Art. 2.
La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge gravera' sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge gravera' sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.