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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 25/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 434/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Giostra Loris, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
con sede a Roma in via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
generale alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1862 e racc. n. Persona_1
1503, dall'avv. Massimo Bonadies ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 , premettendo di esser patito il 16 gennaio Parte_1
2023 un infortunio in itinere, consistito in un sinistro frontale e successivo impatto contro il guardrail mentre stava rientrando sul posto di lavoro a Montegranaro presso la società Scheggia Scatolificio
S.n.c., lamentava l'erronea quantificazione, a suo dire, operata dall' con riguardo ai postumi CP_1 invalidanti, fissati al 20% e confermati all'esito dell'opposizione nel corso della quale non era stata espletata la visita collegiale. Nello specifico riteneva errata per difetto la valutazione correlata a esiti di frattura pluriframmentaria malleolo peroneale destro; sintomatologia algico-disfunzionale del rachide cervicale con radicolopatia C7-C8 e danno scheletrico secondario ai fenomeni osteoriparativi delle fratture ed omessa la valutazione di sintomatologia algico-disfunzionale della spalla sx.
Nel ritenere l'erroneità delle determinazioni dell' e nel riportarsi alla consulenza medica CP_1
prodotta, chiedeva l'accertamento di un danno biologico, correlato all'infortunio de quo, pari quantomeno al 27 %.
Con memoria difensiva depositata il 13 settembre 2024 si costituiva l' eccependo CP_1
la correttezza della valutazione operata e precisava che non potevano esser valutati i postumi del sinistro extralavorativo occorso al l'8 gennaio 2007. Parte_1
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, previa ammissione di c.t.u. medico-legale all'odierna udienza del 25 marzo 2025 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che sul ricorrente in rapporto all'infortunio in itinere patito il 16 Parte_1
gennaio 2023, è stato accertato un danno biologico del 20% derivante da discreta compromissione del campo visivo computerizzato in occhio sinistro da esiti di trauma contusivo di occhio sinistro, non postumi, esiti di frattura pluriframmentaria al malleolo peronale destro ed in favore del medesimo è stata costituita la correlata rendita dal 13 settembre 2023. Tale gradiente è stato confermato all'esito del giudizio di opposizione.
Egli contesta l'erronea valutazione del danno permanente, ritenendolo pari quantomeno al 27%.
Nella fattispecie in esame la questione verte unicamente sulla quantificazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica patita dal in rapporto all'infortunio in Parte_1
itinere predetto, risultando ultronea l'indagine sul nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività lavorativa da ritenersi accertata in virtù della pregressa determinazione compiuta dall'istituto assicuratore.
Sotto il profilo delle menomazioni la nominata c.t.u. dott.ssa nel ripercorrere i Persona_2 postumi derivanti dall'infortunio a termini di trauma cranio-facciale con contusione dell' occhio sinistro con emorragia congiuntivale;
distorsivo di colonna cervicale con frattura del peduncolo vertebrale destro di C6 e C7 e del processo trasverso destro;
trauma toracico con frattura VII-VIII-
IX costa all' emitorace sinistro;
trauma contusivo di spalla sinistro e ginocchio destro;
distorsivo di caviglia e piede destro con frattura pluriframmentaria malleolo peroneale destro e cuboide, lussazione astragalo calcaneare omolaterale trattata con osteosintesi, ha operato la seguente quantificazione del danno permanente. Quanto ad esiti di trauma oculare sinistro con distacco posteriore del vitreo, lieve diplopia in lateroversione sinistra, in alto e in basso a sinistra e compromissione del campo visivo;
ridotta acuità visiva all'occhio sinistro VOS 6/10 un danno al 6%; in merito ad esiti di trauma plurifratturativo di colonna cervicale con deficit funzionale residuo e documentata radicolopatia C7-C8 un danno al 6%; in relazione ad esiti di trauma spalla sn e ginocchio destro con sfumato deficit algodisfunzionale residuo un danno al 2%; in rapporto a sfumati esiti di fratture costali multiple all'emitorace sinistro un danno al 2%; con riguardo ad esiti di trauma caviglia e piede dx -plurifratturativo con mezzi di sintesi in situ-, dismorfismo, deficit funzionale, turbe circolatorie un danno al 10% e correlato ad esiti cicatriziali all'avambraccio destro, ginocchio destro, piede destro un danno al 2%.
Secondo la c.t.u. la menomazione permanente all'integrità psicofisica derivante dall'infortunio in itinere del gennaio 2023 era pari al 25%, tenuto conto in particolare del trauma distorsivo a spalla sinistra e ginocchio destro, con modesti esiti, pari al 2%, restando irrilevante la pregressa modesta tendinosi del SVSP e la lesione degenerativa del MM del ginocchio destro.
Le conclusioni analitiche, basate su un adeguato ed approfondito esame del quadro anamnestico e clinico, appaiono condivisibili e recepibili, avuto riguardo alle ripercussioni sulla funzionalità degli arti e delle conseguenze in ordine alla mobilità, non risultano sovrapponibilità con quanto patito dal ricorrente nel gennaio del 2007.
Andrà, conseguentemente, determinato, in accoglimento del ricorso un danno biologico sul ricorrente pari al 25 %; segue condanna dell' al versamento del correlato indennizzo in rendita dalla CP_1
costituzione originaria della rendita, dedotto quanto già versato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accoglimento sostanziale della domanda le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base a natura e valore della controversia tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55/2014, vanno poste a carico dell' che dovrà effettuare la rifusione CP_1
al operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore antistatario avv. L. Parte_1
Giostra.
Avuto riguardo all'esito dell'accertamento peritale le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso accertata su la sussistenza di un danno biologico del Parte_1
25% correlato all'infortunio in itinere patito il 16 gennaio 2023, condanna l' al versamento CP_1
del correlato indennizzo in rendita dalla costituzione originaria della rendita, dedotto quanto già versato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994.
Vito l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione al ricorrente delle spese CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 3.150,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore antistatario avv. L. Giostra.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Fermo, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan