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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Stefano Greco Consigliere
Tiziana Podda Componente privato
Santino Pizzi Componente privato ha pronunciato il seguente
DECRETO
OGGETTO: sospensione dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
e nei confronti della minore nata a
[...] Parte_1 Persona_1
Cagliari il 17/08/2009. nella causa iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_1
c.f. , e , nato a [...] C.F._1 Parte_1
il 25.9.1960 settembre 1960, c.f. , ivi residente, C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, via Deledda 24, presso lo studio dell'avv. Gianluca Grosso, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali allegate alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'11 febbraio 2025;
RECLAMANTI
NEI CONFRONTI DI
AVV. , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
), nella sua qualità di tutore della minore C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Per_1 C.F._4
giusta nomina di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 1/12/2023 nella procedura RG 354/2023 aperta su ricorso del Parte_2
avanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, elettivamente
[...]
1 domiciliata presso il proprio studio in Cagliari nella via Farina n. 44, che nel suo interesse si costituisce e difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
RESISTENTE
e con l'intervento del
Procuratore Generale.
INTERVENUTO PER LEGGE
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della reclamante (come da atto di reclamo):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Minorenni Voglia fissare udienza per la comparizione delle parti e, ogni contraria pretesa ed eccezione respinta, riformare in parte qua il Decreto reclamato quanto alla conferma della disposta sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i ricorrenti a riguardo della loro figlia minore e quindi Persona_1 pienamente reintegrarli, con vittoria di spese ed onorari.”
Nell'interesse del Tutore (come da memoria di costituzione):
“La Corte d'Appello di Cagliari voglia rigettare l'avverso reclamo.”
Il Procuratore Generale (come da parere depositato il 20.02.2025):
“Chiede che Codesta Onorevole Corte d'Appello – Sezione civile in composizione specializzata, voglia accogliere parzialmente il reclamo depositato nell'interesse dei Signori e Controparte_1 Parte_1
per conseguire la riforma del decreto emesso in data 14 dicembre 2024 dal
Tribunale per i Minorenni di Cagliari in composizione monocratica, e per l'effetto, revocare la disposta sospensione dei reclamanti dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , confermando le restanti Persona_1 statuizioni”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 437 bis 23 c.p.c. in data 14 dicembre 2024 il Tribunale per i Minorenni:
- ha confermato i provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale, la nomina del tutore, l'affidamento della minore al Persona_1
Servizio Sociale di Lunamatrona, con prosecuzione della presa in carico
2 presso la competente per la minore e presso il Consultorio Familiare CP_3 di San Gavino per i genitori;
- a modifica dei provvedimenti provvisori del 21 maggio 2024, ha disposto l'inserimento della minore in struttura con l'incarico al Servizio
Sociale di Lunamatrona di predisporre un progetto di sostegno in collaborazione con la di Sanluri e il Consultorio Familiare di San CP_3
Gavino;
- ha fissato l'udienza del 15 maggio 2025 per l'ulteriore corso.
Il decreto è stato pronunciato nell'ambito della procedura promossa dal Pubblico Ministero con ricorso ex art. 330 c.c. e artt. 473 bis. 15 e 40
c.p.c. del 30.11.2023, su segnalazione dei Carabinieri della Stazione di
Lunamatrona, intervenuti in data 13.09.2023 presso l'abitazione della minore la quale, dopo aver manifestato telefonicamente intenti suicidi, Persona_1 alla vista dei genitori, si era lasciata cadere dalla finestra della sua camera da una altezza di circa 5 m. ed era stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove le erano state riscontrate lesioni gravi giudicate guaribili in quaranta giorni. Nella segnalazione si evidenziava che vi erano già stati episodi di allontanamento della minore. Inoltre, dalle cartelle cliniche acquisite era emerso che era stata presa in carico dalla Neuropsichiatria Infantile Per_1 dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari nel 2021 con diagnosi di disturbi di panico.
Nel ricorso il Pubblico Ministero esponeva che:
I. dalla relazione N.P.I.-ASL Cagliari dell'11.10.2023 erano emerse molteplici criticità riferite a l'amicizia virtuale con una ragazza Per_1 conosciuta sui social media che le avrebbe inviato un messaggio di “addio” comunicandole che stava per suicidarsi, l'uso sempre più frequente di sostanze psicotrope, un presunto atto sessuale in cui non sarebbe stata Per_1 pienamente consenziente e cosciente con il successivo manifestarsi di frequenti vissuti di colpa e disgusto, la sua marcata insofferenza alla permanenza nel contesto familiare (in un'occasione avrebbe anche cercato di accoltellare la madre con l'unico scopo di finire in prigione pur di allontanarsi da casa), nonché la parziale consapevolezza dei genitori del disagio della
3 minore che essi attribuivano al fatto che la ragazza era ricoverata in neuropsichiatria, a contatto con soggetti disturbati;
II. Nella nota dell'Ufficio Interventi Civili del 24.11.2023 si legge “Dagli elementi raccolti, sia dalle interlocuzioni con i servizi sanitari e sociali e dagli incontri con la famiglia, emerge una situazione complessa di fragilità dell'intero nucleo, che non appare in grado di esercitare l'ascolto e il sostegno necessario alla minore. Attualmente le risorse della famiglia non sono sufficienti a garantirle un'adeguata protezione e tutela. Si condivide con il servizio sanitario l'esigenza che non rientri presso la sua abitazione Per_1 alle dimissioni dell'ospedale, a causa del rischio autosopressivo, ma venga ospitata in una struttura che possa meglio rispondere alle sue esigenze di sostegno e di ascolto”.
III. Nella relazione del 29.11.2023 la Neuropsichiatria, in occasione dell'imminente dimissione di metteva in luce “la condizione di Per_1
estrema vulnerabilità della minore, le marcate difficoltà dei genitori nel gestire e contenere i comportamenti disfunzionali di , e le condotte a Per_1
rischio (difficoltà nel controllo pulsionale con agiti autolesivi/anticonservativi, uso di sostanze”)” e segnalava le seguenti criticità che “
1.Viene riferito dalla ragazza, quotidianamente da ormai tre settimane, terrore nel possibile rientro nell'ambiente domestico (riferiti quotidiani episodi di aggressività verbale e sporadici episodi di aggressività fisica nei suoi confronti delle figure genitoriali): la paura viene riferita tale dalla ragazza come “insopportabile” al punto che “se dovessi rimettere piede in casa son sicura tenterei nuovamente il suicidio”.
2. Viene riferita un'assenza di controllo e cura da parte dei genitori in merito all'utilizzo di social network, utilizzo di sostanze e frequentazioni possibilmente devianti della ragazza: tali situazioni sono attualmente considerate come deflettori relativamente al tentato suicidio di Settembre 2023; 3. I genitori non appaiono in grado né di assolvere la corretta funzione genitoriale e vengono riferiti dalla ragazza, a partire dai 9 anni, come concausa del suo grave stato di malessere (da un diario della ragazza viene riferita dal 2019 ideazione suicidaria e stato marcatamente depressivo, costantemente ignorato e sminuito dalla famiglia)”. Alla luce di tali persistenti condizioni familiari e
4 sociali sfavorevoli, gli operatori della N.P.I. concludevano che “considerate
l'inadeguatezza del padre e della madre nella capacità di svolgere il loro ruolo genitoriale, si ritiene attualmente pregiudizievole per fare Per_1 rientro presso il domicilio attuale e si richiede l'intervento del Tribunale per
i Minorenni di Cagliari per un inserimento urgente presso un'adeguata struttura al di fuori del comune di residenza, verosimilmente già individuata dai SS del comune di appartenenza (Lunamatrona)”.
Con decreto del 1° dicembre 2023 il Tribunale per i Minorenni, inaudita altera parte, visto il pregiudizio imminente ed irreparabile prospettato dal P.M. e tenuto conto che la convocazione delle parti avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, “rilevato che dagli allegati al ricorso emerge una situazione di pregiudizio della minore, Cont ricoverata presso la seguito di tentativo suicidario;
rilevato inoltre che
i genitori appaiono inconsapevoli della gravità delle condotte della figlia che tendono a sminuire;
che la minore appare terrorizzata dal rientro presso
l'abitazione familiare tanto da aver di nuovo alluso alla possibilità suicidaria” ha sospeso e dalla Controparte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia, ha nominato tutore l'Avv. CP_2
, ha disposto l'affidamento di al Servizio Sociale di
[...] Persona_1
Lunamatrona, con immediato collocamento della stessa presso una comunità socio-integrata individuata da esso Servizio, incaricandolo di attivare il sostegno al nucleo familiare, compresa l'attivazione di uno spazio di sostegno psicologico per i genitori e con l'incarico di svolgere un'accurata indagine psicosociale, comprensiva di visita domiciliare, per ricostruire le condizioni di vita e le risorse necessarie per svolgere le competenze genitoriali ed attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Ha inoltre disposto la presa in carico di presso la di Cagliari, fissando l'udienza del 15 dicembre 2023 Per_1 CP_3
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili assunti e l'udienza dell'8 aprile 2024 per la prima comparizione personale delle parti.
Con decreto del 15 dicembre 2023 il Tribunale per i Minorenni di
Cagliari ha convalidato i provvedimenti indifferibili ed urgenti assunti con decreto inaudita altera parte del 1° dicembre 2023.
Dopo una lunga degenza ospedaliera, veniva collocata nella Per_1
5 comunità socio-integrata “Promozione sociale”, dove, per tutta la durata del periodo di inserimento ha continuato a manifestare diverse problematiche connesse ai disturbi accertati dalla Neuropsichiatria Infantile di San
Gavino/Sanluri e dai sanitari del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Microcitemico dove è stata più volte ricoverata con la diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore e Disturbo Misto dell'Adattamento.
Il Tribunale per i Minorenni con decreto depositato il 21.05.2024
“rilevato che la responsabile della struttura ha riferito che la minore necessita di un'assistenza continua da parte di un operatore, con un rapporto di 1:1, che la comunità non può garantire;
vista la collaborazione prestata dai genitori della minore, il SS affidatario ha predisposto un progetto con previsione delle dimissioni della minore dalla comunità e il rientro della stessa presso il domicilio familiare, con la presenza costante di un educatore professionale e/o dei familiari che possano assistere in ogni momento Per_1 della giornata, in accoglimento delle richieste del tutore”, disponeva le dimissioni di dalla struttura socio-educativa, con immediato rientro Per_1 presso l'abitazione familiare in Lunamatrona, con incarico al Servizio Sociale di Lunamatrona di dare puntuale attuazione al Progetto Prot. 5521 datato
16.05.2024 e prescrivendo ai genitori di dare puntuale attuazione a tutte le attività previste nel progetto, di collaborare con tutti i servizi socio-sanitari e di proseguire il supporto personale e alla genitorialità.
Dalla Relazione della Neuropsichiatria Infantile del 24.09.2024 risultava che, a seguito delle dimissioni di dalla struttura residenziale e Per_1
del suo rientro a casa, era stata attivata a favore della minore, a partire dal mese di giugno 2024, la presa in carico multidisciplinare “con iniziale valutazione del quadro clinico e successiva impostazione di psicoterapia a cadenza settimanale, presso l'UONPIA di San Gavino”. Gli operatori osservavano che “ , che al primo incontro si presentava chiusa e poco Per_1
motivata al trattamento, ha poi aderito con una buona motivazione;
si è mostrata disponibile alla relazione e collaborante, esprimendo un forte desiderio di raccontare di sé e di avere uno spazio di supporto psicologico.
Manifesta la volontà di approfondire tematiche inerenti la propria Per_ adolescenza (a tal proposito ha espresso il desiderio di essere chiamata
6 e di sentirsi più a proprio agio nel genere maschile), ed uno spazio di riflessione ed elaborazione relativamente alle dinamiche familiari”, tuttavia ai colloqui successivi “ riferiva aspetti di disregolazione emotiva a Per_1
prevalente carattere depressivo, accompagnati da pensieri di morte o da impulsi autolesionistici”. Inoltre, gli operatori avevano evidenziato che quando “è stato proposto alla famiglia di programmare gli incontri con la minore nella sede di Sanluri, unica sede dove è possibile effettuare dei colloqui in orario pomeridiano, permettendo così alla minore di non assentarsi sistematicamente da scuola ogni mercoledì. A tale proposta la famiglia ha risposto con diniego, confermando una collaborazione esclusivamente formale e poco rispondente ai bisogni psicologici della minore che, se da una parte necessita di poter frequentare stabilmente la scuola anche per la valenza socializzante della stessa, dall'altra dovrebbe essere messa nelle condizioni di dare seguito al percorso terapeutico di cui desidera avvalersi a prescindere dal luogo di svolgimento dei colloqui.”
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Lunamatrona del
26.9.2024 emergeva che “Più volte l'utente, ha tenuto a ribadire all'educatrice che, i suoi genitori non hanno alcuna colpa nel suo tentato suicidio e affermava di non riuscire a bloccare i pensieri suicidi (…) L'utente inizialmente afferma di non voler rimanere a casa e di volere tornare in comunità ma non fuori dalla Sardegna e sottolinea di non avere un particolare rapporto con i genitori e anzi di allontanarsi da essi in quanto non si sente capita e ascoltata… Dopo l'incontro effettuato in data 6.09.2024 la ragazza avrebbe deciso di provare a dare ulteriore chances ai genitori.”
In data 5.12.2024 la minore contattava la tutrice, Avv. Per_1
, riferendole di non voler rientrare a casa dei genitori e che Controparte_2 era stata ospitata a casa di un'amica. La tutrice in data 8.12.2024 depositava istanza di anticipazione dell'udienza.
All'udienza del 12 dicembre 2024 sentita, ha dichiarato “Come Per_1
mi sento? Dipende da come mi gira. Oggi aver visto i miei genitori mi fa star male. Me li sento addosso. Frequento la classe I superiore al liceo Artistico di Oristano. La scuola mi piace. Frequento regolarmente. Quando ero a casa sono mancato cinque giorni, non ne avevo voglia. Ero scocciato, non avevo
7 voglia e trascorrevo il tempo a letto. Ora sono a casa di una amica di scuola.
Mi trovo bene, è successo che alcuni giorni fa, quando ero a casa, i miei genitori pensavano che io dormissi;
gli ho sentiti urlare, discutevano sul fatto che io dovessi andar via di casa, che la vita era la mia e a loro non importava.
Era un po' che lo dicevano. Così, io, il giorno dopo, gli ho fatto un regalo e non sono rientrato a casa. Io sono stato in comunità, ho fatto il mio percorso, pensavo che rientrando a casa i miei genitori fossero cambiati. Dovevano fare un percorso anche loro, invece, come sono rientrato a casa hanno smesso il loro percorso. Erano pesanti con me, se non facevo qualcosa me lo facevano pesare, non mi ascoltavano. Se hanno fatto un percorso era giusto per dire che ci andavano. Da loro non mi sento ancora ascoltato. I miei genitori hanno paura del giudizio degli altri. Io sarei andato dalla psicologa
a Sanluri, solo che loro non hanno voluto. Vogliono sempre dare una immagine di famiglia felice, mentre a casa era tutt'altro. Stare a casa mi fa star male. Prima del penultimo ricovero, ho iniziato a tagliarmi, per un periodo ho smesso, poi quando ho iniziato a sentire quelle cose dai miei genitori, ossia che non mi volevano a casa, o ripreso a tagliarmi. Ora non mi sto tagliando. Sto mangiando regolarmente;
mi va bene qualunque cosa dalla comunità o qualunque altra cosa, purché io non debba rientrare a casa, e possa continuare ad andare a scuola, vedere i miei amici, mantenere la mia vita ad Oristano o lì vicino. Non mi sento soffocato dai Servizi. Continuerò i miei percorsi d'aiuto”.
Il Tribunale per i Minorenni ha quindi pronunciato il 14.12.2024 il decreto impugnato “considerato che la minore si rifiuta di tornare a vivere dai genitori e ha espresso il desidero di tornare in comunità non sentendosi compresa dagli stessi e avendo ritrovato le dinamiche familiari per lei disfunzionali, tanto da essersi volontariamente allontanata” e tenuto conto che i genitori “non sono apparsi consapevoli delle criticità di gestione della minore alla luce della sua patologia e che sono risultati, come riferito dai SS
Cont e dalla solo formalmente collaborativi in questa fase di rientro a casa della minore;
in accoglimento delle richieste del tutore….”.
Con ricorso del 24.12.2024, propongono reclamo avverso il decreto del 14.12.2024 del Tribunale per i Minorenni, e Controparte_1
8 nella parte in cui il Tribunale ha confermato nei loro confronti Parte_1
la sospensione dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
Costituitosi in giudizio il tutore di all'udienza del 20 Persona_1
marzo 2025 la causa è trattenuta in decisione, previa concessione di termine per note finali.
Primo motivo di reclamo: “Travisamento dei fatti - Motivazione carente ed erronea”.
Con il primo motivo, i reclamanti rappresentano che, contrariamente alla decisione del Tribunale, alcuna responsabilità può essere loro attribuita per le problematiche della figlia, avendo sempre fatto tutto il possibile per affrontarne il disagio sin dal suo esordio nel 2021, senza nulla contestare ed, anzi, assecondando la manifestata volontà di di non tornare Per_1 temporaneamente presso l'abitazione familiare e non contrastando il suo collocamento in comunità. Essi precisano di aver effettuato quindici accessi presso la e di essersi attivati anche con professionisti privati. CP_3
Censurano il provvedimento reclamato ritenendolo fondato su una
“non accurata istruzione o comunque sulla base di circostanze di fatto, delle quali essi non hanno mai avuto conoscenza e/o delle quali negano la sussistenza”.
I reclamanti deducono che, in considerazione dell'accertata grave diagnosi, disturbo depressivo maggiore e disturbo misto dell'adattamento, anche durante l'inserimento in comunità, la minore era stata più volte ricoverata in N.P.I., non poteva essere lasciata sola, aveva tentato in più occasioni di allontanarsi dalla stessa Comunità, tanto da essere ritrovata a terra in una cunetta durante la notte, oltre che durante un ricovero presso il reparto di neuropsichiatria. Lamentano che, nonostante tali comportamenti fossero avvenuti quando non era sotto la vigilanza di essi reclamanti, Per_1
erano comunque rimasti sospesi dalla responsabilità genitoriale, benché non potesse ad essi imputarsi alcuna responsabilità al riguardo.
A loro avviso, la scelta del tipo di Comunità dove inizialmente era stata inserita, aveva aggravato la condizione di sofferenza e disagio della minore, considerato che in tale periodo non sarebbe stata attivata la riabilitazione fisica né l'inserimento scolastico a suo favore, con conseguente
9 isolamento dai coetanei.
Secondo motivo di reclamo: “Risultanze processuali, erronea e carente valutazione, anche con riferimento al disposto dell'art. 333 c.c.”.
I reclamanti lamentano che, diversamente da quanto disposto dal
Tribunale, considerata l'età adolescenziale della figlia ed il disturbo da cui è affetta, essi avrebbero dovuto avere un adeguato sostegno in via privilegiata nella tutela della relazione genitori-minore che, invece, a loro avviso, sarebbe stata minata sia durante il ricovero ospedaliero di sia a causa del Per_1
mancato coordinamento degli interventi strutturati dai Servizi, dal Tutore e dai professionisti a vario titolo coinvolti nella sua cura.
Lamentano altresì di non aver potuto parlare con la figlia per oltre un mese (dal 12.01.2024 al 20.02.2024), né di essere informati né coinvolti a riguardo dei trattamenti terapeutici ai quali la figlia è stata sottoposta né dei disposti ricoveri, conosciuti solo a posteriori, così come le motivazioni e le cause che li avevano determinati.
Inoltre, evidenziano alcuni gravi fatti occorsi durante il collocamento comunitario a loro riferiti dalla stessa minore, la quale avrebbe espresso ripetutamente il desiderio di vedere i genitori, tornare a casa e fare rientro a scuola. Ella avrebbe subito un'aggressione sessuale, le sarebbero stati tagliati i capelli in modo non conforme ai propri desideri, avrebbe manifestato forti dolori alla schiena ai quali non si sarebbe ovviato con la fisioterapia, sarebbe stata prenotata una visita ginecologica senza alcuna informazione ai genitori,
i quali in un'occasione avrebbero casualmente notato delle bruciature di sigaretta sui polsi della ragazza, avrebbero appreso che ella sarebbe stata coinvolta in una rissa con altre ragazze della Comunità e che avrebbe anche aggredito il medico e lo psicologo durante una visita. Inoltre, in un momento di malessere (rigurgito) sarebbe stata presa alle spalle e sbattuta violentemente al muro da un infermiere che le avrebbe fatto sbattere la testa al muro e di essere stata lasciata senza biancheria intima e prodotti per l'igiene
(non si sarebbe lavata i denti per quindici giorni).
I reclamanti contestano il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto, con la conferma della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che i medesimi avrebbero una ridotta capacità di riconoscere le
10 emozioni della figlia e di sintonizzarsi adeguatamente a lei, sostenendo invece di essere capaci di mantenere un controllo adeguato in situazioni legate all'assistenza e alla cura della figlia e di saper affrontare correttamente i problemi, nonché di offrire un ambiente sicuro e stabile “anche perché hanno dimostrato negli anni di essere capaci di pianificare, organizzare e realizzare compiti relativi alla cura dei figli minori, mostrandosi costanti nella risoluzioni di problemi oltre che sensibili alle loro necessità basilari, considerate prioritarie rispetto alle proprie, amando sinceramente i propri figli e facendo effettivamente tutto il possibile per crescerli al meglio delle loro possibilità”.
Ritengono che la patologia che affligge la minore non possa essere affrontata senza un pieno coinvolgimento dei genitori e, pertanto, invocano la revoca della disposta sospensione della loro responsabilità genitoriale.
Sul punto si richiamano all'orientamento consolidato della Suprema
Corte per la quale “...Non occorre la previa nomina del curatore speciale, qualora si controverta di affidamento dei figli minori... ai servizi sociali, allorché a questi ultimi siano attribuiti compiti di sola vigilanza, supporto o assistenza, senza limitazione alla responsabilità genitoriale, salvo che il giudice non ravvisi, in concreto, un conflitto di interesse, e non ritenga comunque che i servizi possano attuare anche ulteriori interventi di sostegno, rientranti nei loro compiti istituzionali, mentre è necessaria, e va disposta, con provvedimento che ne indichi anche i compiti specifici, qualora siano state adottate misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale...”
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 04/01/2024, n. 197).
Pertanto, i reclamanti concludono sostenendo che il giudice, tenuto ad una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi, non avrebbe motivato fondatamente e correttamente le ragioni eccezionali della misura contestata, precisando che essa può essere disposta, alla stregua del principio di proporzionalità, solo allorché gli interessi morali e materiali del minore non possano essere tutelati diversamente, come invece gli odierni ricorrenti ritengono di aver dimostrato e di poter dimostrare, considerati la cura e l'accudimento profusi.
Ribadiscono la loro piena collaborazione con i Servizi incaricati e
11 rivendicano il diritto di poter assicurare alla figlia il miglior benessere fisico e psichico “certamente pregiudicato dal costante flusso di comunicazioni non Cont coordinate tra Tutore, Servizi Sociali, e ASL e progetto educativo familiare, nel quale sono stati coinvolti solo in modo molto carente”.
Aggiungono che non vi sarebbero elementi nel caso di specie per ritenere che possa sussistere un conflitto d'interesse tra genitori e minore tale da giustificare la confermata sospensione dalla responsabilità genitoriale.
I due motivi, strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Ad avviso della Corte, non può revocarsi in dubbio che i reclamanti abbiano sempre manifestato la loro totale disponibilità a collaborare con i servizi e si siano sempre adoperati al fine di perseguire il benessere di Per_1
assicurandole le cure primarie.
È altrettanto vero che la condizione neuropsichiatrica di è Per_1
talmente grave e complessa, come emerge dalle condotte tenute
(allontanamenti, atti di autolesionismo, tentato suicidio), ulteriormente complicata per essere subentrata anche una disforia di genere che l'ha indotta Per ad attribuirsi un'identità maschile, facendosi chiamare , che oggi, anche considerata la chiarissima volontà della minore espressa all'udienza del 12 dicembre 2024, l'unica sistemazione ipotizzabile è il suo inserimento presso una comunità, come disposto dal decreto del cui reclamo è causa, non impugnato sul punto dai genitori.
Tale considerazione conduce necessariamente al rigetto del reclamo in quanto è ammesso dagli stessi genitori che oggi, diversamente da quanto da essi sostenuto nell'atto di impugnazione, non sono in grado di assicurare a la cura e l'assistenza di cui ha bisogno all'interno del proprio nucleo Per_1 familiare, nonostante l'impegno e l'amore profusi negli anni a fronte di una situazione che, come ha sostenuto il tutore, avrebbe reso necessario un aiuto per qualunque genitore. Non può tacersi, al riguardo, che tale valutazione trova pieno riscontro nell'esito negativo del percorso intrapreso nel maggio
2024, quando è stato disposto il rientro di presso i genitori. Per_1
Dalla lettura del reclamo emerge effettivamente la sfiducia dei genitori nei confronti degli operatori socio-sanitari, evidenziata dal tutore
12 nella comparsa di costituzione, che se è umanamente spiegabile con la difficoltà di accettare l'allontanamento di e il suo inserimento nella Per_1
comunità socio-integrata, con il persistere - nonostante detto inserimento - degli agiti disregolanti e pericolosi della figlia, con le asserite lacune riscontrate nelle attività di supporto previste successivamente al rientro di a casa nel maggio 2024, con la convinzione di poter assicurare alla Per_1
figlia il miglior benessere fisico e psichico, è tuttavia un ulteriore elemento a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, considerata comunque la necessità di gestire le attività e le cure di che oggi non Per_1
vuole avere rapporti con i genitori e rifiuta nei percorsi intrapresi di affrontare le dinamiche familiari che hanno condotto all'allontanamento da essi.
Sotto questo profilo, il Collegio auspica che tale posizione dei genitori possa essere superata attraverso quella piena e necessaria collaborazione tra essi, il tutore e gli operatori pubblici e privati considerato che, tutti, indistintamente, hanno l'interesse vero e profondo di condurre la minore ad una situazione di benessere e di equilibrio. Collaborazione che deve necessariamente passare dal coinvolgimento dei e dalle informazioni ai genitori che, a loro volta, devono guardare al futuro ed accettare di affidarsi agli specialisti che hanno in cura e che sono i soli che possono Per_1
individuare le strategie necessarie per conseguire i risultati concreti consentiti dalle gravi patologie da cui è comunque affetta. Al riguardo pare significativo l'atteggiamento negativo da essi tenuto a fronte della proposta degli operatori di limitare e non di escludere l'uso di sigarette, riferito dal tutore.
Pare tuttavia importante, ad avviso della Corte, chiarire che la sospensione dalla responsabilità genitoriale, nel caso scrutinato, non ha un contenuto sanzionatorio di una condotta pregiudizievole dei genitori in danno della minore ma detto provvedimento appare necessitato, come sopra detto, dall'attuale situazione di vita di indicativa dell'impossibilità per i Per_1
genitori di assicurare la sua incolumità e il suo benessere psico-fisico.
La complessità della situazione e il comune interesse della minore che tutte le parti hanno inteso perseguire consigliano la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
13 La Corte d'Appello definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinte:
1. Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Cagliari
Sezione per i Minorenni, in Cagliari il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
14