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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 161 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BICCHIERI ANTONIO, C.F._1
come da procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TRUSCELLO CONCETTA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17/01/2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nata il [...] la IG;
Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della IG minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) ABITAZIONE FAMILIARE: La casa coniugale, sita in Villafranca Tirrena (Me),
Via Antonello da Messina, 38, scala B, ove convivevano entrambi i genitori insieme alla IG minore, di proprietà della sig.ra cui rimarranno a suo esclusivo carico CP_1
le spese inerenti, ivi comprese le utenze, continuerà ad essere abitata dalla madre con la IG minore. B) AFFIDO DEL MINORE E DIRITTO DI VISITA: Al fine di garantire una crescita serena della minore , sulla quale entrambi i genitori Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, le parti concordano che la IG sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora presso la madre. La IG avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che si obbligano a prestarle cura, educazione ed istruzione. I diritti e i doveri dei genitori saranno improntati alla parità dei ruoli;
in ogni caso, in conformità ai principi informatori dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere della IG. Il IG eserciterà il diritto Parte_1
di visita in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
in mancanza di accordo tra le parti, il padre potrà vedere la IG nel rispetto delle seguenti modalità temporali: - sia nel periodo estivo che in quello invernale, il padre potrà incontrare la IG lunedì, mercoledì, venerdì e a settimane alterne, sabato o domenica , prelevandola alle 8:00 a casa della madre e riportandola nella medesima abitazione alle 20:30, curandone le attività scolastiche ed extrascolastiche di quei giorni;
- la minore potrà pernottare con il padre durante la settimana una volta , raggiunti almeno i 4 anni di età, concordandolo con la madre;
- il padre potrà trascorrere con la IG, alternativamente, un anno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e il 31 dicembre, comprendendo -dai quattro anni in poi - due pernotti presso l'abitazione del padre;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la bambina trascorrerà, alternativamente, con il padre e con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 11 a.m. all'indomani alle 11 a.m., con pernotto dai quattro anni in poi e con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna
; - il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno dei genitori, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore starà con il padre o la madre per l'intera giornata;
- il 25 aprile e il 1° maggio ad anni alterni la minore starà con il padre dalle ore 10:30 alle 22:30 con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, dall'età di 4 anni, la IG potrà stare con il padre, con diritto ordinario di visita sospeso, per 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi di giugno o luglio e per altri 7 (sette) giorni nel mese di agosto o nella prima decade di settembre . In ogni caso i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di frequentazione paterno durante il periodo estivo. Il compleanno della minore sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi negli anni, mentre nel caso in cui si decidesse di festeggiarlo presso ludoteche, locali o altre strutture idonee le spese dei festeggiamenti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori, dal momento in cui la IG compirà quattro anni, potrà portare con sé la minore, previo avviso all'altro, sia nelle vacanze che in altri periodi, compatibilmente con i futuri impegni di istruzione della minore. Il padre chiede espressamente la possibilità del recupero delle giornate di visita alla IG, in caso di sue assenze per motivi di lavoro, da concordare con la madre o da intendersi, in caso di mancato accordo, da spostare al giorno successivo a rientro in loco del padre, sempre previo avviso. Ciascun genitore si impegna a notiziare l'altro in caso di problematiche con la minore, durante il tempo nel quale la tenga con sé, ovvero di altre problematiche della bambina. Il tempo di permanenza della minore sarà comunque sempre modificabile per accordo tra le parti. Eventuali spostamenti fuori sede della minor e con il padre o con la madre dovranno essere comunicati, anche tramite legali, secondo precisi accordi assunti tra i genitori. In ogni caso, i genitori si impegnano a garantire flessibilità per le variazioni al piano di frequentazione padre -IG, rese necessarie da esigenze lavorative e personali dell'uno e dell'altro; sempre nel rispetto del superiore interesse della minore. Le parti si impegnano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul rispetto dell'altra figura genitoriale. C) ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: A titolo di mantenimento per la IG , il sig. non Per_1 Pt_1 svolgendo allo stato alcuna attività lavorativa, verserà mensilmente alla sig.ra CP_1
madre domiciliataria, la cifra di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che nel prevedere la quantificazione dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento le parti hanno tenuto in considerazione che il IG attualmente non ha una Pt_1
occupazione, pertanto la predetta somma verrà rivalutata dal momento in cui il padre troverà un lavoro. Le suddette somme saranno adeguate annualmente agli indici
ISTAT. Le parti concordano che l'assegno unico per la IG sarà percepito per intero dalla madre, IGa Le spese straordinarie per la IG , da concordare CP_1 Per_1
preventivamente, secondo le linee guida CNF in tema di spese straordinarie, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, verranno tutte sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Le suddette spese devono essere preventivamente concordate con un congruo anticipo -salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, comunicando espressamente gli oneri derivanti dall'attività. In caso di mancato accordo da parte di uno dei genitori deve essere fornito all'altro il motivo del dissenso ed eventualmente il medesimo si farà carico di fornire altri preventivi a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per la IG secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro - quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione e l'antro genitore provvederà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese straordinarie per la IG ciascuna delle parti si impegna a comunicare preventivamente all'altra, in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità della spesa extra assegno”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
13/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 28/05/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la IG, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...] con ricorso depositato in data 17/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 161 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BICCHIERI ANTONIO, C.F._1
come da procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TRUSCELLO CONCETTA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17/01/2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nata il [...] la IG;
Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della IG minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) ABITAZIONE FAMILIARE: La casa coniugale, sita in Villafranca Tirrena (Me),
Via Antonello da Messina, 38, scala B, ove convivevano entrambi i genitori insieme alla IG minore, di proprietà della sig.ra cui rimarranno a suo esclusivo carico CP_1
le spese inerenti, ivi comprese le utenze, continuerà ad essere abitata dalla madre con la IG minore. B) AFFIDO DEL MINORE E DIRITTO DI VISITA: Al fine di garantire una crescita serena della minore , sulla quale entrambi i genitori Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, le parti concordano che la IG sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora presso la madre. La IG avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che si obbligano a prestarle cura, educazione ed istruzione. I diritti e i doveri dei genitori saranno improntati alla parità dei ruoli;
in ogni caso, in conformità ai principi informatori dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere della IG. Il IG eserciterà il diritto Parte_1
di visita in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
in mancanza di accordo tra le parti, il padre potrà vedere la IG nel rispetto delle seguenti modalità temporali: - sia nel periodo estivo che in quello invernale, il padre potrà incontrare la IG lunedì, mercoledì, venerdì e a settimane alterne, sabato o domenica , prelevandola alle 8:00 a casa della madre e riportandola nella medesima abitazione alle 20:30, curandone le attività scolastiche ed extrascolastiche di quei giorni;
- la minore potrà pernottare con il padre durante la settimana una volta , raggiunti almeno i 4 anni di età, concordandolo con la madre;
- il padre potrà trascorrere con la IG, alternativamente, un anno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e il 31 dicembre, comprendendo -dai quattro anni in poi - due pernotti presso l'abitazione del padre;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la bambina trascorrerà, alternativamente, con il padre e con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 11 a.m. all'indomani alle 11 a.m., con pernotto dai quattro anni in poi e con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna
; - il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno dei genitori, a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore starà con il padre o la madre per l'intera giornata;
- il 25 aprile e il 1° maggio ad anni alterni la minore starà con il padre dalle ore 10:30 alle 22:30 con prelievo e riconsegna presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, dall'età di 4 anni, la IG potrà stare con il padre, con diritto ordinario di visita sospeso, per 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi di giugno o luglio e per altri 7 (sette) giorni nel mese di agosto o nella prima decade di settembre . In ogni caso i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di frequentazione paterno durante il periodo estivo. Il compleanno della minore sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi negli anni, mentre nel caso in cui si decidesse di festeggiarlo presso ludoteche, locali o altre strutture idonee le spese dei festeggiamenti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori, dal momento in cui la IG compirà quattro anni, potrà portare con sé la minore, previo avviso all'altro, sia nelle vacanze che in altri periodi, compatibilmente con i futuri impegni di istruzione della minore. Il padre chiede espressamente la possibilità del recupero delle giornate di visita alla IG, in caso di sue assenze per motivi di lavoro, da concordare con la madre o da intendersi, in caso di mancato accordo, da spostare al giorno successivo a rientro in loco del padre, sempre previo avviso. Ciascun genitore si impegna a notiziare l'altro in caso di problematiche con la minore, durante il tempo nel quale la tenga con sé, ovvero di altre problematiche della bambina. Il tempo di permanenza della minore sarà comunque sempre modificabile per accordo tra le parti. Eventuali spostamenti fuori sede della minor e con il padre o con la madre dovranno essere comunicati, anche tramite legali, secondo precisi accordi assunti tra i genitori. In ogni caso, i genitori si impegnano a garantire flessibilità per le variazioni al piano di frequentazione padre -IG, rese necessarie da esigenze lavorative e personali dell'uno e dell'altro; sempre nel rispetto del superiore interesse della minore. Le parti si impegnano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul rispetto dell'altra figura genitoriale. C) ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: A titolo di mantenimento per la IG , il sig. non Per_1 Pt_1 svolgendo allo stato alcuna attività lavorativa, verserà mensilmente alla sig.ra CP_1
madre domiciliataria, la cifra di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che nel prevedere la quantificazione dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento le parti hanno tenuto in considerazione che il IG attualmente non ha una Pt_1
occupazione, pertanto la predetta somma verrà rivalutata dal momento in cui il padre troverà un lavoro. Le suddette somme saranno adeguate annualmente agli indici
ISTAT. Le parti concordano che l'assegno unico per la IG sarà percepito per intero dalla madre, IGa Le spese straordinarie per la IG , da concordare CP_1 Per_1
preventivamente, secondo le linee guida CNF in tema di spese straordinarie, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, verranno tutte sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Le suddette spese devono essere preventivamente concordate con un congruo anticipo -salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa, comunicando espressamente gli oneri derivanti dall'attività. In caso di mancato accordo da parte di uno dei genitori deve essere fornito all'altro il motivo del dissenso ed eventualmente il medesimo si farà carico di fornire altri preventivi a parità di condizioni. Le parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per la IG secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro - quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione e l'antro genitore provvederà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese straordinarie per la IG ciascuna delle parti si impegna a comunicare preventivamente all'altra, in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità della spesa extra assegno”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
13/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 28/05/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la IG, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...] con ricorso depositato in data 17/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.