TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14955/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPARINI CP_1 C.F._2
CAMILLA, elettivamente domiciliato in V. R. AUDINOT N. 9 40134 BOLOGNApresso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18-2-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25-10-2024 chiedeva la modifica del decreto del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 2605/2022 che disponeva l'obbligo in capo a lui di versare all'ex compagna CP_1
la somma di euro 300 mensili oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo ordinario al
[...]
mantenimento del figlio Per_1
pagina 1 di 2 Infatti a seguito di sentenza n. 2638/2023 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 4.1.2024, era stata accertata l'insussistenza del rapporto di paternità.
Il ricorrente chiedeva pertanto la revoca dell'obbligo e la condanna della alla restituzione di CP_1
quanto da lui versato sine titulo.
La convenuta nulla opponeva, ma vi era contestazione sull'ammontare degli interessi dovuti.
Con ordinanza 10.2.2025 il Giudice Relatore formulava proposta di pagamento, sulle somme via via percepite, degli interessi legali, con compensazione delle spese di lite, e all'udienza del 18.2.2025 le parti accettavano.
Le condizioni concordate, anche in punto di spese legali, risultano conformi a legge e frutto di libero accordo, essendo venuto meno, con l'eliminazione dello status di figlio del in capo al Parte_1
minore ogni obbligo di mantenimento. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che, a modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 2605/2022, per accordo delle parti:
1 – premesso che è stato accertato che il minore nato a [...] il [...], non è Persona_2
figlio naturale di , nato in [...] il [...], sono revocate, pertanto, Parte_1
tutte le disposizioni relative alla frequentazione col medesimo e al relativo mandato al Servizio Sociale in tal senso, essendo comunque il minore già affidato in via esclusiva alla madre e collocato in via prevalente presso la stessa;
è altresì revocato, con decorrenza dal gennaio 2024 compreso, ogni obbligo economico a carico del di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del Pt_1
minore;
2 - dato atto che la domanda di restituzione proposta dal interessa 13 mensilità di mantenimento Pt_1
ordinario, da gennaio 2024 a gennaio 2025 compreso, per un totale di 3.900 euro, la è tenuta a CP_1
restituire al tale somma, ricevuta a tale titolo dal 4.1.2024 fino al gennaio 2025 compreso, oltre Pt_1
agli interessi legali sulle somme via via percepite, da quella data e sino al saldo effettivo;
2 –spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14955/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPARINI CP_1 C.F._2
CAMILLA, elettivamente domiciliato in V. R. AUDINOT N. 9 40134 BOLOGNApresso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18-2-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25-10-2024 chiedeva la modifica del decreto del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 2605/2022 che disponeva l'obbligo in capo a lui di versare all'ex compagna CP_1
la somma di euro 300 mensili oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo ordinario al
[...]
mantenimento del figlio Per_1
pagina 1 di 2 Infatti a seguito di sentenza n. 2638/2023 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 4.1.2024, era stata accertata l'insussistenza del rapporto di paternità.
Il ricorrente chiedeva pertanto la revoca dell'obbligo e la condanna della alla restituzione di CP_1
quanto da lui versato sine titulo.
La convenuta nulla opponeva, ma vi era contestazione sull'ammontare degli interessi dovuti.
Con ordinanza 10.2.2025 il Giudice Relatore formulava proposta di pagamento, sulle somme via via percepite, degli interessi legali, con compensazione delle spese di lite, e all'udienza del 18.2.2025 le parti accettavano.
Le condizioni concordate, anche in punto di spese legali, risultano conformi a legge e frutto di libero accordo, essendo venuto meno, con l'eliminazione dello status di figlio del in capo al Parte_1
minore ogni obbligo di mantenimento. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che, a modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 2605/2022, per accordo delle parti:
1 – premesso che è stato accertato che il minore nato a [...] il [...], non è Persona_2
figlio naturale di , nato in [...] il [...], sono revocate, pertanto, Parte_1
tutte le disposizioni relative alla frequentazione col medesimo e al relativo mandato al Servizio Sociale in tal senso, essendo comunque il minore già affidato in via esclusiva alla madre e collocato in via prevalente presso la stessa;
è altresì revocato, con decorrenza dal gennaio 2024 compreso, ogni obbligo economico a carico del di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del Pt_1
minore;
2 - dato atto che la domanda di restituzione proposta dal interessa 13 mensilità di mantenimento Pt_1
ordinario, da gennaio 2024 a gennaio 2025 compreso, per un totale di 3.900 euro, la è tenuta a CP_1
restituire al tale somma, ricevuta a tale titolo dal 4.1.2024 fino al gennaio 2025 compreso, oltre Pt_1
agli interessi legali sulle somme via via percepite, da quella data e sino al saldo effettivo;
2 –spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2