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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pascone, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Avellino, Via Annarumma n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lieto del Foro di Avellino, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 10.2.2023, l'attrice ha convenuto nel presente giudizio civile l' (breviter al fine di sentir accogliere le Controparte_1 CP_3
seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello
Pagina 1 stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta dall'opponente in qualità di contribuente, in via principale, della loro totalità in considerazione delle rate già eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”. A seguito del differimento con decreto giudiziale ex art. 168 bis comma V c.p.c. dell'udienza di prima comparizione per l'8.11.2023, si è tempestivamente costituita in data 23.10.2023 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le giudice CP_3 adito disattesa ogni avversa eccezione e difesa: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c. Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Rigettare l'opposizione perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre accessori per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.”. Successivamente, il
Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza del 10.9.2024, laddove la causa
è stata infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui al'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La è venuta a conoscenza, tramite consultazione del proprio cassetto fiscale, Parte_1 dell'esistenza di “una o varie” cartelle esattoriali asserite mai notificate. Al riguardo, si afferma dalla difesa di parte attrice, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario qualora al centro dell'impugnazione si pongano atti di esecuzione forzata o, comunque, atti suscettibili di determinare tale effetto. La mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento impugnati determina per parte attrice la nullità degli stessi. La pretesa creditoria appare inoltre prescritta secondo parte attrice per decorso del termine quinquennale relativo alle sanzioni amministrative e ai crediti tributari azionati mediante cartelle di pagamento. Infine, parte attrice ha eccepito la carenza di motivazione e l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento di esazione all'interno degli atti impugnati. Con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito: la CP_3 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, in considerazione dal fatto che parte attrice qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, non vertendosi in alcune delle casistiche contemplate dall'art. 12, comma 4-bis DPR
602/1973 e non essendo stata fornita la dimostrazione di un pregiudizio del debitore;
Pagina 2 l'inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di irritualità della notifica e del decorso del termine di prescrizione. Nell'atto di citazione la in persona del suo legale rappresentante ha Parte_1 esplicitato di agire in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione degli avvisi di accertamento e dei ruoli esattoriali e l'accertamento negativo del debito, facendo riferimento a cartelle esattoriali contenute nel cassetto fiscale. Nell'atto di citazione non sono tuttavia specificate ed individuate le singole cartelle esattoriali, chiedendosi al giudice di far ordine ad di depositare l'estratto di ruolo e le cartelle. In mancanza di allegazione di specifici ed CP_3 individuati atti notificati alla parte attrice non è possibile qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione avverso uno specifico ed individuato atto esecutivo né è possibile qualificare l'azione come opposizione cd. recuperatoria, né è possibile scrutinare in base alla generica prospettazione attorea e alla carente allegazione documentale a chi competa la giurisdizione. Residua quindi soltanto la possibilità di inquadrare l'azione esperita come azione di accertamento negativo avverso le risultanze dell'estratto di ruolo. Nel presente giudizio viene, quindi, in rilievo la problematica dell'impugnazione basata sul solo estratto di ruolo, in mancanza di assunti in ordine all'avvenuta notificazione di cartelle di pagamento, di intimazioni di pagamento, di atti esecutivi. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta con la recente Sentenza n. 26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa attorea, pertanto non è configurabile l'interesse all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo. Di conseguenza l'opposizione avverso l'estratto di ruolo o l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile. Stante la rilevata carenza d'interesse ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, è assorbente la pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione. Tenuto conto che la materia trattata è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale e che è intervenuta la recente pronuncia (26283/2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'argomento con funzione nomofilattica, essendo qualificata l'azione in questa sede decisoria come autonoma impugnazione
Pagina 3 delle risultanze dell'estratto di ruolo, si profilano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, non profilandosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da Spese Parte_1
del giudizio compensate.
Roma, 16-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pascone, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Avellino, Via Annarumma n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lieto del Foro di Avellino, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 10.2.2023, l'attrice ha convenuto nel presente giudizio civile l' (breviter al fine di sentir accogliere le Controparte_1 CP_3
seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della cartella/cartelle impugnate e sospendere le procedure esecutive ed in via incidentale, disapplicare le stesse cartelle di pagamento e dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione totale dello
Pagina 1 stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento, e ciò nei limiti esposti in atti e fino a concorrenza, quale somma astrattamente dovuta dall'opponente in qualità di contribuente, in via principale, della loro totalità in considerazione delle rate già eventualmente versate a titolo penitenziale ed, in via subordinata, fatta salva ulteriore rateizzazione ai sensi della recente normativa sulla definizione agevolata (D.L. 196 del 2016) dell'importo totale in esse indicato. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”. A seguito del differimento con decreto giudiziale ex art. 168 bis comma V c.p.c. dell'udienza di prima comparizione per l'8.11.2023, si è tempestivamente costituita in data 23.10.2023 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le giudice CP_3 adito disattesa ogni avversa eccezione e difesa: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c. Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Rigettare l'opposizione perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre accessori per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.”. Successivamente, il
Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza del 10.9.2024, laddove la causa
è stata infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui al'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La è venuta a conoscenza, tramite consultazione del proprio cassetto fiscale, Parte_1 dell'esistenza di “una o varie” cartelle esattoriali asserite mai notificate. Al riguardo, si afferma dalla difesa di parte attrice, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario qualora al centro dell'impugnazione si pongano atti di esecuzione forzata o, comunque, atti suscettibili di determinare tale effetto. La mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento impugnati determina per parte attrice la nullità degli stessi. La pretesa creditoria appare inoltre prescritta secondo parte attrice per decorso del termine quinquennale relativo alle sanzioni amministrative e ai crediti tributari azionati mediante cartelle di pagamento. Infine, parte attrice ha eccepito la carenza di motivazione e l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento di esazione all'interno degli atti impugnati. Con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito: la CP_3 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, in considerazione dal fatto che parte attrice qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, non vertendosi in alcune delle casistiche contemplate dall'art. 12, comma 4-bis DPR
602/1973 e non essendo stata fornita la dimostrazione di un pregiudizio del debitore;
Pagina 2 l'inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di irritualità della notifica e del decorso del termine di prescrizione. Nell'atto di citazione la in persona del suo legale rappresentante ha Parte_1 esplicitato di agire in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione degli avvisi di accertamento e dei ruoli esattoriali e l'accertamento negativo del debito, facendo riferimento a cartelle esattoriali contenute nel cassetto fiscale. Nell'atto di citazione non sono tuttavia specificate ed individuate le singole cartelle esattoriali, chiedendosi al giudice di far ordine ad di depositare l'estratto di ruolo e le cartelle. In mancanza di allegazione di specifici ed CP_3 individuati atti notificati alla parte attrice non è possibile qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione avverso uno specifico ed individuato atto esecutivo né è possibile qualificare l'azione come opposizione cd. recuperatoria, né è possibile scrutinare in base alla generica prospettazione attorea e alla carente allegazione documentale a chi competa la giurisdizione. Residua quindi soltanto la possibilità di inquadrare l'azione esperita come azione di accertamento negativo avverso le risultanze dell'estratto di ruolo. Nel presente giudizio viene, quindi, in rilievo la problematica dell'impugnazione basata sul solo estratto di ruolo, in mancanza di assunti in ordine all'avvenuta notificazione di cartelle di pagamento, di intimazioni di pagamento, di atti esecutivi. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta con la recente Sentenza n. 26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa attorea, pertanto non è configurabile l'interesse all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo. Di conseguenza l'opposizione avverso l'estratto di ruolo o l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile. Stante la rilevata carenza d'interesse ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, è assorbente la pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione. Tenuto conto che la materia trattata è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale e che è intervenuta la recente pronuncia (26283/2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'argomento con funzione nomofilattica, essendo qualificata l'azione in questa sede decisoria come autonoma impugnazione
Pagina 3 delle risultanze dell'estratto di ruolo, si profilano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, non profilandosi i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da Spese Parte_1
del giudizio compensate.
Roma, 16-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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