Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2024, proposto da AM CO, Giemmegi Case Vacanze di AM CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dell’obbligo di quest’ultima di concludere il procedimento rivolto a ottenere l’autorizzazione “anche ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod. Nav. [...] per la integrazione dei servizi svolti (somministrazione alimenti e bevande confezionate da offrire alla propria clientela)”, avviato dal ricorrente con istanza del 2.8.2023; e per la nomina di un commissario “ad acta” il quale provveda in luogo dell’Amministrazione regionale, nell’ipotesi del protrarsi dell’inerzia da parte della stessa.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RAS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
rilevato che il ricorrente AM CO, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale GIEMMEGI CASE VACANZE DI IA OS, ha chiesto l’accertamento del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza di concludere il procedimento rivolto a ottenere l’autorizzazione “anche ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod. Nav.”, presentata il 2 agosto 2023;
dato atto che, con nota depositata il 27 febbraio 2025 a firma congiunta con l’avvocato della RAS, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, a seguito della revoca in autotutela del diniego inizialmente opposto dalla Regione e delle trattative intercorse tra le parti per una definizione bonaria della vicenda;
rilevato quindi il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con la conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese del giudizio, come da nota sopracitata e ribadito nella udienza camerale odierna;
ritenuto che, in ragione della suindicata dichiarazione resa dalla parte ricorrente, al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione stessa e dichiarare il ricorso improcedibile, a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO