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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLONI Parte_1 C.F._1
EVARISTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza respinta
e disattesa
IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare che l'opposto decreto ingiuntivo n°301/2018 è inefficace ai sensi dell'art.
644 c.p.c. per tardiva notificazione oltre il termine di 60 giorni sancito dallo stesso articolo;
NEL MERITO
2) in accoglimento della formulata eccezione di nullità conseguente alla mancata iscrizione della società intimante e della sua mandante nell'albo delle società Controparte_1 Controparte_2
di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge
130/1999 accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia
dello stesso.
3) con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto
procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018 emesso dal Tribunale di Urbino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare
il decreto ingiuntivo n. 301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018 emessodal Tribunale di Urbino
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 In data 22/12/2021 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n°301/2018 Parte_1
emesso dal Tribunale di Urbino in data 05/11/2018 su richiesta della società con Controparte_1
il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 6.010,48, oltre interessi successivi nella misura legale sul solo capitale, nonché compensi liquidati in € 800,00, spese documentate liquidate in € 142,50 e rimborso spese forfettarie liquidato in € 120,00, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge.
Assume parte opposta di essere creditrice della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
6.010,48, quale importo residuo a seguiti di risoluzione anticipata del contratto n°1253380 intrattenuto con Daimler Chrysler Financial Services, credito comprovato dall'estratto conto depositato nella fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo, emesso in data 05/11/2018, veniva notificato alla sig.ra in data Parte_1
22/12/2021, ovvero dopo oltre tre anni dalla sua emissione, e ben oltre il termine sancito dall'art. 644
c.p.c.
Avverso tale notifica del decreto ingiuntivo la sig.ra proponeva opposizione avanti questo Pt_1
Tribunale, contestando ed eccependo n via principale il decorso dei termini di notifica come sancito dallo stesso art. 644 c.p.c. e conseguentemente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto anche per l'asserita intervenuta prescrizione del credito azionato, per il decorso ultradecennale del termine di prescrizione, trattandosi di credito sorto nell'anno 2001 per il quale è stata intimata la risoluzione contrattuale dall'Ente finanziatore a seguito della morosità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la soc. contestando le pretese attoree e rassegnando Controparte_1
le conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza del 09.05.2022 veniva disposta la trattazione scritta della prima udienza di trattazione fissata al 20.05.2022.
Con ordinanza del 20.05.2022 il Giudice, rilevava che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo
(fatto pacifico) ha comportato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, giusto il disposto di cui all'art. 644
c.p.c., circostanza che di per sé preclude l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (non può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo un titolo giudiziale divenuto inefficace).
pagina 3 di 9 A fronte del rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. che ha comportato l'ultimazione della fase monitoria
(nonché delle sue propaggini che involgono il giudizio a cognizione piena), con conseguente necessità, qualora la controversia rientri nel novero delineato dalla norma di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
di svolgimento del procedimento di mediazione come rientra peraltro la presente controversia,
muovendo da un contratto bancario, come peraltro dedotto anche dalla difesa opposta, con conseguente obbligatorietà del procedimento di mediazione, venivano assegnati a parte opposta il termine di giorni quindici, per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 21.10.2022 per la prosecuzione del giudizio, rinviata poi al 27.01.2023 disponendo la trattazione scritta dell'udienza ed assegnando termine fino al 16.10.2022 per il deposito di memorie contenenti deduzioni di udienza.
A tale udienza il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc fissando l'udienza del 16.06.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori. A tale udienza su richiesta delle parti veniva fissata l'udienza del 29 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 marzo 2024 tenutasi in modalità da remoto, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si osserva come il procedimento di mediazione obbligatoria demandato dal giudice con ordinanza del 20.05.2022, è risultato negativo per mancata partecipazione della parte opponente.
In sede istruttoria, si è accertata la tardività della notifica del D.I. e il giudice ha dichiarato l'inefficacia di quest'ultimo. Alla successiva udienza parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché la società opposta non appare nell'elenco dei soggetti legittimati ex art. 106 d. lgs. 395/1992.
Tale questione preliminare della nullità del decreto ingiuntivo per assenza di requisito di legittimazione
(assenza di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB), è da ritenere infondata.
pagina 4 di 9 La tesi sostenuta dall'opponente prevede che dal combinato disposto degli artt. 2 comma 6 l. 30 aprile
1999 e dell'art. 106 TUB (secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari) si evince che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. Quindi si ravviserebbe nelle disposizioni citate, la natura di norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici,
con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato,
ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione. Tuttavia, si osserva che non ogni norma comportante un divieto assurge a norma imperativa, essendo quest'ultima connotata dalla presenza di un interesse pubblico ad essa sotteso, quale valore fondante l'ordinamento, e dall'imposizione di un comportamento preciso in capo al destinatario della norma stessa.
Come rilevato dalla giurisprudenza del settore di riferimento al caso di specie, “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del
Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini –
pagina 5 di 9 anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022,
in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – CP_3
dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.), (Cass. Civ. Ordinanza n. 7243/2024).
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
In ordine all'altro motivo di opposizione inerente l'eccepita prescrizione, si osserva che la stessa non è
maturata.
Infatti, si deve porre attenzione come il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti da parte opposta ( doc. 4,5,6,7) si evince che il contratto veniva sottoscritto il 16/10/2001 e la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 16/11/2001 ed ultima il 16/10/2005 e che nell'anno
2005, 2007 e 2017 venivano inoltrate missive atte ad interrompere la prescrizione e diffidare al pagamento di quanto dovuto.
In merito all'esistenza del rapporto di debito, non risulta contestato né peraltro la quantificazione dell'insoluto.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo anche se dichiarato inefficace, risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente quindi, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
pagina 6 di 9 Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Parte opposta ha depositato, allegandola alla propria comparsa di costituzione il contratto di finanziamento, fornendo la prova della propria fonte negoziale.
Le spese seguono la soccombenza, anche alla luce della mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, tenendo conto dei valori medi e di tutte le fasi tranne quella di trattazione.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del
2013, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”. Detto quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare a seguito dell'entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d.
CA (D.lgs 149/2022).
pagina 7 di 9 L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “
1. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna
la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo
unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il
giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato
alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata
in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- conferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018
emesso dal Tribunale di Urbino;
- condanna (C.F. ), al pagamento a favore della Parte_1 C.F._1
(C.F. ), della somma pari ad euro 6.010, 48 oltre interessi Controparte_1 P.IVA_1
successivi nella misura legale sul solo capitale;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite a favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 3.397,00 oltre rimb. forf. 15% cpa ed Iva come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.
Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Urbino, lì 07.04.2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLONI Parte_1 C.F._1
EVARISTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza respinta
e disattesa
IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare che l'opposto decreto ingiuntivo n°301/2018 è inefficace ai sensi dell'art.
644 c.p.c. per tardiva notificazione oltre il termine di 60 giorni sancito dallo stesso articolo;
NEL MERITO
2) in accoglimento della formulata eccezione di nullità conseguente alla mancata iscrizione della società intimante e della sua mandante nell'albo delle società Controparte_1 Controparte_2
di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge
130/1999 accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia
dello stesso.
3) con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto
procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018 emesso dal Tribunale di Urbino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare
il decreto ingiuntivo n. 301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018 emessodal Tribunale di Urbino
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 In data 22/12/2021 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n°301/2018 Parte_1
emesso dal Tribunale di Urbino in data 05/11/2018 su richiesta della società con Controparte_1
il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 6.010,48, oltre interessi successivi nella misura legale sul solo capitale, nonché compensi liquidati in € 800,00, spese documentate liquidate in € 142,50 e rimborso spese forfettarie liquidato in € 120,00, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge.
Assume parte opposta di essere creditrice della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
6.010,48, quale importo residuo a seguiti di risoluzione anticipata del contratto n°1253380 intrattenuto con Daimler Chrysler Financial Services, credito comprovato dall'estratto conto depositato nella fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo, emesso in data 05/11/2018, veniva notificato alla sig.ra in data Parte_1
22/12/2021, ovvero dopo oltre tre anni dalla sua emissione, e ben oltre il termine sancito dall'art. 644
c.p.c.
Avverso tale notifica del decreto ingiuntivo la sig.ra proponeva opposizione avanti questo Pt_1
Tribunale, contestando ed eccependo n via principale il decorso dei termini di notifica come sancito dallo stesso art. 644 c.p.c. e conseguentemente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto anche per l'asserita intervenuta prescrizione del credito azionato, per il decorso ultradecennale del termine di prescrizione, trattandosi di credito sorto nell'anno 2001 per il quale è stata intimata la risoluzione contrattuale dall'Ente finanziatore a seguito della morosità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la soc. contestando le pretese attoree e rassegnando Controparte_1
le conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza del 09.05.2022 veniva disposta la trattazione scritta della prima udienza di trattazione fissata al 20.05.2022.
Con ordinanza del 20.05.2022 il Giudice, rilevava che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo
(fatto pacifico) ha comportato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, giusto il disposto di cui all'art. 644
c.p.c., circostanza che di per sé preclude l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (non può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo un titolo giudiziale divenuto inefficace).
pagina 3 di 9 A fronte del rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. che ha comportato l'ultimazione della fase monitoria
(nonché delle sue propaggini che involgono il giudizio a cognizione piena), con conseguente necessità, qualora la controversia rientri nel novero delineato dalla norma di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
di svolgimento del procedimento di mediazione come rientra peraltro la presente controversia,
muovendo da un contratto bancario, come peraltro dedotto anche dalla difesa opposta, con conseguente obbligatorietà del procedimento di mediazione, venivano assegnati a parte opposta il termine di giorni quindici, per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 21.10.2022 per la prosecuzione del giudizio, rinviata poi al 27.01.2023 disponendo la trattazione scritta dell'udienza ed assegnando termine fino al 16.10.2022 per il deposito di memorie contenenti deduzioni di udienza.
A tale udienza il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc fissando l'udienza del 16.06.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori. A tale udienza su richiesta delle parti veniva fissata l'udienza del 29 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 marzo 2024 tenutasi in modalità da remoto, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si osserva come il procedimento di mediazione obbligatoria demandato dal giudice con ordinanza del 20.05.2022, è risultato negativo per mancata partecipazione della parte opponente.
In sede istruttoria, si è accertata la tardività della notifica del D.I. e il giudice ha dichiarato l'inefficacia di quest'ultimo. Alla successiva udienza parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché la società opposta non appare nell'elenco dei soggetti legittimati ex art. 106 d. lgs. 395/1992.
Tale questione preliminare della nullità del decreto ingiuntivo per assenza di requisito di legittimazione
(assenza di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB), è da ritenere infondata.
pagina 4 di 9 La tesi sostenuta dall'opponente prevede che dal combinato disposto degli artt. 2 comma 6 l. 30 aprile
1999 e dell'art. 106 TUB (secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari) si evince che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. Quindi si ravviserebbe nelle disposizioni citate, la natura di norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici,
con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato,
ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione. Tuttavia, si osserva che non ogni norma comportante un divieto assurge a norma imperativa, essendo quest'ultima connotata dalla presenza di un interesse pubblico ad essa sotteso, quale valore fondante l'ordinamento, e dall'imposizione di un comportamento preciso in capo al destinatario della norma stessa.
Come rilevato dalla giurisprudenza del settore di riferimento al caso di specie, “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del
Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini –
pagina 5 di 9 anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022,
in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – CP_3
dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.), (Cass. Civ. Ordinanza n. 7243/2024).
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
In ordine all'altro motivo di opposizione inerente l'eccepita prescrizione, si osserva che la stessa non è
maturata.
Infatti, si deve porre attenzione come il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti da parte opposta ( doc. 4,5,6,7) si evince che il contratto veniva sottoscritto il 16/10/2001 e la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 16/11/2001 ed ultima il 16/10/2005 e che nell'anno
2005, 2007 e 2017 venivano inoltrate missive atte ad interrompere la prescrizione e diffidare al pagamento di quanto dovuto.
In merito all'esistenza del rapporto di debito, non risulta contestato né peraltro la quantificazione dell'insoluto.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo anche se dichiarato inefficace, risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente quindi, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
pagina 6 di 9 Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Parte opposta ha depositato, allegandola alla propria comparsa di costituzione il contratto di finanziamento, fornendo la prova della propria fonte negoziale.
Le spese seguono la soccombenza, anche alla luce della mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, tenendo conto dei valori medi e di tutte le fasi tranne quella di trattazione.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del
2013, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”. Detto quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare a seguito dell'entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d.
CA (D.lgs 149/2022).
pagina 7 di 9 L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “
1. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna
la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo
unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il
giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato
alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata
in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- conferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2018, R.G. n. 756/2018, del 06/11/2018
emesso dal Tribunale di Urbino;
- condanna (C.F. ), al pagamento a favore della Parte_1 C.F._1
(C.F. ), della somma pari ad euro 6.010, 48 oltre interessi Controparte_1 P.IVA_1
successivi nella misura legale sul solo capitale;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite a favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 3.397,00 oltre rimb. forf. 15% cpa ed Iva come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.
Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Urbino, lì 07.04.2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
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