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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla parte ricorrente il 23 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 425 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Inglima n. 8/C, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Esseneto n. 97, presso lo studio degli Avv.ti
VA ER e VA GI, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5/02/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana Collerone giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 5 Febbraio 2025, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 12 Marzo 2025, il
1 signor proponeva opposizione avverso la nota datata 29 Aprile 2019, Parte_1
notificatagli il 28 Maggio 2019, e i successivi solleciti. Esponendo che, con il primo di tali atti l' , innanzitutto, l'aveva informato che nel periodo dall'1 Marzo 2011 all'11 Maggio 2011 CP_2 gli erano stati pagati € 3.079,48 in più sul trattamento di fine rapporto, cat. TFR n. 3070, non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione con il cessionario GSB s.r.l. a seguito di cessione di ramo d'azienda. In secondo luogo, l'aveva invitato a corrispondere il citato importo. Il ricorrente deduceva delle argomentazioni al fine di contrastare la comunicazione in parola e gli altri solleciti successivamente inviatigliPertanto,
con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
CP_ Lavoro: “Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e/o l'esecuzione dello stesso;
Nel merito: CP_ I. Ritenere e dichiarare la infondatezza ed illegittimità della richiesta restitutoria di CP_ e ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti in parte narrativa indicati e comunque ritenere e dichiarare che le somme di cui ai predetti atti non dovranno essere CP_ restituite da parte ricorrente all' per tutti i motivi supra esposti;
Ibis. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la liquidazione dei ratei della pensione del de cuius maturati e non riscossi, pari ad Euro 408,68 (pari al 50%), come da CP_ documento n. 13 che qui deve intendersi trascritto e riportato, condannando l' a pagare al ricorrente la corrispondente somma di Euro 408,68, o oltra ritenuta conforme a giustizia dal
Giudicante,
II. In via subordinata, avendo controparte ricevuto la somma di Euro 2.371,20 ed avendo CP_ l' trattenuto la somma di Euro 408,68, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 23 Giugno 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo evidenziava che, in conseguenza del riesame della posizione dell'opponente, il competente ufficio aveva annullato in autotutela l'indebito in questione. Sulla base di tale ragione domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2 In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'istante il 23 Ottobre
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 23 Giugno 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto ad annullare in autotutela la richiesta di restituzione della somma indicata nella nota datata 29 Aprile 2019, impugnata dal signor introducendo il procedimento de Parte_1
quo. Il che è avvenuto dopo che ha verificato risultare documentata la circostanza secondo cui il fallimento ha pagato a esso opposto la somma che aveva anticipato al cennato lavoratore per crediti di lavoro a seguito di domanda al Fondo di Garanzia. Tale fatto si evince dall'esame della documentazione allegata dall'enunciato nel rispettivo fascicolo, integrata, in CP_1
particolare, dalla disposizione n. 010000-25-0266 datata 22 Maggio 2025, recante in calce la firma autografa del dirigente responsabile della propria sede di Agrigento, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' nell'ambito della nominata memoria ha chiesto CP_2 all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 23 Ottobre 2025 i legali dell'opponente ne hanno preso atto, associandosi a tale richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass.
n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque, nel caso di specie il fatto che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata per il 24 Ottobre
2025, l'ente resistente, mediante la nominata disposizione datata 22 Maggio 2025, ha annullato in autotutela il provvedimento avente a oggetto l'indebito controverso, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. In effetti, tale determinazione dell' ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo CP_2
3 venire meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della controversia.
Peraltro, come sopra rilavato, la circostanza che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente evidenziata dall'ente resistente, è stata riconosciuta anche dal signor . Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va Parte_1
in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, la disposizione n. 010000-25-0266 del 22
Maggio 2025, con la quale il richiamato Istituto ha annullato in autotutela la nota di cui sopra e la procedura di recupero della somma con la medesima richiesta, è stata adottata soltanto dopo il deposito del ricorso che ha incoato la vertenza processuale in esame, avvenuto il 5 Febbraio
2025, e successivamente alla rispettiva notificazione nei suoi confronti, compiuta a mezzo pec inviata il 12 Marzo 2025. Sicché, avendo indotto il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, per il principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondergli le spese del CP_2
procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' a rifondere al signor le spese del presente CP_2 Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 24 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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