TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2257
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017 per disparità di trattamento tra magistrati ordinari e onorari

    Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la rimessione alla Corte Costituzionale. La recente riforma (legge 51/2025) ha introdotto una graduazione sanzionatoria anche per i magistrati onorari. Inoltre, le differenze tra magistrati ordinari e onorari sono giustificate da ragioni oggettive legate alla diversa natura del reclutamento e delle funzioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017; eccesso di potere per travisamento del fatto, errata e falsa motivazione, inesistenza del presupposto, sviamento, errata ed omessa valutazione delle memorie difensive, violazione del principio di buona fede e presunzione di innocenza.

    Il Collegio ritiene che la condotta del ricorrente, consistente nell'inviare un tecnico per effettuare operazioni di 'bonifica' presso lo studio di un collega indagato, sia di per sé sufficiente a compromettere il prestigio delle funzioni, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'inutilizzabilità delle prove nel processo penale non ne preclude la rilevanza ai fini disciplinari o amministrativi in questo contesto. La condotta è contraria ai doveri di imparzialità, correttezza e riserbo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2257
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2257
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo