Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Tomasicchio, Giacomo Tarantini e Francesco Tomasicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi e Andrea Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 364 del 23.4.2024, notificata il 24.4.2024, del Comune di -OMISSIS- di annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies, legge n. 241/1990, della DIA prot. n. 17887 del 30 aprile 2024;
- dell’ordinanza di demolizione n. 80 del 30.4.2024;
- nonché, ove occorra e per quanto di ragione, le norme in subiecta materia dettate dal piano regolatore generale;
- nonché, ancora, del verbale di sopralluogo del 14.7.2020, redatto da personale della polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale del Comune di -OMISSIS-, nonché della relazione tecnica di servizio datata 9.7.2020, della nota del 14.9.2020, prot. n. 35523, non conosciuti né mai notificati, e della nota del comando di polizia locale del 20.05.2022, prot. n. 18640, pure mai conosciuta né notificata, ma citata nell’ordinanza impugnata;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, la cartografia storica citata in ordinanza ed allegata alla determina dirigenziale impugnata n. 364/2024 nell’interpretazione erronea ad essa attribuita dall’ufficio, le eventuali ulteriori relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento con riserva, in ogni caso, di formulare in merito appositi motivi aggiunti;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente
ad ottenere la conclusione del procedimento avviato con la richiesta di accesso all’applicazione delle sole sanzioni di cui all’art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Emanuele Tomasicchio, per la ricorrente, e avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in via -OMISSIS- s.n.c., censito in catasto al -OMISSIS-, pervenutole nell’anno 2004 per donazione dalla propria madre.
Più precisamente, con atto di donazione in data 30 giugno 2004, è stata trasferita alla ricorrente la proprietà di “ casa di campagna in piano terra… della consistenza di tre vani catastali, con adiacente scoperto di pertinenza, il tutto esteso, fra coperto e scoperto, circa metri quadrati -OMISSIS- ...foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, -OMISSIS- numero SNC, piano /, cat. A/3, cl. 5^, vani 3, rendita euro 271,14 ”.
La proprietà ricade pacificamente nella zona di rispetto cimiteriale di 200 metri in quanto posta a 54,49 metri dall’attuale confine cimiteriale.
La zona, regolamentata dall’art. 49 delle N.T.A. del PRG del 1977 di -OMISSIS-, ha destinazione agricola ed è soggetta in parte qua a inedificabilità assoluta.
Afferma la stessa parte ricorrente che sulla sua proprietà, sin dagli anni ’30, erano ubicati due trulli.
Emerge ex actis che, nel corso del tempo, sono stati effettuati interventi edilizi tali da portare alla sostituzione dei due trulli con la casa di campagna su menzionata.
Il tutto senza che sia stato rilasciato alcun titolo edilizio, come peraltro affermato dalla stessa parte ricorrente.
In data 14 luglio 2020, infatti, è stato effettuato un sopralluogo, all’esito del quale è stata rilevata la presenza delle seguenti opere:
“a) corpo di fabbrica di piano terra ad uso residenziale avente accesso dal viale che prede capo dalciv. -OMISSIS- di via -OMISSIS-, a forma di “L” con muratura perimetrale e solaio di copertura piano, per una superficie lorda di circa 50,36 mq ed altezza di circa 3,30 m per una volumetria complessiva di circa 166,19 mc. Antistante porticato con copertura in legno di superficie pari a circa 32,72 mq ed altezza netta di 3,00 m; il tutto censito in catasto al fg. 2 p.lla 86 sub 1 cat. A/3 cl. 5 cons. 3 vani rendita €. 271,14;
b) container prefabbricato delle dimensioni di 2,60 x 4,20 x H 2,10 in lamiera zincata, destinato a deposito posto sull’attinenza scoperta retrostante all’immobile descritto alla lettera a)”.
Più precisamente, in prima battuta, il Comune ha ritenuto che il corpo di fabbrica di forma a “L” fosse stato annesso a un vano presumibilmente preesistente e realizzato in ampliamento e in aderenza al prospetto nord - est del ridetto vano presumibilmente preesistente.
Il Comune, rilevato che il 29 marzo 2004 è stata presentata presso l’Agenzia delle Entrate una denuncia di variazione per ampliamento, ma che, per l’appunto, non risultano pratiche e/o titoli edilizi per la trasformazione dello stato dei luoghi e per l’installazione del container prefabbricato metallico, ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di accertamento delle violazioni urbanistico – edilizie.
Nel corso del contraddittorio procedimentale:
- è emersa la sussistenza della DIA n. 17887 del 30 aprile 2004, presentata dalla precedente proprietaria, per lavori di manutenzione straordinaria su immobile dichiarato “di vecchissima costruzione”, consistenti in “stonacatura, intonacatura e successiva pitturazione di pareti interne e/o esterne; rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni e/o esterni; sistemazione e/o sostituzione di infissi interni e/o esterni; rifacimento di impianti idrico – fognante; rifacimento d’impermeabilizzazione ai lastrici solari”, sulla quale il Comune non era intervenuto;
- la parte ricorrente ha provveduto alla rimozione del container prefabbricato in lamiera zincata;
- allegando una perizia del 21 settembre 2020, la parte ricorrente, ripercorsa l’evoluzione dei titoli di proprietà dell’immobile, ha rappresentato quanto segue:
- nel periodo a cavallo tra 1930 e il 1948, uno dei due trulli è stato demolito ed è stato edificato un vano rurale sul confine;
- la successiva trasformazione edilizia, che ha determinato l’attuale configurazione della casa di campagna e, dunque, la demolizione del secondo trullo preesistente sui luoghi e l’ampliamento del vano murario preesistente sul confine, con la realizzazione della nuova cucina, del bagno e del ripostiglio è stata commessa successivamente al 1980 e in assenza totale di titolo abilitativo.
Per tali ragioni ha concluso che, ove si ritenesse legittima la prima trasformazione (ovvero la demolizione di uno dei trulli e la realizzazione del vano rurale) in quanto precedente al 1967 legge “ponte” e al 1934 (data di entrata in vigore del R.D. n. 1265 del 24 luglio 1934 impositiva della fascia cimiteriale di rispetto di 200 metri), il successivo abuso, che ha determinato l’attuale configurazione della casa di campagna, sebbene insanabile, potrebbe essere “fiscalizzato” ai sensi dell’art. 33 del T.U.Ed., in quanto la sua demolizione arrecherebbe pregiudizio alla parte eventualmente legittima: in buona sostanza, quindi, al vano rurale sul confine.
Il Comune:
- ha respinto l’istanza di fiscalizzazione dell’abuso con nota prot. n. 44755 dell’11.11.2020, in quanto “ l’immobile di che trattasi ricade nella Zona di rispetto cimiteriale, regolamentata dall’art. 49 delle NTA del PRG che recita testualmente: É soggetta ad inedificabilità assoluta e destinata solo a coltivazione agricola, che vieta ogni intervento edificatorio in quella zona ”;
- conseguentemente, con ordinanza n. 3 dell’11.01.2021 ha ingiunto la demolizione “delle opere eseguite abusivamente e precisamente: a) corpo di fabbrica in muratura a forma regolare (dimensione 6,35 per 4,75 m. circa) realizzato in ampliamento e in aderenza al prospetto nord est del vano preesistente per una superficie di circa 30,15 mq, e altezza pari a circa 3,30 m. (volumetria complessiva pari a circa 99,50 mc); b) porticato con copertura in legno annesso al vano preesistente di superficie pari a circa 32,72 mq. con altezza netta di circa 3,00 mt.”.
Con successiva ordinanza n. 230 del 23 novembre 2023, il Comne, re melius perpensa , sulla base della perizia di parte presentata dalla parte ricorrente, ha ritenuto che il vano considerato preesistente è il frutto di una trasformazione e edilizia che ha visto, nel 1948, la demolizione del primo dei due trulli insistenti sul suolo in questione e la realizzazione del vano rurale denominato “torretta di un vano a confine” che compare in una nota di trascrizione del 4 novembre 1948.
Considerato che la realizzazione, nel 1948, di tale torretta di un vano è avvenuta in violazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934 che stabiliva l’inedificabilità assoluta per un raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale, ha ordinato anche la demolizione di tale vano “torretta”.
Siffatti atti sono stati impugnati dalla parte ricorrente con riscorso iscritto al numero di ruolo generale 127 del 2021, conclusosi con sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- del 7 marzo 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Queste le motivazioni del giudicato di annullamento: “ Come dedotto dalla ricorrente, la parte corrispondente alla trasformazione del primo trullo sembrerebbe legittima, in quanto realizzata all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, prima dell’entrata in vigore del P.R.G. del Comune di -OMISSIS- che imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta. La parte corrispondente al secondo trullo (oggi integralmente unita al primo), è stata oggetto di trasformazione, ma – stando a quanto asserito dalla ricorrente – in un periodo antecedente al 1967, cioè prima che il legislatore introducesse norme di pianificazione per le aree rurali.
È vero che su tali circostanze non vi è certezza e che la ricorrente non le ha provate ma è altresì vero che il bene della ricorrente è stato oggetto (ciò è incontestato) di un intervento di manutenzione ordinaria, nell’anno 2004, allorquando era di proprietà della madre della ricorrente, comunicato con d.i.a. del 30.04.2004, sulla quale l’U.t.c., a suo tempo, nulla ebbe da obiettare.
Tale ultimo rilievo è da ritenersi rilevante e assorbente: è mancata da parte del Comune una fase di autotutela, vale a dire l’annullamento di quella d.i.a.; quand’anche non si trattasse, come afferma il Comune, di una manutenzione ordinaria, bensì di una ristrutturazione integrale (con trasformazione del trullo in villetta), il Comune avrebbe dovuto prioritariamente annullare d’ufficio il titolo edilizio e non l’ha fatto. Ciò inficia integralmente la legittimità dei provvedimenti impugnati…
L’indeterminatezza sull’entità delle modifiche apportate ai manufatti del 1948 si traduce in un difetto istruttorio e in una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, ugualmente rilevanti ai fini della decisione di causa…
Resta salva la facoltà del Comune di rideterminarsi in ordine alla posizione della ricorrente, previa una nuova e più accurata istruttoria ”.
1.2 Il Comune ha dato esecuzione a siffatta pronuncia con l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) con ordinanza n. 364 del 23 aprile 2024, ha annullato ex art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 la DIA prot. n. 17887 del 30 aprile 2024 “ in quanto fondata sulla base di falsa rappresentazione ad attestazioni relative allo stato dei luoghi dell’immobile oggetto d’intervento e la conseguente decadenza dei benefici, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000... ” e ciò rilevando che:
- dallo stralcio di mappa catastale del 1973, delle ortofoto storiche e dagli stralci della Carta Tecnica Regionale del febbraio 1999 e agosto 2004, si evince che l’attuale configurazione dell’immobile (due vani adiacenti a forma regolare con annesso porticato) è stata è stata conseguita tra gli anni 2000 e 2004;
- l’allora proprietaria dell’immobile ha depositato in Catasto, il 29 marzo 2004, una denuncia catastale di variazione dell’immobile per ampliamento nella quale si riporta che la configurazione dell’immobile che si stava accatastando (coerente con quella attuale) era stata realizzata il primo gennaio 1966;
- la medesima planimetria è stata utilizzata per la DIA del 30 aprile 2004 che, pertanto, ha fornito una falsa rappresentazione dell’evoluzione dell’immobile;
b) con ordinanza n. 80 del 30 aprile 2024, ha nuovamente ingiunto la demolizione dell’intero manufatto, dando atto non solo dell’intervento annullamento in autotutela della DIA del 2004 su riportato, ma anche dell’avvenuto accertamento che la demolizione del “vano rurale – torretta di un vano a confine” è stata realizzata tra il 2000 e il 2004, portando così alla configurazione dell’immobile, il tutto senza titoli abilitativi e in zona di rispetto cimiteriale, inedificabile già in forza del R.D. n. 1265 del 24 luglio 1934.
2. Con il presente mezzo di tutela, la parte ricorrente insorge avverso i predetti atti deducendone l’illegittimità a mezzo di cinque articolati motivi di ricorso.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 luglio 2024, poi riformata dal Consiglio di Stata con ordinanza n. -OMISSIS- del 18.9.2024.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024.
3.1 Ad integrazione delle circostanze di fatto su rappresentate, giova precisare che il Comune è pervenuto alla datazione dell’intervento edilizio nel suo complesso tra il 2000 e il 2004, mediante demolizione e ricostruzione di entrambi i trulli, rectius di un vano torretta e di un trullo in base:
- alla cartografia storica di cui allo stralcio di mappa catastale del 1973, dalle ortofoto storiche e agli stralci della Carta Tecnica Regionale del febbraio 1999 e agosto 2004 (C.T.R.);
- alla variazione dimensionale del vanno riportato nella C.T.R. del 1999;
- alla verifica della tecnica costruttiva di recente fattura;
- alle stesse conclusioni rassegnate in via dubitativa dalla perizia di parte.
Va da sé che l’eventuale realizzazione dell’intera villa tra il 2000 e il 2004 tramite demolizione e ricostruzione senza il rilascio di alcun titolo non può che essere sanzionata con la demolizione dell’intero immobile, stante l’inapplicabilità, anche solo in astratto, della fiscalizzazione ex art. 33 del T.U.Ed., trattandosi di opere realizzate tutte in area senz’altro inedificabile e non sussistendo, quindi, alcuna parte dell’edificato legittima.
3.2 Giova, altresì, precisare che la sentenza n. -OMISSIS- del 2024 di questo Tribunale non contiene alcun accertamento circa la datazione di realizzazione degli interventi edilizi per cui è causa.
Il riferimento alla legittimità della trasformazione del primo trullo in torretta e alla data di avvenuta trasformazione del secondo trullo, infatti, è espressa in forma dubitativa:
“ Come dedotto dalla ricorrente , la parte corrispondente alla trasformazione del primo trullo sembrerebbe legittima, in quanto realizzata all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, prima dell’entrata in vigore del P.R.G. del Comune di -OMISSIS- che imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta. La parte corrispondente al secondo trullo (oggi integralmente unita al primo), è stata oggetto di trasformazione, ma – stando a quanto asserito dalla ricorrente – in un periodo antecedente al 1967, cioè prima che il legislatore introducesse norme di pianificazione per le aree rurali.
È vero che su tali circostanze non vi è certezza e che la ricorrente non le ha provate… ”.
Trattasi, con tutta evidenza, di un mero obiter , fuori dal perimetro del decisum .
Decisum che va individuato nell’accertamento che “ il bene della ricorrente è stato oggetto (ciò è incontestato) di un intervento di manutenzione ordinaria, nell’anno 2004, allorquando era di proprietà della madre della ricorrente, comunicato con d.i.a. del 30.04.2004, sulla quale l’U.t.c., a suo tempo, nulla ebbe da obiettare. Tale ultimo rilievo è da ritenersi rilevante e assorbente: è mancata da parte del Comune una fase di autotutela, vale a dire l’annullamento di quella d.i.a.; quand’anche non si trattasse, come afferma il Comune, di una manutenzione ordinaria, bensì di una ristrutturazione integrale (con trasformazione del trullo in villetta), il Comune avrebbe dovuto prioritariamente annullare d’ufficio il titolo edilizio e non l’ha fatto ”.
Giudicando sulla legittimità della pregressa ingiunzione di demolizione e, segnatamente, sulla parte in cui il Comune ha ritenuto che anche la trasformazione del 1948 del primo trullo in torretta fosse abusiva, la sentenza n. -OMISSIS- del 2024 ha osservato che “ il Comune pretenderebbe ora di applicare una sanzione introdotta nel 1967 a una violazione che esso stesso considera commessa presumibilmente nel 1948, al netto delle ulteriori variazioni sopravvenute ma di cui non si specifica l’entità e che sembrerebbero coperte dalla d.i.a. del 30.04.2004, mai annullata dal Comune. L’indeterminatezza sull’entità delle modifiche apportate ai manufatti del 1948 si traduce in un difetto istruttorio e in una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, ugualmente rilevanti ai fini della decisione di causa ”.
I provvedimenti impugnati in questa sede, come emerge da esposto al punto 1.2, e come già ritenuto in sede cautelare, hanno dato corretta esecuzione di quanto deciso nella sentenza n. -OMISSIS- del 7.3.2024, che ha fatto naturalmente “ salva la facoltà del Comune di rideterminarsi in ordine alla posizione della ricorrente, previa una nuova e più accurata istruttoria ”.
La DIA del 2004 è stata annullata e l’incertezza sulle modifiche apportate al manufatto del 1948 (ovvero alla torretta) sono state eliminate, avendo appurato il Comune che, tra il 2000 e il 2004, entrambi i manufatti esistenti sul suolo sono stati demoliti e ricostruiti dando vita all’attuale “casa di campagna”.
4. Tanto premesso, il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
4.1 Evidentemente infondato, alla luce di quanto appena chiarito sul contenuto della sentenza n. -OMISSIS- del 2024, è il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione ed elusione del giudicato dalla stessa portato.
Giudicato che, invece, è stato correttamente eseguito nella sua portata annullatoria e conformativa.
4.2 Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, che si appunta sulla determinazione di annullamento in autotutela della DIA del 2004.
Come è noto, il limite temporale di dodici mesi all’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 non opera allorché il privato, indipendentemente da qualunque accertamento in sede penale, abbia falsamente rappresentato lo stato di cose preesistente inducendo in errore la P.A. ( ex multis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 29/03/2023, n. 3224).
E che la dichirazione contenuta nella variazione catastale di ampliamento e nella DIA annullata del 2004 circa la realizzazione degli interventi il primo gennaio 1966 non sia corrispondete al vero non è neanche contestata dalla parte ricorrente.
4.3 Anche il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente assume che il vano torretta sarebbe stato semplicemente traslato e non demolito fra il 2000 e il 2004 è infondato.
La stessa parte ricorrente afferma, nell’atto introduttivo del giudizio, che dalle tavole ufficiali del “Piano Particolareggiato della Zona -OMISSIS-”, emerge che” tra il 1980 ed il 1988 tanto il c. d. trullo adiacente a quello più antico quanto quest’ultimo (cioè la “Torretta” sul confinee) risultano esser perfettamente riconoscibili, cartografati e riportati negli elaborati richiamati. Pertanto, a tale data (1988), il vano-torretta sul confine ed il trullo adiacente risultano pacificamente esistenti con la sagoma raffigurata e la cartografia storica, sulla base di un atto proveniente dal Comune”.
La loro sostituzione tra il 2000 e il 2004, rectius , anche solo dopo il 1988, con la casa di campagna senza alcun titolo è condizione necessaria e sufficiente a legittimare l’avversato ordine di demolizione, stante la sicura vigenza del vincolo d’inedificabilità assoluta in forza delle NTA del PRG e dell’art. 33 del R.D. n. 1264 del 1934.
La parte ricorrente deduce una ipotetica traslazione senza darvi alcun principio di prova (invoca, infatti, una inammissibile verificazione esplorativa), allorquando, invece, il Comune ha dato prova di aver ricostruito accuratamente le vicende dell’immobile mediante l’analisi di cartografie ufficiali.
Il motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
4.4 Analoga sorte spetta al quinto motivo in quanto l’asserito assentimento di rilevanti edifici residenziali, con volumetria di 9 mc/mq, addirittura all’interno della fascia di rispetto cimiteriale dei m 200, non inficia la legittimità dei provvedimenti gravati, essendo noto che la legittimità dell'operato della pubblica Amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
4.5 Con il primo motivo, la parte ricorrente si duole del fatto che il Comune “ha direttamente adottato gli atti impugnati senza alcun avviso di avvio del nuovo procedimento, in aperta violazione dei principi in rubrica indicati. La violazione appare tanto più grave ove solo si consideri che il primo dei due provvedimenti gravati era atto di secondo grado, in quanto annullava una d.i.a. presentata e consolidatasi ben vent’anni prima”.
Come è noto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/1990 non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato, circostanza che ricorre ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un'attività vincolata.
Anche a voler ritenere che, nel caso di specie, siano state violate le garanzie procedimentali, è evidente, alla luce dell’accertato carattere abusivo dell’intervento edilizio per cui è causa, il carattere doveroso dell’attività repressiva effettuata dal Comune.
5. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della complessità fattuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.