Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02464/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia del 21.11.2024, con cui si è disposta la sua revoca dall’incarico di giudice onorario di pace, sede di Torre Annunziata; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 16.10.2024; della delibera, di correzione di errore materiale, del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 13.11.2024; del verbale della Corte di Appello di Napoli – Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma, n. 305, del 13.5.2024; della comunicazione via pec del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata dell08.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NG NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 21.11.2024, con cui si è disposta la sua revoca dall’incarico di giudice onorario di pace, sede di Torre Annunziata; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 16.10.2024; della delibera, di correzione di errore materiale, del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 13.11.2024; del verbale della Corte di Appello di Napoli – Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma, n. 305, del 13.5.2024; della comunicazione via pec del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata dell’8.1.2025.
In sintesi è accaduto: che il ricorrente in data 19.9.2018 è stato indagato per i delitti di cui agli artt. 319 ter, 100, 378 c.p. nell'ambito di un’indagine avviata dalla Procura di Torre Annunziata per associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe assicurative e falsi sinistri, nell’ambito della quale sarebbero stati coinvolti anche alcuni magistrati onorari del distretto; e, in effetti, il ricorrente è stato attinto da misura cautelare personale impositiva degli arresti domiciliari; che in considerazione dell'applicazione della predetta misura di limitazione della libertà personale e, soprattutto, in ragione dei capi di imputazione, il Presidente della Corte d’Appello di Napoli, ritenendo che potesse sussistere anche un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 21, commi 5-9 del d.lgs. 116/2017, nonché ai sensi dell’art. 17, comma 5 del DPR 198/2000, ha formalmente contestato al ricorrente in data 18.10.2018 di avere tenuto, in ufficio e fuori, una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli; che con ulteriore decreto, assunto nella stessa data, il medesimo Presidente ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale, per ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie; che, nondimeno, essendosi rilevato gli addebiti disciplinari fossero gravi, specifici e fondati su indagini, il Consiglio Giudiziario, su sollecito del Presidente, ha inoltrato al CSM una richiesta di sospensione cautelare del ricorrente nelle more della definizione del giudizio penale.
Pertanto, in data 16.1.2019 il CSM ha deliberato la sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il Ministro della Giustizia, proprio in conseguenza di tale deliberazione, in data 19.2.2019 ha decretato la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni di giudice onorario di pace.
Qualche tempo dopo, in data 3.10.2023, con delibera del 3.10.2023 è stato disposto “ di richiedere al Presidente della Corte di Appello di Napoli di voler fornire notizie sullo stato del procedimento penale riguardante il ricorrente e, se definito, di trasmettere copia del provvedimento in conseguenza emesso dal giudice, nonché di voler fornire informazioni sul procedimento di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 118, promosso confronti del predetto magistrato onorario ”.
A stretto giro, con nota del 9.11.2023 il Presidente della Corte di Appello di Napoli ha trasmesso copia della sentenza di condanna n. 86/2023, nel frattempo intervenuta, emessa dal GIP di Nocera Inferiore il 24.3.2020, avverso la quale era stato proposto appello: il che aveva determinato, in attesa della formazione del giudicato, la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.
Tuttavia, in data 15.1.2024 il CSM – rilevato che i fatti contestati in sede di procedimento penale dovessero essere valutati ai sensi dell’art. 21, comma 5 del d.lgs. 116/2017, atteso che gli stessi potessero incidere negativamente sul prestigio delle funzioni attribuitegli – ha deliberato di chiedere al Presidente della Corte di Appello di Napoli di voler procedere alla tempestiva prosecuzione del procedimento disciplinare per l'adozione delle eventuali determinazioni di competenza, senza attendere l'esito del procedimento penale.
Di conseguenza il Presidente della Corte d’Appello di Napoli – preso atto della sentenza del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore n. 86 del 24.3.2023, di condanna del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale alla pena di mesi 5 e 10 giorni di reclusione – ha disposto la revoca della sospensione del procedimento disciplinare disposta con decreto del 18.10.2018 ed ha, quindi, riattivato il procedimento proponendo al Consiglio giudiziario l'applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione disciplinare della revoca.
Provvedimento, in effetti, disposto dal Consiglio giudiziario in data 13.5.2024.
Con l’impugnata deliberazione del 16.10.2024 il CSM ha condiviso la decisione sopra indicata, evidenziando che “ nell'attuale assetto normativo, e al di là delle prospettive di riforma, unica norma che viene in rilievo è quella di cui all'art. 21 d.lgs. 116 del 2017 ”; che “ la circostanza che la condotta materiale che integra la suddetta fattispecie sia anche oggetto di contestazione in un procedimento penale non crea alcun legame né inscindibile né tanto meno pregiudiziale tra i due procedimenti, purché, in sede amministrativa, quella che qui viene in rilievo, si dia conto dell'accertamento del fatto materiale stesso ”; che, comunque, il ricorrente “ ha sempre ammesso i fatti, pur affermando di avere inviato un tecnico assolutamente incapace di neutralizzare l'attività captativa in corso e al solo fine di tranquillizzare il collega che aveva appreso e gli aveva comunicato di essere sottoposto ad indagini ”; ha, inoltre, stigmatizzato che “ già solo l'essersi premurato di mandare un tecnico, sapendo dell'attività investigativa in corso e. anzi, proprio dopo averlo appreso, a prescindere dall'apprezzamento sulle capacità effettive del tecnico stesso, appare condotta difficilmente conciliabile con i doveri e con il prestigio della funzione ricoperta ”; che, anzi, “ dalle conversazioni intercorse tra il -OMISSIS- e l'altro onorario sottoposto ad indagini, intercettate e riportate nella ordinanza cautelare applicativa di misura personale in atti, si evince come il -OMISSIS-, con linguaggio sostanzialmente criptico, si preoccupasse di sapere se la visita del tecnico da lui inviato fosse stata fruttuosa (altro, dunque, che mera rassicurazione del collega in ansia perché sottoposto ad indagini), circostanza che rende inverosimili le prospettazioni difensive sulle reali intenzioni dell'agente ”; che, pertanto, “ il fatto storico nella sua materialità è indubbio, a prescindere dagli esiti del procedimento penale. e si palesa di una gravità assoluta certo inconciliabile con il ruolo svolto di magistrato onorario: è del tutto inconcepibile che un magistrato onorario, avendo appreso da un collega che questi è sottoposto ad indagini, gli fornisca il contatto di un tecnico al fine di interrompere l'eventuale attività captativa in corso (gravità che non muta, a ben vedere, anche se fatto al. solo scopo di tranquillizzare il collega indagato, specialmente se si considera che i soggetti coinvolti sono attori della giurisdizione) ”; ed ha, quindi, concluso che “ una volta ritenuto accertato il fatto e una volta evidenziatane la gravità. non può che essere disposta la revoca del magistrato onorario ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 21, COMMA 5, DEL D.LGS N.116, DEL 13.7.2017, IN RELAZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO (TRA MAGISTRATI ORDINARI ED ONORARI) IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 97, 105 E 106 DELLA CARTA COSTITUZIONALE - ISTANZA PER LA RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE ”.
In prima battuta, il ricorrente ha ribadito di aver prospettato, nel corso del procedimento disciplinare, la questione di legittimità sottesa alla considerazione secondo cui “ se dunque, per il magistrato ordinario una condanna penale di per sé non comporta automaticamente la sanzione più grave della rimozione, non si comprende, a parità di condizioni (esercizio della funzione giurisdizionale) qual è la ragione per cui non sono specificamente previste dal d.lgs 116/17: a) la graduazione delle sanzioni; b) la pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, nel momento in cui oggetto della condotta, disciplinarmente illecita, è proprio quella contestata penalmente. La disparità di trattamento, con violazione dell’art.3 Cost. è evidente, ancorché le condizioni sono le medesime, vale a dire l’esercizio della funzione giurisdizionale ” (cfr. pag. 6).
Il tutto ai fini della prospettazione della questione di costituzionalità riferita all’art. 21, comma 5 del d.lgs. 116/2017 in riferimento all’art. 76 della Costituzione perché difforme dal criterio stabilito dall’art. 2, comma 11, lett. a), b e c), della legge 57/2016, che a sua volta rinvia all’art. 9, comma 4 della legge 374/1991, abrogato dal d.lgs. 116/2017 per eccesso di delega.
Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale – che parimenti si sostanzierebbe nella dedotta disparità di trattamento tra magistrati togati ed onorari – è stato riferito alla disciplina di cui all’art. 33, comma 1, lett. b) del d.lgs. 116/2017, “ nella parte in cui, tra gli altri, dispone l'abrogazione dell'art.9, co.1), 3), 4) e 5) e dell'art.10 della L.21.11.1991, n.374, per eccesso di delega, nella misura in cui, il legislatore delegante, all'art.9. della L. n.57/16” avrebbe finito per “comprimere le sanzioni disciplinari, prevedute per i magistrati ordinari, dell'ammonizione, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico, alla sola revoca, per i magistrati onorari ”.
2°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 5, DEL D.LGS. N.116, DEL 13.7.2017, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 comma 1 E SS LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE, PER TRAVISAMENTO DEL FATTO – ERRONEA E FALSA MOTIVAZIONE - INESISTENZA DEL PRESUPPOSTO - SVIAMENTO - ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE PROCEDIMENTALI DIFENSIVE IN VIOLAZIONE DELL’ART.10 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE E DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA ”.
Con tale motivo si è dedotto che “ il fatto storico, che il dr. -OMISSIS-, informato dal collega Giudice di Pace, dr. -OMISSIS-, che lo stesso era sotto indagini (avendo ricevuto un avviso di richiesta di proroga di indagini relativo al reato di corruzione in atti giudiziari) lo avrebbe aiutato ad eludere le investigazioni della P.G., mandando al suo studio professionale un tecnico, per rilevare e neutralizzare eventuali supporti tecnici per intercettazioni, non corrisponde ad alcuna condotta che ha compromesso il prestigio delle funzioni di giudice di pace ” (cfr. pag. 10).
In sintesi, il ricorrente ha inteso minimizzare il ruolo dell’esperto di elettronica che sarebbe intervenuto presso lo studio legale del suo collega -OMISSIS- per rilevare strumentazione elettronica, posta per intercettazioni ambientali: il quale sarebbe stato “ un semplice elettricista ” (cfr. pag. 10); ha sottolineato che al predetto tecnico sarebbe stato chiesto di “ compiere una messinscena per porre fine alle psicosi dell’amico collega -OMISSIS- ”, tanto che si sarebbe “ presentato, con un semplice tester, presso lo studio legale dello stesso e non ha trovato alcunché ” (cfr., ancora, pag. 10); che, pertanto, si sarebbe trattato di “ un tentativo bonario ed inoffensivo non di intralciare la ricerca della verità, di ostacolare le indagini giudiziarie in essere, ma di tranquillizzare il collega -OMISSIS- ” (cfr. pag. 11).
Ha ribadito, poi, che “ se è pur vero che non è prevista, per il procedimento disciplinare a carico dei giudici onorari, una analoga norma di cui al comma 5 dell’art.12 del d.lgs 109/2006, per i procedimenti disciplinari a carico dei giudici ordinari, è di tutta evidenza che, se si addebita la stessa condotta, quale illecito disciplinare rientrante nella previsione dell’art. 21, comma 5, del d.lgs 116/17, oggetto della contestazione penale, è necessario verificare se il giudice penale, nei vari gradi di giurisdizione, la ritenga sussistente ” (cfr. pag. 12).
Ha, infine, dedotto che “ nell’attuale situazione, vale a dire la configurazione dell’illecito disciplinare solo sulla base della sentenza di primo grado, non solo l'an ma anche il quomodo della responsabilità disciplinare sono interamente determinati dalla decisione del giudice penale: al cui orizzonte conoscitivo e valutativo resta, però, del tutto estranea la questione se possa considerarsi proporzionata, rispetto allo specifico fascio di interessi di cui si fa carico la responsabilità disciplinare, la successiva sanzione della revoca del magistrato onorario. Se, dunque, il procedimento penale si dovesse definire in favore dell’avv. -OMISSIS-, con la formula il fatto non sussiste, e se il procedimento nelle more sia proseguito, l’eventuale sanzione di revoca si baserebbe su di un fatto non solo penalmente, ma anche disciplinarmente, irrilevante ” (cfr. pag. 14).
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (21.2.2025)
In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, fissata per il 28 gennaio 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 22.12.2025 il ricorrente ha reso noto che “ la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza n.-OMISSIS-/2025, depositata in data 11 luglio 2025, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata, assolvendo il Dr. -OMISSIS- con la formula “perché il fatto non costituisce reato” ”; che “ è entrata in vigore la legge n. 51 del 15 aprile 2025, la quale, all'art.1, ha modificato la disciplina sanzionatoria per i Magistrati onorari, introducendo un sistema di sanzioni graduate e superando l'automatismo della revoca previsto dalla normativa previgente ”; e che “ lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, con Circolare Prot. P13401/2025 del 28 luglio 2025, ha dato attuazione alla nuova disciplina, confermando l'abbandono del precedente automatismo sanzionatorio e dettando le nuove regole procedurali e sostanziali per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati onorari ” (cfr. pag. 2); che, pertanto, troverebbe applicazione “ al caso di specie, il principio, di derivazione penalistica ma estensibile a tutte le sanzioni di carattere punitivo-afflittivo, del “favor rei” (o della “lex mitior”), secondo cui, in caso di successione di leggi nel tempo, si applica la disposizione più favorevole al soggetto sanzionato, a meno che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo ” (cfr. pag. 4);
- nella memoria di replica del 7.1.2026 le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia; nel merito, hanno opposto che l’art. 21 del d.lgs. 116/2017 non riguarderebbe una fattispecie a connotazione disciplinare, cosicché “ pur se il provvedimento di revoca assume una connotazione sanzionatoria della violazione dei doveri professionali da parte del magistrato onorario, esso non è di carattere disciplinare poiché, come già detto, il legislatore delegato non ha inteso esercitare la delega che gli è stata conferita con riferimento a questo settore ” (cfr. pag. 3); si sono, altresì, opposte ai motivi di ricorso.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, non sono ravvisabili i presupposti per disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni dedotte dal ricorrente con il primo motivo, e ciò per due, sostanziali, ragioni.
Anzitutto, come è stato correttamente riportato dal ricorrente nella memoria conclusiva, l’art. 1 della legge 51/2025 ha novellato la disciplina di cui al d.lgs. 116/2017, introducendo l’art. 30 sexies, rubricato “ violazione dei doveri inerenti alle funzioni ”.
Tale disposizione, in particolare, prevede:
a) al comma 2 che “ il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 ”, cioè sarebbe a dire in caso di violazione dell’art. 20 del d.lgs. 116/2017 (“ il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni ”) e del successivo art. 29 bis (relativo all’impegno complessivo dei magistrati confermati);
b) al comma 3 che “ nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno ”.
Si è, pertanto, introdotta la graduazione sanzionatoria posta a base della doglianza fatta valere dal ricorrente.
In seconda battuta, i rilievi alla normativa che il ricorrente ha stigmatizzato come espressione di una disparità di trattamento devono, piuttosto, essere inquadrati, ad avviso del Collegio, come la conferma della preclusione di poter configurare una equiparazione incondizionata tra magistrati togati e onorari, il tutto sulla base di puntuali pronunciamenti della giurisprudenza, che si seguito si esplicitano.
Non è risalente la ribadita considerazione, da parte della Corte Costituzionale (17 marzo 2021, n. 41), che “ la regola generale del pubblico concorso è stata individuata come quella più idonea a concorrere ad assicurare la separazione del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato e la sua stessa indipendenza, a presidio dell’ordinamento giurisdizionale, posto dalla Costituzione, nel Titolo IV della sua Parte II, quale elemento fondante dell’ordinamento della Repubblica. Questa Corte ha da lungo tempo chiarito che il sistema generale di reclutamento mediante pubblico concorso è strumentale all’indipendenza della magistratura, osservando che, pur se la sua prescrizione, contenuta nell’art. 106, primo comma, Cost., costituisce essenzialmente una norma di garanzia di idoneità a esercitare le funzioni giurisdizionali, nondimeno la stessa concorre a rafforzare e a integrare l’indipendenza della magistratura (sentenza n. 1 del 1967), non diversamente dalla garanzia dell’inamovibilità (art. 107, primo comma, Cost.). Il concorso pubblico garantisce, da un lato, la possibilità di accesso alla magistratura ordinaria a tutti i cittadini, in aderenza al disposto dell’art. 3 Cost., evitando ogni discriminazione, anche di genere (sentenza n. 33 del 1960) e, da un altro, assicura la qualificazione tecnico-professionale dei magistrati, ritenuta condizione necessaria per l’esercizio delle funzioni giudiziarie. Mira infatti a verificare un iniziale standard uniforme di sapere giuridico, destinato ad affinarsi nel tempo, quale garanzia minima, ma essenziale, dell’esercizio della giurisdizione in modo neutrale. Questa Corte ha sottolineato in proposito che «la funzione della interpretazione ed applicazione della legge richiede il possesso della tecnica giuridica» da parte dei giudici togati (sentenza n. 76 del 1961) ”.
A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza 9 febbraio 2024, n. 1334, ha operato una pregevole ricostruzione del ruolo dei magistrati onorari, prendendo in esame alcune rilevanti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenze del 16 luglio 2020, C-658/18; e del 7 aprile 2022, C-236/20), dalle quali si sarebbe dovuto ricavare l’automatismo dell’equiparazione dei magistrati onorari a quelli togati.
In particolare, il giudice di seconde cure ha escluso la fondatezza dell’assunto secondo cui la Corte di giustizia avrebbe sancito l’equiparazione tra magistrati onorari da un lato e magistrati ordinari, osservando che, “ come già affermato da questa Sezione del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, VII, n. 6291/2023; ord. n. 906/2023 di seguito richiamata e, da ultimo, n. 931/2024) (…) il trattamento differenziato tra le due categorie non è stato considerato dalla Corte in sé contrario con il diritto sovranazionale. L’esistenza in astratto di profili di contrasto con la sopra richiamata direttiva 1999/70/CE è stata per contro affermata dal giudice sovranazionale quando lo Stato membro non sia in grado di addurre giustificazioni ulteriori rispetto alla natura a termine del rapporto di lavoro e quando non vi siano ragioni obiettive ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro in grado di fondare la differenziazione tra le due categorie («il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato»; § 141 della sentenza 16 luglio 2020, C-658/18). La Corte di giustizia ha invece considerato un legittimo fattore di differenziazione il fatto che in base al ruolo assegnato dalla Costituzione alla magistratura onoraria (art. 106, comma 2) le controversie ad essa riservate «non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari», ed in particolare che gli appartenenti alla prima categoria trattano «cause di minore importanza» (§ 147 della sentenza da ultimo citata). In ragione dei fattori da ultimo menzionati, è stato quindi demandato al giudice nazionale accertare se il magistrato onorario «si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario» (§ 148), e in caso positivo «se esista una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento», riferibile alle condizioni di impiego e rispondente ad obiettivi di politica sociale dello Stato, con esclusione di quelle connesse alla sola temporaneità dell’incarico (§§ 149 - 153) ”.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che al legislatore nazionale è stato riconosciuto un margine di discrezionalità nell’organizzazione del proprio potere giurisdizionale, attraverso la definizione per legge delle modalità di reclutamento delle diverse categorie di magistrati e di ripartizione tra loro delle funzioni giurisdizionali; ma in relazione al profilo organizzativo, “ la Corte di giustizia ha comunque espresso l’esigenza che la discrezionalità sia esercitata coerentemente con «esigenze oggettive attinenti all’impiego» (§ 158), e le «diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità» (§ 159). Nel ribadire poi la necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice nazionale, sulla base dei «vincoli di orario», del regime disciplinare e, «in generale,(del) l’insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti», la Corte di giustizia ha precisato che «la particolare importanza attribuita dall’ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall’articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell’assolvimento di tali mansioni» (§ 161). Da ultimo, nel quadro del regime di tutela del lavoro a tempo determinato previsto a livello sovranazionale la Corte di giustizia ha posto in rilievo l’esigenza di contrastare il fenomeno dell’abuso dello strumento, attraverso la sua indiscriminata reiterazione, per la quale ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro è imposta la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive (così la sentenza del 7 aprile 2022, C-236/20, § 61) ”.
Invero, con riguardo alla normativa interna va innanzitutto ricordato che l’art. 106, ammette al comma 2 “ la nomina (…) di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, nel quadro della regola generale di cui al comma 1, per il quale le “nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ”.
Il Consiglio di Stato ha statuito che “ la disposizione costituzionale consente dunque l’attribuzione di incarichi onorari, in forza dei quali si entra a fare parte dell’ordine giudiziario. Le funzioni giurisdizionali ai magistrati onorari sono quindi attribuite in assenza di un rapporto di impiego pubblico, tipico invece dei magistrati togati. Come ricordato dalla sentenza di primo grado, ad esso è tuttavia data la garanzia del mantenimento della propria attività professionale, che laddove consista in quella di avvocato, è sottoposta ad un regime di incompatibilità a livello di circondario di tribunale giustificata dall’esigenza di assicurare l’esercizio imparziale della funzione (ora art. 5, comma 2, decreto legislativo 13 luglio 2016, n. 117) ”; ma, ha soggiunto, “ entrambe le categorie previste dall’art. 106 Cost. concorrono a comporre l’ordinamento giudiziario, sia pure nella maggiore preponderanza della componente togata reclutata per concorso. Rispetto a quest’ultima, l’esistenza di componente onoraria risponde ad una convergente esigenza di professionalità della magistratura intesa nel suo complesso, nella pur divergente filosofia ispiratrice. Con il concorso si accerta la capacità di colui che non svolge alcuna professione giuridica a svolgere il “lavoro” di magistrato. Al contrario, il giudice onorario viene nominato a domanda perché oltre al titolo di studio egli ha già dimostrato aliunde di potere esercitare le funzioni giurisdizionali: in primis perché abilitato alla professione di avvocato all’esito del superamento del relativo esame, o in luogo di quest’ultimo requisito, per avere svolto in concreto funzioni giurisdizionali, di notaio, di docente universitario di materie giuridiche, o relative alle qualifiche dirigenziali o della ex carriera direttiva negli uffici giudiziari (cfr. art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2016, n. 117) ”.
In sostanza, con l’investitura e l’inserimento del magistrato onorario nell’ordine giudiziario si è data attuazione ad un modello misto, “ in cui per ragioni afferenti alla riserva in favore della sovranità statale del potere giurisdizione prevale un’organizzazione pubblicistica con magistrati di carriera, reclutati con i metodi tradizionali di carattere selettivo per la dotazione di personale delle strutture burocratiche, ma che è allo stesso tempo aperto alla società civile e alle sue componenti attive nel settore delle professioni forensi o di soggetti comunque titolati in base alla formazione universitaria e al percorso di carriera svolto ”.
Un modello misto che, però, giustifica un diverso trattamento giuridico.
Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato che “ il differente trattamento giuridico tra le due categorie trae (…) fondamento al massimo livello della gerarchia delle fonti normative, in riferimento al quale la Corte di giustizia ha riconosciuto legittimi motivi di differenziazione. Il magistrato professionale reclutato per concorso svolge il suo servizio in regime di esclusività e nei suoi confronti è previsto per legge un rigoroso regime di incompatibilità con altre attività professionali, remunerato sulla base di un trattamento economico stabilito in base alla legge e idoneo ex art. 36 Cost. ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e adeguato all’importanza delle funzioni svolte. Il giudice onorario viene invece compensato con un’indennità per la funzione svolta (oggi prevista dall’art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2016, n. 117), su sua domanda, con la garanzia del mantenimento della sua principale fonte di reddito derivantegli dall’attività professionale in forza della quale ha potuto conseguire la nomina ”.
Tali statuizioni sono alla base dell’esame della disciplina sottesa alla riforma organica della magistratura onoraria, attuata con il d.lgs. 116/2017.
Tanto premesso, e venendo al merito, deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, opposta dalle parti resistenti, afferendo la controversia alla revoca dell’incarico di giudice di pace, i cui effetti comportano l’esclusione del ricorrente da un organico che è alle dipendenze del predetto Ministero.
Tanto precisato, il ricorso va respinto.
All’art. 21, commi da 1 a 5 del d.lgs. 116/17, rubricato “ decadenza, dispensa e revoca ”, sono stati espressamente individuati i fatti che danno luogo a detti provvedimenti, nonché il procedimento con il quale essi devono essere adottati, prevedendone espressamente il carattere partecipato (comma 9).
Nella specie, tale disposizione prevede, al comma 1, che “ il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità ”, queste ultime espressamente regolate dal precedente art. 5.
In giurisprudenza la decadenza è stata “ intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio)”; e “non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: (…) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 11 settembre 2020, n. 18).
Tale provvedimento è connotato dalla produzione di un effetto ipso iure : effetto che determina l’impossibilità di accomunarlo alla diversa fattispecie della revoca, oggetto del presente giudizio, quest’ultima disciplinata dall’art. 21, comma 3 (“ il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura ”) e dal successivo comma 5 (“ la revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli ”), applicato nel caso del dott. -OMISSIS-.
In tema di revoca, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento caratterizzato da un apprezzamento da effettuare in concreto (“ nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'incarico, il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, oppure al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466; TAR Lazio, 10 dicembre 2020, n. 13312; id. 24 maggio 2017, n. 6137; TAR Lazio – Roma, 9 giugno 2025, n. 11157).
Circa tale apprezzamento, nella deliberazione del 16.10.2024 si è rilevato che “ il procedimento per la revoca dei magistrati onorari disciplinato dall’art. 21 d.lgs. 116 del 2017 (…) non è affatto, nell'attuale sistema normativo, un procedimento disciplinare in senso stretto. Esso, anzi, è frutto di una scelta legislativa ben precisa, quella operata dal legislatore. allo stato e salve prospettive di riforma, di non prevedere un sistema di illeciti disciplinati per gli onorari. d'altra parte non legati alla amministrazione da uno stabile rapporto di lavoro, ma semplicemente un procedimento amministrativo in cui all'accertamento di un dato fatto consegue un dato effetto, la revoca del magistrato onorario disposta con provvedimento amministrativo ”.
Ritiene il Collegio che tale posizione sia formalmente e sostanzialmente corretta.
In linea generale, l’illecito disciplinare consegue all’applicazione del principio di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni: profilo che, nel pubblico impiego, è ricavabile dall’art. 55, comma 2 del d.lgs. 165/2001, secondo cui, ferme restando le ipotesi sanzionatorie previste dallo stesso legislatore, la tipologia di infrazioni e sanzioni è definita dai contratti collettivi delle cui disposizioni in materia deve essere data idonea pubblicità.
Il testo unico sul pubblico impiego non è, però, applicabile alla magistratura onoraria, tenuto conto che, come previsto dall’art. 1, comma 3 del d.lgs. 116/2017 “ l’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego ”.
L’unico punto di contatto tra il pubblico impiego e la magistratura onoraria è stato, da ultimo, definito dalla disciplina di cui all’art. 3 della legge 51/2025, nel senso che i magistrati onorari che siano pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, anche se rilasciata in precedenza e, qualora abbiano esercitato l'opzione per il full time, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
Se, quindi, non è applicabile ai magistrati onorari il testo unico sul pubblico impiego, non possono trovare applicazione le disposizioni che – secondo la prospettazione del ricorrente, fatta valere nella memoria conclusiva – dovrebbero determinare, sulla base della sentenza della Cassazione 11 luglio 2025, n.-OMISSIS- (che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 30 aprile 2024, n. 587, statuendo che “ il fatto non costituisce reato ”), la valutazione del vincolo delle sentenze penali assolutorie.
A proposito di tale vincolo, la Corte di Cassazione (sez. lavoro, 19 marzo 2024, n. 7853) ha stabilito – in un caso riguardante una sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – che “ un unico vincolo, logico e giuridico integrale per il datore di lavoro (comportante non solo l'obbligo di riattivare, a richiesta, il procedimento disciplinare ma anche l'assenza di margini di apprezzamento in sede interna: v. Cass. 6 marzo 2023, n.-OMISSIS-0) deriva dall'assoluzione penale quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso (ex art. 653, comma 1, cod. proc. pen.; art. 55-ter, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001). Deve, ovviamente, trattarsi dello stesso fatto che ha formato oggetto tanto del procedimento penale quanto del procedimento disciplinare. Per il resto, residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, operando il principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (v. Cass., S.U., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., S.U., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., S.U., 18 ottobre 2000, n. 1120). Ciò vuol dire che il giudicato di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare ben potendo l'amministrazione rivalutare il fatto, fermo restando che lo stesso non può essere ricostruito in termini difformi rispetto a quelli accertati in sede penale (in tal senso, Cass. 13 marzo 2019, n. 11948; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3659). Analogamente il giudicato di condanna impedisce di ritenere il dipendente estraneo ai fatti ma non preclude la possibilità di apprezzare, ai fini della gravità dell'inadempimento, circostanze diverse da quelle valutate dal giudice penale”: cosicché, “tranne le vincolanti ipotesi di cui si è detto, la regola prevista dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 resta sempre quella dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale (fra le tante, v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21260; Cass. 17 maggio 2017, n. 12358; Cass. 10 giugno 2016, n. 11985). Lo statuto normativo introdotto ha tenuto conto della circostanza che uno stesso fatto può essere considerato irrilevante sotto il profilo penalistico e nel contempo avere una rilevanza disciplinare tale da risultare persino idoneo a giustificare il licenziamento ”.
Ma nella fattispecie oggetto del contendere non è controversa una sanzione di carattere disciplinare e, pertanto, non sussiste alcun vincolo decisorio.
La piana disciplina di cui all’art. 21, comma 5 del d.lgs. 116/2017 (“ la revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli ”) evoca, invece, una fattispecie di revoca sanzionatoria, “ la quale presuppone la commissione di un illecito da parte del destinatario del provvedimento o, come nella specie, il mancato rispetto di un onere impostogli dalla legge o dalla disciplina del rapporto stesso: in tutti questi casi “il provvedimento accertativo della decadenza … costituisce manifestazione di un potere di autotutela vincolato e ad avvio doveroso, e non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione, rientrando nella generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4551) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3569).
Nella specie, l’eventuale temperamento valutativo è da correlare ad un serio esame dei fatti che hanno condotto alla revoca dell’incarico di giudice di pace.
A tal proposito, nella memoria conclusiva il ricorrente ha dedotto che “ la Corte di Cassazione, infatti, ha statuito in modo inequivocabile che, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, “difetta radicalmente la prova che l'imputato fosse realmente consapevole dell'attività corruttiva di -OMISSIS-, né che per questa fosse stato aperto un procedimento penale” (…). L'accertamento giudiziale definitivo ha, quindi, escluso che il Dr. -OMISSIS- abbia agito con la coscienza e volontà di aiutare un collega a eludere le investigazioni. Questo accertamento sulla componente psicologica del fatto è un punto fermo che l'Amministrazione non può disattendere. La condotta, spogliata dell'intento favoreggiatore, assume una connotazione e una gravità del tutto diverse e incomparabilmente inferiori rispetto a quelle postulate dal C.S.M ” (cfr. pagg. 4 – 5 della memoria del 22.12.2025).
Tale prospettazione, tuttavia, non tiene adeguatamente conto del compiuto contesto fattuale che fa da sfondo al procedimento sostanziatosi nella revoca oggetto di impugnazione.
È sufficiente, al riguardo, richiamare la motivazione della sentenza della Cassazione.
È accaduto che: “ la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. “perché, dopo la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari, informato da -OMISSIS- di avere ricevuto la notifica di proroga indagine, lo aiutava a eludere le investigazioni, mandando allo studio professionale di -OMISSIS- un tecnico per effettuare le operazioni di bonifica dirette a riscontrare la presenza di supporti tecnici per le intercettazioni ambientali ”.
Sulla scorta di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nel contesto di indagini relative a un diffuso sistema di corruzione in atti giudiziari presso l'ufficio del Giudice di pace di Torre Annunziata, facente capo al Gdp -OMISSIS-, il Giudice di primo grado riteneva accertato che l'avvocato -OMISSIS-, in servizio presso lo stesso ufficio come Gdp e amico di -OMISSIS-, aveva aiutato quest'ultimo, dopo avere appreso la notizia di proroga delle indagini per detto reato, ad eliminare le prove della condotta illecita, inviando un tecnico - -OMISSIS-, incaricato dall'avv. -OMISSIS- su mandato di -OMISSIS- - presso il suo studio per le operazioni di bonifica da eventuali microspie inserite dalla polizia giudiziaria. Tale condotta favoreggiatrice era giudicata oggettivamente idonea ad eludere eventuali captazioni ambientali ed a interferire sulle indagini in corso per i reati di corruzione in atti giudiziari, a prescindere dalla concreta abilità del tecnico e dall'efficacia dello strumento a tal fine utilizzato.
(…)
La Corte d'appello ha dichiarato radicalmente inutilizzabile la suddetta prova intercettativa. E però ha comunque tratto il convincimento della sussistenza del dolo di favoreggiamento dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali avevano ammesso di avere effettivamente eseguito - su incarico dell'imputato - talune operazioni mirate alla individuazione e alla bonifica dello studio di -OMISSIS- da eventuali microspie, sebbene sull'assunto che, essendo nota l'inabilità di -OMISSIS- allo scopo anche per l'uso di uno strumento tecnico inidoneo (com'era stato peraltro verificato dal perito Di Donato), le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l'ansia di -OMISSIS-.
Ciò premesso, ha rilevato la Corte che "... anche alla luce delle conoscenze professionali ... -OMISSIS- non poteva non avere piena consapevolezza della esistenza di indagini giudiziarie che interessavano -OMISSIS-, non altrimenti giustificandosi la ricerca di microspie, nonché della incidenza di un'attività di bonifica sulle indagini”.
(…).
Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere la prova del nesso psicologico dalle testimonianze acquisite in sede di indagini difensive, che, a ben vedere, attengono obiettivamente alla materialità delle operazioni tecniche - che fossero idonee o meno allo scopo - effettivamente eseguite su incarico di -OMISSIS-, per rintracciare eventuali microspie posizionate nello studio professionale di -OMISSIS- e procedere alla relativa bonifica.
E però, l'inferenza che la Corte ha tratto dalla materialità di siffatte operazioni in merito alla prova della sussistenza del dolo di favoreggiamento, nei termini sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta, all'evidenza, apodittica e meramente congetturale.
Invero, una volta amputati dal quadro probatorio i contenuti dei colloqui intercettati fra -OMISSIS- e -OMISSIS- (costituenti l'esclusivo fondamento tanto dell'imputazione contestata quanto della decisione di condanna di primo grado), difetta radicalmente la prova che l'imputato fosse realmente consapevole dell'attività corruttiva di -OMISSIS-, né che per questa fosse stato aperto un procedimento penale. Sicché, solo in tal caso non si sarebbe potuto ragionevolmente dubitare che le operazioni di bonifica fossero dirette a favorire colui che era sottoposto alle relative indagini ”.
Pertanto, solo sul presupposto della amputazione dal quadro probatorio, per violazione dell’art. 266 del codice di procedura penale, “ difetta radicalmente la prova che l'imputato fosse realmente consapevole dell'attività corruttiva di -OMISSIS- ”.
Reputa, però, il Collegio che l’inutilizzabilità statuita dalla Cassazione per le prove acquisite nei confronti del ricorrente non possa avere alcun effetto ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca.
La declaratoria di inutilizzabilità di una prova costituisce è posta a tutela della corretta formazione del materiale probatorio rilevante ai fini processuali.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “ la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell’argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione, quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili ” (cfr. Corte di Cassazione penale, 12 settembre 2018, n. 5457).
E la Corte costituzionale ha, in seguito, sottolineato a proposito dell’inutilizzabilità che “ la scelta del legislatore è stata quella di introdurre un meccanismo preclusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa “idoneità” probatoria di atti vietati dalla legge, distinguendo in tal modo nettamente tale fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti alla eventuale violazione di una regola sancita a pena di nullità dell’atto ” (cfr. sentenza 3 ottobre 2019, n. 219)
Dunque, l’inutilizzabilità colpisce il valore probatorio nel processo (penale), impedendo – come in effetti si è verificato – che le prove producessero il loro effetto principale, cioè essere poste a base di una decisione giudiziale.
Di converso, le condotte inutilizzabili nel processo penale sono pienamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento in capo al ricorrente di una “ condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli ”.
Indipendentemente dalla circostanza che – a tutto concedere – “ le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l'ansia di -OMISSIS- ”, resta il fatto che tale “ messinscena ” (cfr. pag. 10 del ricorso) fosse stata riferita al proposito di “ eludere le investigazioni ”, cioè di perseguire una finalità diametralmente opposta allo statuto dei doveri fissati dall’art. 20 del d.lgs. 116/2017 (“ il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni ”).
In conclusione, il ricorso va respinto.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
NG NI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NI | OB OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.