Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 193 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti
[...] dall'Avv. Angelo Pandolfo, elettivamente domiciliata in Salerno, al Largo Col. Michele d'Avossa n. 1;
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Maria Michela Albano, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Carducci, n. 1;
PARTE APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentate p.t, parte Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Vertullo, elettivamente domiciliata in Vallo della
Lucania (SA), alla Via G. Murat, n. 20;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1692/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29.3.2018 l'Architetto proponeva opposizione avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 10020180008231953000 notificatale il 14.3.2018 dall' Controparte_2
, mediante la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.465,12 a titolo di
[...]
contributi integrativi e soggettivi, oltre interessi e sanzioni, sul presupposto che gli stessi fossero dovuti ad per il periodo 2003 – 2013 e per l'anno 2017. Contestava il diritto rivendicato da , Parte_1 Parte_1
eccependo a tal riguardo la prescrizione delle pretese relative agli anni 2003 – 2013, nonché
l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla per i periodi successivi al 13.7.2012, avendo Pt_1 cessato in quella data l'attività libero professionale con contestuale chiusura della partita iva.
Concludeva per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2003 – 2013 e della non debenza delle somme richieste per l'anno 2017.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6.8.2018 per l'udienza dell'11.9.2018 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale resisteva alle avverse domande, deducendo che la Pt_1
prescrizione era stata interrotta dalle lettere di messa in mora analiticamente indicate alle pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione e riconoscendo tuttavia che la pretesa contributiva relativa all'anno 2013 non era dovuta in quanto la professionista aveva cessato la propria attività nel 2012, sicché la Pt_1
aveva provveduto a ricalcolare il proprio credito, rideterminandolo in relazione ad un ammontare complessivo di euro 19.617,23. Con riferimento, poi, all'anno 2017 parte resistente evidenziava che alcuna richiesta di contributi era stata avanzata nei confronti della ricorrente. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso della ZZ e, in subordine, la condanna della ricorrente al pagamento dell'eventuale importo dovuto in base alle risultanze processuali.
Si costituiva altresì , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva sul presupposto che i vizi lamentanti dalla ricorrente nel proprio atto di opposizione attenevano unicamente al merito della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 1692/2020 pubblicata il 7.10.2020 il Tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese contributive relative all'anno 2013, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarava prescritti i crediti contributivi relativi agli anni 2003 – 2010 risultanti dalla cartella n. 10020180008231953000, condannando al pagamento della quota di Parte_1
4/5 delle spese di lite, compensata la residua quota. Quanto al regolamento di spese relativo al rapporto processuale tra la ricorrente e l' compensava integralmente le spese, Controparte_3
“considerato che l'accoglimento del ricorso attiene a motivi inerenti il merito della pretesa”.
A fondamento della decisione adottata con riferimento alle voci non oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere il Giudice di prime cure, rilevato preliminarmente che la cartella in oggetto non faceva riferimento a contributi per l'anno 2017 ed incentrata dunque l'attenzione sulle pretese creditorie oggetto della cartella n. 10020180008231953000 in relazione a crediti contributivi inerenti gli anni 2003 – 2012, formulava le seguenti considerazioni: l'unico motivo di opposizione formulato dalla in relazione ai crediti in questione si fondava sull'intervenuta prescrizione dei crediti stessi, e a CP_1
tal riguardo aveva dedotto nel proprio atto di costituzione di aver posto in essere nel corso Parte_1
degli anni numerosi atti interruttivi della prescrizione, inviando alla ricorrente a mezzo di posta raccomandata diversi atti di sollecito le cui copie erano state depositate in atti;
la difesa della CP_1
aveva tuttavia contestato la validità delle notifiche di tali atti interruttivi, producendo i certificati storici di residenza da cui emergeva che gli atti successivi all'anno 2011 erano stati inviati in luogo diverso dalla residenza della ricorrente e/o erano stati ritirati da soggetti non conviventi con quest'ultima; a tal riguardo l'opponente aveva dato prova dell'invalidità delle notifiche effettuate nel Comune di
Pontecagnano per il periodo successivo al 6.12.2007, atteso che da tale data la ricorrente era emigrata nel comune di Gaiba, nonché delle notifiche effettuate nel periodo antecedente il 22.5.2015 presso la via
Sardone del comune di Giffoni Valle Piana, avendo la ricorrente risieduto in tale via solo nei periodi dal
6.12.2007 al 21.5.2013 e dal 22.5.2015 in poi;
gli elementi di cui sopra emergevano dai certificati storici di residenza rilasciati dagli enti comunali interessati, e dunque, quanto agli atti depositati da , Parte_1
gli stessi assumevano efficacia interruttiva, in quanto conoscibili dalla destinataria, limitatamente a quelli relativi al periodo antecedente al dicembre del 2007 ed a quelli notificati, rispettivamente, il
29.7.2016, il 27.12.2016 e il 5.6.2017, laddove invece gli altri atti non risultavano idonei a produrre effetti interruttivi in quanto non risultavano recapitati presso l'indirizzo del soggetto destinatario;
ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario non coincideva necessariamente con i luoghi di individuazione delle persone fisiche
(domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo comunque identificarsi “in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario
e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo”, e, tuttavia, nel caso di specie a fronte della contestazione del destinatario in merito all'esistenza di un collegamento con il luogo di invio e ricezione della dichiarazione, gravava sulla parte che invocava l'efficacia interruttiva dei predetti atti l'onere di dimostrare l'operatività della presunzione, specialmente in un'ipotesi in cui “non vi siano ragioni per ritenere che la destinataria avesse la propria dimora, la propria residenza ovvero il proprio domicilio nei luoghi di invio”; andava dunque accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, “limitatamente alle pretese afferenti agli anni 2003 - 2010, risultando detto termine di prescrizione quinquennale ampiamente maturato alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta il 14.3.2018”; non risultavano, al contrario, prescritte le pretese contributive e sanzionatorie riferite agli anni 2011 e 2012, in quanto le raccomandate inviate negli anni 2016 e 2017 presso l'indirizzo di residenza dell'opponente avevano utilmente spiegato efficacia interruttiva della prescrizione, a nulla rilevando che il ritiro materiale dell'atto fosse stato effettuato da parte di un familiare non convivente.
Con atto di appello depositato il 6.4.2021 impugnava la sentenza di primo grado e, richiamate Parte_1
le disposizioni in tema di previdenza obbligatoria degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, evidenziava in fatto che: tutti gli iscritti al relativo Albo ed esercenti con continuità la libera professione erano tenuti a comunicare annualmente ad i dati reddituali relativi all'attività professionale Parte_1 svolta, ex art. 16 L. 6/1981; l'Arch. era iscritta all'Albo degli architetti di Salerno dal Controparte_1
05.01.2000 e dal 03.01.2000 al 13.07.2012 era stata in possesso di partita IVA n. per P.IVA_1
l'esercizio della libera professione di architetto, venendo dunque iscritta, in presenza dei relativi presupposti, ad dal 05.1.2000 al 13.7.2012; la ricorrente non aveva versato in favore di Parte_1
i contributi obbligatori dal 2003 al 2012 oltre sanzioni ed interessi, per una somma Parte_1 complessiva pari ad euro 19.617,23; nonostante i numerosi solleciti di pagamento di cui all'allegato n. 5 fascicolo di parte di primo grado, la professionista non aveva provveduto al versamento delle somme dovute ad , la quale aveva demandato la riscossione all'Agente competente, sicché in data Parte_1
14.3.2018, l'organo di riscossione aveva notificato all'Arch. la cartella di pagamento n. 100 CP_1
2018 00082319 53 000.
Tanto evidenziato in fatto, l'appellante sosteneva l'erroneità della pronuncia di primo grado con riferimento, in particolare, al profilo del mancato decorso della prescrizione quinquennale del credito vantato da nei confronti dell'Arch. evidenziando i seguenti aspetti: A) in Parte_1 Controparte_1 primo grado la ricorrente aveva contestato l'idoneità interruttiva della prescrizione delle sole note di messa in mora depositate da in sede di costituzione in giudizio con riferimento agli anni Parte_1
successivi al 2011, deducendo che sarebbero state inviate in luogo diverso dalla residenza anagrafica della ricorrente, tanto nei termini di cui al verbale di udienza dell'11.9.2018, sicché il Giudice di prime cure aveva violato il divieto di decidere ex art. 112 c.p.c. ultra petita partium e, dunque, le raccomandate del 12.12.2006, del 20.12.2006, del 9.10.2007, del 28.12.2007, del 18.06.2008, del 19.12.2008, del
17.07.2009, del 19.10.2010 e del 17.10.2011, per stessa ammissione della contribuente, dovevano ritenersi giunte nella sfera di conoscenza della professionista e risultavano dunque idonee ad interrompere la prescrizione;
B) in ogni caso tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate nel corso del tempo da alla erano stati sottoscritti da uno dei familiari della ricorrente;
Parte_1 CP_1
come precisato dalla Suprema Corte, in caso di raccomandata non era ravvisabile alcuna nullità ove l'avviso venisse sottoscritto da persona comunque rinvenuta nell'abitazione quantunque non risultasse la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare nelle forme prescritte l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che aveva sottoscritto l'avviso; tenuto conto di ciò le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate da all'Arch. dimostravano che le stesse erano state consegnate a Parte_1 CP_1
persona idonea alla ricezione della corrispondenza in un luogo riconducibile alla professionista, sicché doveva presumersi fino a prova contraria che le note relative alle messe in mora fossero entrate nella sfera di conoscenza della contribuente;
C) sulla base poi degli stessi certificati di residenza prodotti dalla ricorrente all'udienza del 11.09.2018 emergeva che l'Arch. era stata residente nel Comune CP_1
di Pontecagnano, via San Francesco n. 70, dal 6.3.1974 al 6.12.2007, nel Comune di Giffoni Valle
Piana, via Sardone, dal 6.12.2007 al 21.5.2013, nel Comune di Gaiba dal 22.5.2013 al 21.5.2015 ed infine nel Comune di Giffoni Valle Piana, via Sardone, dal 22.5.2015 in poi, sicché erano state certamente inviate nel luogo di residenza della professionista le note di messa in mora, prodotte in atti da
, del 12.12.2006, del 20.12.2006, del 09.10.2007, del 19.10.2010, del 17.10.2011, del Parte_1
13.07.2016, del 29.11.2016 e del 24.05.2017, e, pertanto, non risultando contestato dalla che il CP_1
contenuto delle note di messa in mora fosse idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto contenente la esplicita volontà di esigere le somme dovute alla sulla base degli allegati prospetti riepilogativi Pt_1
degli importi relativi alle annualità in questione ed alle relative sanzioni, alcun credito indicato nella cartella esattoriale n. 100 2018 00082319 53 000 risultava dunque prescritto.
Tanto dedotto chiedeva alla Corte di “accertare e dichiarare che il credito di Parte_1 Parte_1
relativo alle annualità dal 2003 al 2010 indicato nella cartella di pagamento n. 100 2018 00082319 53
000 non è prescritto, con conseguente condanna dell'Arch. al versamento in favore di Controparte_1
della contribuzione relativa agli anni dal 2003 al 2012, per una somma complessiva pari ad € Parte_1
19.617,23”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nell'ambito del presente giudizio CP_1
resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto,
[...]
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, infine, altresì insistendo per la declaratoria del Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, “con ogni consequenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite”.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello di va accolto in ragione di quanto si dirà. Parte_1
Va preliminarmente rilevato come da un lato l'appellante non abbia espressamente formulato alcuna censura nel proprio atto di impugnazione con riferimento al capo di pronuncia relativo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere in merito alle pretese contributive relative all'anno 2013 e, dall'altro, l'appellata non abbia proposto alcuna impugnazione incidentale con riferimento al CP_1
capo della sentenza di primo grado mediante il quale è stata disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla stessa nella precedente fase processuale con riferimento alle pretese contributive e sanzionatorie riferite agli anni 2011 e 2012.
Con riferimento ai profili di cui sopra deve dunque ritenersi intervenuto il relativo consolidamento processuale, dovendosi in ogni caso rammentare che, come chiarito in termini di principio generale dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III 31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa) ha invero ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico-giuridico.
Tanto chiarito, va in fatto rilevato come nel primo grado di giudizio siano state depositate da le Parte_1
seguenti note interruttive della prescrizione: le raccomandate AR del 12.12.2006, del 20.12.2006, del
09.10.2007, del 28.12.2007, del 18.06.2008, del 19.12.2008 e del 17.07.2009, inviate nel “Comune di
Pontecagnano, via San Francesco n. 70”; le raccomandate AR di messa in mora del 19.10.2010, del
17.10.2011, del 23.06.2014, del 13.07.2016, del 29.11.2016 e del 24.05.2017, inviate nel Comune di
Giffoni Valle Piana, loc. Sardone (doc. 5 fascicolo di parte di primo grado).
Al riguardo va rilevato come la ZZ all'udienza dell'11.9.2018, ovvero nella prima occasione processuale utile successiva alle deduzioni difensive di ed alla correlata produzione in giudizio Parte_1
delle lettere di messa in mora inviate nei termini alla professionista, abbia specificamente contestato che i soli atti successivi all'anno 2011 (cfr. verbale di udienza) fossero stati inviati in luogo diverso dalla residenza della ricorrente e/o erano stati ritirati da familiari non conviventi con quest'ultima ed in ogni caso non idonei a ricevere l'atto, sicché rispetto alle comunicazioni precedenti non risulta essere stata posta in essere dalla ricorrente alcuna specifica messa in discussione delle relative deduzioni e risultanze documentali. Con riferimento al profilo appena esposto, è il caso di rammentare i principi espressi più volte dalla
Suprema Corte in subiecta materia, recentemente anche da Cass. civ. n. 10860/2011, con riferimento all'architettura di tutto il sistema processuale e, in particolare ai meccanismi correlati al carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena nonché l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti ed altresì al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., sicché, come già affermato da Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2005, n.
12636, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
A completamento di quanto fin qui esposto in punto di diritto va in ogni caso precisato che la contestazione non può comunque essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 8933/2009, 5356/2009, 18202/2008, 10182/2007).
Tanto precisato, va poi rilevato come, sulla base degli stessi certificati di residenza prodotti dalla ricorrente in data 10.09.2018 per l'udienza dell'11.09.2018, emerga che l'Arch. sia stata CP_1
residente nel Comune di Pontecagnano, via San Francesco n. 70, dal 6.3.1974 al 6.12.2007, nel Comune di Giffoni Valle Piana, loc. Sardone, dal 6.12.2007 al 21.5.2013, nel Comune di Gaiba dal 22.5.2013 al
21.5.2015 ed infine nel Comune di Giffoni Valle Piana, loc. Sardone, dal 22.5.2015 in poi.
I suddetti cambi di residenza non risultano essere stati comunicati dalla ricorrente ad . Parte_1
Con riferimento agli atti di messa in mora di cui sopra risulta allora applicabile il principio espresso da
Cass. civ. Sez. V Sent., 28/12/2016, n. 27129, la quale, in tema di atti tributari ma sulla base di considerazioni di carattere generale pertinenti anche con riferimento al caso di specie, ha rilevato come la disciplina delle notificazioni dei suddetti atti si fondi sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio interessato, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittimerebbe comunque l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio per ultimo noto.
In ogni caso, sempre con riferimento alle missive di messa in mora sopra richiamate, vanno evidenziati due ulteriori elementi. Va innanzitutto rilevato che, avuto riguardo all'indirizzo presso il quale sono state inviate le predette missive come anche agli stessi certificati di residenza prodotti dalla ricorrente, appare fondata la prospettazione dell'appellante secondo cui le raccomandate del 12.12.2006, del 20.12.2006, del
9.10.2007, del 28.12.2007, del 18.06.2008, del 19.12.2008, del 17.07.2009, del 19.10.2010 e del
17.10.2011 devono ritenersi giunte nella sfera di conoscenza della professionista, risultando dunque idonee ad interrompere la prescrizione, in assenza, oltretutto, di specifiche contestazioni della in CP_1
ordine ad eventuali carenze contenutistiche dei predetti atti.
Sempre con riferimento alle missive cui ha complessivamente fatto, poi, i relativi avvisi di ricevimento risultano sottoscritti da soggetti in relazione ai quali parte ricorrente si è limitata a contestare il rapporto di convivenza nonché la relativa abilitazione a ricevere gli atti ma non ha specificamente dedotto l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che aveva sottoscritto l'avviso, non fornendo comunque in giudizio persuasiva prova di essere stata nell'impossibilità di averne notizia>> (arg. ex art. 1335 c.c.), in assenza in ogni caso di prova in atti di rituale comunicazione alla da parte del contribuente delle varie modificazioni di indirizzo poste in Pt_1 essere da quest'ultima.
Ritenuta dunque, per le ragioni fin qui esposte, la fondatezza dell'appello principale di , può Parte_1 ora procedersi ad esaminare l'appello incidentale proposto da CP_4
Deve evidenziarsi, infatti, a riguardo, che nel costituirsi in giudizio, l' Controparte_3
non si è limitata a resistere all'avverso gravame, ma ha richiesto espressamente una
[...]
pronuncia della declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva non adottata dal primo Giudice, tanto sulla base di deduzioni difensive sostanzialmente riconducibili ad un appello incidentale teso alla
(parziale) riforma della decisione adottata dal primo Giudice.
L'appello incidentale promosso dalla stessa, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, non avendo provveduto l' alla notifica dello stesso, in particolare alla CP_3 CP_1
Come recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente (cfr. a titolo esemplificativo, Cass.
26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839).
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass. 19/01/2016, n.
837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. 3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle
Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione.
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952; Cass. 3/08/2005, n.
16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva). L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
infine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1. (Cass. sez. III, 17/05/2022,
n.15726).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass.
S.U. n. 5700 del 2014). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. (Cass. civile sez. lav., 03/07/2018,
n. 17368).
Per le considerazioni che precedono la sentenza va dunque riformata nei termini sopra esposti.
Le spese del doppio grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell'appellante e tenuto conto del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo. Con riferimento al rapporto processuale tra la ed già il Giudice di primo grado ha CP_1 CP_4 compensato le spese del giudizio di primo grado in quanto “l'accoglimento del ricorso attiene a motivi inerenti il merito della pretesa”. Sempre con riferimento al rapporto processuale in questione, ritiene la
Corte di dover compensare anche le spese del presente grado di giudizio, attesa le rispettive posizioni di complessiva soccombenza delle suddette parti in relazione all'esito del presente giudizio di impugnazione.
Atteso il contenuto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 con riferimento al solo appello incidentale di . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 6.4.2021 da Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...] CP_1
ed in persona del legale rappresentante p.t., avverso la
[...] Controparte_3
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1692/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che Parte_1
per il resto conferma, rigetta la domanda di con riferimento ai crediti contributivi Controparte_1
relativi agli anni 2003 – 2010 risultanti dalla cartella n. 10020180008231953000; dichiara improcedibile l'appello incidentale di;
Controparte_3
condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio in relazione alla posizione di Controparte_3
;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento all'appello incidentale di . Controparte_3
Salerno, 24.2.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)