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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV OR PRESIDENTE dott.ssa AN AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1295/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ARa Lucia Pizza;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. ARa De Cono;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio contenente l'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi datato
22.11.2025, richiamato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.7.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
29.10.2011 a Gabicce Mare.
Si è costituita . Controparte_1
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1972) e Parte_1
(nata nel 1976) hanno contratto matrimonio il 29.10.2011 Controparte_1
a Gabicce Mare (v. doc. del ricorrente). La coppia ha una figlia, nata il
21.10.2009. Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.491/2024 pubblicata il
6.6.2024 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (v. doc. del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (v. doc. del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, inclusa la previsione della somma una tantum in favore della convenuta;
nelle note congiunte depositate il 26.11.2025 le parti hanno chiarito che il diritto di abitazione previsto alla lett.B dell'accordo va inteso come diritto personale di godimento dell'abitazione e non come diritto reale. Le condizioni vengono recepite dal Tribunale.
Non si procede all'ascolto della figlia minorenne, in quanto l'accordo raggiunto risulta rispettoso dei suoi interessi morali e materiali e non emergono profili di coazione della minore.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1295/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 2 di 4 ; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 29.10.2011 a Gabicce Mare, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune al n.7, parte I, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, contenute nel foglio datato 22.11.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, la cui scansione- immagine è stata depositata nel fascicolo telematico il 24.11.2025 dalla parte convenuta, di seguito trascritte:
“A) Affidamento condiviso dell'unica figlia della coppia, di anni Persona_1
16 (nata i l 21/10/2009) , studentessa di scuola secondaria di secondo grado
(classe seconda del liceo delle Scienze Umane Mamiani di Pesaro) . La figlia sarà libera di trascorrere con i genitori il tempo che riterrà, nel rispetto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e di vita di relazione della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori , e sempre nel rispetto della volontà della minore. Tendenzialmente le parti prevedono che trascorrerà una Per_1 settimana con il padre ed una settimana con la madre, alternativamente.
B) Diritto di abitazione della casa coniugale, sita in Gabicce Mare Via A. Moro n.
9, di proprietà esclusiva di , in favore del la signora Parte_1 CP_1
. La signora rimarrà ad abitare la casa che fu
[...] Controparte_1 coniugale, e le relative pertinenze, sita in Gabicce Mare, Via Aldo Moro n. 9, censita in catasto urbano del predetto Comune al foglio 5 particella 1317 sub 3,
Cat . A/2, classe 2, Via Aldo Moro piano T-1-2, e sub 2, Cat . C/6, classe 2, mq.
50, fino al compimento del ventiseiesimo anno della figlia ( fino al Per_1
21/10/2035) . La presente pattuizione viene concordata al fine di : assicurare alla figlia una abitazione confortevole quando trascorrerà il suo tempo Per_1 con la madre;
assicurare alla signora una abitazione Controparte_1 dignitosa, in prosecuzione degli standard goduti nel corso del matrimonio. pagina 3 di 4 Qualora, alla data suindicata, la figlia non fosse ancora Per_1 economicamente indipendente, la abitazione della signora potrà CP_1 proseguire ad abitare nella stessa casa fino al conseguimento della indipendenza della figlia.
C) Il sig. sosterrà per intero le spese per la manutenzione Parte_1 straordinaria della casa coniugale. Il sig. sosterrà di rettamente le spese Pt_1 poste a suo carico, dietro avviso da parte del la sig.ra . La signora CP_1
sarà onerata delle spese di manutenzione ordinaria. Controparte_1
D) I genitori provvederanno di rettamente al mantenimento ordinario dell 'unica figlia , posto che essi prevedono che la medesima trascorrerà con Per_1 entrambi un tempo tendenzialmente paritario. Il sig. sosterrà per Parte_1 intero le spese straordinarie della figlia di ammontare superiore ad euro 500,00.
Il si farà tuttavia, in deroga a quanto sopra, carico interamente ed in via Pt_1 esclusiva delle spese per l 'esercizio della attività di equitazione, cui la figlia è appassionata.
E) Il sig. riconosce inoltre il diritto della moglie ad un contributo Parte_1 maritale. Tale contributo viene quantificato ed erogato “una tantum” nella somma di euro 46.771,92 (quarantaseimilasettecentosettantuno/92) , somma che verrà versata alla signora , a mezzo bonifico bancario, Controparte_1 su IBAN Riviera Banca di Gabicce Mare, già noto al sig. , entro il Pt_1
31.12.2025.
F) Le part i convengono che l 'assegno unico universale venga percepito esclusivamente, al 100%, dalla signora , onerata del Controparte_1 mantenimento diretto della figlia minore.
G) I signori e prestano reciprocamente Parte_1 Controparte_1 autorizzazione alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei rispettivi documenti validi per espatrio e passaporti , anche per la figlia minore .” Persona_1
Spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 11 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN AR AV OR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV OR PRESIDENTE dott.ssa AN AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1295/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ARa Lucia Pizza;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. ARa De Cono;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio contenente l'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi datato
22.11.2025, richiamato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.7.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
29.10.2011 a Gabicce Mare.
Si è costituita . Controparte_1
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1972) e Parte_1
(nata nel 1976) hanno contratto matrimonio il 29.10.2011 Controparte_1
a Gabicce Mare (v. doc. del ricorrente). La coppia ha una figlia, nata il
21.10.2009. Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.491/2024 pubblicata il
6.6.2024 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (v. doc. del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (v. doc. del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, inclusa la previsione della somma una tantum in favore della convenuta;
nelle note congiunte depositate il 26.11.2025 le parti hanno chiarito che il diritto di abitazione previsto alla lett.B dell'accordo va inteso come diritto personale di godimento dell'abitazione e non come diritto reale. Le condizioni vengono recepite dal Tribunale.
Non si procede all'ascolto della figlia minorenne, in quanto l'accordo raggiunto risulta rispettoso dei suoi interessi morali e materiali e non emergono profili di coazione della minore.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1295/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 2 di 4 ; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 29.10.2011 a Gabicce Mare, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune al n.7, parte I, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, contenute nel foglio datato 22.11.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, la cui scansione- immagine è stata depositata nel fascicolo telematico il 24.11.2025 dalla parte convenuta, di seguito trascritte:
“A) Affidamento condiviso dell'unica figlia della coppia, di anni Persona_1
16 (nata i l 21/10/2009) , studentessa di scuola secondaria di secondo grado
(classe seconda del liceo delle Scienze Umane Mamiani di Pesaro) . La figlia sarà libera di trascorrere con i genitori il tempo che riterrà, nel rispetto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e di vita di relazione della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori , e sempre nel rispetto della volontà della minore. Tendenzialmente le parti prevedono che trascorrerà una Per_1 settimana con il padre ed una settimana con la madre, alternativamente.
B) Diritto di abitazione della casa coniugale, sita in Gabicce Mare Via A. Moro n.
9, di proprietà esclusiva di , in favore del la signora Parte_1 CP_1
. La signora rimarrà ad abitare la casa che fu
[...] Controparte_1 coniugale, e le relative pertinenze, sita in Gabicce Mare, Via Aldo Moro n. 9, censita in catasto urbano del predetto Comune al foglio 5 particella 1317 sub 3,
Cat . A/2, classe 2, Via Aldo Moro piano T-1-2, e sub 2, Cat . C/6, classe 2, mq.
50, fino al compimento del ventiseiesimo anno della figlia ( fino al Per_1
21/10/2035) . La presente pattuizione viene concordata al fine di : assicurare alla figlia una abitazione confortevole quando trascorrerà il suo tempo Per_1 con la madre;
assicurare alla signora una abitazione Controparte_1 dignitosa, in prosecuzione degli standard goduti nel corso del matrimonio. pagina 3 di 4 Qualora, alla data suindicata, la figlia non fosse ancora Per_1 economicamente indipendente, la abitazione della signora potrà CP_1 proseguire ad abitare nella stessa casa fino al conseguimento della indipendenza della figlia.
C) Il sig. sosterrà per intero le spese per la manutenzione Parte_1 straordinaria della casa coniugale. Il sig. sosterrà di rettamente le spese Pt_1 poste a suo carico, dietro avviso da parte del la sig.ra . La signora CP_1
sarà onerata delle spese di manutenzione ordinaria. Controparte_1
D) I genitori provvederanno di rettamente al mantenimento ordinario dell 'unica figlia , posto che essi prevedono che la medesima trascorrerà con Per_1 entrambi un tempo tendenzialmente paritario. Il sig. sosterrà per Parte_1 intero le spese straordinarie della figlia di ammontare superiore ad euro 500,00.
Il si farà tuttavia, in deroga a quanto sopra, carico interamente ed in via Pt_1 esclusiva delle spese per l 'esercizio della attività di equitazione, cui la figlia è appassionata.
E) Il sig. riconosce inoltre il diritto della moglie ad un contributo Parte_1 maritale. Tale contributo viene quantificato ed erogato “una tantum” nella somma di euro 46.771,92 (quarantaseimilasettecentosettantuno/92) , somma che verrà versata alla signora , a mezzo bonifico bancario, Controparte_1 su IBAN Riviera Banca di Gabicce Mare, già noto al sig. , entro il Pt_1
31.12.2025.
F) Le part i convengono che l 'assegno unico universale venga percepito esclusivamente, al 100%, dalla signora , onerata del Controparte_1 mantenimento diretto della figlia minore.
G) I signori e prestano reciprocamente Parte_1 Controparte_1 autorizzazione alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei rispettivi documenti validi per espatrio e passaporti , anche per la figlia minore .” Persona_1
Spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 11 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN AR AV OR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4