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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 26831/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.26831 R.G. vertente
TRA
(CF: ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Ferdinando Varriale e Anna Gallo, in virtù di procura resa su foglio separato allegato all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
E in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Alfredo Perillo, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Si chiedeva accertarsi Parte_2
l'esclusiva responsabilità del ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2048 c.c., Controparte_1 nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi il predetto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante nella CP_1 misura determinata in corso di causa.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice deduceva:
1 -che in data 17.07.2021, alle ore 18,45 circa, nel percorrere a piedi la Via Chiaia di CP_1 all'altezza del civico n. 252, nel poggiare il piede su un basolo leggermente rialzato, quest'ultimo traballava facendo perdere l'equilibrio alla istante la quale, cadeva al suolo e nella caduta batteva violentemente con il lato destro del corpo;
-che l'insidia data dal basolo non ben allogato e traballante, non era né visibile in quanto il piano di calpestio si presentava apparentemente in buono stato, né prevedibile in quanto non segnalato, né transennato;
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 7%, oltre ITT, ITP, spese mediche, danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e morale;
-di avere inoltrato al di convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni CP_1 CP_1 patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell convenuto e, CP_2 per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni in favore di Controparte_1 parte attrice, da quantificarsi in corso di causa, oltre al pagamento “dell'importo di euro
20.000,00, o quell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia, per tutti i costi che la istante dovrà sostenere per l'assistenza legale e medica in sede stragiudiziale, oltre interessi legali alla data che verrà ritenuta secondo giustizia al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva il contestato l'an Controparte_1
e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo CP_1 all'attrice nella verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene.
Nel corso del giudizio assunta la prova per testi ammessa, rigettata la richiesta di CTU medica, alla udienza cartolare del 24.12.2024, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda essendo stato notificato al a mezzo racc.. A\R ricevuta in data 30.11.2021 invito alla negoziazione Controparte_1 assistita.
Va poi rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto circa l'inapplicabilità, al caso CP_1 di specie, dell'art 2051 c.c.
2 Invero, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09;
9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza
(cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr.
Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, CP_2 ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
3 Accertato ciò, sul piano dell'an, la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale
4 comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nel referto dell'Ospedale Cardarelli è indicato che la riportò: " frattura Pt_1 chiusa dell'omero e della trochite omerale a destra (cfr. all. prod. attorea) seguita da intervento chirurgico di riduzione di frattura dell'omero con fissazione interna n. 7931- ovvero con placca-. Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- all'udienza del 12.03.2024 e del 24.05.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice e si concludeva l'istruttoria orale.
Il primo teste, , dichiarava: “ stava iniziando a piovigginare quando abbiamo Testimone_1 deciso di avviarci verso le auto, e quindi stavamo camminando con l'attrice che ci precedeva e noi uomini a pochi metri e mia moglie che era dietro di noi, quando la signora camminando su Tes_2 Pt_1 un basolo traballante e ha cercato di mantenersi in equilibrio ( preciso che nelle mani aveva borse a dx e sx)
e percorrendo qualche passo in avanti ed ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla parte dx con braccia e spalla
a terra” conferma che la visibilità era buona.
Il secondo teste, , assumeva: “Io mi trovavo dietro e la attrice ci precedeva di Testimone_3 qualche metro e camminava da sola e c' era comunque movimento. ho visto all' improvviso l'attrice perdere
l'equilibrio e cadere a terra cercando di ripararsi ma non riuscendovi perché aveva delle borse in mano ad entrambe le mani”. Lo stesso teste precisava, poi: “Preciso che le condizioni della strada sono estremamente precarie … Le condizioni di visibilità erano buone ma comunque cupe perché stava iniziando
a piovere” Aggiungeva “ Intanto io e il geometra che era con me abbiamo cercato di vedere Tes_1 cosa era successo e abbiamo potuto constatare nei luogo in cui è caduta l' attrice che il basolo accostato al chiusino in ghisa della Telecom ( preciso che eravamo in via Chiaia alle spalle della nei pressi del CP_3
Portone Secondario) aveva avuto un cedimento, ovvero per mancanza del materiale e quindi era divenuto instabile ma all' apparenza sembrava essere perfettamente in piano.Preciso che le condizioni della strada sono estremamente precarie e costituta da mattonelle di pietra lavica ma non sono i vecchi basoli, ( preciso che infatti mentre i vecchi basoli sono di circa 12 cm , tanto so per le mie conoscenze tecniche, quelli di via
Chiaia sono di nuova formazione e sono più sottili e quindi possono dar vita a cedimenti”
Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che, in primo luogo, non è stata raggiunta la prova che il
5 sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione né che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile con la ordinaria prudenza.
Analizzando le risultanze istruttorie, le stesse appaiono generiche e insufficienti, non idonee a provare quanto dichiarato dall'istante:
- il teste riferisce che la ha dapprima “camminato” sul basolo, ha Tes_1 Pt_1 compiuto qualche passo e, solo dopo, ha perso l'equilibrio ed è caduta, non senza precisare che egli si trovava qualche metro più indietro rispetto alla . Pt_1
-il teste si è limitato a riferire di aver visto l'attrice improvvisamente perdere Tes_3
l'equilibrio e cadere a terra. Nulla ha precisato circa la causa della caduta. Anzi aggiunge che solo dopo la caduta al fine di indagarne la possibile causa unitamente al teste Tes_4 ispezionavano i luoghi e potevano vedere l'esistenza di un basolo traballante in prossimità del tombino. Aggiunge che per strada “ c'era movimento” ovvero che la strada si presentava affollata.
Pertanto non vi certezza che la perdita di equilibrio sia conseguenza diretta ed immediata del basolo asseritamente traballante ovvero di altra circostanza, quale ad esempio, l'avere urtato altra persona con le buste che occupavano le mani, atteso che come riferito dal teste la strada in questione era affollata e considerato che il primo teste ha visto Tes_3 perdere l'equilibrio ma essendo qualche metro indietro rispetto alla attrice appare difficile immaginare che abbia potuto vedere esattamente ove la stessa abbia posto il piede in fallo avendo le parti riferito che la strada era affollata e dunque la visibilità ostruita dalle persone.
Il secondo teste nemmeno riferisce di avere visto la dinamica del sinistro ma unicamente di avere prestato attenzione solo quando la signora era già caduta al suolo.
Che i testi non abbiano visto nella concreta dinamica il sinistro oggetto di accertamento risulta indiscutibilmente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_3 dichiara che dopo la caduta unitamente all'altro teste ed in ragione delle loro Tes_1 competenze professionali hanno “ cercato di vedere cosa era successo” ovvero in altri termini non avendo visto la caduta hanno ispezionato i luoghi nelle immediatezza del sinistro ed in questa occasione constatato la presenza di un basolo traballante unito ad un tombino .
La presenza del basolo traballante non è di per sé sufficiente a ritenere provato che il sinistro sia accorso proprio a causa dello stesso.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni assenza di prova del fatto storico causativo del danno.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del causa come determinata in domanda ed applicazione dei compensi medi di cui al D.M.
55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e
[...] spese generali.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.26831 R.G. vertente
TRA
(CF: ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Ferdinando Varriale e Anna Gallo, in virtù di procura resa su foglio separato allegato all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
E in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Alfredo Perillo, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Si chiedeva accertarsi Parte_2
l'esclusiva responsabilità del ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2048 c.c., Controparte_1 nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi il predetto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante nella CP_1 misura determinata in corso di causa.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice deduceva:
1 -che in data 17.07.2021, alle ore 18,45 circa, nel percorrere a piedi la Via Chiaia di CP_1 all'altezza del civico n. 252, nel poggiare il piede su un basolo leggermente rialzato, quest'ultimo traballava facendo perdere l'equilibrio alla istante la quale, cadeva al suolo e nella caduta batteva violentemente con il lato destro del corpo;
-che l'insidia data dal basolo non ben allogato e traballante, non era né visibile in quanto il piano di calpestio si presentava apparentemente in buono stato, né prevedibile in quanto non segnalato, né transennato;
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 7%, oltre ITT, ITP, spese mediche, danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e morale;
-di avere inoltrato al di convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni CP_1 CP_1 patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell convenuto e, CP_2 per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni in favore di Controparte_1 parte attrice, da quantificarsi in corso di causa, oltre al pagamento “dell'importo di euro
20.000,00, o quell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia, per tutti i costi che la istante dovrà sostenere per l'assistenza legale e medica in sede stragiudiziale, oltre interessi legali alla data che verrà ritenuta secondo giustizia al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva il contestato l'an Controparte_1
e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo CP_1 all'attrice nella verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene.
Nel corso del giudizio assunta la prova per testi ammessa, rigettata la richiesta di CTU medica, alla udienza cartolare del 24.12.2024, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda essendo stato notificato al a mezzo racc.. A\R ricevuta in data 30.11.2021 invito alla negoziazione Controparte_1 assistita.
Va poi rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto circa l'inapplicabilità, al caso CP_1 di specie, dell'art 2051 c.c.
2 Invero, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09;
9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza
(cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr.
Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, CP_2 ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
3 Accertato ciò, sul piano dell'an, la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale
4 comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nel referto dell'Ospedale Cardarelli è indicato che la riportò: " frattura Pt_1 chiusa dell'omero e della trochite omerale a destra (cfr. all. prod. attorea) seguita da intervento chirurgico di riduzione di frattura dell'omero con fissazione interna n. 7931- ovvero con placca-. Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- all'udienza del 12.03.2024 e del 24.05.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice e si concludeva l'istruttoria orale.
Il primo teste, , dichiarava: “ stava iniziando a piovigginare quando abbiamo Testimone_1 deciso di avviarci verso le auto, e quindi stavamo camminando con l'attrice che ci precedeva e noi uomini a pochi metri e mia moglie che era dietro di noi, quando la signora camminando su Tes_2 Pt_1 un basolo traballante e ha cercato di mantenersi in equilibrio ( preciso che nelle mani aveva borse a dx e sx)
e percorrendo qualche passo in avanti ed ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla parte dx con braccia e spalla
a terra” conferma che la visibilità era buona.
Il secondo teste, , assumeva: “Io mi trovavo dietro e la attrice ci precedeva di Testimone_3 qualche metro e camminava da sola e c' era comunque movimento. ho visto all' improvviso l'attrice perdere
l'equilibrio e cadere a terra cercando di ripararsi ma non riuscendovi perché aveva delle borse in mano ad entrambe le mani”. Lo stesso teste precisava, poi: “Preciso che le condizioni della strada sono estremamente precarie … Le condizioni di visibilità erano buone ma comunque cupe perché stava iniziando
a piovere” Aggiungeva “ Intanto io e il geometra che era con me abbiamo cercato di vedere Tes_1 cosa era successo e abbiamo potuto constatare nei luogo in cui è caduta l' attrice che il basolo accostato al chiusino in ghisa della Telecom ( preciso che eravamo in via Chiaia alle spalle della nei pressi del CP_3
Portone Secondario) aveva avuto un cedimento, ovvero per mancanza del materiale e quindi era divenuto instabile ma all' apparenza sembrava essere perfettamente in piano.Preciso che le condizioni della strada sono estremamente precarie e costituta da mattonelle di pietra lavica ma non sono i vecchi basoli, ( preciso che infatti mentre i vecchi basoli sono di circa 12 cm , tanto so per le mie conoscenze tecniche, quelli di via
Chiaia sono di nuova formazione e sono più sottili e quindi possono dar vita a cedimenti”
Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che, in primo luogo, non è stata raggiunta la prova che il
5 sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione né che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile con la ordinaria prudenza.
Analizzando le risultanze istruttorie, le stesse appaiono generiche e insufficienti, non idonee a provare quanto dichiarato dall'istante:
- il teste riferisce che la ha dapprima “camminato” sul basolo, ha Tes_1 Pt_1 compiuto qualche passo e, solo dopo, ha perso l'equilibrio ed è caduta, non senza precisare che egli si trovava qualche metro più indietro rispetto alla . Pt_1
-il teste si è limitato a riferire di aver visto l'attrice improvvisamente perdere Tes_3
l'equilibrio e cadere a terra. Nulla ha precisato circa la causa della caduta. Anzi aggiunge che solo dopo la caduta al fine di indagarne la possibile causa unitamente al teste Tes_4 ispezionavano i luoghi e potevano vedere l'esistenza di un basolo traballante in prossimità del tombino. Aggiunge che per strada “ c'era movimento” ovvero che la strada si presentava affollata.
Pertanto non vi certezza che la perdita di equilibrio sia conseguenza diretta ed immediata del basolo asseritamente traballante ovvero di altra circostanza, quale ad esempio, l'avere urtato altra persona con le buste che occupavano le mani, atteso che come riferito dal teste la strada in questione era affollata e considerato che il primo teste ha visto Tes_3 perdere l'equilibrio ma essendo qualche metro indietro rispetto alla attrice appare difficile immaginare che abbia potuto vedere esattamente ove la stessa abbia posto il piede in fallo avendo le parti riferito che la strada era affollata e dunque la visibilità ostruita dalle persone.
Il secondo teste nemmeno riferisce di avere visto la dinamica del sinistro ma unicamente di avere prestato attenzione solo quando la signora era già caduta al suolo.
Che i testi non abbiano visto nella concreta dinamica il sinistro oggetto di accertamento risulta indiscutibilmente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_3 dichiara che dopo la caduta unitamente all'altro teste ed in ragione delle loro Tes_1 competenze professionali hanno “ cercato di vedere cosa era successo” ovvero in altri termini non avendo visto la caduta hanno ispezionato i luoghi nelle immediatezza del sinistro ed in questa occasione constatato la presenza di un basolo traballante unito ad un tombino .
La presenza del basolo traballante non è di per sé sufficiente a ritenere provato che il sinistro sia accorso proprio a causa dello stesso.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni assenza di prova del fatto storico causativo del danno.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del causa come determinata in domanda ed applicazione dei compensi medi di cui al D.M.
55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e
[...] spese generali.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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