Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6169/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai SInori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. 6169/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
, con gli avv.ti GALLANA FEDERICO e BALLIN Parte_1
GIORGIA, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
, con l'avv. KIPENGE DESMOND, come da mandato Controparte_1
in atti;
- convenuto -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Domanda cumulativa separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 19.03.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
In via preliminare/pregiudiziale:
dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali del resistente proposte nella comparsa di risposta e costituzione depositata tardivamente per i motivi esposti in narrativa, con particolare riferimento alle domande aventi ad oggetto l'ordine di protezione nei confronti della IG.ra , l'assegnazione della casa coniugale al IG. , l'affidamento Pt_1 CP_1
condiviso con collocazione prevalente presso il padre, la percezione dell'assegno unico a favore del marito, nonché l'assegno di mantenimento a carico della IG.ra . Pt_1
Nel merito, in via principale:
1) dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento super esclusivo della IG a favore della ricorrente, con Per_1
esclusione allo stato del diritto di visita da parte del padre, o in subordine affidamento esclusivo;
3) assegnare alla IG.ra la casa familiare sita in Via J. Riccati n. 4 a Padova fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG minore;
4) porre a carico del IG. l'obbligo di versare € 300,00 mensili rivalutati CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, a favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
IG entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1
economica della stessa;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della IG nella misura del 50% o quella diversa somma anche Per_1
maggiore che risulterà di giustizia, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
6) adottare i provvedimenti più idonei ex artt. 473 bis. 46 e 473 bis. 70 c.p.c. per tutelare la
IG.ra e la IG dal comportamento del IG. ordinando allo Pt_1 Per_1 CP_1
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stesso la cessazione delle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento dalla casa familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla IG;
7) nella denegata ipotesi in cui non fossero dichiarate inammissibili, rigettare le domande avversarie inerenti all'ordine di protezione nei confronti della IG.ra , Pt_1
all'assegnazione della casa coniugale al IG. all'affidamento condiviso con CP_1
collocamento presso il padre, all'attribuzione integrale dell'assegno unico al padre ed al contributo al mantenimento a carico della IG.ra ; Pt_1
8) ordinare l'espunzione dalla comparsa di risposta e costituzione della frase indicata al paragrafo 7 del presente atto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale subito dalla IG.ra ; Pt_1
9) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
*******
Successivamente, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, una volta passata in giudicato la sentenza non definitiva sullo status di separazione personale, accertato il protrarsi della stessa separazione ininterrottamente e che quindi sussistano i requisiti di cui all'art. 3 della
L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, voglia così statuire:
In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali del resistente proposte nella comparsa di risposta e costituzione depositata tardivamente per i motivi esposti in narrativa, con particolare riferimento alle domande aventi ad oggetto l'ordine di protezione nei confronti della IG.ra , l'assegnazione della casa coniugale Pt_1
al IG. , l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre, la CP_1
percezione dell'assegno unico a favore del marito, nonché l'assegno di mantenimento a carico della IG.ra . Pt_1
Nel merito, in via principale:
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1) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.12.21 e trascritto al n. 312 parte I, anno 2021, dei registri dello stato civile del Comune di Padova,
previa pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
2) disporre l'affidamento super esclusivo della IG a favore della ricorrente, con Per_1
esclusione allo stato del diritto di visita da parte del padre, o in subordine affidamento esclusivo;
3) assegnare alla IG.ra la casa familiare sita in Via J. Riccati n. 4 a Padova fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG minore;
4) porre a carico del IG. l'obbligo di versare € 300,00 mensili rivalutati CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, a favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
IG entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1
economica della stessa;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della IG nella misura del 50% o quella diversa somma anche Per_1
maggiore che risulterà di giustizia, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
6) adottare i provvedimenti più idonei ex artt. 473 bis.46 e 473 bis.70 c.p.c. per tutelare la
IG.ra e la IG dal comportamento del IG. ordinando allo Pt_1 Per_1 CP_1
stesso la cessazione delle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento dalla casa familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla IG;
7) nella denegata ipotesi in cui non fossero dichiarate inammissibili, rigettare le domande avversarie inerenti all'ordine di protezione nei confronti della IG.ra , Pt_1
all'assegnazione della casa coniugale al IG. all'affidamento condiviso con CP_1
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collocamento presso il padre, all'attribuzione integrale dell'assegno unico al padre ed al contributo al mantenimento a carico della IG.ra ; Pt_1
8) ordinare l'espunzione dalla comparsa di risposta e costituzione della frase indicata al paragrafo 7 del presente atto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale subito dalla IG.ra ; Pt_1
9) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni parte convenuta:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, e per esso l'Ill.mo IGnor Giudice deSInato, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti anche per relationem così giudicare:
• in via preliminare: emettersi ordine di protezione nei confronti della SI.ra di Pt_1
cessare la condotta lesiva consistente nell'impedire al padre di creare e mantenere un rapporto con la IG come ampiamente dedotto nel presente scritto difensivo;
• autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
• pronunciare con sentenza, anche parziale, la separazione personale dei coniugi per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa del presente atto, disponendo le annotazioni di legge;
• rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare per le ragioni esposte nel presente atto;
• in subordine, assegnare la casa coniugale al SI. con i mobili e gli arredi CP_1
ivi contenuti, alloggio ove lo stesso vivrà con la IG minore e la madre, ove Per_1
consenziente;
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• disporre l'affidamento condiviso della IG con collocamento prevalente presso il padre,
con facoltà per la madre di abitare in una stanza a lei riservata nell'immobile;
• in subordine, in caso di dissenso della madre, disporre l'affidamento condiviso della IG
con collocamento prevalente presso il padre, con diritto della madre di vedere e tenere la
IG presso di sé con le seguenti modalità: a week-end alternati dal venerdì alla domenica sera la madre terrà la bambina con sé e la riporterà a casa la domenica sera Vacanze: i periodi di vacanza verranno divisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno sicché la
IG trascorrerà le vacanze estive 15 giorni con un genitore e quindici giorni con l'altro anche non consecutivi, le vacanze di Natale saranno trascorse 7 giorni con un genitore e 7
con l'altro alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, le vacanze pasquali saranno trascorse tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'angelo
• disporsi l'intera percezione dell'assegno unico universale a favore del marito collocatario della IG;
• disporsi a carico della SInora il pagamento di un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 150,00 per la IG ovvero di altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat
come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Padova;
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
***
Sulla domanda cumulativa di divorzio, Voglia l'autorità adita, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione,
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• in via preliminare: emettersi ordine di protezione nei confronti della SI.ra di Pt_1
cessare la condotta lesiva consistente nell'impedire al padre di creare e mantenere un rapporto con la IG come ampiamente dedotto nel presente scritto difensivo;
• disporre lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.12.21 e trascritto al n. 312 parte I, anno 2021, dei registri dello stato civile di Padova;
• rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare per le ragioni esposte nel presente atto;
• in subordine, assegnare la casa coniugale al SI. con i mobili e gli arredi CP_1
ivi contenuti, alloggio ove lo stesso vivrà con la IG minore e la madre, ove Per_1
consenziente;
• disporre l'affidamento condiviso della IG con collocamento prevalente presso il padre,
con facoltà per la madre di abitare in una stanza a lei riservata nell'immobile;
• in subordine, in caso di dissenso della madre, disporre l'affidamento condiviso della IG
con collocamento prevalente presso il padre, con diritto della madre di vedere e tenere la
IG presso di sé con le seguenti modalità: a week-end alternati dal venerdì alla domenica sera la madre terrà la bambina con sé e la riporterà a casa la domenica sera
Vacanze: i periodi di vacanza verranno divisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno sicché la IG trascorrerà le vacanze estive 15 giorni con un genitore e quindici giorni con l'altro anche non consecutivi, le vacanze di Natale saranno trascorse 7 giorni con un genitore e 7 con l'altro alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, le vacanze pasquali saranno trascorse tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'angelo
• disporsi l'intera percezione dell'assegno unico universale a favore del marito collocatario della IG;
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• disporsi a carico della SInora il pagamento di un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 150,00 per la IG ovvero di altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat
come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Padova;
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni del P.M.: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 18.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1
allegando che le parti avevano contratto matrimonio civile, in Controparte_1
regime di comunione dei beni, in data 23.12.2021, a Padova (PD), trascritto nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 312, parte I, anno 2021;
- rappresentava che dall'unione coniugale era nata una IG: a Roma in data Per_1
19.11.2023;
- riferiva che le parti si erano conosciute nell'anno 2019 e sin da subito avevano manifestato il desiderio reciproco di fare un progetto di vita insieme;
- rappresentava che nell'agosto del 2021, a seguito della sopravvenuta disponibilità di un posto di lavoro nella sede lavorativa del convenuto, la ricorrente si trasferiva a Padova e iniziava la convivenza;
- riferiva che le parti, inizialmente, conducevano in locazione un monolocale a Padova ma,
successivamente, a seguito del miglioramento delle condizioni economiche del convenuto,
che veniva assunto come OSS presso una struttura per anziani, in data 16.03.2023
acquistavano l'unità immobiliare sita in via Riccati n. 4 a Padova contraendo un mutuo;
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- rappresentava che sin dall'ingresso nella casa coniugale il convenuto iniziava a porre in essere nei confronti della ricorrente un atteggiamento aggressivo e prevaricatore,
accompagnato dalla pretesa di imporre alla ricorrente la coabitazione con la famiglia d'origine dello stesso, una volta trasferitasi in Italia;
- riferiva che, sopraffatta dal clima conflittuale col coniuge la stessa, prima di partorire, si trasferiva a Roma per essere supportata dalla propria famiglia;
- esponeva che, una volta nata la IG della coppia, il convenuto, sin da subito, manifestava un totale disinteresse, sia morale che materiale nei confronti della minore e della stessa tanto che vedeva la IG solo in due occasioni;
in data 20.11.23 e in data 28.10.2024;
- riferiva che, intimorita dall'atteggiamento del coniuge, la stessa dopo la nascita della IG
si determinava a non far rientro a Padova, temendo per l'incolumità propria e quella della nascitura;
- proponeva, pertanto, domanda cumulativa di separazione e divorzio, formulando le seguenti conclusioni:
“CHIEDE
che il Tribunale, adottati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione, voglia all'esito del procedimento statuire le seguenti conclusioni, anche di carattere urgente:
1) dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento super esclusivo della IG a favore della ricorrente, con Per_1
esclusione allo stato del diritto di visita da parte del padre, o in subordine affidamento esclusivo;
3) assegnare alla IG.ra la casa familiare sita in Via J. Riccati n. 4 a Padova fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG minore;
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4) porre a carico del IG. l'obbligo di versare € 300,00 mensili rivalutati CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, a favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
IG entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1
economica della stessa;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della IG nella misura del 50% o quella diversa somma anche Per_1
maggiore che risulterà di giustizia, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
6) disporre che l'importo dell'assegno unico sia attribuito alla madre;
7) adottare i provvedimenti più idonei ex artt. 473 bis. 46 e 473 bis. 70 c.p.c. per tutelare la
IG.ra e la IG dal comportamento del IG. ordinando allo Pt_1 Per_1 CP_1
stesso la cessazione delle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento dalla casa familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla IG;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Successivamente, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, una volta passata in giudicato la sentenza non definitiva sullo status di separazione personale, accertato il protrarsi della stessa separazione ininterrottamente e che quindi sussistano i requisiti di cui all'art. 3 della
L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, voglia così statuire:
1) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.12.21 e trascritto al n. 312 parte I, anno 2021, dei registri dello stato civile del Comune di Padova, previa pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
2) disporre l'affidamento super esclusivo della IG a favore della ricorrente, con Per_1
esclusione allo stato del diritto di visita da parte del padre, o in subordine affidamento esclusivo;
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3) assegnare alla IG.ra la casa familiare sita in Via J. Riccati n. 4 a Padova fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG minore;
4) porre a carico del IG. l'obbligo di versare € 300,00 mensili rivalutati CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, a favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
IG entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1
economica della stessa;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della IG nella misura del 50% o quella diversa somma anche Per_1
maggiore che risulterà di giustizia, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
6) disporre che l'importo dell'assegno unico sia attribuito alla madre;
7) adottare i provvedimenti più idonei ex artt. 473 bis.46 e 473 bis.70 c.p.c. per tutelare la
IG.ra e la IG dal comportamento del IG. ordinando allo Pt_1 Per_1 CP_1
stesso la cessazione delle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento dalla casa familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figli” .;
- Con memoria difensiva, depositata in data 10.02.2025, si costituiva parte convenuta, nulla opponendo alla richiesta di separazione e divorzio, ma contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nel ricorso introduttivo;
- riferiva che non rispondeva al vero la ricostruzione della vicenda fattuale operata da controparte, in quanto la ricorrente da sempre, durante la vita coniugale, aveva sviluppato un'avversione nei confronti della famiglia d'origine dello stesso;
- negava di aver mai minacciato o posto in essere condotte violente nei confronti del coniuge che, al contrario, aveva sempre sostenuta e supportata;
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- precisava, inoltre, di aver visto soltanto due volte la IG a causa della condotta ostativa del coniuge;
- riferiva che lo stesso contribuiva al mantenimento della minore corrispondendo alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 150,00, nonché rimborsando la propria quota parte delle spese straordinarie documentate;
- pertanto, alla luce di quanto suesposto, formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
- Con provvedimento del 19.03.2025, il giudice delegato emetteva ex art.. 473-bis.22 i seguenti provvedimenti temporanei:
“ - autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione presso quest'ultima;
- pone a carico del padre il pagamento alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della minore oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima e definite come da protocollo in uso presso il tribunale di Padova;
- rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti per i motivi sopra riportati” ed, attesa la concorde richiesta delle parti di emissione della sentenza parziale sullo status di separazione,
si riservava di riferire al collegio per detta decisione .
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità essendo parte ricorrente nata in [...] e parte convenuta in Cameroun ed, in assenza di allegazione e prova contraria, deve presumersi che abbiano la relativa cittadinanza con conseguente necessità di verificare per le domande svolte la sussistenza della competenza territoriale del giudice adito ed, in caso positivo, la legge applicabile.
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Con riferimento, quindi, alla domanda sullo status di separazione, vanno confermati in questa sede i provvedimenti temporanei già emessi dal Giudice delegato che, per comodità, di seguito si riportano:
“ ritenuto, altresì, quanto alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento CE n.
1111/2019 del ConSIlio, del 25.06.2019 che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, , che precisa che il Regolamento in questione "si Parte_2
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri" giurisprudenza riferita al precedente regolamento c.d.
Bruxelles 2-bis da ritenersi però applicabile anche a quello sopra citato in quanto le relative norme di riferimento sono state integralmente riportate nel nuovo testo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso. Ai sensi dell'art. 3,
paragrafo I, lett. A, i) del suddetto regolamento è, infatti, competente a decidete l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi,”. Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare”
(CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.); nel caso di specie, entrambi hanno allegato di risiedere in Italia;
ritenuto, poi, quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, che, ai sensi dell'art. 8, lettera a) del Regolamento UE n. 1259/2010 per il quale si applica la legge dello
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stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”, vada applicata la legge italiana;
” (cfr. ordinanza del 19.03.25).
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti in causa è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Dovendo la causa proseguire per la decisione sulle restanti domande ed avendo le parti in causa formulato, oltre alla domanda separazione personale, anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Va, inoltre, rilevato che i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473-bis.22, c.p.c. emessi dal
Giudice delegato in data 19.03.2025 manterranno la loro efficacia nelle more del procedimento che va rimesso in istruttoria, appunto, per l'esame delle restanti domande e per l'esame della domanda di divorzio, proposta cumulativamente alla domanda di separazione;
Va evidenziato che, al fine di esaminare la domanda divorzile è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
matrimonio civile contratto in data 23.12.2021 a Padova (PD) e Controparte_1
trascritto nei registri di stato Civile del Suddetto Comune al n. 312, Parte I, anno 2021;
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2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 25.03.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
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