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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7936/2024 promossa da:
IN PERSONA DELLA PROCURATRICE (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. TINUZZO LUIGI P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematicopresso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la in persona della procuratrice CP_1 CP_1 speciale ha chiesto accertarsi, nei confronti della sig.ra il proprio diritto CP_2 Controparte_3 al riconoscimento della somma di Euro 63.539,49 e la condanna della convenuta al pagamento di tale somma in proprio favore, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, o la diversa di giustizia.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver concesso a con contratto n. Controparte_3
10009980517195 in data 20.10.2009, una linea di credito dell'importo di Euro 45.500,00; di aver, altresì, concesso a con contratto n. 20220095103905, una ulteriore linea di credito Controparte_3 di Euro 3.100,00, connessa all'uso di carta di credito revolving accettata in data 16.7.2019; di avere, ulteriormente, concesso alla medesima convenuta, con contratto n. 10051800016324, una linea di credito di Euro 3.000,00, connessa all'uso di carta di credito, accettata in data 16.2.2021; che, poiché la non aveva provveduto al pagamento dell'intera somma degli acquisti effettuati con le carte CP_3 di credito, con lettera del 14.6.2023, la le aveva comunicato la decadenza dal beneficio del CP_1 termine e contestuale messa in mora;
che la risultava debitrice della complessiva somma di CP_3
Euro 63.539,49, di cui: a) Euro 54.775,55 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
10009980517195; b) Euro 5.922,08 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 20220095103905; Euro 2.841,86 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
10051800016324.
pagina 1 di 2 Non si è costituita in giudizio la parte convenuta, che è stata dichiarata contumace all'udienza del
17.10.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La causa è stata documentalmente istruita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione contabile prodotta in giudizio da (contratti di conto corrente e di Controparte_1 apertura delle linee di credito, estratti conto integrali certificati ex art. 50 T.U.B, contenenti l'indicazione analitica dei movimenti bancari) è idonea a comprovare la propria pretesa creditoria.
L'estratto conto integrale, infatti, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Nel caso di specie, non risulta che siano pervenute alla contestazioni da parte della cliente in ordine ai singoli estratti conto alla stessa CP_1 comunicati.
Ne discende che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente, della complessiva somma di Euro 63.539,49, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente della complessiva somma di Euro 63.539,49, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7936/2024 promossa da:
IN PERSONA DELLA PROCURATRICE (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. TINUZZO LUIGI P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematicopresso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la in persona della procuratrice CP_1 CP_1 speciale ha chiesto accertarsi, nei confronti della sig.ra il proprio diritto CP_2 Controparte_3 al riconoscimento della somma di Euro 63.539,49 e la condanna della convenuta al pagamento di tale somma in proprio favore, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, o la diversa di giustizia.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver concesso a con contratto n. Controparte_3
10009980517195 in data 20.10.2009, una linea di credito dell'importo di Euro 45.500,00; di aver, altresì, concesso a con contratto n. 20220095103905, una ulteriore linea di credito Controparte_3 di Euro 3.100,00, connessa all'uso di carta di credito revolving accettata in data 16.7.2019; di avere, ulteriormente, concesso alla medesima convenuta, con contratto n. 10051800016324, una linea di credito di Euro 3.000,00, connessa all'uso di carta di credito, accettata in data 16.2.2021; che, poiché la non aveva provveduto al pagamento dell'intera somma degli acquisti effettuati con le carte CP_3 di credito, con lettera del 14.6.2023, la le aveva comunicato la decadenza dal beneficio del CP_1 termine e contestuale messa in mora;
che la risultava debitrice della complessiva somma di CP_3
Euro 63.539,49, di cui: a) Euro 54.775,55 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
10009980517195; b) Euro 5.922,08 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 20220095103905; Euro 2.841,86 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
10051800016324.
pagina 1 di 2 Non si è costituita in giudizio la parte convenuta, che è stata dichiarata contumace all'udienza del
17.10.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La causa è stata documentalmente istruita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione contabile prodotta in giudizio da (contratti di conto corrente e di Controparte_1 apertura delle linee di credito, estratti conto integrali certificati ex art. 50 T.U.B, contenenti l'indicazione analitica dei movimenti bancari) è idonea a comprovare la propria pretesa creditoria.
L'estratto conto integrale, infatti, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Nel caso di specie, non risulta che siano pervenute alla contestazioni da parte della cliente in ordine ai singoli estratti conto alla stessa CP_1 comunicati.
Ne discende che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente, della complessiva somma di Euro 63.539,49, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente della complessiva somma di Euro 63.539,49, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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