TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985 / 2023 promossa da:
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GASPARE
ANTONIO (C. F. ) e dall'Avv. Federica Berluti (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in C.F._2
ROMA, VIA GIOVANNI MIANI, 4 (PEC: PEC Email_1
e ) Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.8.1963, E (C.F. ), nata in [...] Controparte_2 C.F._4
(Ucraina) il 10.7.1990, entrambi residenti in 00035 Olevano Romano (RM), Contrada Corso
n.3150/km;
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, seppur non stipulato nella forma scritta, risulta comunque essere stato concluso tra le parti in causa;
segnatamente, risulta provato per mezzo delle produzioni documentali che i figli minori dei resistenti hanno frequentato l'asilo nido e la scuola dell'infanzia gestiti dalla ricorrente nell'anno scolastico
2020/2021, e in ragione di ciò nasce l'obbligazione di pagamento delle rette scolastiche.
La ricorrente ha allegato copia delle fatture degli anticipi versati (all. da 06 a 09), copia del registro delle presenze e delle autorizzazioni concernenti i minori (all, da 10 a 14).
Ulteriore prova dei fatti dedotti nel ricorso è stata raggiunta ex art. 232 c.p.c. in quanto i resistenti contumaci non si sono presentati all'udienza del 26.6.2024 per rendere l'interrogatorio formale, avente ad oggetto proprio la sussistenza del titolo e del quantum debeatur. Ciò posto, il Tribunale ritiene ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati per l'interpello, soprattutto alla luce delle produzioni documentali.
Vertendosi nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione l'oramai granitica giurisprudenza (cfr. SS.UU. n. 13533/2001), secondo cui il creditore che agisce per l'inadempimento contrattuale deve provare la fonte negoziale del diritto di credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
Considerato che i debitori resistenti hanno scelto di non costituirsi, risultano soccombenti per mancato assolvimento dell'onere della prova dell'adempimento o di altro fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria.
In corso di causa, la ricorrente ha dato atto della stipulazione di un accordo transattivo tra le parti e di aver ricevuto € 5.000,00 mediante bonifico in data 24.6.2024 (cfr produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
11.12.2024).
La modificazione delle conclusioni in sede di note scritte depositate in data 10.12.2024, ove la ricorrente muta il titolo posto a fondamento della domanda e il quantum richiesto, è inammissibile.
Pag. 2 a 3 Difatti, la ricorrente non può modificare la domanda ponendo a fondamento un diverso titolo, ossia la ricognizione di debito del 24.6.2024, in quanto la domanda risulta cristallizzata nell'atto introduttivo.
Ciò posto, devono essere accolte le conclusioni rassegnate in via subordinata o, meglio, in via principale nell'atto introduttivo, tenuto conto dell'adempimento parziale intervenuto in corso di causa.
Alla luce di ciò, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento di € 5.875,00 quale differenza tra la somma dovuta e quella pagata in corso di causa (€ 10.875,00 - €
5.000,00).
Sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della snellezza del rito semplificato prescelto, che giustifica l'applicazione della riduzione nella misura del 20% del compenso sui valori minimi previsti per il giudizio a cognizione piena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e condanna i resistenti, in solido, al pagamento di 5.875,00 euro in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna i resistenti alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, liquidate in 2.032,00 euro per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985 / 2023 promossa da:
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GASPARE
ANTONIO (C. F. ) e dall'Avv. Federica Berluti (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in C.F._2
ROMA, VIA GIOVANNI MIANI, 4 (PEC: PEC Email_1
e ) Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.8.1963, E (C.F. ), nata in [...] Controparte_2 C.F._4
(Ucraina) il 10.7.1990, entrambi residenti in 00035 Olevano Romano (RM), Contrada Corso
n.3150/km;
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, seppur non stipulato nella forma scritta, risulta comunque essere stato concluso tra le parti in causa;
segnatamente, risulta provato per mezzo delle produzioni documentali che i figli minori dei resistenti hanno frequentato l'asilo nido e la scuola dell'infanzia gestiti dalla ricorrente nell'anno scolastico
2020/2021, e in ragione di ciò nasce l'obbligazione di pagamento delle rette scolastiche.
La ricorrente ha allegato copia delle fatture degli anticipi versati (all. da 06 a 09), copia del registro delle presenze e delle autorizzazioni concernenti i minori (all, da 10 a 14).
Ulteriore prova dei fatti dedotti nel ricorso è stata raggiunta ex art. 232 c.p.c. in quanto i resistenti contumaci non si sono presentati all'udienza del 26.6.2024 per rendere l'interrogatorio formale, avente ad oggetto proprio la sussistenza del titolo e del quantum debeatur. Ciò posto, il Tribunale ritiene ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati per l'interpello, soprattutto alla luce delle produzioni documentali.
Vertendosi nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione l'oramai granitica giurisprudenza (cfr. SS.UU. n. 13533/2001), secondo cui il creditore che agisce per l'inadempimento contrattuale deve provare la fonte negoziale del diritto di credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
Considerato che i debitori resistenti hanno scelto di non costituirsi, risultano soccombenti per mancato assolvimento dell'onere della prova dell'adempimento o di altro fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria.
In corso di causa, la ricorrente ha dato atto della stipulazione di un accordo transattivo tra le parti e di aver ricevuto € 5.000,00 mediante bonifico in data 24.6.2024 (cfr produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
11.12.2024).
La modificazione delle conclusioni in sede di note scritte depositate in data 10.12.2024, ove la ricorrente muta il titolo posto a fondamento della domanda e il quantum richiesto, è inammissibile.
Pag. 2 a 3 Difatti, la ricorrente non può modificare la domanda ponendo a fondamento un diverso titolo, ossia la ricognizione di debito del 24.6.2024, in quanto la domanda risulta cristallizzata nell'atto introduttivo.
Ciò posto, devono essere accolte le conclusioni rassegnate in via subordinata o, meglio, in via principale nell'atto introduttivo, tenuto conto dell'adempimento parziale intervenuto in corso di causa.
Alla luce di ciò, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento di € 5.875,00 quale differenza tra la somma dovuta e quella pagata in corso di causa (€ 10.875,00 - €
5.000,00).
Sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della snellezza del rito semplificato prescelto, che giustifica l'applicazione della riduzione nella misura del 20% del compenso sui valori minimi previsti per il giudizio a cognizione piena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e condanna i resistenti, in solido, al pagamento di 5.875,00 euro in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna i resistenti alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, liquidate in 2.032,00 euro per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3