Art. 1.
Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.
Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.