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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 49-3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Frojo Presidente
dott.ssa Meri Papalia Giudice
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel nel procedimento R.G. n. 49-3/2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Va premesso che, con ricorso ai sensi degli artt. 37, 40, 44, co. 1, lett. a), 84, co. 2 e 120-bis del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII), depositato ed iscritto a ruolo in data 23.05.2024, la società Parte_1
C.F. con sede legale in Villanova
[...] P.IVA_1
Canavese (TO), alla via Aiassa 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto
Colombo del Foro di Monza, ha chiesto di poter accedere ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa, con riserva di depositare proposta, piano, accordi e documenti nei termini fissandi dal Tribunale.
-ritenuta la propria competenza, il Tribunale ha avviato il procedimento stabilendo, con decreto del 25.05.2024, il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di rito e nominato il Commissario Giudiziale nella persona del
Dott. Nel contempo, sono state confermate le misure protettive Persona_1 richieste per la durata di centoventi [120] giorni, in seguito prorogate (decreto
09.11.2024) sino al 31.12.2024 e nuovamente prorogate (decreto 20.12.2024) sino al 20.02.2025.
Con successiva domanda ex art. 47 CCII del 26.9.2024, corredata da
Relazione ex art. 87, co. 3, CCII ed integrata con le attestazioni ex artt. 84, co. 2
Part 5, 88 co. 2 e 95, co. 2, CCII la società ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale diretta ed indiretta.
L'istruttoria svolta ha evidenziato la carenza delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità del concordato preventivo proposto, tanto che all'udienza del
18.02.2025, il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover instare per la liquidazione giudiziale, anche a causa della rilevante esposizione debitoria della ricorrente nei confronti dell'erario.
Alla luce delle circostanze qui sinteticamente descritte, con motivato decreto
Collegiale del 21.02.2025 il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del piano di concordato preventivo proposto, aprendo contestualmente una procedura per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, in base all'istanza verbalizzata del Pubblico Ministero.
Il procedimento è stato rubricato R.G. 49-3/2024 e con separato atto del Part 04.04.2025 la ricorrente ha poi aderito, da ulitmo, all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla ed il Parte_2 procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
A questo punto il Tribunale:
- ribadita la propria competenza, in ragione della sede legale della ricorrente;
- osservato che risulta superato il limite di esenzione di cui all'art. 2, co. 1, lett.
d), CCII quanto meno con riferimento all'esposizione debitoria che, nei soli confronti dello Stato e di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, supera i 7,8 milioni di euro (cfr. comunicazione di Agenzia delle Entrate
Riscossione 3.3.2025); osservato che lo stato di decozione della società emerge palese dai bilanci e dalle situazioni contabili depositate in atti e da quanto si deduce nell' istanza di adesione all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, risultando ampiamente superati i limiti di esenzione di cui all'art. 2 comma I lett. d) D.lgs.
14/2019;
- osservato che lo stato di decozione della società, emerge anche dai pareri resi dal Commissario Giudiziale nelle fasi precedenti all'attuale procedura;
- osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
3
- osservato che, ai sensi dell'art. 150 CCII, al provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;
- ricorrendone evidenti gli estremi;
- ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dr Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della SEA – a socio unico (C.F. e P.IVA Parte_1
), iscritta al n. TO - 1165593 R.E.A. della Camera di Commercio P.IVA_1 di Torino, con sede legale in Villanova Canavese (TO) Via Aiassa n.23, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a 4
depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, co.
4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e 5
connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII ed a dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA al Curatore:
− di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 c.p.c.;
− di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
− di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
− entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori 6
e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
− di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 11.07.2025 h. 11.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la CP_1 realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, 7
che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZDU
1ZWNiNDhk%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_1
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto 8
se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
− entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
− entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 04.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Frojo Presidente
dott.ssa Meri Papalia Giudice
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel nel procedimento R.G. n. 49-3/2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Va premesso che, con ricorso ai sensi degli artt. 37, 40, 44, co. 1, lett. a), 84, co. 2 e 120-bis del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII), depositato ed iscritto a ruolo in data 23.05.2024, la società Parte_1
C.F. con sede legale in Villanova
[...] P.IVA_1
Canavese (TO), alla via Aiassa 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto
Colombo del Foro di Monza, ha chiesto di poter accedere ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa, con riserva di depositare proposta, piano, accordi e documenti nei termini fissandi dal Tribunale.
-ritenuta la propria competenza, il Tribunale ha avviato il procedimento stabilendo, con decreto del 25.05.2024, il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di rito e nominato il Commissario Giudiziale nella persona del
Dott. Nel contempo, sono state confermate le misure protettive Persona_1 richieste per la durata di centoventi [120] giorni, in seguito prorogate (decreto
09.11.2024) sino al 31.12.2024 e nuovamente prorogate (decreto 20.12.2024) sino al 20.02.2025.
Con successiva domanda ex art. 47 CCII del 26.9.2024, corredata da
Relazione ex art. 87, co. 3, CCII ed integrata con le attestazioni ex artt. 84, co. 2
Part 5, 88 co. 2 e 95, co. 2, CCII la società ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale diretta ed indiretta.
L'istruttoria svolta ha evidenziato la carenza delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità del concordato preventivo proposto, tanto che all'udienza del
18.02.2025, il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover instare per la liquidazione giudiziale, anche a causa della rilevante esposizione debitoria della ricorrente nei confronti dell'erario.
Alla luce delle circostanze qui sinteticamente descritte, con motivato decreto
Collegiale del 21.02.2025 il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del piano di concordato preventivo proposto, aprendo contestualmente una procedura per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, in base all'istanza verbalizzata del Pubblico Ministero.
Il procedimento è stato rubricato R.G. 49-3/2024 e con separato atto del Part 04.04.2025 la ricorrente ha poi aderito, da ulitmo, all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla ed il Parte_2 procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
A questo punto il Tribunale:
- ribadita la propria competenza, in ragione della sede legale della ricorrente;
- osservato che risulta superato il limite di esenzione di cui all'art. 2, co. 1, lett.
d), CCII quanto meno con riferimento all'esposizione debitoria che, nei soli confronti dello Stato e di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, supera i 7,8 milioni di euro (cfr. comunicazione di Agenzia delle Entrate
Riscossione 3.3.2025); osservato che lo stato di decozione della società emerge palese dai bilanci e dalle situazioni contabili depositate in atti e da quanto si deduce nell' istanza di adesione all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, risultando ampiamente superati i limiti di esenzione di cui all'art. 2 comma I lett. d) D.lgs.
14/2019;
- osservato che lo stato di decozione della società, emerge anche dai pareri resi dal Commissario Giudiziale nelle fasi precedenti all'attuale procedura;
- osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
3
- osservato che, ai sensi dell'art. 150 CCII, al provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;
- ricorrendone evidenti gli estremi;
- ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dr Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della SEA – a socio unico (C.F. e P.IVA Parte_1
), iscritta al n. TO - 1165593 R.E.A. della Camera di Commercio P.IVA_1 di Torino, con sede legale in Villanova Canavese (TO) Via Aiassa n.23, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a 4
depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, co.
4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e 5
connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII ed a dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA al Curatore:
− di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 c.p.c.;
− di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
− di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
− entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori 6
e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
− di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 11.07.2025 h. 11.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la CP_1 realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, 7
che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZDU
1ZWNiNDhk%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_1
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto 8
se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
− entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
− entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 04.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 9