Art. 1297. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
(( 1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. ))
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
(( 1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. ))