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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru all'udienza del 18/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29664/2024: tra
- - con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. GUERRA MAURIZIO MARIA e CP_1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
[...]
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente
SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 notificato il 9 agosto 2024, gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
l'intestata Amministrazione, chiedendo a) dichiarare il diritto di
[...] quale vittima del terrorismo con invalidità superiore al 25% già dal Pt_1
1984, alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 e dello speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004, o da altra data, ma salvo gravame, che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a tali titoli, CP_2 maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo;
b) dichiarare il diritto di e quali familiari Parte_3 Parte_2 superstiti di vittima del dovere con invalidità complessiva superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dall'1.1.2014 ovvero, in via subordinata, ma salvo gravame, dal 2.10.2019 o da altra data che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a tali titoli a CP_2 ognuno di loro, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. Condannare il intimato alla rifusione di tutte le spese CP_2 competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A tal fine hanno dedotto che la sig. e gli eredi hanno ricevuto gli Pt_1 assegni relativi allo status di vittima del dovere riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Roma n° 1033/2018 pubblicata il 27 gennaio 2021 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, anziché dalle rispettive leggi istitutive, ossia dall'11.12.1998 e dal 26.8.2004.
Hanno a tal fine dedotto che dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, L 407/98 è espressamente stabilita dall'art. 14, comma 3, dPR 510/99: “L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n.
407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”, e, dunque, dall'11.12.1998.
L'art. 5, comma 3, L 206/2004 prevede inoltre che lo speciale assegno vitalizio per la vittima del terrorismo decorra dall'entrata in vigore della legge e, quindi, dal 26.8.2004, mentre per i familiari superstiti, i commi 3-bis e 3-quater dell'art. 5, L 206/2004, stabiliscono che l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio spettino dall'1.1.2014.
Fissata l'udienza di discussione si è costituito in giudizio il Controparte_3 che ha eccepito in via preliminare la inammissibilità della domanda avversaria relativamente alla posizione della Sig.ra essendo pendente il giudizio di Pt_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 1033/2018 nel quale, quindi, avrebbe dovuto essere azionata la pretesa fatta valere nel presente giudizio.
Nel merito ha contestato la domanda chiedendone il rigetto sostenendo che il giorno da cui contabilizzare la rivalutazione monetaria sulla speciale elargizione andrebbe individuato al 28.10.2016, data di presentazione dell'istanza amministrativa con cui ha chiesto il riconoscimento dello status Parte_1 di vittima del terrorismo.
All'esito del deposito delle note difensive e della discussione orale la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale pubblicamente letta.
-2-
Risulta dagli atti che:
- con istanza presentata alla Prefettura di Roma in data 28 ottobre 2016,
vittima civile ferita a seguito di un evento terroristico Parte_1 verificatosi in Italia, a Roma, il 10 marzo 1980, chiedeva il riconoscimento e l'elargizione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo ai sensi della legge n. 206/2004;
-con sentenza n° 1033/2018 pubblicata il 27 gennaio 2021 il Tribunale di Roma stabiliva “(…) che ha diritto allo status di vittima del Parte_1 terrorismo con diritto ai connessi benefici, tenuto conto di un'invalidità permanente del 70%”.
L'Amministrazione, in esecuzione della citata pronuncia con i decreti nn. 39 e
40 entrambi emessi il 15.6.2021 (cfr. docc. 1 e 2), concedeva ad
[...]
l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, ma soltanto dal Pt_1
28.10.2016, data della domanda amministrativa, anziché dalle rispettive leggi istitutive, ossia dall'11.12.1998 e dal 26.8.2004. A seguito di istanza presentata da e quali Parte_3 Parte_2 familiari superstiti di vittima del terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, con decreto n. 64/2022 emesso l'1.9.2022 (cfr.doc. 3), il convenuto CP_2 ha concesso ai familiari della gli assegni mensili loro dovuti, ma Pt_1 soltanto a decorrere dal 29.7.2022, data della domanda amministrativa anziché dalla data di entrata in vigore della legge.
Avverso il primo decreto n 38 (speciale elargizione) la sig.ra ha Pt_1 proposto un giudizio di fronte al Tribunale di Roma iscritto a r.g. 21200/22 richiedendo la rivalutazione concluso con sentenza 1018/23 attualmente in fase di appello con udienza fissata al 2025.
L'odierno giudizio incardinato dagli aventi diritto della sig.ra è Pt_1 proposto:
- avverso il decreto n° 39 (assegno vitalizio erogato dalla domanda amministrativa) ed ha ad oggetto la decorrenza;
avverso il decreto n° 40 (speciale assegno vitalizio erogato a decorrere dalla domanda ) ed ha ad oggetto la decorrenza;
- avverso il decreto n° 64 (erogazione a favore dei familiari) con oggetto la decorrenza.
Deve pertanto essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto il presente giudizio ha ad oggetto provvedimenti amministrativi diversi.
-3-
Nel merito il ricorso è fondato.
Quadro normativo di riferimento:
Il legislatore è intervenuto a più riprese dagli anni "90 in avanti per riconoscere alle vittime di attentati terroristici e mafiosi e ai loro familiari più provvidenze economiche per indennizzarli dalle sofferenze conseguenti a simili eventi dannosi.
Oltre alle speciali elargizioni consistenti in somme di denaro una tantum, la legge ha previsto l'erogazione di due assegni vitalizi (lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, non reversibile, soggetto a perequazione automatica introdotto dall'art. 5 della L. n. 206 del 2004 e nonché l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998, di Euro 500,00 mensili, non reversibile, anch'esso soggetto a perequazione automatica) a favore delle vittime degli attentati che abbiano riportato una invalidità permanente superiore al 25% nonché degli eredi superstiti delle vittime che siano decedute a causa dell'attentato.
La L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, prescrive che "3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, art. 11. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di
8.268.132 Euro per l'anno 2004, di 8.474.834 Euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 Euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, art. 2".
In seguito, la L. n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014) ha previsto all'art. 1, commi 494 e 495, che:
"494. Dopo la L. 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, art. 5, il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, art. 11.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui alla L. 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, art. 2, comma 1".
495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di Euro per l'anno
2014, in 0,274 milioni di Euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di Euro per
l'anno 2016, in 0,570 milioni di Euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di Euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di Euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di
Euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di Euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di Euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al D.L. 29 novembre 2004, n. 282, art. 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17, comma 12, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui alla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 18, comma
1, lett. a), da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno".
-4-
Come detto, alla sig.ra è stata riconosciuto lo status di vittima di Pt_1 terrorismo e alla stessa, per quello che qui interessa è stato riconosciuto il beneficio dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio con i decreti nn. 39 e 40 il entrambi emessi il 15.6.2021 (cfr. docc. 1 Controparte_2
e 2), con decorrenza dal 28.10.2016, data della domanda amministrativa, anziché dalle rispettive leggi istitutive, ossia dall'11.12.1998 e dal 26.8.2004.
A seguito dell'emanazione della L. n. 147 del 2013 -considerato che la Signora
è stata dichiarata vittima del terrorismo con invalidità superiore Parte_1 al 50% a seguito del verbale in data 02.10.2019 della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile presso il Centro Medico Legale INPS di
Roma che, riscontrando l'ulteriore aggravamento delle invalidità residuate dall'evento traumatico del 10.3.1980, e riconoscendo la Signora Parte_1 invalida al 67% - con l'impugnato decreto n° 64 il ha Controparte_2 riconosciuto in favore dei familiari e i benefici Parte_3 Parte_2 dell'assegno vitalizio e allo speciale assegno vitalizio a decorrere dalla data della domanda anziché dalla data di entrata in vigore della legge o del riconoscimento della invalidità superiore al 50%.
La tesi sostenuta dal che ancora la decorrenza dei benefici erogati CP_2 alla sig.ra e ai suoi familiari dalla data della domanda amministrativa Pt_1 rispettivamente del 2016 e del 2022 contrasta con il dato normativo.
L'art. 2 della Legge 407/98, entrata in vigore in data 11.12.1998, stabilisce che: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del
1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.
L'art. 14, comma 3, DPR 510/1999 -Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata testualmente recita:
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre
1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
L'evidente volontà del legislatore esclude che l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, co. 1 elargito alla sig.ra possa avere una decorrenza diversa Pt_1 dall'entrata in vigore della legge 407/1998 ossia dal .
La disposizione si differenza chiaramente dal precedente p.to 2 che al contrario prevede la decorrenza dalla domanda amministrativa.
Non può pertanto essere condivisa l'interpretazione dell'amministrazione convenuta che vorrebbe estendere la previsione di cui al p.to 3 anche alle ipotesi di cui al p.to 2.
L'assegno vitalizio, inizialmente di € 258,23 (vecchie £ 500.000) al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato elevato a € 500,00 al mese con l'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (Finanziaria 2004).
Pertanto, alle vittime del terrorismo il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 nell'importo di € 258,23, (vecchie 500.000 lire), elevato a €
500,00 dall'1.1.2004, esente da Irpef e soggetto alla perequazione automatica ex art. 11, dlgs 503/1992 e s.m.i.
Quanto allo speciale assegno vitalizio l'art. 5, comma 3, della Legge 206/2004, entrata in vigore il 26.8.2004, stabilisce che: “ A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
Anche in questo caso è la legge stessa che fa decorrere il beneficio dall'emanazione della legge prevedendo a tal fine una speciale copertura finanziaria già a decorrere dal 2004.
Ulteriore conferma della volontà legislativa di voler attribuire la decorrenza del beneficio a decorrere dall'entrata in vigore della legge è contenuta nei successivi artt. 15 e 16.
In particolare, l'art. 15 dispone che
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento
È di tutta evidenza che la copertura finanziaria fin dal 2004, ulteriormente ribadita dal successivo art. 16, determina la volontà legislativa di ricomprendere fin dal 2004 l'elargizione del beneficio per gli eventi accorsi fin dal 1961 indipendentemente dalla presentazione della domanda.
Infine, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle elargizioni previste dai commi 3-bis e 3- quater dell'art. 5 della legge
2016/2004 che espressamente prevedono:
3-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
Anche in questo caso la legge finanziaria del 2014 all'art. 1 co. 495 ha garantito la copertura finanziaria immediata per l'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di Euro per l'anno 2014, specificando che Ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17, comma 12, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui alla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 18, comma 1, lett. a), da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
Ne deriva che per tutte le vittime del terrorismo (e i familiari superstiti), il
Legislatore ha voluto mantenere invariato il potere di acquisto dell'importo stabilito con le singole norme di concessione dei diversi benefici.
Per quanto detto è di tutta evidenza che sussiste il diritto di Parte_1 quale vittima del terrorismo con invalidità superiore al 25% già dal 1984, alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 e dello speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004 con ogni conseguente obbligo del convenuto di liquidare quanto ancora dovuto a tali titoli, maggiorati CP_2 degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo.
Sussiste altresì il diritto di e quali familiari di Parte_3 Parte_2 vittima del dovere con invalidità complessiva superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dal
2.10.2019 con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare CP_2 quanto ancora dovuto a tali titoli a ognuno di loro, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. La tesi del convenuto di voler ancorare CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara il diritto di alla corresponsione dell'assegno vitalizio a Parte_1 decorrere dall'11.12.1998 e dello speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004; dichiara il diritto di e quali familiari di vittima Parte_3 Parte_2 del dovere con invalidità complessiva superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dal 2.10.2019; condanna il a liquidare alle parti ricorrenti quanto Controparte_2 ancora dovuto a tali titoli, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo.
Condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_2 ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice
Tiziana Orru