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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2024, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 936/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa SA Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 936/2024 RGAC, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre
2204, e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA N. FABRIZI N.87 98123 MESSINA, presso lo studio dell'avv. GAZZARRA FRANCESCO – CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - residente in [...] C.F._3
JANNAZZO ELIA 27 88046 LAMEZIA TERME;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 6 settembre 2024, la sig.ra Parte_1
, nata il [...] a [...]: ) e residente in S. Lucia del Mela
[...] C.F._1
(ME), Via Rossellina n. 18, agendo nei riguardi del sig. , nato a [...] Controparte_1
Terme (CZ) il 12.06.1971- C.F.: - ed ivi residente in [...]
27 - resistente – premetteva che;
- il 4 aprile 1996 in Lamezia Terme (CZ) aveva contratto matrimonio con la detta parte resistente, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 4 parte, 1, con unione coniugale dalla quale erano nati tre figli: ES (il 4 giugno 1993, deceduto il 26 luglio 2017), Per_1
1 (il 4 luglio1996) e SA (il 5 ottobre 1999), i secondi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con ricorso datato 13 febbraio 2023, la aveva chiesto che il Tribunale di Lamezia Terme Parte_1 pronunciasse la separazione personale tra lei e il marito, autorizzando le parti a vivere separati ed a fissare la dimora liberamente;
- in data 2 maggio 2023 veniva tenuta l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, ma il non compariva ed a seguito di quell'udienza veniva CP_1 emesso dal Presidente decreto di fissazione udienza n. cronol. 3853/2023 del 3 maggio 2023, con il quale venivano anche adottati i provvedimenti provvisori, con onere per parte ricorrente di notifica del provvedimento entro e non oltre la data del 15 giugno 2023;
- il provvedimento veniva regolarmente notificato, per compiuta giacenza, in data 20 maggio 2023 ed in data 20 dicembre 2023 il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, emetteva la Sentenza n.
1074/2023 di separazione personale tra le parti.
Ciò premesso, trascorso il termine di 12 mesi dall'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale e – comunque - trascorsi 12 mesi dalla notifica al contumace del decreto che aveva adottato i provvedimenti provvisori tra le parti, la sig.ra come sopra meglio generalizzata, Parte_1 rappresentata e difesa, chiedeva che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa
1) Dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri Parte_1 nata il [...] a [...] e , nato il [...] a [...] Parte_2
(CZ), celebrato in data 4 aprile 1996 e registrato all'albo degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia al n.4, parte 1, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme (n. 1074/2023 del 20 dicembre 2023).
2) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale;
3) con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 17 dicembre 2024, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale – infatti - nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che, ad ogni modo, non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e rilevato che la domanda si era in particolare limitata al solo status, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°, c.p.c., sicché precisate le conclusioni a cura della sola parte presente, la causa veniva al contempo rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale - nonostante la regolare
2 e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza - non compariva in giudizio senza addurre alcun legittimo impedimento.
2. Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, diversamente da quanto affermato nel ricorso introduttivo, di scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi, tanto desumendosi dal contenuto stesso dell'atto di matrimonio allegato da cui si ricava l'annotazione nella parte I, notoriamente dedicata ai matrimoni civili;
n.d.r.), è comunque fondata e – pertanto - deve senza dubbio essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 1074/2023, emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme in esito alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023 e pubblicata il successivo 20 dicembre, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale contenziosa recante il n. 230/2023 R.G.
Da allora – ed anzi, più precisamente, a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, tenutasi in data 2 maggio 2023, sempre ed anche allora in contumacia della parte resistente - i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3. Nessun'altra diversa condizione va nella specie emessa, atteso che la parte resistente - anche in questa fase – continua a rimanere contumace e che, già nel corpus della sentenza di separazione (la quale tuttavia prendeva atto dell'esito dell'interrogatorio libero delle parti), era all'epoca emerso, senza modifica intermedia nelle more intervenuta, che i figli della coppia erano senza dubbio maggiorenni ed anche – doveva presumersi, in assenza di domande o differenti controindicazioni al riguardo – economicamente autosufficienti, così come lo erano parimenti, per esplicita e concorde ammissione, gli stessi coniugi;
nulla si prevedeva casa coniugale, in assenza di figli minorenni, con conseguente inammissibilità ed ininfluenza di provvedimento concernenti la sua formale assegnazione.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lamezia Terme (CZ) ed in data 4
aprile 1996, tra – CF - e Parte_1 C.F._1 [...]
– CF (matrimonio trascritto presso i Controparte_1 C.F._3
3 registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme;
atto n. 4, parte I, anno 1996);
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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