Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Schera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Questore della Provincia di Torino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- la ricorrente ha presentato un’istanza per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che è stata respinta dall’amministrazione procedente, il -OMISSIS-, sia perché la straniera sarebbe stata condannata dal Tribunale di Torino a 2 anni di reclusione, per la violazione agli artt. 3, comma 1, numero 8, 4 comma 1, numero 1, e 7 della legge 75/58 sia alla luce del fatto che ella non avrebbe dimostrato di possedere adeguati mezzi di sostentamento derivanti di fonti lecite.
2. Con ricorso, notificato in data 8 aprile 2022 e depositato il successivo 6 maggio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 18 maggio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e in quella pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso la ricorrente sostiene che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto valutare la sua concreta pericolosità sociale, il fatto che ella, nonostante abbia avviato la propria attività nel periodo di emergenza pandemica, sarebbe sempre riuscita a mantenere sé stessa e il proprio figlio minore nonché il rischio di compromissione della stabilità e inserimento sociale che quest’ultimo subirebbe in caso di espulsione della madre.
5. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «i l rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l'automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 17 maggio 2024, n. 485).
Ciò posto, nel caso di specie, l’amministrazione procedente ha correttamente applicato i suddetti principi.
In primo luogo, essa ha evidenziato che la ricorrente è stata condanna a due anni di reclusione perché « è risultata appartenere ad un sodalizio criminale dedito alla tratta di esseri umani dalla Nigeria all'Italia nonché al loro successivo sfruttamento della prostituzione, in particolare la richiedente contribuiva a riscuotere il denaro dovuto per lo sfruttamento ed il pagamento del debito contratto con il viaggio, facendo in modo che il denaro pagato dalle ragazze sfruttate e destinato alla "maman" fosse versato sulla Postepay a lei intestata, essendo la stessa regolare sul territorio nazionale, prelevando il denaro e consegnandolo nella mani della destinataria finale, nonché ospitando in casa sua, dietro compenso, le ragazze reclutate e picchiando chi non tornava a casa riportando sufficiente denaro in relazione all'attività di prostituzione svolta dal 2016 al 2018, denotano un'indole particolarmente violenta ed incline alla condotta illecita da cui trarre sostentamento ed implicano legami con gli ambienti criminali ove tali attività illecite si svolgono, con conseguente pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, la cui tutela, nel caso specifico appare prioritaria rispetto all'interesse del singolo per l'unità familiare che non sussiste e cui alcuna attenzione ha prestato la richiedente nel determinarsi alla condotta illecita ». A ciò si deve aggiungere che « il -OMISSIS- è stato emesso nei confronti della stessa un mandato di cattura europeo in esecuzione de quale in data -OMISSIS- è stata estradata dall'Austria, con il figlio minore al seguito, e sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere fin al -OMISSIS-, allorché tale misura è stata sostituta con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello nel Comune di -OMISSIS- ».
Ebbene, la condotta descritta, oltre a essere di per sé ostativa al rilascio del titolo richiesto, denota una spiccata pericolosità sociale della ricorrente; sicché del tutto ragionevole appare la valutazione dell’amministrazione procedente, secondo cui, « l'assoluta assenza di integrazione è ampiamente dimostrata dalla particolare natura dei fatti per cui ha riportato condanna, commessi in epoca successiva alla regolarizzazione della posizione di soggiorno, ed espressamente previsti dal legislatore come ostativi all'ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale, dalla sistematica assenza di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita », la cui sussistenza non è stata neppure dimostrata dalla ricorrente in sede processuale.
Si evidenzia, infine, che non solo, per giurisprudenza pacifica, « la tutela dell'unità del nucleo familiare non sempre può avere la priorità rispetto ad esigenze di tutela collettiva, poiché diversamente opinando la sola presenza del nucleo familiare diventerebbe una sorta di "licenza di delinquere" senza possibilità di essere allontanati » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 3 ottobre 2016, n. 826) ma anche che, come del resto già osservato in sede cautelare, « la posizione del figlio minore in tenera età è stata valutata esplicitamente evidenziando che, tale situazione, non appare di per sé idonea a radicarlo sul territorio, tanto più che l’eventuale instabilità di vita del minore appare piuttosto frutto delle scelte dalla ricorrente (che è stata, tra l’altro, detenuta ed estradata dall’Austria) che non dei titoli di soggiorno di cui la famiglia gode ».
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.