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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2794 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2794/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TASSONE BRUNO
PARTE APPELLANTE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. CASTIONI SPEDIZIONE- CP_1 P.IVA_1
MATTEO CP_2
INTERNAZIONALE, PARTE APPELLATA
, Controparte_3
CONCLUSIONI:
..) CP_4
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
10.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto la riforma della sentenza della sentenza 4/2021 del giudice di pace, con la quale era stata rigettata la richiesta di condanna al pagamento del risarcimento dovuto al cedente a seguito di ritardo del vettore convenuto.
Nelle more del procedimento di impugnazione, parte appellata, che originariamente aveva resistito all'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure, non solo ha rinunciato all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, accolta in primo grado, ma ha dichiarato, altresì, nelle note conclusive, di essere disposta a pagare la somma richiesta dall'appellante.
Deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti sulla questione, e che da ultimo hanno trovato composizione nella recentissima sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, n.
8802/2025 del 3 aprile 2025, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
2
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2794 /2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2794/2021 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
TASSONE BRUNO
PARTE APPELLANTE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. CASTIONI SPEDIZIONE- CP_1 P.IVA_1
MATTEO CP_2
INTERNAZIONALE, PARTE APPELLATA
, Controparte_3
CONCLUSIONI:
..) CP_4
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
10.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto la riforma della sentenza della sentenza 4/2021 del giudice di pace, con la quale era stata rigettata la richiesta di condanna al pagamento del risarcimento dovuto al cedente a seguito di ritardo del vettore convenuto.
Nelle more del procedimento di impugnazione, parte appellata, che originariamente aveva resistito all'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure, non solo ha rinunciato all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, accolta in primo grado, ma ha dichiarato, altresì, nelle note conclusive, di essere disposta a pagare la somma richiesta dall'appellante.
Deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti sulla questione, e che da ultimo hanno trovato composizione nella recentissima sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, n.
8802/2025 del 3 aprile 2025, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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