TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024 ed iscritta al n. 458
del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Corti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Piazza Manzoni n. 23, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Egitto) il 20.11.1978, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C. Peschiulli del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Canonica D'Adda, Via Matteotti n. 9, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 16 - (nato il [...] a [...]), Controparte_2 Controparte_3
(nata il [...] a [...]) e
[...] Controparte_4
(nata il [...] a [...]), con il Curatore Speciale avv. Lorella Castagna del foro di Lecco, che li rappresenta e difende, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Martiri
della Liberazione n. 56, giusto provvedimento di nomina del Tribunale di Lecco avvenuto con ordinanza del 26.6.2024
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In data 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Parte ricorrente precisa chiedendo che venga disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla
madre con collocazione presso la stessa nella casa già condotta in locazione da in Lecco. Chiede poi di mantenere in CP_5
capo alla Tutela Minori le attività a sostegno del nucleo e dei minori, rimettendosi al Tribunale per quanto riguarda la
disposizione degli incontri tra i minori e il padre, in ogni caso con modalità protette e tutelanti della serenità dei bambini e
della madre.
In punto economico, richiede di confermare i provvedimenti già disposti dal Tribunale sia in punto di contributo nel
mantenimento del padre, sia conferma dell'assegno unico universale per i figli alla sola madre affidataria e collocataria
degli stessi.
Spese di causa come di giustizia”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno provvedimento, compresi
l'eventuale audizione del Servizio Sociale e/o della Curatrice dei minori Avv. Lorella Castagna, nonché l'eventuale
fissazione di separate udienze e/o ogni più opportuno provvedimento in rito, a fronte dell'attuale divieto di avvicinamento
tra le due parti ad una distanza inferiore a 500 metri (cfr. Doc. 3), così pronunciarsi:
Nel merito in via principale
- Rigettare il ricorso avversario;
pagina 2 di 16 - Per tutte le ragioni indicate in atti e a tutela dei minori, confermare l'affidamento dei minori Persona_1
e all'ente, Comune di
[...] Controparte_6 Persona_2
Olgiate Molgora;
- Confermare il collocamento dei minori , Persona_1 Controparte_6
e presso il domicilio della madre, in Olgiate Molgora Via Mirasole
[...] Persona_2
25;
- Prevedere la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i minori secondo il calendario che il Servizio Sociale Vorrà
suggerire, all'esito dell'analisi sul nucleo familiare che è in corso, sin d'ora ampliando le visite padre/figli in Spazio
Neutro in termini di durata e/o frequenza e/o prevedendo la possibilità di vedersi al di fuori del contesto di Spazio neutro,
dapprima alla presenza dell'educatore, e successivamente pervenendo ad una graduale liberalizzazione dei diritti di visita,
con i tempi e nei modi che verranno ritenuti maggiormente opportuni e tutelanti nel preminente interesse dei minori, avuto
altresì riguardo al più che positivo andamento degli incontri padre/figli, così come relazionato dai Servizi Sociali;
il tutto
con l'auspicio di poter pervenire, con la gradualità necessaria, ad una calendarizzazione classica dei diritti di visita, che
preveda che i minori trascorrano il fine settimana in via alternata con l'uno e con l'altro genitore e trascorrano con il papà
due sere infrasettimanali, suddividendo altresì equamente tra i genitori i periodi di vacanza, ponti e festività in genere;
- Disporre quanto prima, nell'ambito del percorso suindicato, i tempi e le modalità di un contatto telefonico padre/figli con
cadenza almeno bisettimanale, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti e/o in subordine, qualora il contatto diretto
con il resistente fosse valutato prematuro e/o inopportuno, stabilire comunque una forma di comunicazione, eventualmente
anche per il tramite della rete familiare del sig. che già risiede in Italia, che consenta all'odierno resistente di essere Per_1
reso edotto rispetto alla quotidianità dei propri figli;
- A fronte dell'elevatissima conflittualità tra le parti e tenuto altresì conto di quanto tra di loro occorso e delle misure
restrittive ad oggi in vigore, adottare ogni più opportuno provvedimento di supporto alla genitorialità affinché entrambe
possano comprendere il valore della bigenitorialità e auspicabilmente pervenire ad una mediazione familiare e/o comunque
ad una forma di comunicazione nell'interesse dei minori;
- Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito dalla madre, in qualità di genitore collocatario;
- Accertato che l'odierno resistente allo stato non percepisce alcun reddito, disporre che il sig. Persona_1
provveda a corrispondere un contributo al mantenimento in favore dei propri figli, nella misura che risulterà di
[...]
giustizia, a partire dal momento in cui lo stesso avrà una occupazione lavorativa, e dunque un introito economico,
pagina 3 di 16 parametrando in base al futuro reddito il suddetto assegno di mantenimento, e contestualmente stabilendo altresì la misura
della contribuzione alle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
In ogni caso:
- Demandare al competente Servizio Sociale ogni più opportuna valutazione in merito a affidamento, collocamento dei
minori e regime della visite padre/figli, adottando di conseguenza ogni più opportuno provvedimento che si rendesse
necessario nel preminente interesse dei minori, rilevando l'opportunità della prosecuzione dei rapporti padre figlio come
risulta dall'ultima relazione dei servizi sociali;
- Rigettare ogni avversa conclusione, eccezione e/o produzione;
- Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge”.
Per il Curatore Speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità parentale del Sig. per i motivi di cui in narrativa, mantenendo Per_1
l'incarico ai Servizi Sociali quanto alla calendarizzazione degli incontri protetti per il tempo in cui il padre rimarrà in
Italia;
2) Affidare i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e
monitoraggio del nucleo per almeno due anni;
3) Mantenere ogni sostegno educativo/psicologico in favore dei minori;
4) Dichiarare il divieto di espatrio dei minori con il padre, mantenendo la possibilità che lo stesso avvenga con la madre ed
eventualmente i nonni materni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.3.2024, ha esposto di aver Parte_1
intrapreso una relazione more uxorio con dalla quale sono nati Controparte_1
Per_ i figli (il 18.1.2015 a Pavia), (il 27.3.2016 a Pavia) e (il 3.1.2020 a Vimercate), tutti CP_6 Per_2
ancora minorenni.
La ricorrente ha preliminarmente evidenziato che il resistente è soggetto pluripregiudicato,
presente irregolarmente sul territorio italiano e destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto
di Lecco in data 9.1.2023, nonché attualmente in stato di detenzione domiciliare sostitutiva della pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione in forza della sentenza n. 28/2023 del 18.7.2023 emessa dal pagina 4 di 16 GUP del Tribunale di Lecco per reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa ricorrente,
Per_ reato aggravato per avervi assistito i figli minori e CP_6
La ha anche esposto che nel giugno 2023, su ricorso del Pubblico Ministero, è stato Pt_1
adito il Tribunale per i Minorenni di Milano, il quale, con ordinanza ex art. 473bis.14 e 40 c.p.c., ha disposto l'affido dei minori all'Ente con collocazione presso la madre, l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e il divieto di quest'ultimo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla stessa ricorrente e dai figli minori.
La ricorrente ha poi riferito che, dopo essere stata ospitata in una soluzione abitativa protetta per un determinato periodo, grazie all'adozione delle misure adottate sia nel procedimento penale che dal
Tribunale dei Minorenni, ha potuto far rientro presso la propria casa di Olgiate Molgora, che conduce in locazione.
Quanto al proprio rapporto con i figli, ha evidenziato di essere madre consapevole delle esigenze e fragilità dei figli nonché amorevole e attenta ai bisogni degli stessi, come si evincerebbe peraltro dalle relazioni dei Servizi Sociali. Per di più, nonostante la violenza subita dal marito, si è detta comunque “rispettosa dell'affetto che verso quest'ultimo sentono i bambini”, non sminuendo ma anzi agevolando la figura paterna nell'ottica degli incontri protetti organizzati dai Servizi.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha esposto di lavorare dal 2021 con contratto a tempo parziale alle dipendenze di Dussmann Service s.r.l., svolgendo la propria attività lavorativa presso una mensa ospedaliera. Il resistente, invece, “pur ostentando disponibilità di mezzi economici e
affermando di svolgere attività lavorativa, nulla corrisponde e ha mai corrisposto per contribuire al
mantenimento dei figli, ma, anzi, tiene [un] comportamento irragionevolmente ostativo”.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo che il Tribunale provveda a ripristinare la sua piena genitorialità – limitata per l'inevitabile necessità, oggi venuta meno, “di sottrarre lei e i
bambini agli agiti violenti e delittuosi dell'ex compagno” – affidando a lei la prole nelle forme dell'affidamento super-esclusivo e disponendo che il padre possa esplicare il suo diritto di visita in ambito protetto e monitorato dai Servizi Sociali competenti. Ha poi richiesto di porre a carico del resistente la somma mensile di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 5 di 16 secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Da ultimo, ha richiesto l'integrale percezione dell'assegno unico e universale per i 3 figli.
2. - Con sentenza n. 149/2024 del 4.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
3. - Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.5.2024 si è costituito in giudizio senza negare l'alta conflittualità del suo rapporto con la Controparte_1
ricorrente, ma precisando che questo procedimento debba soffermarsi non tanto sulle condotte penalmente rilevanti dello stesso (peraltro già debitamente sanzionate) quanto sull'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti e, soprattutto, sul superiore interesse dei minori.
In ordine alla sua attuale situazione, ha esposto di essere ospite presso uno dei suoi fratelli in
Madone (BG), dove sta scontando la pena inflittagli. Ha inoltre precisato di non possedere i documenti necessari per la permanenza sul territorio italiano e, pertanto, risulta anche impossibilitato a reperire un'attività lavorativa (ha però aggiunto di stare aiutando il fratello nel nuovo progetto di apertura di una pizzeria, anche al fine di poterlo ripagare dell'ospitalità offertagli). Allo stesso modo, non disponendo della patente di guida, ha riferito di dipendere totalmente dal fratello e dai suoi familiari per ogni spostamento.
Il resistente ha poi ritenuto opportuno dare rilevanza a quanto emerso dall'osservazione dei
Servizi Sociali officiati dal Tribunale per i Minorenni, che avrebbero evidenziato la sua importanza per i figli, i quali hanno sin da subito manifestato entusiasmo “alla sola idea di poter finalmente
ricongiungersi con il padre” dopo oltre un anno, senza peraltro comprendere appieno le ragioni del suo prolungato allontanamento. Ha anche espresso una certa preoccupazione in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente, definendolo “ambivalente”: da una parte, infatti, ha riconosciuto che ella, nel corso dei colloqui con gli educatori, valorizzerebbe la figura paterna, ma, dall'altra parte, fuori da detto contesto, la ex compagna esprimerebbe risentimento e rabbia verso di lui, giungendo persino a prospettare “un allontanamento ed una vendetta nei suoi confronti, in un disegno che coinvolge anche i
figli”.
Infine, ha manifestato consapevolezza circa la necessità di provvedere al mantenimento dei figli, evidenziando tuttavia di non avere attualmente le potenzialità economiche, non disponendo di pagina 6 di 16 alcun reddito e tantomeno di un'occupazione lavorativa, pur ribadendo di aver acquistato molti indumenti per i figli, grazie ai prestiti ricevuti dai suoi familiari, e rendendosi disponibile, non appena avrà la possibilità di cercare una soluzione lavorativa, a corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura che risulterà di legge.
L ha quindi chiesto che, alla luce della complessità della situazione familiare, la Per_1
regolamentazione del relativo assetto debba continuare ad essere demandata ai Servizi Sociali, i quali devono mantenere l'affidamento dei figli e determinare le modalità con cui egli potrà vederli e contattarli. Quanto al collocamento, si è trovato d'accordo con la ricorrente affinché i figli siano collocati presso la madre, pur facendo presente che, a causa dell'alta conflittualità tra le parti, vi sarebbe concreto rischio che vengano espatriati dalla madre in Marocco. Dal punto di vista economico,
ha dato la propria disponibilità affinché la ricorrente percepisca in via integrale l'assegno unico e,
considerato la propria assenza di reddito, ha richiesto di poter contribuire al mantenimento dei figli solo dal momento in cui avrà reperito un'adeguata attività lavorativa.
4. - Alla prima udienza del 13.6.2024 sono comparse personalmente le parti, assistite dai rispettivi difensori. In questa sede, il procuratore di parte ricorrente ha insistito perché venisse meno l'affidamento all'Ente in favore di un affidamento super-esclusivo alla madre. La ricorrente ha spiegato personalmente al Giudice i sacrifici che sta affrontando per mantenere i figli e per far fronte ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti dall'attività di ristorazione (pizzeria) dell'ex compagno
(pizzeria della quale era intestataria in quanto quest'ultimo non possedeva – e non possiede – i necessari documenti).
Il resistente ha invece lamentato l'insufficienza delle modalità di frequentazione con i figli che avvengono nello spazio neutro di Retesalute a Casatenovo una volta ogni due settimane, secondo un calendario fisso, per un'ora e mezza. Di conseguenza, ha chiesto un ampliamento del tempo di visita e di avere maggiori informazioni sulla vita dei figli, dichiarandosi in ogni caso disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con 100,00 euro mensili ciascuno.
All'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza riservata del 26.6.2024, sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) conferma dell'affidamento dei tre figli minorenni al
Comune di Olgiate Molgora;
2) diritto del padre di vedere i tre figli nelle forme dello Spazio Neutro
pagina 7 di 16 presso Retesalute;
3) conferma dell'incarico a Retesalute di proseguire nel monitoraggio familiare e di avviare una valutazione neuropsichiatrica per il figlio 4) incarico ai Servizi Sociali di Madone CP_6
(BG) di una presa in carico di con la finalità di attuare una Per_1 Controparte_1
valutazione psicodiagnostica transculturale, per comprendere meglio il funzionamento della sua personalità, mantenendo il coordinamento con Retesalute;
5) obbligo del padre di corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla mensilità di marzo 2024 la CP_7
somma di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
6)
nomina del Curatore Speciale dei minori nella persona dell'avv. Lorella Castagna del foro di Lecco.
5. - In data 24.10.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei minori, il quale ha sottolineato che la ricorrente ha trasferito, per esigenze lavorative, la propria residenza presso un'abitazione in Lecco. Il trasferimento ha anche avuto come conseguenza lo spostamento della CP_5
competenza dei Servizi Sociali, passata in capo al Comune di Lecco. Ha poi affermato che la ricorrente si è attivata presso l'Associazione Famiglie di Appoggio di Lecco per ottenere l'accudimento dei bambini quando la madre lavora durante il turno serale o durante il turno del sabato o della domenica.
Il Curatore Speciale ha riscontrato che i bambini appaiono “ben inseriti nel nuovo contesto abitativo e
scolastico”.
Relativamente all , ha confermato che sta scontando la pena per sentenza passata in Per_1
giudicato presso l'abitazione del fratello in Madone e che non è in possesso di alcun documento, così
come è privo di permesso di soggiorno, revocatogli per motivi di giustizia nel 2013; nel 2023 il Prefetto
di Lecco ha ordinato l'espulsione dal territorio italiano. Il Curatore ha anche sottolineato il resistente risulta essere consumatore di sostanze stupefacenti e, dal punto di vista economico, ha intrapreso nel corso del tempo svariate attività commerciali “fallimentari”, tutte intestate alla compagna, la quale si trova oggi a dover ripagare i numerosi debiti contratti. In relazione al rapporto padre/figli, il Curatore ha evidenziato come l non abbia “mai contribuito alla cura e al mantenimento dei figli, anzi Per_1
ha più volte ostacolato la ricorrente nelle sue mansioni di madre” e pure i contatti con gli operatori del
Servizio Sociale sono stati caratterizzati da “modalità aggressive e poco rispettose”.
pagina 8 di 16 In virtù di quanto dedotto e considerando il carattere sovente “violento e prevaricante” del resistente nei confronti dell'ex compagna, peraltro più volte esternato alla presenza dei figli minori
(tant'è vero che i bambini, pur essendo contenti di incontrare il padre, avrebbero paura di farlo al di fuori dello spazio neutro, temendo anche che egli possa in qualunque momento fare del male alla madre), il Curatore ha concluso per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente e per la regolamentazione del diritto di visita padre-figli per il tramite dei Servizi Sociali con incontri protetti. Ha richiesto l'affidamento dei figli minori in via super-esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e con mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare e di ogni sostegno educativo e psicologico in favore dei minori per almeno due anni. Infine,
ha chiesto di disporre il divieto di espatrio dei minori con il padre, mantenendo tuttavia la possibilità
che l'espatrio avvenga con la madre ed eventualmente con i nonni materni.
6. - All'udienza del 31.10.2024 il procuratore del resistente ha affermato di aver rinunciato al proprio mandato e ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di reperire un nuovo difensore. La
ricorrente ha invece insistito per poter tornare ad esplicare la propria responsabilità genitoriale ed ha anche chiesto l'immediata autorizzazione a poter accedere, senza il consenso del padre, all'indennità di frequenza per la figlia CP_6
Il Giudice Relatore, prendendo atto dell'urgenza di provvedere in ordine all'erogazione dell'indennità di frequenza, ha autorizzato la madre a procedere in via unilaterale a richiedere qualsivoglia documento e ad aprire conto corrente o libretto necessari per ottenere l'accredito dell'indennità. Ritenuto invece necessario, prima di adottare altri provvedimenti, attendere la costituzione del nuovo difensore del resistente, ha aggiornato la causa all'udienza del 28.11.2024.
7. - Durante l'udienza del 28.11.2024 il nuovo procuratore di parte resistente ha richiesto la conferma dei provvedimenti emessi con ordinanza del 16.6.2024 con riferimento alla presa in carico da parte degli assistenti sociali al fine di organizzare le modalità di visita padre- figli;
il procuratore di parte ricorrente ha insistito nuovamente per l'immediata cessazione dell'affidamento dei minori all'Ente in favore di un affidamento super-esclusivo della madre, richiesta che ha trovato l'accordo del
Curatore Speciale, il quale ha pure precisato come il resistente non abbia una residenza in Italia e,
quindi, i Servizi Sociali del Comune di Madone non hanno attivato alcun intervento.
pagina 9 di 16 Il Giudice ha revocato l'affidamento dei 3 figli minori all'Ente affidatario (Comune di Lecco) e ha disposto che i minori venissero affidati alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo.
Ha poi disposto che i Servizi proseguissero tutti gli incarichi già conferiti, rinviando, per l'esame di una nuova relazione, alla nuova udienza del 13.3.2024, nel corso della quale la causa è passata in decisione,
previa precisazione delle conclusioni.
8. - Il Collegio, alla luce di tutte le risultanze processuali e di quanto relazionato costantemente dal Curatore Speciale e dai Servizi Sociali, conferma la cessazione dell'affidamento dei tre figli minori all'Ente in favore dell'affidamento alla madre nelle forme del c.d. super-esclusivo. Invero, come emerso dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali (sia direttamente in questo giudizio, sia nella fase innanzi al Tribunale per i Minorenni, che ha trasmesso gli atti) la si è “sempre mostrata Pt_1
collaborativa e disponibile al confronto con l'equipe” e – soprattutto – in grado “di gestire i minori
con responsabilità, confermando buone capacità organizzative anche in assenza di una rete
familiare”. Il Collegio reputa particolarmente positivo che la ricorrente abbia saputo coniugare le esigenze lavorative, indispensabili per il mantenimento della prole, in mancanza di un contributo da parte dell'ex compagno, con le attenzioni ai figli, seguiti in maniera corretta e ampiamente soddisfacente. Anche in occasione del recente trasferimento del nucleo a Lecco, la si è CP_7
prontamente attivata per trovare sostegno nella gestione dei figli nei momenti in cui era occupata nella propria attività lavorativa (dapprima con una baby-sitter e, successivamente, per il tramite dell'associazione A.L.F.A. con i c.d. nuclei familiari di appoggio): ciò ha per certo contribuito ad inserire i figli positivamente nella nuova realtà, oltre che essere dimostrazione di grande consapevolezza percepita dalla madre nella cura degli stessi figli.
All'affidamento in via super-esclusiva consegue che potrà assumere in totale CP_8
autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per i figli, sotto qualsivoglia profilo, anche in relazione all'espatrio.
La collocazione dei figli resterà, di conseguenza, presso la madre e, più precisamente,
nell'appartamento di Lecco che attualmente conduce in locazione. CP_5
9. - In ogni caso, il Collegio considera indispensabile mantenere in essere l'attività di supporto dei Servizi Sociali nei confronti del nucleo familiare per anni 2 dalla data di pubblicazione della pagina 10 di 16 presente sentenza: ciò appare particolarmente rilevante nell'ottica di un pieno e armonioso inserimento dei figli nella nuova realtà sociale e scolastica, assicurando loro le migliori condizioni per un'integrazione effettiva e duratura.
Quanto alla posizione di il Collegio non ritiene Controparte_1
ricorrenti le condizioni per disporne la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia perché, come puntualmente osservato dai Servizi, la stessa ricorrente “ha sempre mantenuto un atteggiamento
collaborante e facilitante nel mantenimento del rapporto dei minori con la figura paterna”,
riconoscendone in tal modo l'importanza per i figli (tanto da non avanzare una simile richiesta in sede di precisazione delle conclusioni), sia perché il padre, seppur assumendo “un atteggiamento altalenante” durante gli incontri protetti, è apparso – secondo quanto evidenziato nell'ultima relazione dei Servizi – “più interessato alla quotidianità dei figli, ponendo domande sulla scuola e sul loro stato di benessere”. Nella stessa relazione i Servizi hanno anche sottolineato che “i bambini, sia durante che
dopo il termine degli ultimi incontri si sono mostrati sereni e predisposti a rincontrare il padre”.
Tuttavia, il Collegio non può non evidenziare il complessivo atteggiamento assunto dal resistente, che è apparso spesso poco collaborativo e finanche ostile nei confronti degli operatori dei
Servizi, non presentandosi puntualmente ad alcuni incontri o non partecipandovi nemmeno ad altri;
in alcune circostanze ha manifestato un sentimento contraddistinto da astio e aggressività verbale nei confronti degli stessi operatori, che si sono trovati costretti a cambiare l'educatrice degli incontri protetti in favore di una figura maschile di età anagrafica maggiore ed a “spostare il luogo della visita
in uno spazio neutro caratterizzato da maggiore possibilità di presidio da parte della Polizia
Municipale”.
Queste circostanze, se non vengono valutate sufficienti a pronunciare una decadenza dalla responsabilità genitoriale, convincono però della necessità di proseguire negli incontri protetti secondo le modalità attualmente adottate, ossia incontri per due volte al mese in spazio neutro da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Lecco: tanto necessario anche per comprendere fino in fondo le reali capacità genitoriali del resistente e per valutare l'evoluzione della situazione dell'ABDOU quando avrà
finito di scontare la pena. I Servizi, comunque, ove ne riconoscano i presupposti, potranno ampliare il diritto di visita: il Collegio, infatti, prende atto e tiene in debita considerazione la recente evoluzione pagina 11 di 16 positiva dell'atteggiamento del padre e formula l'auspicio che quest'ultimo possa riappropriarsi, con piena consapevolezza e senso di responsabilità, del proprio ruolo genitoriale. Resta però inteso che i
Servizi dovranno agire sempre e solo tenendo in considerazione l'interesse preminente dei minori,
sicché sono sin d'ora legittimati ad adottare misure più restrittive (sino ad interrompere le frequentazioni), ove il padre non dimostri un'idonea capacità nell'assicurare la cura e il benessere della prole.
I Servizi dovranno relazionare al Giudice Tutelare circa l'attività loro demandata con cadenza semestrale.
10. - Passando agli aspetti economici, deve prendersi atto dell'assenza di un lavoro in capo al resistente, che sta scontando una pena detentiva e che è irregolare in Italia. Non di meno, è stato lo stesso resistente a dichiararsi disponibile (nel corso dell'udienza del 13.6.2024) a contribuire al mantenimento dei figli quanto meno con euro 100,00 mensili a testa: Ciò implica che, evidentemente,
egli abbia accesso a risorse economiche, anche senza un impiego, presumibilmente per il tramite del supporto dei propri familiari. Il Collegio conferma quindi l'onere di Controparte_1
di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma di euro 150,00 per ciascuno
[...]
dei tre figli, da versare alla parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come meglio declinate in dispositivo.
L'assegno unico spetterà integralmente alla sola in ragione del disposto CP_8
affidamento super-esclusivo.
11. - Restano da regolare le spese di lite.
Il Collegio rileva come all'esito del giudizio si configuri una sostanziale soccombenza del resistente, stante il deciso affidamento in via super-esclusiva dei figli alla madre. Inoltre, pare opportuno ricordare che i Servizi sono stati attivati dal Tribunale dei Minorenni adito dal Pubblico
Ministero a seguito delle condotte del resistente. Pertanto va Controparte_1
condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano – in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal pagina 12 di 16 D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 4.027,00 (di cui euro 27,00 per anticipazioni ed euro
4.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Quanto al compenso del Curatore Speciale dei minori, essendo la nomina certamente dipesa dal contegno del resistente – che ha determinato l'urgenza di provvedere da parte del Tribunale dei
Minorenni, e considerato che solo prudenzialmente e nell'attesa di comprendere il reale assetto familiare nonché per tutelare la madre è stato in un primo momento disposto l'affidamento dei minori all'Ente, il quale tuttavia ha sin da subito riconosciuto le capacità genitoriali della – CP_7
anch'esso va posto integralmente a carico del resistente, con conseguente condanna al pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori, dell'importo che si liquida in euro 4.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DISPONE
l'affidamento super-esclusivo dei tre figli minorenni alla madre , la quale potrà CP_8
quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per i figli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico, extrascolastico e con la possibilità
di richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti e di decidere sull'espatrio), con collocamento presso l'abitazione di Lecco condotta attualmente in locazione dalla medesima;
CP_5
DISPONE
• che i Servizi Sociali del Comune di Lecco proseguano nell'attività di monitoraggio e sostegno nei confronti del nucleo per due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
• con particolare riferimento al diritto di visita padre-figli, i Servizi Sociali proseguiranno nell'attività già loro demandata, organizzando gli incontri padre-figli nelle forme dello spazio neutro per due volte al mese, con facoltà, ove ne ravvisino i presupposti, o di estendere il diritto di visita ovvero di limitarlo, sin anche a sospenderlo;
• i Servizi relazioneranno al Giudice Tutelare l'attività loro demandata con cadenza semestrale;
PONE
pagina 13 di 16 a carico di l'obbligo di corrispondere a , in Controparte_1 CP_8
via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli a titolo di contributo nel mantenimento degli stessi: il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 14 di 16 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% da;
CP_8
CONDANNA
pagina 15 di 16 a rifondere le spese di lite alla ricorrente per euro 4.027,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a rifondere il compenso del Curatore
Speciale dei minori, con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori, dell'importo di euro 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Lecco.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024 ed iscritta al n. 458
del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Corti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Piazza Manzoni n. 23, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Egitto) il 20.11.1978, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C. Peschiulli del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Canonica D'Adda, Via Matteotti n. 9, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 16 - (nato il [...] a [...]), Controparte_2 Controparte_3
(nata il [...] a [...]) e
[...] Controparte_4
(nata il [...] a [...]), con il Curatore Speciale avv. Lorella Castagna del foro di Lecco, che li rappresenta e difende, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Martiri
della Liberazione n. 56, giusto provvedimento di nomina del Tribunale di Lecco avvenuto con ordinanza del 26.6.2024
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In data 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Parte ricorrente precisa chiedendo che venga disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla
madre con collocazione presso la stessa nella casa già condotta in locazione da in Lecco. Chiede poi di mantenere in CP_5
capo alla Tutela Minori le attività a sostegno del nucleo e dei minori, rimettendosi al Tribunale per quanto riguarda la
disposizione degli incontri tra i minori e il padre, in ogni caso con modalità protette e tutelanti della serenità dei bambini e
della madre.
In punto economico, richiede di confermare i provvedimenti già disposti dal Tribunale sia in punto di contributo nel
mantenimento del padre, sia conferma dell'assegno unico universale per i figli alla sola madre affidataria e collocataria
degli stessi.
Spese di causa come di giustizia”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno provvedimento, compresi
l'eventuale audizione del Servizio Sociale e/o della Curatrice dei minori Avv. Lorella Castagna, nonché l'eventuale
fissazione di separate udienze e/o ogni più opportuno provvedimento in rito, a fronte dell'attuale divieto di avvicinamento
tra le due parti ad una distanza inferiore a 500 metri (cfr. Doc. 3), così pronunciarsi:
Nel merito in via principale
- Rigettare il ricorso avversario;
pagina 2 di 16 - Per tutte le ragioni indicate in atti e a tutela dei minori, confermare l'affidamento dei minori Persona_1
e all'ente, Comune di
[...] Controparte_6 Persona_2
Olgiate Molgora;
- Confermare il collocamento dei minori , Persona_1 Controparte_6
e presso il domicilio della madre, in Olgiate Molgora Via Mirasole
[...] Persona_2
25;
- Prevedere la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i minori secondo il calendario che il Servizio Sociale Vorrà
suggerire, all'esito dell'analisi sul nucleo familiare che è in corso, sin d'ora ampliando le visite padre/figli in Spazio
Neutro in termini di durata e/o frequenza e/o prevedendo la possibilità di vedersi al di fuori del contesto di Spazio neutro,
dapprima alla presenza dell'educatore, e successivamente pervenendo ad una graduale liberalizzazione dei diritti di visita,
con i tempi e nei modi che verranno ritenuti maggiormente opportuni e tutelanti nel preminente interesse dei minori, avuto
altresì riguardo al più che positivo andamento degli incontri padre/figli, così come relazionato dai Servizi Sociali;
il tutto
con l'auspicio di poter pervenire, con la gradualità necessaria, ad una calendarizzazione classica dei diritti di visita, che
preveda che i minori trascorrano il fine settimana in via alternata con l'uno e con l'altro genitore e trascorrano con il papà
due sere infrasettimanali, suddividendo altresì equamente tra i genitori i periodi di vacanza, ponti e festività in genere;
- Disporre quanto prima, nell'ambito del percorso suindicato, i tempi e le modalità di un contatto telefonico padre/figli con
cadenza almeno bisettimanale, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti e/o in subordine, qualora il contatto diretto
con il resistente fosse valutato prematuro e/o inopportuno, stabilire comunque una forma di comunicazione, eventualmente
anche per il tramite della rete familiare del sig. che già risiede in Italia, che consenta all'odierno resistente di essere Per_1
reso edotto rispetto alla quotidianità dei propri figli;
- A fronte dell'elevatissima conflittualità tra le parti e tenuto altresì conto di quanto tra di loro occorso e delle misure
restrittive ad oggi in vigore, adottare ogni più opportuno provvedimento di supporto alla genitorialità affinché entrambe
possano comprendere il valore della bigenitorialità e auspicabilmente pervenire ad una mediazione familiare e/o comunque
ad una forma di comunicazione nell'interesse dei minori;
- Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito dalla madre, in qualità di genitore collocatario;
- Accertato che l'odierno resistente allo stato non percepisce alcun reddito, disporre che il sig. Persona_1
provveda a corrispondere un contributo al mantenimento in favore dei propri figli, nella misura che risulterà di
[...]
giustizia, a partire dal momento in cui lo stesso avrà una occupazione lavorativa, e dunque un introito economico,
pagina 3 di 16 parametrando in base al futuro reddito il suddetto assegno di mantenimento, e contestualmente stabilendo altresì la misura
della contribuzione alle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
In ogni caso:
- Demandare al competente Servizio Sociale ogni più opportuna valutazione in merito a affidamento, collocamento dei
minori e regime della visite padre/figli, adottando di conseguenza ogni più opportuno provvedimento che si rendesse
necessario nel preminente interesse dei minori, rilevando l'opportunità della prosecuzione dei rapporti padre figlio come
risulta dall'ultima relazione dei servizi sociali;
- Rigettare ogni avversa conclusione, eccezione e/o produzione;
- Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge”.
Per il Curatore Speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità parentale del Sig. per i motivi di cui in narrativa, mantenendo Per_1
l'incarico ai Servizi Sociali quanto alla calendarizzazione degli incontri protetti per il tempo in cui il padre rimarrà in
Italia;
2) Affidare i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e
monitoraggio del nucleo per almeno due anni;
3) Mantenere ogni sostegno educativo/psicologico in favore dei minori;
4) Dichiarare il divieto di espatrio dei minori con il padre, mantenendo la possibilità che lo stesso avvenga con la madre ed
eventualmente i nonni materni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.3.2024, ha esposto di aver Parte_1
intrapreso una relazione more uxorio con dalla quale sono nati Controparte_1
Per_ i figli (il 18.1.2015 a Pavia), (il 27.3.2016 a Pavia) e (il 3.1.2020 a Vimercate), tutti CP_6 Per_2
ancora minorenni.
La ricorrente ha preliminarmente evidenziato che il resistente è soggetto pluripregiudicato,
presente irregolarmente sul territorio italiano e destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto
di Lecco in data 9.1.2023, nonché attualmente in stato di detenzione domiciliare sostitutiva della pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione in forza della sentenza n. 28/2023 del 18.7.2023 emessa dal pagina 4 di 16 GUP del Tribunale di Lecco per reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa ricorrente,
Per_ reato aggravato per avervi assistito i figli minori e CP_6
La ha anche esposto che nel giugno 2023, su ricorso del Pubblico Ministero, è stato Pt_1
adito il Tribunale per i Minorenni di Milano, il quale, con ordinanza ex art. 473bis.14 e 40 c.p.c., ha disposto l'affido dei minori all'Ente con collocazione presso la madre, l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e il divieto di quest'ultimo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla stessa ricorrente e dai figli minori.
La ricorrente ha poi riferito che, dopo essere stata ospitata in una soluzione abitativa protetta per un determinato periodo, grazie all'adozione delle misure adottate sia nel procedimento penale che dal
Tribunale dei Minorenni, ha potuto far rientro presso la propria casa di Olgiate Molgora, che conduce in locazione.
Quanto al proprio rapporto con i figli, ha evidenziato di essere madre consapevole delle esigenze e fragilità dei figli nonché amorevole e attenta ai bisogni degli stessi, come si evincerebbe peraltro dalle relazioni dei Servizi Sociali. Per di più, nonostante la violenza subita dal marito, si è detta comunque “rispettosa dell'affetto che verso quest'ultimo sentono i bambini”, non sminuendo ma anzi agevolando la figura paterna nell'ottica degli incontri protetti organizzati dai Servizi.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha esposto di lavorare dal 2021 con contratto a tempo parziale alle dipendenze di Dussmann Service s.r.l., svolgendo la propria attività lavorativa presso una mensa ospedaliera. Il resistente, invece, “pur ostentando disponibilità di mezzi economici e
affermando di svolgere attività lavorativa, nulla corrisponde e ha mai corrisposto per contribuire al
mantenimento dei figli, ma, anzi, tiene [un] comportamento irragionevolmente ostativo”.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo che il Tribunale provveda a ripristinare la sua piena genitorialità – limitata per l'inevitabile necessità, oggi venuta meno, “di sottrarre lei e i
bambini agli agiti violenti e delittuosi dell'ex compagno” – affidando a lei la prole nelle forme dell'affidamento super-esclusivo e disponendo che il padre possa esplicare il suo diritto di visita in ambito protetto e monitorato dai Servizi Sociali competenti. Ha poi richiesto di porre a carico del resistente la somma mensile di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 5 di 16 secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Da ultimo, ha richiesto l'integrale percezione dell'assegno unico e universale per i 3 figli.
2. - Con sentenza n. 149/2024 del 4.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
3. - Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.5.2024 si è costituito in giudizio senza negare l'alta conflittualità del suo rapporto con la Controparte_1
ricorrente, ma precisando che questo procedimento debba soffermarsi non tanto sulle condotte penalmente rilevanti dello stesso (peraltro già debitamente sanzionate) quanto sull'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti e, soprattutto, sul superiore interesse dei minori.
In ordine alla sua attuale situazione, ha esposto di essere ospite presso uno dei suoi fratelli in
Madone (BG), dove sta scontando la pena inflittagli. Ha inoltre precisato di non possedere i documenti necessari per la permanenza sul territorio italiano e, pertanto, risulta anche impossibilitato a reperire un'attività lavorativa (ha però aggiunto di stare aiutando il fratello nel nuovo progetto di apertura di una pizzeria, anche al fine di poterlo ripagare dell'ospitalità offertagli). Allo stesso modo, non disponendo della patente di guida, ha riferito di dipendere totalmente dal fratello e dai suoi familiari per ogni spostamento.
Il resistente ha poi ritenuto opportuno dare rilevanza a quanto emerso dall'osservazione dei
Servizi Sociali officiati dal Tribunale per i Minorenni, che avrebbero evidenziato la sua importanza per i figli, i quali hanno sin da subito manifestato entusiasmo “alla sola idea di poter finalmente
ricongiungersi con il padre” dopo oltre un anno, senza peraltro comprendere appieno le ragioni del suo prolungato allontanamento. Ha anche espresso una certa preoccupazione in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente, definendolo “ambivalente”: da una parte, infatti, ha riconosciuto che ella, nel corso dei colloqui con gli educatori, valorizzerebbe la figura paterna, ma, dall'altra parte, fuori da detto contesto, la ex compagna esprimerebbe risentimento e rabbia verso di lui, giungendo persino a prospettare “un allontanamento ed una vendetta nei suoi confronti, in un disegno che coinvolge anche i
figli”.
Infine, ha manifestato consapevolezza circa la necessità di provvedere al mantenimento dei figli, evidenziando tuttavia di non avere attualmente le potenzialità economiche, non disponendo di pagina 6 di 16 alcun reddito e tantomeno di un'occupazione lavorativa, pur ribadendo di aver acquistato molti indumenti per i figli, grazie ai prestiti ricevuti dai suoi familiari, e rendendosi disponibile, non appena avrà la possibilità di cercare una soluzione lavorativa, a corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura che risulterà di legge.
L ha quindi chiesto che, alla luce della complessità della situazione familiare, la Per_1
regolamentazione del relativo assetto debba continuare ad essere demandata ai Servizi Sociali, i quali devono mantenere l'affidamento dei figli e determinare le modalità con cui egli potrà vederli e contattarli. Quanto al collocamento, si è trovato d'accordo con la ricorrente affinché i figli siano collocati presso la madre, pur facendo presente che, a causa dell'alta conflittualità tra le parti, vi sarebbe concreto rischio che vengano espatriati dalla madre in Marocco. Dal punto di vista economico,
ha dato la propria disponibilità affinché la ricorrente percepisca in via integrale l'assegno unico e,
considerato la propria assenza di reddito, ha richiesto di poter contribuire al mantenimento dei figli solo dal momento in cui avrà reperito un'adeguata attività lavorativa.
4. - Alla prima udienza del 13.6.2024 sono comparse personalmente le parti, assistite dai rispettivi difensori. In questa sede, il procuratore di parte ricorrente ha insistito perché venisse meno l'affidamento all'Ente in favore di un affidamento super-esclusivo alla madre. La ricorrente ha spiegato personalmente al Giudice i sacrifici che sta affrontando per mantenere i figli e per far fronte ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti dall'attività di ristorazione (pizzeria) dell'ex compagno
(pizzeria della quale era intestataria in quanto quest'ultimo non possedeva – e non possiede – i necessari documenti).
Il resistente ha invece lamentato l'insufficienza delle modalità di frequentazione con i figli che avvengono nello spazio neutro di Retesalute a Casatenovo una volta ogni due settimane, secondo un calendario fisso, per un'ora e mezza. Di conseguenza, ha chiesto un ampliamento del tempo di visita e di avere maggiori informazioni sulla vita dei figli, dichiarandosi in ogni caso disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con 100,00 euro mensili ciascuno.
All'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza riservata del 26.6.2024, sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) conferma dell'affidamento dei tre figli minorenni al
Comune di Olgiate Molgora;
2) diritto del padre di vedere i tre figli nelle forme dello Spazio Neutro
pagina 7 di 16 presso Retesalute;
3) conferma dell'incarico a Retesalute di proseguire nel monitoraggio familiare e di avviare una valutazione neuropsichiatrica per il figlio 4) incarico ai Servizi Sociali di Madone CP_6
(BG) di una presa in carico di con la finalità di attuare una Per_1 Controparte_1
valutazione psicodiagnostica transculturale, per comprendere meglio il funzionamento della sua personalità, mantenendo il coordinamento con Retesalute;
5) obbligo del padre di corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla mensilità di marzo 2024 la CP_7
somma di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
6)
nomina del Curatore Speciale dei minori nella persona dell'avv. Lorella Castagna del foro di Lecco.
5. - In data 24.10.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei minori, il quale ha sottolineato che la ricorrente ha trasferito, per esigenze lavorative, la propria residenza presso un'abitazione in Lecco. Il trasferimento ha anche avuto come conseguenza lo spostamento della CP_5
competenza dei Servizi Sociali, passata in capo al Comune di Lecco. Ha poi affermato che la ricorrente si è attivata presso l'Associazione Famiglie di Appoggio di Lecco per ottenere l'accudimento dei bambini quando la madre lavora durante il turno serale o durante il turno del sabato o della domenica.
Il Curatore Speciale ha riscontrato che i bambini appaiono “ben inseriti nel nuovo contesto abitativo e
scolastico”.
Relativamente all , ha confermato che sta scontando la pena per sentenza passata in Per_1
giudicato presso l'abitazione del fratello in Madone e che non è in possesso di alcun documento, così
come è privo di permesso di soggiorno, revocatogli per motivi di giustizia nel 2013; nel 2023 il Prefetto
di Lecco ha ordinato l'espulsione dal territorio italiano. Il Curatore ha anche sottolineato il resistente risulta essere consumatore di sostanze stupefacenti e, dal punto di vista economico, ha intrapreso nel corso del tempo svariate attività commerciali “fallimentari”, tutte intestate alla compagna, la quale si trova oggi a dover ripagare i numerosi debiti contratti. In relazione al rapporto padre/figli, il Curatore ha evidenziato come l non abbia “mai contribuito alla cura e al mantenimento dei figli, anzi Per_1
ha più volte ostacolato la ricorrente nelle sue mansioni di madre” e pure i contatti con gli operatori del
Servizio Sociale sono stati caratterizzati da “modalità aggressive e poco rispettose”.
pagina 8 di 16 In virtù di quanto dedotto e considerando il carattere sovente “violento e prevaricante” del resistente nei confronti dell'ex compagna, peraltro più volte esternato alla presenza dei figli minori
(tant'è vero che i bambini, pur essendo contenti di incontrare il padre, avrebbero paura di farlo al di fuori dello spazio neutro, temendo anche che egli possa in qualunque momento fare del male alla madre), il Curatore ha concluso per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente e per la regolamentazione del diritto di visita padre-figli per il tramite dei Servizi Sociali con incontri protetti. Ha richiesto l'affidamento dei figli minori in via super-esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e con mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare e di ogni sostegno educativo e psicologico in favore dei minori per almeno due anni. Infine,
ha chiesto di disporre il divieto di espatrio dei minori con il padre, mantenendo tuttavia la possibilità
che l'espatrio avvenga con la madre ed eventualmente con i nonni materni.
6. - All'udienza del 31.10.2024 il procuratore del resistente ha affermato di aver rinunciato al proprio mandato e ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di reperire un nuovo difensore. La
ricorrente ha invece insistito per poter tornare ad esplicare la propria responsabilità genitoriale ed ha anche chiesto l'immediata autorizzazione a poter accedere, senza il consenso del padre, all'indennità di frequenza per la figlia CP_6
Il Giudice Relatore, prendendo atto dell'urgenza di provvedere in ordine all'erogazione dell'indennità di frequenza, ha autorizzato la madre a procedere in via unilaterale a richiedere qualsivoglia documento e ad aprire conto corrente o libretto necessari per ottenere l'accredito dell'indennità. Ritenuto invece necessario, prima di adottare altri provvedimenti, attendere la costituzione del nuovo difensore del resistente, ha aggiornato la causa all'udienza del 28.11.2024.
7. - Durante l'udienza del 28.11.2024 il nuovo procuratore di parte resistente ha richiesto la conferma dei provvedimenti emessi con ordinanza del 16.6.2024 con riferimento alla presa in carico da parte degli assistenti sociali al fine di organizzare le modalità di visita padre- figli;
il procuratore di parte ricorrente ha insistito nuovamente per l'immediata cessazione dell'affidamento dei minori all'Ente in favore di un affidamento super-esclusivo della madre, richiesta che ha trovato l'accordo del
Curatore Speciale, il quale ha pure precisato come il resistente non abbia una residenza in Italia e,
quindi, i Servizi Sociali del Comune di Madone non hanno attivato alcun intervento.
pagina 9 di 16 Il Giudice ha revocato l'affidamento dei 3 figli minori all'Ente affidatario (Comune di Lecco) e ha disposto che i minori venissero affidati alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo.
Ha poi disposto che i Servizi proseguissero tutti gli incarichi già conferiti, rinviando, per l'esame di una nuova relazione, alla nuova udienza del 13.3.2024, nel corso della quale la causa è passata in decisione,
previa precisazione delle conclusioni.
8. - Il Collegio, alla luce di tutte le risultanze processuali e di quanto relazionato costantemente dal Curatore Speciale e dai Servizi Sociali, conferma la cessazione dell'affidamento dei tre figli minori all'Ente in favore dell'affidamento alla madre nelle forme del c.d. super-esclusivo. Invero, come emerso dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali (sia direttamente in questo giudizio, sia nella fase innanzi al Tribunale per i Minorenni, che ha trasmesso gli atti) la si è “sempre mostrata Pt_1
collaborativa e disponibile al confronto con l'equipe” e – soprattutto – in grado “di gestire i minori
con responsabilità, confermando buone capacità organizzative anche in assenza di una rete
familiare”. Il Collegio reputa particolarmente positivo che la ricorrente abbia saputo coniugare le esigenze lavorative, indispensabili per il mantenimento della prole, in mancanza di un contributo da parte dell'ex compagno, con le attenzioni ai figli, seguiti in maniera corretta e ampiamente soddisfacente. Anche in occasione del recente trasferimento del nucleo a Lecco, la si è CP_7
prontamente attivata per trovare sostegno nella gestione dei figli nei momenti in cui era occupata nella propria attività lavorativa (dapprima con una baby-sitter e, successivamente, per il tramite dell'associazione A.L.F.A. con i c.d. nuclei familiari di appoggio): ciò ha per certo contribuito ad inserire i figli positivamente nella nuova realtà, oltre che essere dimostrazione di grande consapevolezza percepita dalla madre nella cura degli stessi figli.
All'affidamento in via super-esclusiva consegue che potrà assumere in totale CP_8
autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per i figli, sotto qualsivoglia profilo, anche in relazione all'espatrio.
La collocazione dei figli resterà, di conseguenza, presso la madre e, più precisamente,
nell'appartamento di Lecco che attualmente conduce in locazione. CP_5
9. - In ogni caso, il Collegio considera indispensabile mantenere in essere l'attività di supporto dei Servizi Sociali nei confronti del nucleo familiare per anni 2 dalla data di pubblicazione della pagina 10 di 16 presente sentenza: ciò appare particolarmente rilevante nell'ottica di un pieno e armonioso inserimento dei figli nella nuova realtà sociale e scolastica, assicurando loro le migliori condizioni per un'integrazione effettiva e duratura.
Quanto alla posizione di il Collegio non ritiene Controparte_1
ricorrenti le condizioni per disporne la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia perché, come puntualmente osservato dai Servizi, la stessa ricorrente “ha sempre mantenuto un atteggiamento
collaborante e facilitante nel mantenimento del rapporto dei minori con la figura paterna”,
riconoscendone in tal modo l'importanza per i figli (tanto da non avanzare una simile richiesta in sede di precisazione delle conclusioni), sia perché il padre, seppur assumendo “un atteggiamento altalenante” durante gli incontri protetti, è apparso – secondo quanto evidenziato nell'ultima relazione dei Servizi – “più interessato alla quotidianità dei figli, ponendo domande sulla scuola e sul loro stato di benessere”. Nella stessa relazione i Servizi hanno anche sottolineato che “i bambini, sia durante che
dopo il termine degli ultimi incontri si sono mostrati sereni e predisposti a rincontrare il padre”.
Tuttavia, il Collegio non può non evidenziare il complessivo atteggiamento assunto dal resistente, che è apparso spesso poco collaborativo e finanche ostile nei confronti degli operatori dei
Servizi, non presentandosi puntualmente ad alcuni incontri o non partecipandovi nemmeno ad altri;
in alcune circostanze ha manifestato un sentimento contraddistinto da astio e aggressività verbale nei confronti degli stessi operatori, che si sono trovati costretti a cambiare l'educatrice degli incontri protetti in favore di una figura maschile di età anagrafica maggiore ed a “spostare il luogo della visita
in uno spazio neutro caratterizzato da maggiore possibilità di presidio da parte della Polizia
Municipale”.
Queste circostanze, se non vengono valutate sufficienti a pronunciare una decadenza dalla responsabilità genitoriale, convincono però della necessità di proseguire negli incontri protetti secondo le modalità attualmente adottate, ossia incontri per due volte al mese in spazio neutro da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Lecco: tanto necessario anche per comprendere fino in fondo le reali capacità genitoriali del resistente e per valutare l'evoluzione della situazione dell'ABDOU quando avrà
finito di scontare la pena. I Servizi, comunque, ove ne riconoscano i presupposti, potranno ampliare il diritto di visita: il Collegio, infatti, prende atto e tiene in debita considerazione la recente evoluzione pagina 11 di 16 positiva dell'atteggiamento del padre e formula l'auspicio che quest'ultimo possa riappropriarsi, con piena consapevolezza e senso di responsabilità, del proprio ruolo genitoriale. Resta però inteso che i
Servizi dovranno agire sempre e solo tenendo in considerazione l'interesse preminente dei minori,
sicché sono sin d'ora legittimati ad adottare misure più restrittive (sino ad interrompere le frequentazioni), ove il padre non dimostri un'idonea capacità nell'assicurare la cura e il benessere della prole.
I Servizi dovranno relazionare al Giudice Tutelare circa l'attività loro demandata con cadenza semestrale.
10. - Passando agli aspetti economici, deve prendersi atto dell'assenza di un lavoro in capo al resistente, che sta scontando una pena detentiva e che è irregolare in Italia. Non di meno, è stato lo stesso resistente a dichiararsi disponibile (nel corso dell'udienza del 13.6.2024) a contribuire al mantenimento dei figli quanto meno con euro 100,00 mensili a testa: Ciò implica che, evidentemente,
egli abbia accesso a risorse economiche, anche senza un impiego, presumibilmente per il tramite del supporto dei propri familiari. Il Collegio conferma quindi l'onere di Controparte_1
di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma di euro 150,00 per ciascuno
[...]
dei tre figli, da versare alla parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come meglio declinate in dispositivo.
L'assegno unico spetterà integralmente alla sola in ragione del disposto CP_8
affidamento super-esclusivo.
11. - Restano da regolare le spese di lite.
Il Collegio rileva come all'esito del giudizio si configuri una sostanziale soccombenza del resistente, stante il deciso affidamento in via super-esclusiva dei figli alla madre. Inoltre, pare opportuno ricordare che i Servizi sono stati attivati dal Tribunale dei Minorenni adito dal Pubblico
Ministero a seguito delle condotte del resistente. Pertanto va Controparte_1
condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano – in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal pagina 12 di 16 D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 4.027,00 (di cui euro 27,00 per anticipazioni ed euro
4.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Quanto al compenso del Curatore Speciale dei minori, essendo la nomina certamente dipesa dal contegno del resistente – che ha determinato l'urgenza di provvedere da parte del Tribunale dei
Minorenni, e considerato che solo prudenzialmente e nell'attesa di comprendere il reale assetto familiare nonché per tutelare la madre è stato in un primo momento disposto l'affidamento dei minori all'Ente, il quale tuttavia ha sin da subito riconosciuto le capacità genitoriali della – CP_7
anch'esso va posto integralmente a carico del resistente, con conseguente condanna al pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori, dell'importo che si liquida in euro 4.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DISPONE
l'affidamento super-esclusivo dei tre figli minorenni alla madre , la quale potrà CP_8
quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per i figli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico, extrascolastico e con la possibilità
di richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti e di decidere sull'espatrio), con collocamento presso l'abitazione di Lecco condotta attualmente in locazione dalla medesima;
CP_5
DISPONE
• che i Servizi Sociali del Comune di Lecco proseguano nell'attività di monitoraggio e sostegno nei confronti del nucleo per due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
• con particolare riferimento al diritto di visita padre-figli, i Servizi Sociali proseguiranno nell'attività già loro demandata, organizzando gli incontri padre-figli nelle forme dello spazio neutro per due volte al mese, con facoltà, ove ne ravvisino i presupposti, o di estendere il diritto di visita ovvero di limitarlo, sin anche a sospenderlo;
• i Servizi relazioneranno al Giudice Tutelare l'attività loro demandata con cadenza semestrale;
PONE
pagina 13 di 16 a carico di l'obbligo di corrispondere a , in Controparte_1 CP_8
via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli a titolo di contributo nel mantenimento degli stessi: il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 14 di 16 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% da;
CP_8
CONDANNA
pagina 15 di 16 a rifondere le spese di lite alla ricorrente per euro 4.027,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a rifondere il compenso del Curatore
Speciale dei minori, con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori, dell'importo di euro 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Lecco.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 16 di 16