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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2829/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7046/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200712_2020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200712_2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200639 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200639 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi notificati all'Ufficio, l'Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, quale coobbligato in solido, impugnavano gli avvisi, meglio indicati in epigrafe, notificati, rispettivamente, in data 25.5.2021 e 9.12.2021, (di accertamento, sulla scorta del verbale di contestazione di data 10.7.2018, di maggiori ricavi imponibili, in rettifica di quelli dichiarati, di un maggior reddito imponibile a fini II.DD, del valore della produzione netta IRAP, nonché, in conseguenza, di maggiori imposte, pari a complessivi € 10.809,00 dovute per IRES ed IRAP nel 2015, nonché maggiori imposte, pari a complessivi € 10.706,00, dovute per IRES ed IRAP nel 2016, oltre alle sanzioni di legge), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di valida sottoscrizione degli atti impugnati da parte di un funzionario non appartenente alla carriera direttiva e sprovvisto di delega;
comunque, per difetto di valida sottoscrizione, in assenza e/o per invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della firma digitale;
2. per insussistenza in concreto di quei presupposti di legge che autorizzano il ricorso al metodo induttivo di accertamento, comunque effettuato attraverso il ricorso a presunzioni privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
le contestate violazioni contabili, in particolare, sarebbero riferite ad annualità precedenti
(2010 -2012), rispetto agli anni oggetto di accertamento rimaste incontestate;
3. perchè la base imponibile sarebbe stata in concreto accertata in modo non attendibile, utilizzando l'applicativo “parametri” e non invece l'applicativo “evoluto” dei parametri, comunque creati per l'accertamento di una situazione economica aziendale in condizioni di normalità, senza tener conto dello stato di crisi in cui versava l'associazione all'epoca dei fatti, tanto che è stata poi ceduta ad altri.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
I giudici di prime cure, con la sentenza oggi impugnata, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, rigettavano i medesimi, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Ricorrono in appello i contribuenti ribadendo quanto già formulato in primo grado e chiedono che venga riformata integralmente la sentenza gravata, con annullamento degli avvisi di accertamento originariamente impugnati e vittoria di spese. L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento alla contestata violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio ed in particolare: a) Difetto di legittimazione attiva: sottoscrizione apposta da funzionario non appartenente alla "carriera direttiva" e comunque in possesso di tutti i requisiti ipso iure previsti. b) Violazione dell'art 23 del D.Lgs. n. 82/2005: sottoscrizione inesistente per assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. c) Violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005: sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del "certificato qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale".
La Cassazione con Ordinanza Sez. 5 Num. 30636 Anno 2025 ha stabilito che la sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva è valida, anche se non è effettivamente il capo dell'ufficio. È necessario che il funzionario firmante sia stato formalmente delegato dal capo dell'ufficio. Se il contribuente contesta la validità della firma, deve provare l'assenza di una delega valida.
Ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
In precedenti ordinanze, come ad esempio Ordinanza n. 29820/2021, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.
“L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018”.
Con riferimento al secondo motivo di appello ovvero alla contestata illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti, ovvero per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, lett. d)-ter del D.P.R. n.
600/1973,nonché per difetto di motivazione, ovvero per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.
R. n. 600/1973, si osserva quanto segue.
Il secondo motivo non è da accogliere atteso che proprio la accertata inattendibilità della contabilità, riscontrata in primis dai verificatori ed avallata dall'ufficio, giustifica pienamente la ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata dall'Ufficio ex art. dell'art. 39, 2 comma lett. d - ter) del DPR 600/73.
Tale norma consente di utilizzare il metodo dell'accertamento induttivoextracontabile quando, come nel caso in esame, la contabilità è complessivamente inattendibile o quando esistono, come nella specie, gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
Secondo Corte di Cassazione sezione tributaria, Ordinanza n. 19669 depositata il 17 luglio 2024, la motivazione dell'atto di “accertamento standardizzato”, mediante parametri o studi di settore, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.
Il contribuente nel caso in ispecie non ha provato i motivi di scostamento in quanto illegittime e infondate sono le eccezioni dell'associazione la quale sostiene che il “costo del personale” non sarebbe un “parametro indicativo, non sarebbe idoneo di per sé a ricostruire in modo attendibile i presunti ricavi” perché “rappresenta un costo fisso non direttamente correlabile con i ricavi, in quanto la struttura al fine di garantire il regolare esercizio dell'attività doveva garantire una copertura del personale giornaliera (notte e giorno).”, mentre tale costo del personale è elemento qualificante dell'attività aziendale stante la fornitura di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e domestico alberghiere” ad anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti.
Inoltre l'associazione non dimostra la vantata “crisi aziendale”
La sentenza di primo deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2829/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7046/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200712_2020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200712_2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200639 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS04A200639 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi notificati all'Ufficio, l'Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, quale coobbligato in solido, impugnavano gli avvisi, meglio indicati in epigrafe, notificati, rispettivamente, in data 25.5.2021 e 9.12.2021, (di accertamento, sulla scorta del verbale di contestazione di data 10.7.2018, di maggiori ricavi imponibili, in rettifica di quelli dichiarati, di un maggior reddito imponibile a fini II.DD, del valore della produzione netta IRAP, nonché, in conseguenza, di maggiori imposte, pari a complessivi € 10.809,00 dovute per IRES ed IRAP nel 2015, nonché maggiori imposte, pari a complessivi € 10.706,00, dovute per IRES ed IRAP nel 2016, oltre alle sanzioni di legge), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di valida sottoscrizione degli atti impugnati da parte di un funzionario non appartenente alla carriera direttiva e sprovvisto di delega;
comunque, per difetto di valida sottoscrizione, in assenza e/o per invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della firma digitale;
2. per insussistenza in concreto di quei presupposti di legge che autorizzano il ricorso al metodo induttivo di accertamento, comunque effettuato attraverso il ricorso a presunzioni privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
le contestate violazioni contabili, in particolare, sarebbero riferite ad annualità precedenti
(2010 -2012), rispetto agli anni oggetto di accertamento rimaste incontestate;
3. perchè la base imponibile sarebbe stata in concreto accertata in modo non attendibile, utilizzando l'applicativo “parametri” e non invece l'applicativo “evoluto” dei parametri, comunque creati per l'accertamento di una situazione economica aziendale in condizioni di normalità, senza tener conto dello stato di crisi in cui versava l'associazione all'epoca dei fatti, tanto che è stata poi ceduta ad altri.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
I giudici di prime cure, con la sentenza oggi impugnata, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, rigettavano i medesimi, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Ricorrono in appello i contribuenti ribadendo quanto già formulato in primo grado e chiedono che venga riformata integralmente la sentenza gravata, con annullamento degli avvisi di accertamento originariamente impugnati e vittoria di spese. L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento alla contestata violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio ed in particolare: a) Difetto di legittimazione attiva: sottoscrizione apposta da funzionario non appartenente alla "carriera direttiva" e comunque in possesso di tutti i requisiti ipso iure previsti. b) Violazione dell'art 23 del D.Lgs. n. 82/2005: sottoscrizione inesistente per assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. c) Violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005: sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del "certificato qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale".
La Cassazione con Ordinanza Sez. 5 Num. 30636 Anno 2025 ha stabilito che la sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva è valida, anche se non è effettivamente il capo dell'ufficio. È necessario che il funzionario firmante sia stato formalmente delegato dal capo dell'ufficio. Se il contribuente contesta la validità della firma, deve provare l'assenza di una delega valida.
Ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
In precedenti ordinanze, come ad esempio Ordinanza n. 29820/2021, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.
“L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018”.
Con riferimento al secondo motivo di appello ovvero alla contestata illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti, ovvero per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, lett. d)-ter del D.P.R. n.
600/1973,nonché per difetto di motivazione, ovvero per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.
R. n. 600/1973, si osserva quanto segue.
Il secondo motivo non è da accogliere atteso che proprio la accertata inattendibilità della contabilità, riscontrata in primis dai verificatori ed avallata dall'ufficio, giustifica pienamente la ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata dall'Ufficio ex art. dell'art. 39, 2 comma lett. d - ter) del DPR 600/73.
Tale norma consente di utilizzare il metodo dell'accertamento induttivoextracontabile quando, come nel caso in esame, la contabilità è complessivamente inattendibile o quando esistono, come nella specie, gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
Secondo Corte di Cassazione sezione tributaria, Ordinanza n. 19669 depositata il 17 luglio 2024, la motivazione dell'atto di “accertamento standardizzato”, mediante parametri o studi di settore, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.
Il contribuente nel caso in ispecie non ha provato i motivi di scostamento in quanto illegittime e infondate sono le eccezioni dell'associazione la quale sostiene che il “costo del personale” non sarebbe un “parametro indicativo, non sarebbe idoneo di per sé a ricostruire in modo attendibile i presunti ricavi” perché “rappresenta un costo fisso non direttamente correlabile con i ricavi, in quanto la struttura al fine di garantire il regolare esercizio dell'attività doveva garantire una copertura del personale giornaliera (notte e giorno).”, mentre tale costo del personale è elemento qualificante dell'attività aziendale stante la fornitura di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e domestico alberghiere” ad anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti.
Inoltre l'associazione non dimostra la vantata “crisi aziendale”
La sentenza di primo deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026