TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7686/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile in prima istanza, iscritta al n°7686/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art.615, comma 2,
c.p.c.”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato in Bari alla via Manzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya (c.f.
) dal quale, unitamente all'avv. Adriano Garofalo (c.f. è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa come da mandato in atti;
attrice opponente contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari, alla Controparte_1 C.F._3 Via P. Amedeo n. 536, presso lo studio dell'avv. Loredana Taurino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
convenuta opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale d'udienza odierno.
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione proposta dalla nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva n.1385/2020 R.G.E. intrapresa da con atto di pignoramento Controparte_1 notificato in data 29.05.2020 in forza di titolo esecutivo costituito dall'assegno postale n.7233955244- 09 emesso il 30.08.19 per la somma di €.1.270,00 e pedissequo atto di precetto notificato il 4.03.2020, per la somma di €.1.466,98. All'esito dell'ordinanza di sospensione resa dal G.E. ai sensi dell'art.624 c.p.c., riassunto tempestivamente il giudizio di merito dinanzi a questo Ufficio, l'opponente riproponeva i motivi di opposizione richiamando il contenuto dell'originario ricorso ovvero: a) l'inammissibilità dell'azione cartolare in ragione della apocrifa sottoscrizione apposta sull'assegno azionato che disconosceva;
b) l'inesistenza del credito della in ragione di un maggiore controcredito della per CP_1 Parte_1 la somma di € 15.961,65, derivante da cospicue somme versate all'opposta, quale ex dipendente della società dal 2017 al 2020, a titolo di anticipazioni su retribuzioni che, tuttavia, non erano più maturate, stante l'intervenuto licenziamento. Spiegava che:
pagina 1 di 7 Il sig. ex coniuge dell'opposta, era stato amministratore della sino al Persona_1 Parte_1
10.01.2018 e per sua decisione la aveva assunto alle proprie dipendenze la sig.ra Parte_1 [...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato in data 22.01.2020 a seguito a CP_1 licenziamento per giusta causa;
in virtù dei rapporti esistenti con il nuovo amministratore, dott. l'opposta aveva Parte_2 incassato dalla da gennaio 2018 a gennaio 2020, la complessiva somma di € 79.005,00 a Parte_1 titolo di emolumenti lavorativi e anticipazioni su retribuzioni non più maturate, restando quindi debitrice, a titolo restitutorio, di €. 55.961,65;
con scrittura privata di compravendita del 15.02.2018, la aveva ceduto al dott. CP_1 la propria quota di partecipazione sociale della al prezzo di €.40.000,00, Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'intero capitale sociale;
con successiva scrittura privata, la aveva ceduto al dott. parte del Parte_1 Parte_2 proprio credito (e precisamente € 40.000,00) nei confronti della , a parziale CP_1 compensazione di un controcredito di €.60.000,00 vantato dal nei confronti della società Parte_2
a titolo di finanziamento socio.
Tale operazione aveva consentito, quindi, al dott. di utilizzare un credito verso la Parte_2 società per estinguere il proprio debito nei confronti dell'opposta di €.40.000,00 dovuti a titolo di corrispettivo della cessione di quote sociali, in forza del contratto di compravendita del
15.02.2018;
Alla luce di quanto innanzi evidenziato la società restava creditrice della della Parte_1 CP_1 residua somma di € 15.961,65, pari alla differenza tra il credito restitutorio complessivo di € 55.961,65 e la quota ceduta al dott. di € 40.000,00. Parte_2 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per la somma ancora dovuta dalla o, comunque, la compensazione del credito azionato con il maggior CP_1 credito vantato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la creditrice opposta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e della contestuale domanda riconvenzionale, rilevando che il sig. cui Persona_1 andava riferita la sottoscrizione dell'assegno postale posto a base dell'azione esecutiva, sebbene ex amministratore della era comunque soggetto autorizzato ad operare sui conti bancari della Parte_1 società.
Deduceva che il titolo azionato era stato emesso in suo favore a titolo restitutorio per spese che ella aveva anticipato alla in qualità di socia e di preposta alla somministrazione del cibo presso la Parte_1 struttura LL IO ove la società esercitava la propria attività. Allegava copia degli estratti conto a sé intestati a dimostrazione degli esborsi effettuati in favore della società per la sola annualità 2018 per oltre €. 40.000.
Quanto alle somme asseritamente corrispostele dalla evidenziava che, in qualità di socia e Parte_1 dipendente della aveva delegato il marito all'epoca amministratore della Parte_1 Persona_1 società, ad operare anche per suo conto;
spiegava che quest'ultimo era solito emettere assegni o eseguire bonifici in suo favore per poi prelevare le medesime somme o parte di esse e girarle alla società.
Disconosceva le firme di girata apposte sugli assegni emessi in suo favore e prodotti da controparte;
disconosceva altresì il contenuto e la sottoscrizione apposta sul contratto di cessione di quote sociali, trattandosi di un atto riportante un evidente firma apocrifa per il quale aveva sporto denuncia in sede penale.
Sulla base di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto integrale dell'avversa opposizione e per l'accertamento del credito, in proprio favore, di €. 80.354,00, il tutto con le spese di lite. Depositate le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. la causa, istruita con le sole prove documentali, perviene in decisione all'udienza odierna secondo le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
pagina 2 di 7 2. Il precetto opposto è fondato su un assegno postale n.7233955244-09 emesso il 30.08.19 per la somma di €.1.270,00. L'assegno ha il seguente tenore letterario: Bari,30.08.2019 - €. 1270,00= euro milleduecentosettantaeuro/00 a nt. girato il CP_1 Controparte_2 Controparte_1
2.9.19.
La società opponente ha disconosciuto la firma di traenza ritenendo che essa non appartenga al legale rappresentante della sig. Parte_1 Parte_2
La difesa della opposta non ha contestato che la firma di traenza apposta sul titolo azionato sia apocrifa, né ha eccepito alcunché a fronte dell'avvenuto disconoscimento operato da parte attrice, ma ha dedotto l'attribuzione all'ex amministratore della del ruolo di delegato della società Parte_1 Persona_1 per operazioni bancarie nonché per il versamento e l'emissione di assegni in nome e per conto della società. Tale circostanza non solo non risulta specificamente contestata dall'opponente ma piuttosto avallata dalle argomentazioni svolte dalla difesa;
in particolare, a pag. 3 della comparsa conclusionale si legge: “Tuttavia, poiché sino all'estate 2019 è stato operativo in azienda il sig. l'opposta otteneva in Persona_1 pagamento somme della società ben superiori rispetto a quelle a lei dovute in forza del rapporto di lavoro” con ciò sostanzialmente ammettendo “l'operatività” del sui conti della società. Parte_2
Nel caso in esame, peraltro, ha effettuato la c.d. contemplatio domini, avendo apposto al Persona_1 titolo il timbro della società titolare del conto corrente, potendosi così affermare l'applicabilità della normativa in tema di rappresentanza diretta. Più volte la Suprema Corte ha ribadito (vedi Cass. 13906/05) il seguente principio di diritto: "Con riferimento all'assegno bancario, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, non solo l'esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche (data la caratteristica della letteralità del titolo di credito;
con la conseguenza che è solo ciò che in esso è scritto a determinare la sussistenza e le caratteristiche di qualsivoglia diritto fondato sul titolo stesso) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità di rappresentante dell'obbligato, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri" (cfr. tra le altre Cass. n. 4763 del 22 aprile 1993 e Cass. n. 07761 del 23 aprile 2004).
Il titolo di credito azionato risulta dunque formalmente perfetto essendo stato redatto in ogni sua parte e sottoscritto da soggetto legittimato ad operare sul conto corrente.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale proposte dalla per la restituzione delle somme erogate Parte_1 alla a titolo di anticipazioni retributive, l'opposta ha replicato che tali somme costituivano il CP_1 rimborso delle spese da essa sostenute, in qualità di socia, per la “somministrazione del cibo” presso LL IO . Ha evidenziato che l'ex coniuge, era stato autorizzato ad operare anche sul proprio conto Persona_1
e dunque ad emettere assegni ed eseguire bonifici in suo favore per poi prelevare le medesime somme o parte di esse e girarle alla società. Ha disconosciuto la firma di girata degli assegni emessi in suo favore dalla società e quella sull'atto di cessione di quote datato del 15.02.2018 (all. 18 fasc. opponente).
Quanto al disconoscimento delle firme di girata degli assegni, valgono le stesse argomentazioni spese per il disconoscimento della firma di traenza dell'assegno azionato. Invero è la stessa opposta ad aver affermato di aver autorizzato l'ex coniuge ad operare sul proprio conto anche a suo nome ed è quindi irrilevante il disconoscimento effettuato sulle firme di girata, posto che non è contestato che le somme portate dagli assegni sono effettivamente confluite sul conto corrente della , così come è pacifico che il sig. fosse stato autorizzato CP_1 Persona_1 dalla moglie ad effettuare versamenti in favore della società. Irrilevante risulta in questa sede anche il disconoscimento sull'atto di cessione del 15.02.2018: posto che l'atto è stato accertato come valido a tutti gli effetti con provvedimento del Tribunale di Bari del 25.05.2023
pagina 3 di 7 a definizione del procedimento cautelare per sequestro giudiziario introdotto dall'opposta (allegato dall'opponente con note del 5.02.2024), va rilevato che detta scrittura privata reca un credito per la CP_1
di €.40.000,00 che la ha asserito di compensare con il maggior credito restitutorio di €.
[...] Parte_1
55.961,65 reclamato in questa sede (cfr. all. da 13 a 16 fasc. opponente) per il minor importo di €.
15.961,65.
Orbene, dalle emergenze processuali sopra evidenziate e dalla stessa prospettazione dell'opposta, risulta che la aveva delegato al coniuge , ex amministratore della e fratello del CP_1 Persona_1 Pt_1 legale rappresentante della società, la tenuta dei rapporti bancari con la società, dovendosene agevolmente desumere che , sia per le sue competenze che per gli stretti vincoli familiari con l'opposta Persona_1
e con il legale rappresentante della società, godeva di una delega ampia da parte di entrambi.
Va per inciso rilevato che dall'esame degli assegni in contestazione emerge, che le firme di girata apposte sugli assegni prodotti dalla sia pure disconosciute, non appaiono dissimili da quella sicuramente Parte_1 autentica apposta sul mandato nel presente giudizio. Tuttavia non vi è prova che le somme erogate dalla all'opposta, di cui oggi si chiede la restituzione, Pt_1 siano state effettivamente corrisposte a titolo di anticipazioni sulla retribuzione e che pertanto vi sia un corrispondente obbligo restitutorio in capo all'opposta. In altri termini, risulta controversa non l'erogazione delle somme in favore della opposta ma la giustificazione causale delle attribuzioni economiche in favore della . CP_1 CP_1
In proposito, per giurisprudenza la parte che chieda la restituzione di somme è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta e ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. civ. n. 22576/16).
Si sostiene, in particolare (Cass. n. 30944/18; n. 24328/17; n. 8386/09) che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del
2010) e che il diritto alla restituzione non può essere desunto dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane o provata la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo la domanda fondata esclusivamente su asserite anticipazioni retributive, gravava su parte attrice-opponente l'onere di dimostrare il titolo della pretesa restitutoria, non essendo sufficiente, all'uopo, le causali dei bonifici -peraltro relativi solo ad una parte dei versamenti effettuati – trattandosi di dichiarazioni unilaterali provenienti dalla sola opponente. Risulta tra l'altro parzialmente documentata dagli estratti conto prodotti dall'opposta, la tesi secondo cui, in forza dall'ampia delega rilasciata all'ex coniuge , questi operasse sul conto della moglie e Persona_1 della società per effettuare giroconti in proprio favore o in favore della società a vario titolo.
pagina 4 di 7 4. Quanto alla domanda dell'opposta per l'accertamento di un credito di €.80.354,00, essa, prima ancora che destituita di prova anche quale eccezione, risulta inammissibile poiché proposta tardivamente solo all'udienza di prima comparizione. In conclusione, l'opposizione va rigettata, in uno alla proposta domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della attrice-opponente e si liquidano, a suo carico, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della causa e della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale;
B) Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Bari, 13.06.2025
Il Giudice Onorario dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalba Campanaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7686/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ADRIANO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIAIA NOYA GIUSEPPE ( ) VIA MANZONI, 15 70122 BARI ITALIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 15 70122 BARI ITALIApresso il difensore avv.
GAROFALO ADRIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAURINO Controparte_1 C.F._3 LOREDANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Principe Amedeo, 536 70133 70133 Baripresso il difensore avv. TAURINO LOREDANA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bari, 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Rosalba Campanaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile in prima istanza, iscritta al n°7686/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art.615, comma 2,
c.p.c.”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato in Bari alla via Manzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya (c.f.
) dal quale, unitamente all'avv. Adriano Garofalo (c.f. è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa come da mandato in atti;
attrice opponente contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari, alla Controparte_1 C.F._3 Via P. Amedeo n. 536, presso lo studio dell'avv. Loredana Taurino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
convenuta opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale d'udienza odierno.
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione proposta dalla nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva n.1385/2020 R.G.E. intrapresa da con atto di pignoramento Controparte_1 notificato in data 29.05.2020 in forza di titolo esecutivo costituito dall'assegno postale n.7233955244- 09 emesso il 30.08.19 per la somma di €.1.270,00 e pedissequo atto di precetto notificato il 4.03.2020, per la somma di €.1.466,98. All'esito dell'ordinanza di sospensione resa dal G.E. ai sensi dell'art.624 c.p.c., riassunto tempestivamente il giudizio di merito dinanzi a questo Ufficio, l'opponente riproponeva i motivi di opposizione richiamando il contenuto dell'originario ricorso ovvero: a) l'inammissibilità dell'azione cartolare in ragione della apocrifa sottoscrizione apposta sull'assegno azionato che disconosceva;
b) l'inesistenza del credito della in ragione di un maggiore controcredito della per CP_1 Parte_1 la somma di € 15.961,65, derivante da cospicue somme versate all'opposta, quale ex dipendente della società dal 2017 al 2020, a titolo di anticipazioni su retribuzioni che, tuttavia, non erano più maturate, stante l'intervenuto licenziamento. Spiegava che:
pagina 1 di 7 Il sig. ex coniuge dell'opposta, era stato amministratore della sino al Persona_1 Parte_1
10.01.2018 e per sua decisione la aveva assunto alle proprie dipendenze la sig.ra Parte_1 [...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato in data 22.01.2020 a seguito a CP_1 licenziamento per giusta causa;
in virtù dei rapporti esistenti con il nuovo amministratore, dott. l'opposta aveva Parte_2 incassato dalla da gennaio 2018 a gennaio 2020, la complessiva somma di € 79.005,00 a Parte_1 titolo di emolumenti lavorativi e anticipazioni su retribuzioni non più maturate, restando quindi debitrice, a titolo restitutorio, di €. 55.961,65;
con scrittura privata di compravendita del 15.02.2018, la aveva ceduto al dott. CP_1 la propria quota di partecipazione sociale della al prezzo di €.40.000,00, Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'intero capitale sociale;
con successiva scrittura privata, la aveva ceduto al dott. parte del Parte_1 Parte_2 proprio credito (e precisamente € 40.000,00) nei confronti della , a parziale CP_1 compensazione di un controcredito di €.60.000,00 vantato dal nei confronti della società Parte_2
a titolo di finanziamento socio.
Tale operazione aveva consentito, quindi, al dott. di utilizzare un credito verso la Parte_2 società per estinguere il proprio debito nei confronti dell'opposta di €.40.000,00 dovuti a titolo di corrispettivo della cessione di quote sociali, in forza del contratto di compravendita del
15.02.2018;
Alla luce di quanto innanzi evidenziato la società restava creditrice della della Parte_1 CP_1 residua somma di € 15.961,65, pari alla differenza tra il credito restitutorio complessivo di € 55.961,65 e la quota ceduta al dott. di € 40.000,00. Parte_2 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per la somma ancora dovuta dalla o, comunque, la compensazione del credito azionato con il maggior CP_1 credito vantato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la creditrice opposta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e della contestuale domanda riconvenzionale, rilevando che il sig. cui Persona_1 andava riferita la sottoscrizione dell'assegno postale posto a base dell'azione esecutiva, sebbene ex amministratore della era comunque soggetto autorizzato ad operare sui conti bancari della Parte_1 società.
Deduceva che il titolo azionato era stato emesso in suo favore a titolo restitutorio per spese che ella aveva anticipato alla in qualità di socia e di preposta alla somministrazione del cibo presso la Parte_1 struttura LL IO ove la società esercitava la propria attività. Allegava copia degli estratti conto a sé intestati a dimostrazione degli esborsi effettuati in favore della società per la sola annualità 2018 per oltre €. 40.000.
Quanto alle somme asseritamente corrispostele dalla evidenziava che, in qualità di socia e Parte_1 dipendente della aveva delegato il marito all'epoca amministratore della Parte_1 Persona_1 società, ad operare anche per suo conto;
spiegava che quest'ultimo era solito emettere assegni o eseguire bonifici in suo favore per poi prelevare le medesime somme o parte di esse e girarle alla società.
Disconosceva le firme di girata apposte sugli assegni emessi in suo favore e prodotti da controparte;
disconosceva altresì il contenuto e la sottoscrizione apposta sul contratto di cessione di quote sociali, trattandosi di un atto riportante un evidente firma apocrifa per il quale aveva sporto denuncia in sede penale.
Sulla base di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto integrale dell'avversa opposizione e per l'accertamento del credito, in proprio favore, di €. 80.354,00, il tutto con le spese di lite. Depositate le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. la causa, istruita con le sole prove documentali, perviene in decisione all'udienza odierna secondo le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
pagina 2 di 7 2. Il precetto opposto è fondato su un assegno postale n.7233955244-09 emesso il 30.08.19 per la somma di €.1.270,00. L'assegno ha il seguente tenore letterario: Bari,30.08.2019 - €. 1270,00= euro milleduecentosettantaeuro/00 a nt. girato il CP_1 Controparte_2 Controparte_1
2.9.19.
La società opponente ha disconosciuto la firma di traenza ritenendo che essa non appartenga al legale rappresentante della sig. Parte_1 Parte_2
La difesa della opposta non ha contestato che la firma di traenza apposta sul titolo azionato sia apocrifa, né ha eccepito alcunché a fronte dell'avvenuto disconoscimento operato da parte attrice, ma ha dedotto l'attribuzione all'ex amministratore della del ruolo di delegato della società Parte_1 Persona_1 per operazioni bancarie nonché per il versamento e l'emissione di assegni in nome e per conto della società. Tale circostanza non solo non risulta specificamente contestata dall'opponente ma piuttosto avallata dalle argomentazioni svolte dalla difesa;
in particolare, a pag. 3 della comparsa conclusionale si legge: “Tuttavia, poiché sino all'estate 2019 è stato operativo in azienda il sig. l'opposta otteneva in Persona_1 pagamento somme della società ben superiori rispetto a quelle a lei dovute in forza del rapporto di lavoro” con ciò sostanzialmente ammettendo “l'operatività” del sui conti della società. Parte_2
Nel caso in esame, peraltro, ha effettuato la c.d. contemplatio domini, avendo apposto al Persona_1 titolo il timbro della società titolare del conto corrente, potendosi così affermare l'applicabilità della normativa in tema di rappresentanza diretta. Più volte la Suprema Corte ha ribadito (vedi Cass. 13906/05) il seguente principio di diritto: "Con riferimento all'assegno bancario, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, non solo l'esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche (data la caratteristica della letteralità del titolo di credito;
con la conseguenza che è solo ciò che in esso è scritto a determinare la sussistenza e le caratteristiche di qualsivoglia diritto fondato sul titolo stesso) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità di rappresentante dell'obbligato, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri" (cfr. tra le altre Cass. n. 4763 del 22 aprile 1993 e Cass. n. 07761 del 23 aprile 2004).
Il titolo di credito azionato risulta dunque formalmente perfetto essendo stato redatto in ogni sua parte e sottoscritto da soggetto legittimato ad operare sul conto corrente.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale proposte dalla per la restituzione delle somme erogate Parte_1 alla a titolo di anticipazioni retributive, l'opposta ha replicato che tali somme costituivano il CP_1 rimborso delle spese da essa sostenute, in qualità di socia, per la “somministrazione del cibo” presso LL IO . Ha evidenziato che l'ex coniuge, era stato autorizzato ad operare anche sul proprio conto Persona_1
e dunque ad emettere assegni ed eseguire bonifici in suo favore per poi prelevare le medesime somme o parte di esse e girarle alla società. Ha disconosciuto la firma di girata degli assegni emessi in suo favore dalla società e quella sull'atto di cessione di quote datato del 15.02.2018 (all. 18 fasc. opponente).
Quanto al disconoscimento delle firme di girata degli assegni, valgono le stesse argomentazioni spese per il disconoscimento della firma di traenza dell'assegno azionato. Invero è la stessa opposta ad aver affermato di aver autorizzato l'ex coniuge ad operare sul proprio conto anche a suo nome ed è quindi irrilevante il disconoscimento effettuato sulle firme di girata, posto che non è contestato che le somme portate dagli assegni sono effettivamente confluite sul conto corrente della , così come è pacifico che il sig. fosse stato autorizzato CP_1 Persona_1 dalla moglie ad effettuare versamenti in favore della società. Irrilevante risulta in questa sede anche il disconoscimento sull'atto di cessione del 15.02.2018: posto che l'atto è stato accertato come valido a tutti gli effetti con provvedimento del Tribunale di Bari del 25.05.2023
pagina 3 di 7 a definizione del procedimento cautelare per sequestro giudiziario introdotto dall'opposta (allegato dall'opponente con note del 5.02.2024), va rilevato che detta scrittura privata reca un credito per la CP_1
di €.40.000,00 che la ha asserito di compensare con il maggior credito restitutorio di €.
[...] Parte_1
55.961,65 reclamato in questa sede (cfr. all. da 13 a 16 fasc. opponente) per il minor importo di €.
15.961,65.
Orbene, dalle emergenze processuali sopra evidenziate e dalla stessa prospettazione dell'opposta, risulta che la aveva delegato al coniuge , ex amministratore della e fratello del CP_1 Persona_1 Pt_1 legale rappresentante della società, la tenuta dei rapporti bancari con la società, dovendosene agevolmente desumere che , sia per le sue competenze che per gli stretti vincoli familiari con l'opposta Persona_1
e con il legale rappresentante della società, godeva di una delega ampia da parte di entrambi.
Va per inciso rilevato che dall'esame degli assegni in contestazione emerge, che le firme di girata apposte sugli assegni prodotti dalla sia pure disconosciute, non appaiono dissimili da quella sicuramente Parte_1 autentica apposta sul mandato nel presente giudizio. Tuttavia non vi è prova che le somme erogate dalla all'opposta, di cui oggi si chiede la restituzione, Pt_1 siano state effettivamente corrisposte a titolo di anticipazioni sulla retribuzione e che pertanto vi sia un corrispondente obbligo restitutorio in capo all'opposta. In altri termini, risulta controversa non l'erogazione delle somme in favore della opposta ma la giustificazione causale delle attribuzioni economiche in favore della . CP_1 CP_1
In proposito, per giurisprudenza la parte che chieda la restituzione di somme è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta e ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. civ. n. 22576/16).
Si sostiene, in particolare (Cass. n. 30944/18; n. 24328/17; n. 8386/09) che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del
2010) e che il diritto alla restituzione non può essere desunto dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane o provata la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo la domanda fondata esclusivamente su asserite anticipazioni retributive, gravava su parte attrice-opponente l'onere di dimostrare il titolo della pretesa restitutoria, non essendo sufficiente, all'uopo, le causali dei bonifici -peraltro relativi solo ad una parte dei versamenti effettuati – trattandosi di dichiarazioni unilaterali provenienti dalla sola opponente. Risulta tra l'altro parzialmente documentata dagli estratti conto prodotti dall'opposta, la tesi secondo cui, in forza dall'ampia delega rilasciata all'ex coniuge , questi operasse sul conto della moglie e Persona_1 della società per effettuare giroconti in proprio favore o in favore della società a vario titolo.
pagina 4 di 7 4. Quanto alla domanda dell'opposta per l'accertamento di un credito di €.80.354,00, essa, prima ancora che destituita di prova anche quale eccezione, risulta inammissibile poiché proposta tardivamente solo all'udienza di prima comparizione. In conclusione, l'opposizione va rigettata, in uno alla proposta domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della attrice-opponente e si liquidano, a suo carico, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della causa e della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale;
B) Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Bari, 13.06.2025
Il Giudice Onorario dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalba Campanaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7686/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ADRIANO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIAIA NOYA GIUSEPPE ( ) VIA MANZONI, 15 70122 BARI ITALIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 15 70122 BARI ITALIApresso il difensore avv.
GAROFALO ADRIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAURINO Controparte_1 C.F._3 LOREDANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Principe Amedeo, 536 70133 70133 Baripresso il difensore avv. TAURINO LOREDANA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bari, 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Rosalba Campanaro
pagina 7 di 7