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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2016/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA LI e dall'avv. Alessandro Sivelli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori;
Attore in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Tullio e dall'avv. Giuseppe Corsini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Canalino n. 5;
Convenuto in riassunzione
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.01.2025.
Motivi della decisione veniva tratta a giudizio avanti il Tribunale di Modena per rispondere Controparte_1 del reato di appropriazione indebita, contestatole con riferimento a plurime condotte. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sfruttando la procura generale rilasciatale Pt_1 dalla zia si appropriava indebitamente di somme e beni di proprietà di Persona_1 quest'ultima, non restituendoli al momento di apertura della successione (decesso 20/03/2007). Persona_1 Tra le varie condotte illecite a lei ascritte rileva, per ciò che è di interesse nel presente giudizio, la vendita, avvenuta in data 15-20/03/2007, di titoli azionari dell'allora Banco San NO e San RO che la aveva lasciato in legato al pronipote Per_1
il quale si costituiva parte civile in giudizio, assumendo che Parte_1 CP_1 fosse a conoscenza del contenuto del testamento redatto dalla zia e avesse, ciò nonostante e dolosamente, venduto le azioni al fine di vanificare la disposizione a titolo particolare di cui era beneficiario e appropriarsi del relativo controvalore (euro 79.654,40). Il Tribunale di Modena, con sentenza n.2389 del 22 luglio 2014, proscioglieva da tutti i capi di imputazione con diverse formule. In relazione alla Controparte_1 menzionata vendita di titoli azionari, la veniva prosciolta “perché il fatto non Pt_1 costituisce reato”, sul presupposto che il reato di appropriazione indebita richieda per la sua configurazione l'apprensione di un “bene mobile”, inteso come cosa in rerum natura fisicamente suscettibile di detenzione e appropriazione.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.5157 del 1.07.2022, in accoglimento dell'impugnazione proposta da riformava la sentenza di primo grado, Parte_1 ritenendo, da un lato, che fosse errata la premessa giuridica da cui era partito il Tribunale in merito alla nozione di “cosa mobile” e, dall'altra, che dovesse ritenersi provata con certezza la ricostruzione storica prospettata dalla parte civile e, peraltro, già implicitamente accolta dal giudice di prime cure.
Per questi motivi
, ed essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, condannava Controparte_1 ai soli effetti civili, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, da liquidarsi in separato giudizio civile, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 79.654,40 con rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 15.03.2007.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38032 del 13/09/2023, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte Controparte_1
D'Appello per vizio di motivazione, con assorbimento delle restanti censure. In particolare, la Suprema Corte rilevava che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con rilevanti e significativi spunti difensivi prospettati dalla difesa dell'imputata in una articolata memoria e che ciò influiva sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza, risultando il percorso logico argomentativo del provvedimento incompleto. Ne seguiva l'annullamento della sentenza in relazione al capo riguardante l'azione civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Con atto di citazione in riassunzione, promuoveva il presente giudizio di Parte_1 rinvio, insistendo per l'accertamento della responsabilità civile di e Controparte_1 la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da lui subito.
pag. 2/8 Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo, per erroneità della vocatio in ius, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione per erroneità della vocatio in jus. La convenuta si duole del fatto che nell'invito a costituirsi in giudizio, rivoltole da controparte nell'atto introduttivo, vengano indicati due termini divergenti, di 70 e 20 giorni prima dell'udienza. Tuttavia, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dalla convenuta. Da tale atto si evince che questa, non soltanto ben conoscesse il giusto termine per la tempestiva costituzione nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello, ma anche e soprattutto che abbia disposto di tempo sufficiente per formulare una articolata difesa. Pertanto, la sua costituzione sana la nullità formalmente prevista dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte ("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), difatti l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale della disposizione presuppone una concreta lesione del diritto difensivo della parte convenuta. La chiave ermeneutica delle norme processuali, d'altronde, è proprio l'effettività della posizione giuridica che presidiano, trattandosi di norme di natura teleologica, e non valevoli per sé stesse (Cass. Ord. 27 aprile 2017 n. 10400, Cass. Ord., 18 dicembre 2014 n. 26831).
Nel merito, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Va premesso che, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria, sicché il giudice civile deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, ed è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c. facendo applicazione delle regole processuali e probatorie e dei criteri di giudizio propri del processo civile (ex plurimis Cass Ordinanza n. 15290 del 31/05/2024).
L'oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento della responsabilità civile della convenuta, in merito alla vendita, da questa disposta il 15/03/2007, Controparte_1 di titoli azionari di proprietà della zia di cui era procuratrice generale, Persona_1
e da quest'ultima destinati in legato alla parte attrice. L'inesistenza delle azioni nel patrimonio della de cuius alla sua morte (avvenuta cinque giorni dopo l'atto dispositivo) determinava la sopravvenuta inefficacia della anzidetta disposizione testamentaria. Si tratta di verificare se possa essere chiamata a rispondere del conseguente CP_1 pregiudizio subito dall'odierno attore.
pag. 3/8 invece, dalla materia del contendere qualsivoglia valutazione circa la correttezza CP_2 dell'operato di al momento di apertura della successione ereditaria. Controparte_1
Va preliminarmente evidenziato che, per quanto al momento della vendita Per_1
quasi centenaria, non fosse in grado di intendere e di volere, il contratto
[...] stipulato dalla nipote deve ritenersi validamente concluso, in forza della procura generale conferitale in data 8/10/1994, mai revocata e ancora produttiva di effetti. Difatti, il sopraggiungere di uno stato di incapacità naturale in epoca successiva al rilascio della procura non è in grado di comportare, ex art. 1722 cc (a cui deve essere cooordinato l'art. 1728 cc) l'estinzione del mandato, avendo la Suprema Corte di Cassazione affermato “il principio di tassatività delle cause di estinzione del mandato, con conseguente impossibilità di individuare altre cause speciali di estinzione diverse da quelle espressamente previste ..” (Cass Ord. 5364/2023). Tale condizione poteva rilevare, al più, ai fini di un'azione di annullamento ex art 428 c.c. , azione nel caso di specie non proposta, prescritta e, peraltro, non accoglibile in quanto in caso di rappresentanza volontaria, per la validità del contratto concluso dal rappresentante, è sufficiente che quest'ultimo abbia la capacità di intendere e volere, sempre che sia legalmente capace il rappresentato, giusto il disposto dell'art. 1389 cc. Tuttavia, certamente si può però affermare che abbia venduto le azioni in CP_1 forza di una propria libera determinazione e non in esecuzione di una specifica disposizione della rappresentata. Snodo cruciale da dirimere, ai fini del riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, è l'accertamento della conoscenza da parte di questa del contenuto del testamento redatto dalla e, in special modo della Per_1 disposizione a titolo particolare di cui era beneficiario e dunque, la Parte_1 possibilità di attribuirle, al momento della vendita del pacchetto azionario, un intento distrattivo e fraudolento. In verità, i dati fattuali su cui l'attore fonda il convincimento di tale conoscenza non convergono univocamente in tale direzione. In primo luogo, la parte attrice sostiene che fosse a conoscenza di quelle che CP_1 erano le ultime volontà della zia , in quanto, quando quest'ultima era ancora in Per_1 vita, nella sua veste di procuratrice generale dava anticipata esecuzione al testamento, trasferendo al marito e alle tre figlie i beni loro destinati a titolo di legato. Questa prima affermazione non corrisponde al vero, in quanto è incontroverso che gli atti dispositivi, che si assume siano stati fatti in anticipazione dell'esecuzione testamentaria, siano stati compiuti dalla personalmente, in un momento in cui Per_1 la stessa risultava ancora nella pienezza delle proprie facoltà di discernimento e autonoma valutazione, come sostenuto dalla stessa parte attrice. Sul punto va sottolineato che la asserita anticipazione dell'esecuzione testamentaria in favore delle figlie di ha riguardato la disposizione legataria, di cui erano CP_1 beneficiarie, avente ad oggetto azioni dell'allora Banco San Geminano e San RO,
pag. 4/8 dunque titoli dello stesso genere di quelli lasciati in legato alla parte attrice. Nello specifico, aveva destinato tutte le azioni di cui era intestataria presso il Persona_1 predetto istituto di credito ai pronipoti, ripartendole in questo modo: n. 500 a Pt_1
e per il residuo, in parti uguali, alle tre figlie di ( e
[...] CP_1 Per_2 Per_3
. La stessa , tra il luglio 1997 e il febbraio 1998, vendeva Persona_4 Per_1 alle tre figlie di la nuda proprietà di n. 492 azioni caduna, lasciando sul CP_1 deposito titoli 508 azioni (di cui 8 sottoscritte il 30/01/1998). Questo in sintesi il ragionamento della parte attrice: posto che gli atti di cessione a favore delle figlie di hanno avuto ad oggetto tutte le azioni BSGPS intestate CP_1 ad salvo 500, l'operazione costituiva una anticipata esecuzione del testamento. Per_1
Tuttavia, la circostanza che gli atti dispositivi abbiano avuto ad oggetto la nuda proprietà dei titoli e, soprattutto, siano stati compiuti con previsione di un corrispettivo, e non a titolo gratuito, non consente di ritenere che si sia trattato senza dubbio di una anticipazione dell'esecuzione testamentaria. Vieppiù che, anche a voler sostenere questa ipotesi, da tale fatto non ne deriverebbe, quale logica conseguenza, la conoscenza da parte di dello specifico contenuto CP_1 della disposizione legataria della zia a favore dei pronipoti. Come già detto, gli atti dispositivi sono stati compiuti da e non può essere Per_1 preso per vero l'assunto dell'attore secondo cui la paternità degli stessi debba comunque attribuirsi a la quale, al fine di anticipare l'esecuzione dei legati disposti in CP_1 favore delle figlie e di evitar loro il pagamento di imposte successorie, avrebbe fatto concludere i relativi atti di trasferimento alla , evitando di compierli Per_1 personalmente in veste di procuratrice, in quanto consapevole della propria condizione di conflitto di interessi. Difatti, al di là della suggestività dell'illazione, non viene fornito alcun riscontro probatorio a riguardo. L'attore sottolinea altresì che, mentre gli stretti congiunti di venivano in CP_1 possesso dei beni loro destinati quando era ancora in vita, altri soggetti (tra cui Per_1 egli stesso, suo padre e le sue sorelle), parimenti indicati in testamento quali legatari, vedevano vanificate le devoluzioni a titolo particolare in loro favore in quanto, al momento di apertura della successione, non si rinvenivano i relativi cespiti nell'asse ereditario, per via di presunti atti appropriativi posti in essere dalla convenuta. Sul punto va rilevato che, per ciò che riguarda l'autovettura Bianchina, lasciata in legato a (padre dell'attore) e venduta da alla figlia Persona_5 CP_1 [...]
è stato accertato (cfr. sentenza penale del Tribunale di Modena n. CP_3
2389/2014), che non vi sia stato abusivo utilizzo dei poteri rappresentativi e gestori da parte di in quanto la volontà di destinare l'auto alla pronipote CP_1 Per_2 proveniva dalla stessa , che si determinava diversamente in ordine alla Per_1 destinazione dell'autovettura, superando la precedente volizione formalizzata nel testamento.
pag. 5/8 Quanto agli altri atti appropriativi e/o distrattivi posti in essere dalla convenuta, va detto che l'allegazione è del tutto generica e, in ogni caso, anche a voler assumere che abbia posto in essere atti dispositivi che hanno successivamente vanificato CP_1 alcune delle disposizioni testamentarie della , ciò non sarebbe comunque di per Per_1 sè dimostrativo della conoscenza da parte di dello specifico contenuto del CP_1 testamento. A conferma del fatto che non conoscesse con precisione le disposizioni di CP_1 ultima volontà della zia, va detto che la vendita dei titoli azionari, di cui si duole l'attore, ha interessato 3556 azioni dell'allora Banco San NO e San RO, le quali, come sono esposto, erano destinate in legato a nel numero di 500 Parte_1
e per la rimanenza alle tre figlie di CP_1
Sul punto, è vero che tra il luglio 1997 e il febbraio 1998 aveva Persona_1 venduto alle tre figlie di la nuda proprietà di parte delle azioni (il cui numero CP_1 totale, nel dicembre 1995, era pari a 1976) lasciandone, sul deposito titoli, n. 508 (di cui 8 sottoscritte il 30/01/1998), ma non può farsi discendere da tale circostanza la conclusione che con tale operazione la aveva inteso attribuire alle figlie di Per_1 tutte le azioni loro destinate in testamento quando era ancora in vita, per CP_1 lasciare a tutti i titoli rimanenti, presenti e futuri, al momento di apertura Parte_1 della successione. Infatti, va rilevato che le azioni in parola, in seguito ad aumento gratuito del capitale sociale della banca avvenuto in data 24/05/1999, aumentavano a n. 3556 e, nella scheda testamentaria redatta da un mese dopo il 26/05/1999, quest'ultima, Per_1 nell'apportare limitate modifiche alle proprie precedenti disposizioni, confermava la volontà di destinare le azioni a lei intestate dell'allora Banco San NO e San RO a nel numero di 500 e per la rimanenza alle tre figlie di Parte_1
CP_1
Dunque, 3056 dei titoli venduti da sarebbero stati destinati alle sue figlie. CP_1
Ciononostante, cedeva integralmente il pacchetto azionario, realizzando un CP_1 valore pari a € 79.654,40, che, secondo dato incontroverso, non tratteneva presso di sé, ma utilizzava in parte (€ 50.000,00) per ricompensare economicamente la collaboratrice domestica che si era occupata di (come da volontà espressa di quest'ultima) e Per_1 per il residuo per pagare imposte successorie e debiti ereditari. Ebbene, la tesi attorea secondo cui conosceva il testamento, tanto che ne CP_1 avrebbe anticipato l'esecuzione (rectius fatto anticipare), trasferendo alle figlie le azioni a queste destinate al fine di evitar loro il pagamento di imposte successorie, si scontra con il dato fattuale che abbia, in un secondo momento, venduto quelle stesse CP_1 azioni, per la più parte legate alle figlie, per pagare debiti ereditari e imposte successorie. Inoltre, non può ritenersi determinante a fini probatori la circostanza che in una lettera redatta da (sorella di , padre dell'odierno attore), datata 6/5/2008, Persona_6 Per_5
pag. 6/8 si legge che, nel corso di una telefonata intercorsa tra lei e quest'ultima, CP_1 dopo averle domandato se ritenesse congrua la cifra da lei destinata alla domestica, la informava che il denaro utilizzato per compensare la collaboratrice proveniva dalla vendita di azioni destinate alle figlie. Difatti, va evidenziato che il pagamento in questione, così come presumibilmente gli accordi presi da e in merito, è avvenuto un mese dopo la Persona_6 CP_1 pubblicazione del testamento della de cuius e quindi nulla esclude che sia CP_1 venuta a conoscenza della destinazione testamentaria delle azioni vendute solo al momento della pubblicazione del testamento. Per altro verso, la circostanza che il testamento della sia stato consegnato al Per_1 notaio dalla convenuta, non fornisce alcun apporto probatorio in ordine alla conoscenza da parte di quest'ultima del suo contenuto, in quanto risulta dagli atti che il testamento fu consegnato in busta chiusa. Del tutto irrilevante sul piano probatorio è poi la circostanza che la domestica della signora fosse a conoscenza della volontà di quest'ultima di lasciare parte dei Per_1 titoli azionari dell'allora Banco San NO e San RO di cui era intestataria al nipote . Pt_1
Da ultimo, va detto che la stretta contiguità temporale tra l'atto di vendita delle azioni oggetto di legato e il decesso della non è necessariamente sintomatica, né tanto Per_1 meno dimostrativa, di un intento distrattivo in capo alla disponente e volto specificamente alla vanificazione della disposizione testamentaria. Risulta, infatti, della dichiarazione di successione che, nel patrimonio della defunta (stimato in circa mezzo milione di euro), residuasse una liquidità di ammontare pari a poco meno di 39 mila euro, dunque, non si può escludere che la vendita dei titoli azionari sia stata disposta anche al fine di reperire risorse necessarie per far fronte a future spese successorie o altre incombenze inerenti alla persona della . D'altra parte, l'attore non ha Per_1 fornito alcun riscontro in ordine alla non convenienza dell'operazione di cessione in questione. Dunque, per quanto la vicenda possa presentare suggestive coincidenze e la narrativa proposta abbia una sua forza persuasiva, i dati fattuali sopra esposti non consentono di ritenere dimostrata la conoscenza da parte di dello specifico Controparte_1 contenuto del testamento redatto dalla e, dunque, di affermare che questa abbia Per_1 dolosamente cagionato a un danno ingiusto. Persona_7
Per tale motivo la domanda va respinta. Ne consegue che deve disporsi la restituzione di quanto ha ricevuto Parte_1 dalla convenuta in esecuzione della sentenza n.5157/2022 della Corte di Appello di Bologna, come espressamente richiesto da parte appellata.
Quanto alle spese processuali, questa Corte ritiene che debbano essere compensate per tutti i gradi di merito e di legittimità, non solo in considerazione della complessità della pag. 7/8 vicenda, che origina da un procedimento penale avente oggetto plurimi capi di imputazione e che ha richiesto un ampio sforzo ricostruttivo, ma anche in considerazione della problematicità della questione centrale della presente lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio ex art 622 c.p.p disposto dalla S.C., con sentenza n. 38032/2023,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
-condanna alla restituzione in favore di delle somme Parte_1 Controparte_1 da questa versate in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna II sezione penale, n. 5157 del 1.07.2022;
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Bologna, 4 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 8/8
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2016/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA LI e dall'avv. Alessandro Sivelli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori;
Attore in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Tullio e dall'avv. Giuseppe Corsini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Canalino n. 5;
Convenuto in riassunzione
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.01.2025.
Motivi della decisione veniva tratta a giudizio avanti il Tribunale di Modena per rispondere Controparte_1 del reato di appropriazione indebita, contestatole con riferimento a plurime condotte. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sfruttando la procura generale rilasciatale Pt_1 dalla zia si appropriava indebitamente di somme e beni di proprietà di Persona_1 quest'ultima, non restituendoli al momento di apertura della successione (decesso 20/03/2007). Persona_1 Tra le varie condotte illecite a lei ascritte rileva, per ciò che è di interesse nel presente giudizio, la vendita, avvenuta in data 15-20/03/2007, di titoli azionari dell'allora Banco San NO e San RO che la aveva lasciato in legato al pronipote Per_1
il quale si costituiva parte civile in giudizio, assumendo che Parte_1 CP_1 fosse a conoscenza del contenuto del testamento redatto dalla zia e avesse, ciò nonostante e dolosamente, venduto le azioni al fine di vanificare la disposizione a titolo particolare di cui era beneficiario e appropriarsi del relativo controvalore (euro 79.654,40). Il Tribunale di Modena, con sentenza n.2389 del 22 luglio 2014, proscioglieva da tutti i capi di imputazione con diverse formule. In relazione alla Controparte_1 menzionata vendita di titoli azionari, la veniva prosciolta “perché il fatto non Pt_1 costituisce reato”, sul presupposto che il reato di appropriazione indebita richieda per la sua configurazione l'apprensione di un “bene mobile”, inteso come cosa in rerum natura fisicamente suscettibile di detenzione e appropriazione.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.5157 del 1.07.2022, in accoglimento dell'impugnazione proposta da riformava la sentenza di primo grado, Parte_1 ritenendo, da un lato, che fosse errata la premessa giuridica da cui era partito il Tribunale in merito alla nozione di “cosa mobile” e, dall'altra, che dovesse ritenersi provata con certezza la ricostruzione storica prospettata dalla parte civile e, peraltro, già implicitamente accolta dal giudice di prime cure.
Per questi motivi
, ed essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, condannava Controparte_1 ai soli effetti civili, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, da liquidarsi in separato giudizio civile, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 79.654,40 con rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 15.03.2007.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38032 del 13/09/2023, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte Controparte_1
D'Appello per vizio di motivazione, con assorbimento delle restanti censure. In particolare, la Suprema Corte rilevava che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con rilevanti e significativi spunti difensivi prospettati dalla difesa dell'imputata in una articolata memoria e che ciò influiva sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza, risultando il percorso logico argomentativo del provvedimento incompleto. Ne seguiva l'annullamento della sentenza in relazione al capo riguardante l'azione civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Con atto di citazione in riassunzione, promuoveva il presente giudizio di Parte_1 rinvio, insistendo per l'accertamento della responsabilità civile di e Controparte_1 la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da lui subito.
pag. 2/8 Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo, per erroneità della vocatio in ius, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione per erroneità della vocatio in jus. La convenuta si duole del fatto che nell'invito a costituirsi in giudizio, rivoltole da controparte nell'atto introduttivo, vengano indicati due termini divergenti, di 70 e 20 giorni prima dell'udienza. Tuttavia, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dalla convenuta. Da tale atto si evince che questa, non soltanto ben conoscesse il giusto termine per la tempestiva costituzione nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello, ma anche e soprattutto che abbia disposto di tempo sufficiente per formulare una articolata difesa. Pertanto, la sua costituzione sana la nullità formalmente prevista dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c. Si rientra nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte ("la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione"), difatti l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale della disposizione presuppone una concreta lesione del diritto difensivo della parte convenuta. La chiave ermeneutica delle norme processuali, d'altronde, è proprio l'effettività della posizione giuridica che presidiano, trattandosi di norme di natura teleologica, e non valevoli per sé stesse (Cass. Ord. 27 aprile 2017 n. 10400, Cass. Ord., 18 dicembre 2014 n. 26831).
Nel merito, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Va premesso che, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria, sicché il giudice civile deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, ed è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c. facendo applicazione delle regole processuali e probatorie e dei criteri di giudizio propri del processo civile (ex plurimis Cass Ordinanza n. 15290 del 31/05/2024).
L'oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento della responsabilità civile della convenuta, in merito alla vendita, da questa disposta il 15/03/2007, Controparte_1 di titoli azionari di proprietà della zia di cui era procuratrice generale, Persona_1
e da quest'ultima destinati in legato alla parte attrice. L'inesistenza delle azioni nel patrimonio della de cuius alla sua morte (avvenuta cinque giorni dopo l'atto dispositivo) determinava la sopravvenuta inefficacia della anzidetta disposizione testamentaria. Si tratta di verificare se possa essere chiamata a rispondere del conseguente CP_1 pregiudizio subito dall'odierno attore.
pag. 3/8 invece, dalla materia del contendere qualsivoglia valutazione circa la correttezza CP_2 dell'operato di al momento di apertura della successione ereditaria. Controparte_1
Va preliminarmente evidenziato che, per quanto al momento della vendita Per_1
quasi centenaria, non fosse in grado di intendere e di volere, il contratto
[...] stipulato dalla nipote deve ritenersi validamente concluso, in forza della procura generale conferitale in data 8/10/1994, mai revocata e ancora produttiva di effetti. Difatti, il sopraggiungere di uno stato di incapacità naturale in epoca successiva al rilascio della procura non è in grado di comportare, ex art. 1722 cc (a cui deve essere cooordinato l'art. 1728 cc) l'estinzione del mandato, avendo la Suprema Corte di Cassazione affermato “il principio di tassatività delle cause di estinzione del mandato, con conseguente impossibilità di individuare altre cause speciali di estinzione diverse da quelle espressamente previste ..” (Cass Ord. 5364/2023). Tale condizione poteva rilevare, al più, ai fini di un'azione di annullamento ex art 428 c.c. , azione nel caso di specie non proposta, prescritta e, peraltro, non accoglibile in quanto in caso di rappresentanza volontaria, per la validità del contratto concluso dal rappresentante, è sufficiente che quest'ultimo abbia la capacità di intendere e volere, sempre che sia legalmente capace il rappresentato, giusto il disposto dell'art. 1389 cc. Tuttavia, certamente si può però affermare che abbia venduto le azioni in CP_1 forza di una propria libera determinazione e non in esecuzione di una specifica disposizione della rappresentata. Snodo cruciale da dirimere, ai fini del riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, è l'accertamento della conoscenza da parte di questa del contenuto del testamento redatto dalla e, in special modo della Per_1 disposizione a titolo particolare di cui era beneficiario e dunque, la Parte_1 possibilità di attribuirle, al momento della vendita del pacchetto azionario, un intento distrattivo e fraudolento. In verità, i dati fattuali su cui l'attore fonda il convincimento di tale conoscenza non convergono univocamente in tale direzione. In primo luogo, la parte attrice sostiene che fosse a conoscenza di quelle che CP_1 erano le ultime volontà della zia , in quanto, quando quest'ultima era ancora in Per_1 vita, nella sua veste di procuratrice generale dava anticipata esecuzione al testamento, trasferendo al marito e alle tre figlie i beni loro destinati a titolo di legato. Questa prima affermazione non corrisponde al vero, in quanto è incontroverso che gli atti dispositivi, che si assume siano stati fatti in anticipazione dell'esecuzione testamentaria, siano stati compiuti dalla personalmente, in un momento in cui Per_1 la stessa risultava ancora nella pienezza delle proprie facoltà di discernimento e autonoma valutazione, come sostenuto dalla stessa parte attrice. Sul punto va sottolineato che la asserita anticipazione dell'esecuzione testamentaria in favore delle figlie di ha riguardato la disposizione legataria, di cui erano CP_1 beneficiarie, avente ad oggetto azioni dell'allora Banco San Geminano e San RO,
pag. 4/8 dunque titoli dello stesso genere di quelli lasciati in legato alla parte attrice. Nello specifico, aveva destinato tutte le azioni di cui era intestataria presso il Persona_1 predetto istituto di credito ai pronipoti, ripartendole in questo modo: n. 500 a Pt_1
e per il residuo, in parti uguali, alle tre figlie di ( e
[...] CP_1 Per_2 Per_3
. La stessa , tra il luglio 1997 e il febbraio 1998, vendeva Persona_4 Per_1 alle tre figlie di la nuda proprietà di n. 492 azioni caduna, lasciando sul CP_1 deposito titoli 508 azioni (di cui 8 sottoscritte il 30/01/1998). Questo in sintesi il ragionamento della parte attrice: posto che gli atti di cessione a favore delle figlie di hanno avuto ad oggetto tutte le azioni BSGPS intestate CP_1 ad salvo 500, l'operazione costituiva una anticipata esecuzione del testamento. Per_1
Tuttavia, la circostanza che gli atti dispositivi abbiano avuto ad oggetto la nuda proprietà dei titoli e, soprattutto, siano stati compiuti con previsione di un corrispettivo, e non a titolo gratuito, non consente di ritenere che si sia trattato senza dubbio di una anticipazione dell'esecuzione testamentaria. Vieppiù che, anche a voler sostenere questa ipotesi, da tale fatto non ne deriverebbe, quale logica conseguenza, la conoscenza da parte di dello specifico contenuto CP_1 della disposizione legataria della zia a favore dei pronipoti. Come già detto, gli atti dispositivi sono stati compiuti da e non può essere Per_1 preso per vero l'assunto dell'attore secondo cui la paternità degli stessi debba comunque attribuirsi a la quale, al fine di anticipare l'esecuzione dei legati disposti in CP_1 favore delle figlie e di evitar loro il pagamento di imposte successorie, avrebbe fatto concludere i relativi atti di trasferimento alla , evitando di compierli Per_1 personalmente in veste di procuratrice, in quanto consapevole della propria condizione di conflitto di interessi. Difatti, al di là della suggestività dell'illazione, non viene fornito alcun riscontro probatorio a riguardo. L'attore sottolinea altresì che, mentre gli stretti congiunti di venivano in CP_1 possesso dei beni loro destinati quando era ancora in vita, altri soggetti (tra cui Per_1 egli stesso, suo padre e le sue sorelle), parimenti indicati in testamento quali legatari, vedevano vanificate le devoluzioni a titolo particolare in loro favore in quanto, al momento di apertura della successione, non si rinvenivano i relativi cespiti nell'asse ereditario, per via di presunti atti appropriativi posti in essere dalla convenuta. Sul punto va rilevato che, per ciò che riguarda l'autovettura Bianchina, lasciata in legato a (padre dell'attore) e venduta da alla figlia Persona_5 CP_1 [...]
è stato accertato (cfr. sentenza penale del Tribunale di Modena n. CP_3
2389/2014), che non vi sia stato abusivo utilizzo dei poteri rappresentativi e gestori da parte di in quanto la volontà di destinare l'auto alla pronipote CP_1 Per_2 proveniva dalla stessa , che si determinava diversamente in ordine alla Per_1 destinazione dell'autovettura, superando la precedente volizione formalizzata nel testamento.
pag. 5/8 Quanto agli altri atti appropriativi e/o distrattivi posti in essere dalla convenuta, va detto che l'allegazione è del tutto generica e, in ogni caso, anche a voler assumere che abbia posto in essere atti dispositivi che hanno successivamente vanificato CP_1 alcune delle disposizioni testamentarie della , ciò non sarebbe comunque di per Per_1 sè dimostrativo della conoscenza da parte di dello specifico contenuto del CP_1 testamento. A conferma del fatto che non conoscesse con precisione le disposizioni di CP_1 ultima volontà della zia, va detto che la vendita dei titoli azionari, di cui si duole l'attore, ha interessato 3556 azioni dell'allora Banco San NO e San RO, le quali, come sono esposto, erano destinate in legato a nel numero di 500 Parte_1
e per la rimanenza alle tre figlie di CP_1
Sul punto, è vero che tra il luglio 1997 e il febbraio 1998 aveva Persona_1 venduto alle tre figlie di la nuda proprietà di parte delle azioni (il cui numero CP_1 totale, nel dicembre 1995, era pari a 1976) lasciandone, sul deposito titoli, n. 508 (di cui 8 sottoscritte il 30/01/1998), ma non può farsi discendere da tale circostanza la conclusione che con tale operazione la aveva inteso attribuire alle figlie di Per_1 tutte le azioni loro destinate in testamento quando era ancora in vita, per CP_1 lasciare a tutti i titoli rimanenti, presenti e futuri, al momento di apertura Parte_1 della successione. Infatti, va rilevato che le azioni in parola, in seguito ad aumento gratuito del capitale sociale della banca avvenuto in data 24/05/1999, aumentavano a n. 3556 e, nella scheda testamentaria redatta da un mese dopo il 26/05/1999, quest'ultima, Per_1 nell'apportare limitate modifiche alle proprie precedenti disposizioni, confermava la volontà di destinare le azioni a lei intestate dell'allora Banco San NO e San RO a nel numero di 500 e per la rimanenza alle tre figlie di Parte_1
CP_1
Dunque, 3056 dei titoli venduti da sarebbero stati destinati alle sue figlie. CP_1
Ciononostante, cedeva integralmente il pacchetto azionario, realizzando un CP_1 valore pari a € 79.654,40, che, secondo dato incontroverso, non tratteneva presso di sé, ma utilizzava in parte (€ 50.000,00) per ricompensare economicamente la collaboratrice domestica che si era occupata di (come da volontà espressa di quest'ultima) e Per_1 per il residuo per pagare imposte successorie e debiti ereditari. Ebbene, la tesi attorea secondo cui conosceva il testamento, tanto che ne CP_1 avrebbe anticipato l'esecuzione (rectius fatto anticipare), trasferendo alle figlie le azioni a queste destinate al fine di evitar loro il pagamento di imposte successorie, si scontra con il dato fattuale che abbia, in un secondo momento, venduto quelle stesse CP_1 azioni, per la più parte legate alle figlie, per pagare debiti ereditari e imposte successorie. Inoltre, non può ritenersi determinante a fini probatori la circostanza che in una lettera redatta da (sorella di , padre dell'odierno attore), datata 6/5/2008, Persona_6 Per_5
pag. 6/8 si legge che, nel corso di una telefonata intercorsa tra lei e quest'ultima, CP_1 dopo averle domandato se ritenesse congrua la cifra da lei destinata alla domestica, la informava che il denaro utilizzato per compensare la collaboratrice proveniva dalla vendita di azioni destinate alle figlie. Difatti, va evidenziato che il pagamento in questione, così come presumibilmente gli accordi presi da e in merito, è avvenuto un mese dopo la Persona_6 CP_1 pubblicazione del testamento della de cuius e quindi nulla esclude che sia CP_1 venuta a conoscenza della destinazione testamentaria delle azioni vendute solo al momento della pubblicazione del testamento. Per altro verso, la circostanza che il testamento della sia stato consegnato al Per_1 notaio dalla convenuta, non fornisce alcun apporto probatorio in ordine alla conoscenza da parte di quest'ultima del suo contenuto, in quanto risulta dagli atti che il testamento fu consegnato in busta chiusa. Del tutto irrilevante sul piano probatorio è poi la circostanza che la domestica della signora fosse a conoscenza della volontà di quest'ultima di lasciare parte dei Per_1 titoli azionari dell'allora Banco San NO e San RO di cui era intestataria al nipote . Pt_1
Da ultimo, va detto che la stretta contiguità temporale tra l'atto di vendita delle azioni oggetto di legato e il decesso della non è necessariamente sintomatica, né tanto Per_1 meno dimostrativa, di un intento distrattivo in capo alla disponente e volto specificamente alla vanificazione della disposizione testamentaria. Risulta, infatti, della dichiarazione di successione che, nel patrimonio della defunta (stimato in circa mezzo milione di euro), residuasse una liquidità di ammontare pari a poco meno di 39 mila euro, dunque, non si può escludere che la vendita dei titoli azionari sia stata disposta anche al fine di reperire risorse necessarie per far fronte a future spese successorie o altre incombenze inerenti alla persona della . D'altra parte, l'attore non ha Per_1 fornito alcun riscontro in ordine alla non convenienza dell'operazione di cessione in questione. Dunque, per quanto la vicenda possa presentare suggestive coincidenze e la narrativa proposta abbia una sua forza persuasiva, i dati fattuali sopra esposti non consentono di ritenere dimostrata la conoscenza da parte di dello specifico Controparte_1 contenuto del testamento redatto dalla e, dunque, di affermare che questa abbia Per_1 dolosamente cagionato a un danno ingiusto. Persona_7
Per tale motivo la domanda va respinta. Ne consegue che deve disporsi la restituzione di quanto ha ricevuto Parte_1 dalla convenuta in esecuzione della sentenza n.5157/2022 della Corte di Appello di Bologna, come espressamente richiesto da parte appellata.
Quanto alle spese processuali, questa Corte ritiene che debbano essere compensate per tutti i gradi di merito e di legittimità, non solo in considerazione della complessità della pag. 7/8 vicenda, che origina da un procedimento penale avente oggetto plurimi capi di imputazione e che ha richiesto un ampio sforzo ricostruttivo, ma anche in considerazione della problematicità della questione centrale della presente lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio ex art 622 c.p.p disposto dalla S.C., con sentenza n. 38032/2023,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
-condanna alla restituzione in favore di delle somme Parte_1 Controparte_1 da questa versate in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna II sezione penale, n. 5157 del 1.07.2022;
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Bologna, 4 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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