nella norma. Recentissimo
Test Ergometrico del 28/3/2025, interrotto per Esaurimento Muscolare)” (relazione c.t.u., pagg. 14 e 15).
Dopo un attento esame della documentazione medica successiva al suddetto ricovero, anche relativa a visite di idoneità (con esito positivo) effettuate ai sensi del D.M. 88/1999 in epoca successiva al licenziamento oggetto di causa, il consulente ha posto in luce che:
“L'Esame Analitico di detta Documentazione consente di evidenziare Parametri Clinici (Visite
Cardiologiche, Ematologici, Ematochimici, Strumentali quali Ecocardiogramma, Holter
Pressorio, Test Ergometrico al Cicloergometro, Giudizi di Idoneità del Medico Competente della
Ditta Volpi/Gruppo STAT, Ecocardiodoppler) nel Range di Normalità: tutti questi Accertamenti
Clinici sono stati effettuati nel Periodo compreso tra il 23/9/2022 (epoca precedente al
Licenziamento da parte della ed il 11/10/2024: un recentissimo Test Ergometrico CP_1
(28/3/2025) è stato definito “Massimale”, interrotto per “Esaurimento Muscolare”, risultato negativo per “Angor e/o Sintomi Clinici e/o Alterazioni Elettrocardiografico di Significato
Ischemico” (relazione c.t.u., pagg. 20 e 21).
Alla luce di quanto sopra il consulente ha affermato:
“Pertanto, non si condivide il Giudizio di “NON IDONEITA' ALLA MANSIONE” stilato dal Cont Servizio Sanitario della sia in Prima Istanza (Servizio di Torino) sia in Seconda Istanza
(Servizio di Roma): tale “NON IDONEITA' ALLA MANSIONE” fu declarata per un fatto
Coronarico verificatosi cinque anni prima (nel Marzo 2017), e risoltosi con il Ricovero del Per_2
2017, tant'è che il Ricorrente – nello stesso Anno (2017) e fino al 2020 – effettuò attività di
a Palermo (cfr pag. 14) Gli Esami Specialistici effettuati, quali precedentemente Parte_3 indicati, già all'Epoca del Licenziamento del 1/4/2023 (cfr. pag. 20 punto 9) deponevano per una
Condizione Clinica Cardiologica sostanzialmente Normale, con Giudizi di Idoneità alla stessa
Mansione (a riguardo, cfr. il Giudizio redatto dal Medico Competente della Ditta Volpi, datato
Luglio 2024, successivo al Licenziamento). In definitiva, il Ricorrente – alla Parte_2 data di Licenziamento (1/4/2023) – era Idoneo e tutt'ora è Idoneo allo svolgimento delle Mansioni proprie di Operatore di Esercizio, ovvero di Autista di PU (attività che effettua regolarmente allo stato attuale) ed Operazioni Complementari, quali indicate nel Quesito del Sig.
Giudice” (relazione c.t.u., pag. 23).
pagina 6 di 9 Le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U., che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Merita al riguardo di essere precisato che, come condivisibilmente affermato dal c.t.u., non mina la solidità di dette conclusioni il mancato riscontro, da parte del Servizio Cont Sanitario di alla richiesta di invio della cartella sanitaria del ricorrente, perché vi sono in atti – e sono stati analizzati dal consulente – gli accertamenti cardiologici specialistici effettuati dal ricorrente contemporaneamente o nelle more della definizione Cont del giudizio di ricorso presso il Servizio Sanitario Centrale di Roma di accertamenti che hanno evidenziato “una condizione clinica cardiologica di assoluta normalità” (relazione c.t.u., pag. 30).
4. – Da quanto sopra discende l'illegittimità del licenziamento intimato, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 2 del d. lgs. 23/2015 per le ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente, essendo tale equiparazione sanzionatoria prevista dal comma 4 del medesimo articolo che prevede che “La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68” (cfr. in motivazione Cass. Civ., sez. lav., n. 14307 del 22/05/2024).
Parte resistente va dunque condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannata al risarcimento del danno con la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
pagina 7 di 9 Non deve farsi luogo alla deduzione dell'aliunde perceptum, in assenza di rituale e tempestiva allegazione da parte della resistente dei fatti all'uopo rilevanti (Cass. sez. L -
, Ordinanza n. 19163/2022; n. 1533/2024).
La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oggetto di contestazione tra le parti, deve essere individuata in € 1.890,80 lordi alla luce delle indicazioni contenute nella busta paga più recente in atti (doc. 17 fascicolo ricorrente, busta paga relativa a febbraio 2023 emessa il 14.3.2023, voce “imponibile tfr”).
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua dei valori medi dello scaglione ricompreso tra € 26.000 ed € 52.000 alla luce del valore indeterminabile della causa e della moderata complessità della stessa.
Per le medesime ragioni devono essere poste a carico di parte resistente le spese di ctu, come liquidate con decreto del 18.5.2025.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del
9.3.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari al tallone lordo mensile di € 1.890,80, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, nella misura di €
9.257,00 oltre 259,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate con decreto del 18.5.2025, a carico di parte resistente.
pagina 8 di 9 IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRUCCI PIERPAOLO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIRUTIGLIANO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO e dell'avv. ROPOLO LUCA ) C.F._2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2023 il ricorrente, , ha impugnato il Parte_2
licenziamento per inidoneità fisica intimatogli dalla resistente con lettera del 9.3.2023 e con effetto a far data dal 1.4.2023.
A tal fine ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della a far tempo dal Controparte_1
9.6.2021 con contratto a termine, poi convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.3.2022, con la qualifica di operatore di esercizio e di essere stato inquadrato, da ultimo, nel parametro retributivo n. 158 del CCNL
Autoferrotranvieri ed assegnato all'unità locale di Cortemilia (CN);
pagina 1 di 9 - di essere stato inviato a visita medica periodica di revisione ex D.M. Min.
Trasporti 88/1999, prima a Torino (27.7.2022) e poi a Roma (26.9.22 e 19.10.22) e di essere stato dichiarato inidoneo alla mansione di operatore di esercizio, all'esito della visita medica del 18.11.2022, con la diagnosi di “Pregressa PTCA in NSTEMI in soggetto dislipidemico” (infarto in soggetto con colesterolo);
- di non aver mai subito alcun infarto, bensì di aver subito nel 2017 un intervento di angioplastica con apposizione di uno stent, con conseguente pieno recupero della funzionalità cardiaca;
- di essere sempre stato ritenuto idoneo alla mansione anche successivamente al
2017 e sino al giudizio espresso nel novembre 2022.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità alla mansione posto alla base del licenziamento e ha dedotto, in via subordinata, la possibilità di reimpiego in altre mansioni, anche tenuto conto di quelle svolte dal ricorrente nel periodo intercorrente tra il primo giudizio di inidoneità e il licenziamento, quali quelle di formatore del personale, addetto al lavaggio mezzi, addetto alle informazioni e al numero di emergenza, autista in affiancamento.
Ha concluso il ricorrente invocando la tutela di cui all'art. 2 e in subordine quella di cui all'art. 3 del d. lgs. 23/2015.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta Controparte_1 della correttezza del giudizio di inidoneità posto a fondamento del recesso e della impossibilità di reimpiego in altre mansioni, anche inferiori, alla luce dell'organizzazione aziendale dettagliatamente descritta in memoria.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni in relazione alla verifica della possibilità di reimpiego (anche al fine di delimitare l'ambito della successiva indagine medico legale) e, infine, con la ctu medico legale ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
pagina 2 di 9 1. - Deve preliminarmente darsi atto che nel corso del giudizio stata Controparte_1
incorporata da con effetto dal 1.1.2024, come risulta dalla visura Controparte_2
camerale prodotta da parte ricorrente in data 17.10.2024.
Il processo è tuttavia proseguito, senza interruzione, con la incorporata alla luce del disposto dell'art. 2504 bis c.c.– a mente del quale “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” - e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cass., sez. U, Sentenza n. 21970 del
30/07/2021; Cass. civ, sez. trib., n. 7700 del 21/03/2024).
2. – Nel merito, va ricordato che la sopravvenuta infermità del lavoratore, comportante la sua inidoneità a svolgere le mansioni, è ipotesi distinta dalla malattia che ha carattere temporaneo, essendo invece essa permanente o con una durata temporale indeterminata o quantomeno indeterminabile e potendo condurre, in presenza di talune condizioni, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Invero, a norma dell'art 2110 c.c., la conservazione del posto è garantita al lavoratore malato o infortunato soltanto per un periodo delimitato di tempo, il che ha consentito, secondo la generale dottrina, di attribuire allo stato di malattia o di infortunio il necessario attributo della "temporaneità" (rapportabile alla categoria dell'impossibilità parziale ratione temporis), realizzandosi altrimenti la diversa condizione dell'inidoneità, come tale definitiva, al lavoro;
nel qual caso non trova applicazione la disciplina della malattia, ma quella "comune" dell'impossibilità definitiva della prestazione, filtrata sul piano lavoristico tramite il giustificato motivo obiettivo di licenziamento.
Ne deriva che la sopravvenuta infermità, cui consegue l'impossibilità della prestazione,
a differenza della malattia, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n.604/1966.
In ragione di ciò si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con lo stato di salute di quest'ultimo ed assolva quindi all'obbligo di repechage.
pagina 3 di 9 Coerentemente, l'art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti.
Ne discende che, nelle ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, nonché, in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. L -
, Sentenza n. 6497 del 09/03/2021).
Con specifico riguardo alla indagine da svolgersi nel giudizio in ordine alla sussistenza dello stato di inidoneità sopravvenuta va ricordato quanto recentemente ribadito dalla
Suprema Corte: “la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto dei lavoratori, art. 5, non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095,
pagina 4 di 9 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020n. 822). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui allo Statuto, art. 5, non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - ha ritenuto che rientrano nel
"rischio d'impresa" le conseguenze della scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente invece che agire secondo le normali regole contrattuali con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed ha sottolineato al riguardo che si tratta di una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto più debole. D'altra parte, diversamente opinando, il rischio di un errato accertamento da parte dell'organo amministrativo deputato verrebbe fatalmente a gravare sul lavoratore, che si troverebbe a subire la risoluzione del rapporto anche in assenza di una causa giustificativa” (Cass. civ., sez. lav., n.9158 del 21/03/2022).
3. – Applicando i suesposti principi al caso di specie e all'esito dell'istruttoria complessiva svolta, deve affermarsi che non può ritenersi sussistente lo stato di inidoneità alla mansione posto a fondamento del licenziamento, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della consulenza medico legale affidata al dott.
Persona_1
Il consulente, all'esito della visita del periziato e della disamina della documentazione versata in atti, ha svolto una compiuta anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica del ricorrente, quest'ultima anche sulla scorta dell'ulteriore documentazione medica acquisita in corso di c.t.u. e consistente nella cartella clinica del ricovero risalente al 2017.
A tale ultimo riguardo il consulente ha evidenziato: “Nel Marzo del 2017, Ricovero a
Taormina, in Unità Coronarica per Sindrome Coronarica Acuta, trattata con STENT Medicato su Arteria Discendente Anteriore al Tratto Medio. Ipertensione Arteriosa. Dislipidemia. Da allora, in Terapia con Cardioaspirina 100 (una compressa al giorno) ed un Antiipertensivo:
RK (una compressa al giorno), nonché con ST da 20 mg. In Monitoraggio
Cardiovascolare (Test al Cicloergometro, nel Settembre del 2024, con Parametri nella Norma;
pagina 5 di 9 Ecocardiocolordoppler, il 10/10/2024, con Parametri sostanzialmente nella norma. Recentissimo
Test Ergometrico del 28/3/2025, interrotto per Esaurimento Muscolare)” (relazione c.t.u., pagg. 14 e 15).
Dopo un attento esame della documentazione medica successiva al suddetto ricovero, anche relativa a visite di idoneità (con esito positivo) effettuate ai sensi del D.M. 88/1999 in epoca successiva al licenziamento oggetto di causa, il consulente ha posto in luce che:
“L'Esame Analitico di detta Documentazione consente di evidenziare Parametri Clinici (Visite
Cardiologiche, Ematologici, Ematochimici, Strumentali quali Ecocardiogramma, Holter
Pressorio, Test Ergometrico al Cicloergometro, Giudizi di Idoneità del Medico Competente della
Ditta Volpi/Gruppo STAT, Ecocardiodoppler) nel Range di Normalità: tutti questi Accertamenti
Clinici sono stati effettuati nel Periodo compreso tra il 23/9/2022 (epoca precedente al
Licenziamento da parte della ed il 11/10/2024: un recentissimo Test Ergometrico CP_1
(28/3/2025) è stato definito “Massimale”, interrotto per “Esaurimento Muscolare”, risultato negativo per “Angor e/o Sintomi Clinici e/o Alterazioni Elettrocardiografico di Significato
Ischemico” (relazione c.t.u., pagg. 20 e 21).
Alla luce di quanto sopra il consulente ha affermato:
“Pertanto, non si condivide il Giudizio di “NON IDONEITA' ALLA MANSIONE” stilato dal Cont Servizio Sanitario della sia in Prima Istanza (Servizio di Torino) sia in Seconda Istanza
(Servizio di Roma): tale “NON IDONEITA' ALLA MANSIONE” fu declarata per un fatto
Coronarico verificatosi cinque anni prima (nel Marzo 2017), e risoltosi con il Ricovero del Per_2
2017, tant'è che il Ricorrente – nello stesso Anno (2017) e fino al 2020 – effettuò attività di
a Palermo (cfr pag. 14) Gli Esami Specialistici effettuati, quali precedentemente Parte_3 indicati, già all'Epoca del Licenziamento del 1/4/2023 (cfr. pag. 20 punto 9) deponevano per una
Condizione Clinica Cardiologica sostanzialmente Normale, con Giudizi di Idoneità alla stessa
Mansione (a riguardo, cfr. il Giudizio redatto dal Medico Competente della Ditta Volpi, datato
Luglio 2024, successivo al Licenziamento). In definitiva, il Ricorrente – alla Parte_2 data di Licenziamento (1/4/2023) – era Idoneo e tutt'ora è Idoneo allo svolgimento delle Mansioni proprie di Operatore di Esercizio, ovvero di Autista di PU (attività che effettua regolarmente allo stato attuale) ed Operazioni Complementari, quali indicate nel Quesito del Sig.
Giudice” (relazione c.t.u., pag. 23).
pagina 6 di 9 Le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U., che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Merita al riguardo di essere precisato che, come condivisibilmente affermato dal c.t.u., non mina la solidità di dette conclusioni il mancato riscontro, da parte del Servizio Cont Sanitario di alla richiesta di invio della cartella sanitaria del ricorrente, perché vi sono in atti – e sono stati analizzati dal consulente – gli accertamenti cardiologici specialistici effettuati dal ricorrente contemporaneamente o nelle more della definizione Cont del giudizio di ricorso presso il Servizio Sanitario Centrale di Roma di accertamenti che hanno evidenziato “una condizione clinica cardiologica di assoluta normalità” (relazione c.t.u., pag. 30).
4. – Da quanto sopra discende l'illegittimità del licenziamento intimato, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 2 del d. lgs. 23/2015 per le ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente, essendo tale equiparazione sanzionatoria prevista dal comma 4 del medesimo articolo che prevede che “La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68” (cfr. in motivazione Cass. Civ., sez. lav., n. 14307 del 22/05/2024).
Parte resistente va dunque condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannata al risarcimento del danno con la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
pagina 7 di 9 Non deve farsi luogo alla deduzione dell'aliunde perceptum, in assenza di rituale e tempestiva allegazione da parte della resistente dei fatti all'uopo rilevanti (Cass. sez. L -
, Ordinanza n. 19163/2022; n. 1533/2024).
La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oggetto di contestazione tra le parti, deve essere individuata in € 1.890,80 lordi alla luce delle indicazioni contenute nella busta paga più recente in atti (doc. 17 fascicolo ricorrente, busta paga relativa a febbraio 2023 emessa il 14.3.2023, voce “imponibile tfr”).
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua dei valori medi dello scaglione ricompreso tra € 26.000 ed € 52.000 alla luce del valore indeterminabile della causa e della moderata complessità della stessa.
Per le medesime ragioni devono essere poste a carico di parte resistente le spese di ctu, come liquidate con decreto del 18.5.2025.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del
9.3.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari al tallone lordo mensile di € 1.890,80, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, nella misura di €
9.257,00 oltre 259,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate con decreto del 18.5.2025, a carico di parte resistente.
pagina 8 di 9 IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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