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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2020 r.g., vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] c. f. rappresentati e difesi
[...] C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Calabria Via Montevergine n° 13
APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...] - CF – residente a Controparte_1 C.F._3
Benestare in c.da Ricciolio n. 48, elettivamente domiciliata in Locri via Zaleuco n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Maio che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 273/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Locri innanzi al Controparte_1
quale citava , e affinché venisse emessa Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo al contratto ovvero all'atto pubblico definitivo con il quale l'attrice acquisiva la proprietà per intervenuta usucapione, del bene immobile sito in Comune
di Benestare Contrada Ricciolio n. 48 censito al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio di mappa n. 24 particella 509 subalterno 3 e 4.
L'attrice poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: assumeva di essere divenuta proprietaria dei beni indicati in citazione intestati ai , per averne avuto il possesso CP_2
trentennale in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta. Quindi intenzionata a procedere in via giudiziale per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione,
esperiva la mediazione prevista per legge. In sede di mediazione si presentavano i sigg.ri CP_2
e la procedura si concludeva con verbale positivo, in quanto le parti raggiungevano un accordo in forza della quale i riconoscevano le ragioni della e si obbligavano, ai fini della CP_2 Parte_2
trascrizione dell'atto, a recarsi presso il Notaio.
A seguito di inviti per la stipula dell'atto presso lo studio del notaio di Locri ai quali i Per_1
non si presentavano, la promuoveva l'azione de qua chiedendo l'emissione di CP_2 Parte_2
una sentenza costitutiva che tenesse luogo all'atto pubblico non concluso.
Notificato ritualmente l'atto introduttivo ed incardinato il procedimento, i convenuti non si costituivano.
Con atto di intervento volontario divenivano parti del giudizio i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(madre e figlio e rispettivamente madre e fratello della i quali, venuti
[...] Controparte_1
a conoscenza della circostanza secondo cui “sta procedendo con un usucapione Controparte_1
2 ordinario dinanzi a codesto On.le Tribunale, al fine di ottenere l'acquisto della proprietà
dell'immobile” sopra indicato, si opponevano alle ragioni dell'attrice. Contestavano la sussistenza dei requisiti della sostenuta usucapione in quanto l'immobile in oggetto sarebbe stato realizzato a cura e spese del , padre dell'istante e di e marito della . Persona_2 Parte_2 Pt_1
Secondo la ricostruzione di parte intervenuta, il aveva acquistato dai Persona_2
il terreno su cui sorge l'immobile oggetto di giudizio ma con scrittura privata mai seguita CP_2
da atto pubblico ed ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa per la realizzazione di un fabbricato;
la , in occasione delle nozze, aveva invece avuto solo in comodato d'uso l'immobile Parte_2
oggetto di causa.
Gli interventori rilevavano, altresì, l'invalidità della procedura di mediazione attivata dalla nella quale i non erano assistiti da un legale e pertanto sarebbero stati tratti in Parte_2 CP_2
errore sull'intera vicenda. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 273/20
accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponevano appello e Parte_2
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto Parte_1
atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Non si costituivano gli altri appellati.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato tutte le eccezioni proposte dagli odierni appellanti e per avere, invece, accolto
3 la domanda di Controparte_1
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Per quanto attiene all'eccepita nullità dell'accordo raggiunto in sede di mediazione tra la CP_1
e i , perché non assistiti da un legale, giova osservare che gli appellanti
[...] CP_2
ripropongono le stesse argomentazioni dell'atto di intervento.
Dalla documentazione in atti risulta che i , in sede di mediazione, non erano in effetti, CP_2
assistiti da un legale;
tale circostanza, però, non produce conseguenze ai fini della validità del verbale e dell'accordo.
Infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la mancanza del legale a norma degli artt. 11 e 12
del d.lgs 28/2010 come modificato dalla legge 98/2013 al comma 3, non è causa di nullità
dell'accordo preso in sede di mediazione da cui è scaturito il verbale positivo, in quanto l'unica conseguenza che deriva dall'assenza del legale è che, in caso di giudizio successivo, non possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità e la mediazione viene considerata come facoltativa.
La però, non ha agito, in questa sede ai fini del riconoscimento dell'usucapione, Controparte_1
bensì per ottenere ex art. 2932 c.c. l'adempimento in forma specifica, relativamente all'acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto dell'accordo transattivo, che ben può qualificarsi quale scrittura privata, intervenuto tra la stessa e i in sede di mediazione. CP_2
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'emissione di un provvedimento
costitutivo sia sufficiente anche la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in
qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà (Cass. 27342/18).
Pertanto, in caso di manifestazione pacifica della volontà contrattuale e in caso di inadempimento l'altra parte può chiedere il provvedimento sostitutivo del giudice, che consente di superare l'inadempimento.
Per quanto riguarda l'exceptio doli generalis sempre in relazione al contenuto dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, la Cassazione, ha ritenuto che “L'exceptio doli generalis seu praesentis” ha
fondamento nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale,
4 si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa,
situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o
estintiva del diritto stesso” (Cassazione n.6896/2009).
Dalla documentazione in atti non risulta che la abbia taciuto situazioni sopravvenute alla Parte_2
fonte negoziale;
gli odierni appellanti asseriscono che la stessa avrebbe taciuto l'acquisto effettuato da nel 1974 (in relazione al quale hanno offerto prova documentale) ma mai Persona_2
trascritto, nonché la vicenda successoria dello stesso , che riguarderebbe anche Persona_2
l'immobile oggetto di giudizio.
Orbene, le suddette deduzioni non hanno alcuna attinenza con la questione in oggetto, atteso che il terreno in questione non è mai entrato nella successione di (marito di Persona_2 Pt_1
e padre di , atteso che il detto immobile è sempre stato
[...] Controparte_5
intestato ai (il ha acquistato con atto pubblico, altri terreni ma non CP_2 Persona_2
quello in oggetto).
Né, tantomeno, può considerarsi conducente, ai fini che ci occupano la deduzione di parte appellante,
secondo cui i non si sarebbero presentati davanti al notaio in quanto consapevoli che la CP_2
volesse sottrarre il bene oggetto della transazione alla massa ereditaria, in primo luogo Parte_2
perché, come sopra specificato il bene non era intestato a , e in secondo luogo Persona_2
perché i avrebbero potuto costituirsi, nei due gradi del presente giudizio, e contestare il CP_2
contenuto della transazione, cosa che non hanno fatto.
Giova osservare, inoltre, che gli appellanti non contestano il possesso pacifico e continuato dell'appellata, ma asseriscono che il detto possesso le fosse stato concesso dal padre (non proprietario) in comodato.
Per quanto fin qui esposto, ultronea, ai fini che ci occupano si rappresenta la prova per testi articolata in primo grado dagli appellanti, in quanto non idonea a dimostrare il dolo, l'invalidità o illegittimità
dell'attività della la quale ha documentato le proprie pretese. Controparte_1
Appare opportuno, chiarire, inoltre che con l'accordo transattivo, i Sigg.ri hanno dato atto CP_2
5 dell'acquisto della proprietà dell'immobile in oggetto da parte di per intervenuta Controparte_1
usucapione, pertanto, il giudizio che ci occupa ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dei all'obbligazione contenuta nel punto 3) della scrittura di accordo:” le parti si danno atto CP_2
che il presente verbale di accordo , con cui si accerta l'intervenuta usucapione dei beni immobili in
parola in capo alla sig.ra è soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n. 12 Controparte_1
bis c.c. e quindi , si obbligano in forma di separata scrittura privata autenticata o atto pubblico e
comunque a sottoscrivere qualsivoglia atto che si renda necessario al fine di integrare la presente
scrittura privata con ogni dichiarazione richiesta dalle normative vigenti nonché ai fini dei necessari
adempimenti pubblicitari di legge”.
Il suddetto inadempimento costituisce il presupposto dell'art. 2932 c.c..
Pertanto, alla luce di quanto sopra, correttamente il Tribunale, risultando pacifico l'inadempimento dei al suddetto obbligo, ritenuto, in forza dell'art. 2932 c.c , accogliere la domanda, ai fini CP_2
della trascrizione.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore €.
206.582,00, complessità bassa, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, così
analiticamente determinati: €. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
6 della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Locri n. 273/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.7.160,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
7 favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2020 r.g., vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] c. f. rappresentati e difesi
[...] C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Calabria Via Montevergine n° 13
APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...] - CF – residente a Controparte_1 C.F._3
Benestare in c.da Ricciolio n. 48, elettivamente domiciliata in Locri via Zaleuco n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Maio che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
E
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 273/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Locri innanzi al Controparte_1
quale citava , e affinché venisse emessa Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo al contratto ovvero all'atto pubblico definitivo con il quale l'attrice acquisiva la proprietà per intervenuta usucapione, del bene immobile sito in Comune
di Benestare Contrada Ricciolio n. 48 censito al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio di mappa n. 24 particella 509 subalterno 3 e 4.
L'attrice poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: assumeva di essere divenuta proprietaria dei beni indicati in citazione intestati ai , per averne avuto il possesso CP_2
trentennale in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta. Quindi intenzionata a procedere in via giudiziale per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione,
esperiva la mediazione prevista per legge. In sede di mediazione si presentavano i sigg.ri CP_2
e la procedura si concludeva con verbale positivo, in quanto le parti raggiungevano un accordo in forza della quale i riconoscevano le ragioni della e si obbligavano, ai fini della CP_2 Parte_2
trascrizione dell'atto, a recarsi presso il Notaio.
A seguito di inviti per la stipula dell'atto presso lo studio del notaio di Locri ai quali i Per_1
non si presentavano, la promuoveva l'azione de qua chiedendo l'emissione di CP_2 Parte_2
una sentenza costitutiva che tenesse luogo all'atto pubblico non concluso.
Notificato ritualmente l'atto introduttivo ed incardinato il procedimento, i convenuti non si costituivano.
Con atto di intervento volontario divenivano parti del giudizio i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(madre e figlio e rispettivamente madre e fratello della i quali, venuti
[...] Controparte_1
a conoscenza della circostanza secondo cui “sta procedendo con un usucapione Controparte_1
2 ordinario dinanzi a codesto On.le Tribunale, al fine di ottenere l'acquisto della proprietà
dell'immobile” sopra indicato, si opponevano alle ragioni dell'attrice. Contestavano la sussistenza dei requisiti della sostenuta usucapione in quanto l'immobile in oggetto sarebbe stato realizzato a cura e spese del , padre dell'istante e di e marito della . Persona_2 Parte_2 Pt_1
Secondo la ricostruzione di parte intervenuta, il aveva acquistato dai Persona_2
il terreno su cui sorge l'immobile oggetto di giudizio ma con scrittura privata mai seguita CP_2
da atto pubblico ed ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa per la realizzazione di un fabbricato;
la , in occasione delle nozze, aveva invece avuto solo in comodato d'uso l'immobile Parte_2
oggetto di causa.
Gli interventori rilevavano, altresì, l'invalidità della procedura di mediazione attivata dalla nella quale i non erano assistiti da un legale e pertanto sarebbero stati tratti in Parte_2 CP_2
errore sull'intera vicenda. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 273/20
accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponevano appello e Parte_2
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto Parte_1
atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Non si costituivano gli altri appellati.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato tutte le eccezioni proposte dagli odierni appellanti e per avere, invece, accolto
3 la domanda di Controparte_1
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Per quanto attiene all'eccepita nullità dell'accordo raggiunto in sede di mediazione tra la CP_1
e i , perché non assistiti da un legale, giova osservare che gli appellanti
[...] CP_2
ripropongono le stesse argomentazioni dell'atto di intervento.
Dalla documentazione in atti risulta che i , in sede di mediazione, non erano in effetti, CP_2
assistiti da un legale;
tale circostanza, però, non produce conseguenze ai fini della validità del verbale e dell'accordo.
Infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la mancanza del legale a norma degli artt. 11 e 12
del d.lgs 28/2010 come modificato dalla legge 98/2013 al comma 3, non è causa di nullità
dell'accordo preso in sede di mediazione da cui è scaturito il verbale positivo, in quanto l'unica conseguenza che deriva dall'assenza del legale è che, in caso di giudizio successivo, non possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità e la mediazione viene considerata come facoltativa.
La però, non ha agito, in questa sede ai fini del riconoscimento dell'usucapione, Controparte_1
bensì per ottenere ex art. 2932 c.c. l'adempimento in forma specifica, relativamente all'acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto dell'accordo transattivo, che ben può qualificarsi quale scrittura privata, intervenuto tra la stessa e i in sede di mediazione. CP_2
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'emissione di un provvedimento
costitutivo sia sufficiente anche la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in
qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà (Cass. 27342/18).
Pertanto, in caso di manifestazione pacifica della volontà contrattuale e in caso di inadempimento l'altra parte può chiedere il provvedimento sostitutivo del giudice, che consente di superare l'inadempimento.
Per quanto riguarda l'exceptio doli generalis sempre in relazione al contenuto dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, la Cassazione, ha ritenuto che “L'exceptio doli generalis seu praesentis” ha
fondamento nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale,
4 si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa,
situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o
estintiva del diritto stesso” (Cassazione n.6896/2009).
Dalla documentazione in atti non risulta che la abbia taciuto situazioni sopravvenute alla Parte_2
fonte negoziale;
gli odierni appellanti asseriscono che la stessa avrebbe taciuto l'acquisto effettuato da nel 1974 (in relazione al quale hanno offerto prova documentale) ma mai Persona_2
trascritto, nonché la vicenda successoria dello stesso , che riguarderebbe anche Persona_2
l'immobile oggetto di giudizio.
Orbene, le suddette deduzioni non hanno alcuna attinenza con la questione in oggetto, atteso che il terreno in questione non è mai entrato nella successione di (marito di Persona_2 Pt_1
e padre di , atteso che il detto immobile è sempre stato
[...] Controparte_5
intestato ai (il ha acquistato con atto pubblico, altri terreni ma non CP_2 Persona_2
quello in oggetto).
Né, tantomeno, può considerarsi conducente, ai fini che ci occupano la deduzione di parte appellante,
secondo cui i non si sarebbero presentati davanti al notaio in quanto consapevoli che la CP_2
volesse sottrarre il bene oggetto della transazione alla massa ereditaria, in primo luogo Parte_2
perché, come sopra specificato il bene non era intestato a , e in secondo luogo Persona_2
perché i avrebbero potuto costituirsi, nei due gradi del presente giudizio, e contestare il CP_2
contenuto della transazione, cosa che non hanno fatto.
Giova osservare, inoltre, che gli appellanti non contestano il possesso pacifico e continuato dell'appellata, ma asseriscono che il detto possesso le fosse stato concesso dal padre (non proprietario) in comodato.
Per quanto fin qui esposto, ultronea, ai fini che ci occupano si rappresenta la prova per testi articolata in primo grado dagli appellanti, in quanto non idonea a dimostrare il dolo, l'invalidità o illegittimità
dell'attività della la quale ha documentato le proprie pretese. Controparte_1
Appare opportuno, chiarire, inoltre che con l'accordo transattivo, i Sigg.ri hanno dato atto CP_2
5 dell'acquisto della proprietà dell'immobile in oggetto da parte di per intervenuta Controparte_1
usucapione, pertanto, il giudizio che ci occupa ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dei all'obbligazione contenuta nel punto 3) della scrittura di accordo:” le parti si danno atto CP_2
che il presente verbale di accordo , con cui si accerta l'intervenuta usucapione dei beni immobili in
parola in capo alla sig.ra è soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n. 12 Controparte_1
bis c.c. e quindi , si obbligano in forma di separata scrittura privata autenticata o atto pubblico e
comunque a sottoscrivere qualsivoglia atto che si renda necessario al fine di integrare la presente
scrittura privata con ogni dichiarazione richiesta dalle normative vigenti nonché ai fini dei necessari
adempimenti pubblicitari di legge”.
Il suddetto inadempimento costituisce il presupposto dell'art. 2932 c.c..
Pertanto, alla luce di quanto sopra, correttamente il Tribunale, risultando pacifico l'inadempimento dei al suddetto obbligo, ritenuto, in forza dell'art. 2932 c.c , accogliere la domanda, ai fini CP_2
della trascrizione.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore €.
206.582,00, complessità bassa, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, così
analiticamente determinati: €. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
6 della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Locri n. 273/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.7.160,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
7 favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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