Articolo 1297 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1308Articolo 1298
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1297. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
(( 1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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