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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra
, assistito e difeso dall'Avv. F. Ionadi;
Parte_1
e con l'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.06.2024, l'istante CP_ in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l , al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
La difesa dell'istante deduce di aver presentato il ricorso per a.t.p. in data 6.09.2023; che il c.t.u. concludeva per la insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione reclamata;
che l'istante depositava la dichiarazione di dissenso.
CP_ Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda.
1.Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il procuratore dell'istante ha depositato un atto di rinunzia del ricorrente alla azione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta,
è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, nel caso che ci occupa tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale di opposizione atp.: per tali ragioni si può ben affermare che il ricorrente non ha il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità alla luce della Legge 222/1984
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e della fase atp, alla luce anche del comportamento serbato dalla parte ricorrente.
Le spese della ctu disposta in sede di atp sono poste definitivamente a carico
CP_ dell' .
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 10.06.2024 nei confronti Parte_1
CP_ dell' , così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, accerta che il ricorrente non ha il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità alla luce della Legge 222/1984;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase della opposizione e della fase atp;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell le spese della ctu, così come liquidate in corso di causa.
Milano, 5.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra
, assistito e difeso dall'Avv. F. Ionadi;
Parte_1
e con l'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.06.2024, l'istante CP_ in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l , al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
La difesa dell'istante deduce di aver presentato il ricorso per a.t.p. in data 6.09.2023; che il c.t.u. concludeva per la insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione reclamata;
che l'istante depositava la dichiarazione di dissenso.
CP_ Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda.
1.Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il procuratore dell'istante ha depositato un atto di rinunzia del ricorrente alla azione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta,
è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, nel caso che ci occupa tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale di opposizione atp.: per tali ragioni si può ben affermare che il ricorrente non ha il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità alla luce della Legge 222/1984
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e della fase atp, alla luce anche del comportamento serbato dalla parte ricorrente.
Le spese della ctu disposta in sede di atp sono poste definitivamente a carico
CP_ dell' .
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 10.06.2024 nei confronti Parte_1
CP_ dell' , così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, accerta che il ricorrente non ha il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità alla luce della Legge 222/1984;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase della opposizione e della fase atp;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell le spese della ctu, così come liquidate in corso di causa.
Milano, 5.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)