CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2280/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
TO Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 13/05/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
OTTAVIANO (NA) IL 20/02/1967, residente in [...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. DE
VIVO CRISTINA MARIA con studio in VIA ANNUNZIATA 63
SOMMA VESUVIANA e indirizzo pec: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MARIGLIANO (NA) il 15/05/1970, residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. LA
PIETRA MARIA GIUSEPPINA con studio in VIA MAURO LEONE 39 80038 POMIGLIANO D'ARCO indirizzo pec:
Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: per parte appellante: si riportava al ricorso chiedendone integrale e pedissequo accoglimento, in uno al rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e produzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore della sottoscritta procuratrice;
Rilevava che in data 07.12.2024 veniva emessa sentenza del Tribunale penale di Nola che riteneva il sig colpevole di Parte_1
maltrattamenti e percosse ,contestualmente riconoscendo l'inesistenza delle lesioni (rectius fratture VII e VIII costola ) coerentemente alle risultanze emerse all'esito della CTU medico legale. In via istruttoria si chiedeva rinnovarsi l'escussione testimoniale, in considerazione e conseguenza delle risultanze emerse in sede giudiziale e ciò principalmente con riferimento alle acclarate false dichiarazioni della parte offesa, concernenti fratture alle costole rivelatesi inesistenti;
sempre in via istruttoria chiedeva, al fine di dimostrare/confutare l'inattendibilità della sig.ra riguardo alla sua CP_1
asserita situazione reddituale ( e lavorativa ) , l'espletamento di indagini di
Polizia Tributaria a suo carico per l'accertamento dei redditi, dei beni mobili e immobili, nonché di depositi, c/c postali o bancari pure al medesimo ricollegabili, cointestati con terzi;
pag. 2/10 per parte appellata: rilevando anch'essa che il era stato ritenuto Pt_1
colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, al risarcimento dei danni in favore della parte civile (l'odierna appellata) da liquidarsi in separato giudizio, con dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per anni cinque oltre al pagamento delle spese di giudizio e che inoltre, il medesimo appellante, in sede di udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Nola era stato pure rinviato a giudizio per l'udienza del 31 marzo 2025 nella veste di imputato per violenza sessuale nei confronti dell'appellata, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o in subordine il suo rigetto con vittoria di spese;
Il P.G. non ha depositato conclusioni in assenza di figli maggiorenni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) il giudizio di secondo grado .
Con la sentenza N. 3023/2023, pubblicata in data 21.11.2023 e non notificata, il Tribunale di Nola aveva così statuito : a) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, sig. Parte_1
; b) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente a titolo di
[...]
risarcimento dei danni l'importo pari ad euro 22.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo;
c) Revoca
l'obbligo gravante sulle parti di contribuire al mantenimento dei figli IA
e TO;
d) Dispone che il ricorrente provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio;
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo Per_1
di contribuire al mantenimento della resistente versando la stessa entro il 5 di ogni mese e a decorrere, nel seguente ammontare, dalla pubblicazione pag. 3/10 della presente decisione, la somma pari ad euro 900,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute per la difesa della ricorrente che liquida in euro 3.553,90 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con atto di appello tempestivamente depositato il 13.5.2024 nel termine lungo di mesi sei impugnava la predetta sentenza Parte_1
chiedendo in completa riforma della decisione di primo grado che fosse rigettata la domanda di l'addebito formulata a suo carico, disposto a carico della moglie un assegno di mantenimento per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autonomo che vive con lui, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, formulando una serie di domande istruttorie a sostegno delle sue richieste.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità dei motivi di CP_1
appello perché del tutto generici in quanto mera riproposizione delle questioni già affrontate in primo grado, in ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello e si opponeva alle ulteriori richieste istruttorie perché del tutto ultronee.
Con ordinanza del 23.5.2024 la Corte accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al punto b) del dispositivo , relativo al risarcimento del danno.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., senza termini.
pag. 4/10 2) Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto
Il Giudice di prime cure, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla stimando congruo determinare il risarcimento per il danno CP_1
morale patito dalla in Euro 22.000,00 (cfr. p. 11 sentenza CP_1
appellata). La però, aveva rinunciato alla richiesta risarcitoria CP_1
nella comparsa conclusionale ove si legge «Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno formulata alla lettera B) delle rassegnate conclusioni, la difesa di parte resistente dichiara di rinunciarvi poiché in sede di udienza preliminare - celebrata in data 0 4 / 0 5 /2021, ovvero in data successiva rispetto al deposito della comparsa di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale proposta nel presente procedimento - la domanda risarcitoria era trasferita con la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 7083/2019 R.G.N.R. tuttora pendente innanzi al G.M. del Tribunale di Nola, dott. Francesco Saverio
Martucci di Scarfizzi, con prossima udienza di trattazione fissata per il 27
/11 /2023 per la discussione delle parti» (p. 9 punto 2 comparsa conclusionale . La pronuncia sulla domanda risarcitoria, pertanto, CP_1
su cui la fa espressa rinuncia, va quindi cassata. CP_1
3) Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 22294 del 2024 della Corte di Cassazione) anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione. La Corte di Cassazione ha affermato che un singolo episodio di violenza domestica, anche se isolato, compromette gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio. La gravità intrinseca di tale atto è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della pag. 5/10 vita coniugale, giustificando l'addebito della separazione. Peraltro questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che riconosce la violenza domestica come causa valida per l'addebito della separazione, anche in assenza di reiterazione. La Corte nella sentenza sopra richiamata ha fatto riferimento inoltre precedenti sentenze ( 3923/2018 , n.
14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015) che avevano già affermato questo principio, ribadendo l'importanza di tutelare le vittime di abusi e di non tollerare comportamenti violenti all'interno della vita coniugale.
Nel caso di specie quindi non vi può essere dubbio, alla luce dell'episodio del 30.7.2019 che al debba essere addebitata la separazione . Pt_1
Peraltro le ragioni di appello sul punto appaiono risibili in quanto è sufficiente per l'addebito che egli abbia picchiato la moglie a nulla influendo il fatto se poi abbia causato lesioni più o meno gravi al coniuge e se la stessa abbia o meno subito la frattura delle costole. Peraltro che l'episodio sia realmente accaduto emerge non solo dalla documentazione medica, dalla denuncia ai C.C. nell'immediatezza dello stesso e dalla deposizione dei due testi ampiamente citati dal giudice di prime cure, che non appaiono affatto in contraddizione tra di loro, ma anche dalla certificazione dell'Asl che ha preso in cura la alla data 22/01/2020, CP_1
attestava che la a far data dal 13/11/2019, aveva effettuato, un ciclo di colloqui CP_1 psicologici “in presenza di un quadro sintomatologico reattivo a prolungata e continua esposizione ad esperienze traumatiche”, va qui precisato che l'esponente, proprio a causa dei maltrattamenti e soprusi subiti dal coniuge, è ancora in cura presso l'ASL di competenza, come attesta la certificazione rilasciata all'esponente, in data 21/06/2024, dalla dott.ssa (all. 13), da cui, tra l'altro, si evince che la “signora Persona_2
… è seguita da questo Servizio, nella persona della scrivente, dal Controparte_1
13/11/2019, per un percorso di psicoterapia. La signora è giunta al Servizio su invio della
locale stazione dei Carabinieri come codice rosso presentando inizialmente
pag. 6/10 un quadro sintomatologico compatibile con un assetto personologico e difensivo reattivo a prolungata e continua esposizione ad esperienze traumatiche. La signora nel corso di questi anni, con Controparte_1
diversi periodi di pausa dovuto a momentanei trasferimenti legati ad impegni lavorativi, ha effettuato un lungo e faticoso percorso di individuazione ed emancipazione ed è tutt'ora in carico al nostro Servizio
…”.
Peraltro ulteriori elementi, oltre a quelli già considerati dal giudice di prime cure, emergono dalla sentenza penale di primo grado per cui il è Pt_1
stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ad una pesante pena detentiva.
4) Il terzo motivo di appello è inammissibile per la sua assoluta genericità.
Il giudice di prime cure «considerato che il figlio vive con il padre il quale non ha avanzato alcuna domanda di contribuzione economica” nulla ha disposto per il suo mantenimento. Da una attenta lettura del fascicolo telematico di primo grado emerge che in sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale , con ordinanza del 17.10.2020, accertato che il figlio , all'epoca ancora minorenne, voleva vivere con il padre e Per_1
che questi aveva espressamente rinunciato a qualsiasi contributo per il di lui mantenimento di ufficio poneva a carico della madre il 20% delle spese straordinarie per il figlio. Il Giudice istruttore con successiva ordinanza del
25.1.2022 “ritenuto di revocare l'obbligo posto a carico della signora di contribuire nella misura del 20% alle spese straordinarie per il CP_1
figlio TO, atteso che la domanda di mantenimento è stata articolata tardivamente in sede di memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c.” ;
pag. 7/10 In sede di conclusione del giudizio di prime cure né con le note scritte del
3.7.2023 né con le memorie conclusionali del 5.10.2023 veniva chiesto alcunchè per il mantenimento del figlio . Orbene non si Per_1
comprende di cosa si dolga il con il presente atto di appello atteso Pt_1
che in presenza di figli maggiorenni il giudice non può certo provvedere di ufficio per il suo mantenimento ma solo su domanda di parte (del genitore con cui il figlio convive o dello stesso figlio) che , nel caso di specie, non vi è stata.
5) Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
L'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole sorge qualora questi non abbia adeguati redditi propri . Orbene l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice. quindi grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali. Questo perché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 del codice civile, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo ( cfr conf. Cassazione I sezione civile ordinanza n.
3354/25) . Ora nel caso di specie non vi è dubbio che la dopo la CP_1
fine della convivenza matrimoniale, abbia proficuamente lavorato, prima presso una famiglia in Roma e poi presso un bar in Marigliano godendo pag. 8/10 inoltre della entrate mensile per un immobile di sua proprietà concesso in locazione . Ora non viene specificato nelle sue difese per quale motivo la non abbia, allo stato, una attività lavorativa e perché abbia CP_1
rinunciato al canone di locazione di cui prima godeva. Peraltro dalle indagini della Guardia di Finanza emerge che il sui due conti Pt_1
correnti di cui è titolare e su cui movimenta anche le attività della società di cui è titolare sviluppa un volume di affari coerente con i ricavi dichiarati al fisco. Per cui tenuto conto che non viene evidenziata l'esistenza di un particolare tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, che il gode si dell'uso della casa coniugale ma mantiene egli solo Pt_1
il figlio , l' assegno di mantenimento a favore della Per_1 CP_1
deve essere contenuto entro l'importo di euro 400,00 mensili cosi' come fissato nell'udienza presidenziale.
Le spese tenuto conto della soccombenza sull'addebito della separazione e della complessiva conclusione del giudizio di appello possono essere compensate per metà e per la restante metà poste a carico del , Pt_1
tenuto conto del valore indeterminato della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 13.5.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Nola del 13.11.2023 così provvede:
Accoglie parzialmente l'addebito e per l'effetto
1) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta da e revoca la condanna a pagare alla resistente Controparte_1
pag. 9/10 l'importo pari ad euro 22.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo,
2) fissa in euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore di somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Controparte_1
indici Istat dei prezzi al consumo a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale,
3) Compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio,
4) Condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in €
1.776.95 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado e euro 3.473,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il secondo grado;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 25/02/2025.
Il Presidente relatore/estensore
TO Di Marco
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2280/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
TO Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 13/05/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
OTTAVIANO (NA) IL 20/02/1967, residente in [...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. DE
VIVO CRISTINA MARIA con studio in VIA ANNUNZIATA 63
SOMMA VESUVIANA e indirizzo pec: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MARIGLIANO (NA) il 15/05/1970, residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. LA
PIETRA MARIA GIUSEPPINA con studio in VIA MAURO LEONE 39 80038 POMIGLIANO D'ARCO indirizzo pec:
Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: per parte appellante: si riportava al ricorso chiedendone integrale e pedissequo accoglimento, in uno al rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e produzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore della sottoscritta procuratrice;
Rilevava che in data 07.12.2024 veniva emessa sentenza del Tribunale penale di Nola che riteneva il sig colpevole di Parte_1
maltrattamenti e percosse ,contestualmente riconoscendo l'inesistenza delle lesioni (rectius fratture VII e VIII costola ) coerentemente alle risultanze emerse all'esito della CTU medico legale. In via istruttoria si chiedeva rinnovarsi l'escussione testimoniale, in considerazione e conseguenza delle risultanze emerse in sede giudiziale e ciò principalmente con riferimento alle acclarate false dichiarazioni della parte offesa, concernenti fratture alle costole rivelatesi inesistenti;
sempre in via istruttoria chiedeva, al fine di dimostrare/confutare l'inattendibilità della sig.ra riguardo alla sua CP_1
asserita situazione reddituale ( e lavorativa ) , l'espletamento di indagini di
Polizia Tributaria a suo carico per l'accertamento dei redditi, dei beni mobili e immobili, nonché di depositi, c/c postali o bancari pure al medesimo ricollegabili, cointestati con terzi;
pag. 2/10 per parte appellata: rilevando anch'essa che il era stato ritenuto Pt_1
colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, al risarcimento dei danni in favore della parte civile (l'odierna appellata) da liquidarsi in separato giudizio, con dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per anni cinque oltre al pagamento delle spese di giudizio e che inoltre, il medesimo appellante, in sede di udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Nola era stato pure rinviato a giudizio per l'udienza del 31 marzo 2025 nella veste di imputato per violenza sessuale nei confronti dell'appellata, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o in subordine il suo rigetto con vittoria di spese;
Il P.G. non ha depositato conclusioni in assenza di figli maggiorenni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) il giudizio di secondo grado .
Con la sentenza N. 3023/2023, pubblicata in data 21.11.2023 e non notificata, il Tribunale di Nola aveva così statuito : a) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, sig. Parte_1
; b) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente a titolo di
[...]
risarcimento dei danni l'importo pari ad euro 22.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo;
c) Revoca
l'obbligo gravante sulle parti di contribuire al mantenimento dei figli IA
e TO;
d) Dispone che il ricorrente provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio;
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo Per_1
di contribuire al mantenimento della resistente versando la stessa entro il 5 di ogni mese e a decorrere, nel seguente ammontare, dalla pubblicazione pag. 3/10 della presente decisione, la somma pari ad euro 900,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute per la difesa della ricorrente che liquida in euro 3.553,90 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con atto di appello tempestivamente depositato il 13.5.2024 nel termine lungo di mesi sei impugnava la predetta sentenza Parte_1
chiedendo in completa riforma della decisione di primo grado che fosse rigettata la domanda di l'addebito formulata a suo carico, disposto a carico della moglie un assegno di mantenimento per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autonomo che vive con lui, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, formulando una serie di domande istruttorie a sostegno delle sue richieste.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità dei motivi di CP_1
appello perché del tutto generici in quanto mera riproposizione delle questioni già affrontate in primo grado, in ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello e si opponeva alle ulteriori richieste istruttorie perché del tutto ultronee.
Con ordinanza del 23.5.2024 la Corte accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al punto b) del dispositivo , relativo al risarcimento del danno.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., senza termini.
pag. 4/10 2) Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto
Il Giudice di prime cure, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla stimando congruo determinare il risarcimento per il danno CP_1
morale patito dalla in Euro 22.000,00 (cfr. p. 11 sentenza CP_1
appellata). La però, aveva rinunciato alla richiesta risarcitoria CP_1
nella comparsa conclusionale ove si legge «Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno formulata alla lettera B) delle rassegnate conclusioni, la difesa di parte resistente dichiara di rinunciarvi poiché in sede di udienza preliminare - celebrata in data 0 4 / 0 5 /2021, ovvero in data successiva rispetto al deposito della comparsa di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale proposta nel presente procedimento - la domanda risarcitoria era trasferita con la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 7083/2019 R.G.N.R. tuttora pendente innanzi al G.M. del Tribunale di Nola, dott. Francesco Saverio
Martucci di Scarfizzi, con prossima udienza di trattazione fissata per il 27
/11 /2023 per la discussione delle parti» (p. 9 punto 2 comparsa conclusionale . La pronuncia sulla domanda risarcitoria, pertanto, CP_1
su cui la fa espressa rinuncia, va quindi cassata. CP_1
3) Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 22294 del 2024 della Corte di Cassazione) anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione. La Corte di Cassazione ha affermato che un singolo episodio di violenza domestica, anche se isolato, compromette gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio. La gravità intrinseca di tale atto è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della pag. 5/10 vita coniugale, giustificando l'addebito della separazione. Peraltro questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che riconosce la violenza domestica come causa valida per l'addebito della separazione, anche in assenza di reiterazione. La Corte nella sentenza sopra richiamata ha fatto riferimento inoltre precedenti sentenze ( 3923/2018 , n.
14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015) che avevano già affermato questo principio, ribadendo l'importanza di tutelare le vittime di abusi e di non tollerare comportamenti violenti all'interno della vita coniugale.
Nel caso di specie quindi non vi può essere dubbio, alla luce dell'episodio del 30.7.2019 che al debba essere addebitata la separazione . Pt_1
Peraltro le ragioni di appello sul punto appaiono risibili in quanto è sufficiente per l'addebito che egli abbia picchiato la moglie a nulla influendo il fatto se poi abbia causato lesioni più o meno gravi al coniuge e se la stessa abbia o meno subito la frattura delle costole. Peraltro che l'episodio sia realmente accaduto emerge non solo dalla documentazione medica, dalla denuncia ai C.C. nell'immediatezza dello stesso e dalla deposizione dei due testi ampiamente citati dal giudice di prime cure, che non appaiono affatto in contraddizione tra di loro, ma anche dalla certificazione dell'Asl che ha preso in cura la alla data 22/01/2020, CP_1
attestava che la a far data dal 13/11/2019, aveva effettuato, un ciclo di colloqui CP_1 psicologici “in presenza di un quadro sintomatologico reattivo a prolungata e continua esposizione ad esperienze traumatiche”, va qui precisato che l'esponente, proprio a causa dei maltrattamenti e soprusi subiti dal coniuge, è ancora in cura presso l'ASL di competenza, come attesta la certificazione rilasciata all'esponente, in data 21/06/2024, dalla dott.ssa (all. 13), da cui, tra l'altro, si evince che la “signora Persona_2
… è seguita da questo Servizio, nella persona della scrivente, dal Controparte_1
13/11/2019, per un percorso di psicoterapia. La signora è giunta al Servizio su invio della
locale stazione dei Carabinieri come codice rosso presentando inizialmente
pag. 6/10 un quadro sintomatologico compatibile con un assetto personologico e difensivo reattivo a prolungata e continua esposizione ad esperienze traumatiche. La signora nel corso di questi anni, con Controparte_1
diversi periodi di pausa dovuto a momentanei trasferimenti legati ad impegni lavorativi, ha effettuato un lungo e faticoso percorso di individuazione ed emancipazione ed è tutt'ora in carico al nostro Servizio
…”.
Peraltro ulteriori elementi, oltre a quelli già considerati dal giudice di prime cure, emergono dalla sentenza penale di primo grado per cui il è Pt_1
stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ad una pesante pena detentiva.
4) Il terzo motivo di appello è inammissibile per la sua assoluta genericità.
Il giudice di prime cure «considerato che il figlio vive con il padre il quale non ha avanzato alcuna domanda di contribuzione economica” nulla ha disposto per il suo mantenimento. Da una attenta lettura del fascicolo telematico di primo grado emerge che in sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale , con ordinanza del 17.10.2020, accertato che il figlio , all'epoca ancora minorenne, voleva vivere con il padre e Per_1
che questi aveva espressamente rinunciato a qualsiasi contributo per il di lui mantenimento di ufficio poneva a carico della madre il 20% delle spese straordinarie per il figlio. Il Giudice istruttore con successiva ordinanza del
25.1.2022 “ritenuto di revocare l'obbligo posto a carico della signora di contribuire nella misura del 20% alle spese straordinarie per il CP_1
figlio TO, atteso che la domanda di mantenimento è stata articolata tardivamente in sede di memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c.” ;
pag. 7/10 In sede di conclusione del giudizio di prime cure né con le note scritte del
3.7.2023 né con le memorie conclusionali del 5.10.2023 veniva chiesto alcunchè per il mantenimento del figlio . Orbene non si Per_1
comprende di cosa si dolga il con il presente atto di appello atteso Pt_1
che in presenza di figli maggiorenni il giudice non può certo provvedere di ufficio per il suo mantenimento ma solo su domanda di parte (del genitore con cui il figlio convive o dello stesso figlio) che , nel caso di specie, non vi è stata.
5) Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
L'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole sorge qualora questi non abbia adeguati redditi propri . Orbene l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice. quindi grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali. Questo perché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 del codice civile, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo ( cfr conf. Cassazione I sezione civile ordinanza n.
3354/25) . Ora nel caso di specie non vi è dubbio che la dopo la CP_1
fine della convivenza matrimoniale, abbia proficuamente lavorato, prima presso una famiglia in Roma e poi presso un bar in Marigliano godendo pag. 8/10 inoltre della entrate mensile per un immobile di sua proprietà concesso in locazione . Ora non viene specificato nelle sue difese per quale motivo la non abbia, allo stato, una attività lavorativa e perché abbia CP_1
rinunciato al canone di locazione di cui prima godeva. Peraltro dalle indagini della Guardia di Finanza emerge che il sui due conti Pt_1
correnti di cui è titolare e su cui movimenta anche le attività della società di cui è titolare sviluppa un volume di affari coerente con i ricavi dichiarati al fisco. Per cui tenuto conto che non viene evidenziata l'esistenza di un particolare tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, che il gode si dell'uso della casa coniugale ma mantiene egli solo Pt_1
il figlio , l' assegno di mantenimento a favore della Per_1 CP_1
deve essere contenuto entro l'importo di euro 400,00 mensili cosi' come fissato nell'udienza presidenziale.
Le spese tenuto conto della soccombenza sull'addebito della separazione e della complessiva conclusione del giudizio di appello possono essere compensate per metà e per la restante metà poste a carico del , Pt_1
tenuto conto del valore indeterminato della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 13.5.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Nola del 13.11.2023 così provvede:
Accoglie parzialmente l'addebito e per l'effetto
1) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta da e revoca la condanna a pagare alla resistente Controparte_1
pag. 9/10 l'importo pari ad euro 22.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo,
2) fissa in euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore di somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Controparte_1
indici Istat dei prezzi al consumo a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale,
3) Compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio,
4) Condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in €
1.776.95 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado e euro 3.473,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il secondo grado;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 25/02/2025.
Il Presidente relatore/estensore
TO Di Marco
pag. 10/10