Ordinanza cautelare 19 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 8 novembre 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 11399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11399 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13397 del 2021, proposto da
GH RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma la Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
ES CC, AN LO Uccelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell’elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati; - dell’Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell’Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova; - del Decreto adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022;
della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 12, 30 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 12, 30 del compito di parte ricorrente; - degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA; - della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
e per la condanna
ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma la Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio ANcaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di candidata collocatasi oltre l’ultimo posto utile ai fini dell’immatricolazione, è insorta avverso le risultanze della graduatoria unica nazionale del test di accesso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, che ha impugnato unitamente agli atti presupposti della procedura concorsuale, ivi compreso il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante “ Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022 ” e i relativi allegati.
2. In sintesi, la ricorrente, premesso di aver “totalizzato 34.90 punti, collocandosi per l’effetto alla posizione n. 16.235 in graduatoria mentre … il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è pari a 36,10 (posizione n. 14552) e per Odontoiatria e Protesi dentaria risulta pari a 35,30 (posizione n. 15638)”, ha articolato le seguenti censure:
I “ Erroneità della formulazione dei quesiti e della conseguente attribuzione del punteggio a parte ricorrente – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, cost. – violazione art. 3, 97 cost – violazione del principio di parità di trattamento – difetto di motivazione della rettifica dei quesiti considerati errati - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca “ha disposto l’annullamento in autotutela della sola domanda n. 56 e modificato la risposta originariamente indicata come corretta per le domande n. 2, 21, 23 della matrice ministeriale”, nel presupposto che “solo la domanda n. 56 non presentava alcuna risposta corretta”, laddove invece “le domande n. 2, 28 che hanno penalizzato parte ricorrente in effetti, non presentavano alcuna risposta esatta tra le varie opzioni disponibili sicché il MUR avrebbe dovuto procedere all’annullamento anche di esse, al pari di quanto fatto con il quesito n. 56, con conseguente rettifica del punteggio di parte ricorrente”.
II “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264 - violazione dell’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 2, comma 2, del d.m. 730 del 25 giugno 2021 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, cost. – violazione art. 97 cost – eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nella quantificazione del numero di domande previste a titolo di cultura generale – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”.
In violazione della “ lex specialis del concorso, il soggetto che si è occupato della predisposizione delle domande ha inserito tra le domande di cultura generale e di logica rispettivamente un quesito di chimica e uno di matematica”.
III “ In via subordinata e sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264 - violazione dell’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 2, comma 2, del d.m. 730 del 25 giugno 2021 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, cost. – violazione art. 97 cost – eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nella quantificazione del numero di domande previste a titolo di cultura generale – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”.
La legge n. 264/1999 (recante “ Norme in materia di accessi ai corsi universitari ”) subordina l’ammissione al percorso universitario al “superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”, laddove i quesiti selezionati nel caso di specie non sono “coerenti con i programmi della scuola secondaria superiore, con conseguente illegittimità in parte qua dei provvedimenti impugnati tanto per violazione della normativa stessa, quanto per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e dell’irragionevolezza”.
IV “ Ancora in via subordinata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/99. Violazione della lex specialis di cui al d.m. 730/2021. Violazione del d.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di efficienza e buon andamento ”.
Il Ministero “non si è occupato di predisporre “in prima persona” le domande somministrate ai candidati” e inoltre “non ha provveduto a nominare, come prevede invece espressamente il citato bando di concorso, alcuna commissione di esperti con comprovata esperienza che potesse coadiuvarlo nello svolgimento di questo compito”.
V “ Violazione del dm 6/2019 così come modificato dal dm 8/2021 in ordine alla programmazione dei posti - violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti ”.
L’Amministrazione resistente “non ha condotto, in sede di programmazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in questione, l’istruttoria prevista per Legge individuando la reale offerta formativa per medici e odontoiatri”.
VI “ Violazione del fabbisogno professionale individuato dalla conferenza stato-regioni (repertorio atti n. 148/csr del 4 agosto 2021) - violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 e dell’art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – violazione della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione ”.
La Conferenza Stato – Regioni “ha individuato un numero di 1.722 unità per coprire il fabbisogno di Medici Odontoiatri dell’annualità in corso”, laddove “il Ministero senza fornire alcuna valida motivazione, né tanto meno dare prova della corretta istruttoria compiuta dagli Atenei, ha deciso di bandire solo 1.333 posti”.
VII “ Violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 e dell’art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – violazione della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione ”.
La quantificazione del fabbisogno formativo è stata operata in modo errato, dal momento che il “modello previsionale in contestazione, in sostanza, si fonda su criteri incompleti, inattendibili e illogici, avendo condotto ad un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio di quegli studenti che sono interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, ma anche dello stesso sistema sanitario nel suo complesso, il quale, in futuro, si troverà di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato”.
VIII “ Violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa ”.
La violazione del principio dell’anonimato deriva dall’apposizione “di due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso in grado di consentire l’abbinamento delle generalità di ogni candidato alla rispettiva prova”.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Roma La Sapienza.
4. Con ordinanza n. 2573 del 19.4.2022 è stata respinta la domanda cautelare.
5. Con ordinanza presidenziale n. 5048 dell’8.11.2024, questo Tar ha ordinato “ alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami ”.
6. In data 20.12.2024 parte ricorrente ha depositato l’attestazione dell’avvenuta notificazione per pubblici proclami in data 18.12.2024.
7. Nella pubblica udienza del 16.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Può prescindersi dall’esame delle questioni di rito, dal momento che il ricorso è infondato per tutte le motivazioni formulate in riferimento ad analoghe vicende dalla recente giurisprudenza di questo Tar, che meritano di essere confermate e integralmente recepite.
8.1. In particolare:
- le censure formulate con il motivo sub I, con cui la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio, non sono riferibili ad un concreto interesse al rispettivo accoglimento, per tutte le ragioni esposte con l’ordinanza cautelare “ non appare superata la prova di resistenza sotto lo specifico profilo per il quale le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, stante la loro portata caducatoria, determinerebbero comunque la riformulazione dell’intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola parte ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell’ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091) ;” (in tal senso, vedi di recente Tar Lazio Roma, Sez. III, 19.4.2022 n. 2573);
- i motivi sub II e III sono parimenti infondati, atteso che: “ - la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione che, in quanto tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio risulti manifestamente illogico o irragionevole, ovvero sia inficiato da un manifesto travisamento dei fatti”; - l’amministrazione, nell’elaborazione dei quesiti da somministrare, non è tenuta “ad attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma [può] adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute”; - “anche il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di sottoporre ai candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anche domande di logica, in quanto le stesse “costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei (…)” ” (Tar Lazio Roma, Sez. III, 5.5.2025, n. 8626);
- quanto al motivo sub IV, è decisivo osservare che “ Per ciò che attiene all’asserita illegittimità dell’affidamento al CINECA della predisposizione dei test, senza svolgimento di una gara, la censura è inammissibile per carenza d’interesse, adducendo parte ricorrente la violazione di norme in materia di appalti pubblici che non ledono direttamente i suoi interessi e che potrebbero, semmai, essere fatte valere dai titolari dell’interesse al relativo affidamento. Quanto all’affidamento da parte della stessa al CINECA della redazione dei quesiti alle società esterne -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., con l’impugnata determina Cineca del 4 agosto 2020, avversato sul rilievo la stessa avrebbe dovuto possedere al suo interno soggetti esperti in materia, va evidenziato che parte ricorrente non fornisce un principio di prova che le predette Società, in persona dei relativi addetti che hanno elaborato i quesiti, non siano “soggetti esperti in materia”, né indica, deducendone la violazione, la specifica norma che impone la pretesa validazione dei quesiti stessi da parte del Ministero, non fornendo, peraltro, principio di prova che tale validazione, anche ove prescritta da una norma, non sia avvenuta. Va al riguardo rimarcato quanto già affermato nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questo Tar, ove si afferma che “non si rinviene nel D.M. n. 730/2021 alcuna disposizione che stabilisca che la prova debba essere elaborata dal Ministero “in prima persona”, né che il Ministero debba procedere alla pretesa validazione dei quesiti, poiché l’art. 2 del D.M. n. 730/2021, al comma 1, ultimo periodo recita, con riguardo alla prova di ammissione, si limita ad affermare che “Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza”, non contemplando alcun obbligo di successiva validazione”. La disposizione, quindi, non contempla la formale nomina di una commissione di esperti, ma solo l’avvalersi della stessa, la cui formazione può essere ritenuta implicita nell’affidamento dell’elaborazione del test al CINECA il quale ad ulteriore garanzia della natura esperta dei professionisti cui affidare in concreto l’elaborazione dei quesiti, ha ritenuto di espletare una gara ad evidenza pubblica onde selezionarli »” (cfr. Tar Lazio n. 8626/2025 cit.);
- i motivi sub V, VI e VII, non possono essere condivisi atteso che “ - “quanto alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti disponibili, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, occorre ricordare che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali”; - “la prescritta determinazione rientra dunque in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze in rilievo, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di attività professionali in campo sanitario, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati” (così, anche Tar Lazio, n. 17249/2024); - “con riguardo alla complessa procedura di determinazione dei posti disponibili da mettere annualmente a concorso, dallo stesso tenore letterale delle previsioni legislative di riferimento (articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264) è chiaramente desumibile il carattere prioritario dell’elemento rappresentato dalla capacità formativa degli Atenei – corrispondente all’esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione – rispetto a quello del fabbisogno professionale: la determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024); - “non può, inoltre, ritenersi corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne una adeguata formazione professionale (in tal senso, cfr. ex multis Tar Lazio, III, 24 ottobre 2022, n. 13658 e 22 marzo 2021, n. 3443)” (così anche Tar Lazio, n. 17249/ 2024); - “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire […] Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024 e Consiglio di Stato, n. 2296/2022). A ciò va aggiunto che, come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno. Anche alla luce di tale aspetto le doglianze articolate dalla ricorrente risultano infondate, posto che in relazione alle singole annualità accademiche si registra, costantemente, un progressivo aumento dei posti disponibili, e che la ricorrente non ha fornito elementi tali da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa ” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.);
- anche la censura articolata con il motivo sub VIII deve essere “ respinta in applicazione dei principi espressi da questo Tribunale, il quale, chiamato a pronunciarsi su identiche doglianze, ha già evidenziato che, con riguardo ai test selettivi da svolgersi con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova selettiva in contestazione), “il principio dell’anonimato non richieda una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico, mentre a diversi approfondimenti si presterebbe il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non si configura nel caso di specie” (cfr., tra le altre, Tar Lazio, n. 5775 e n. 1135 del 2025, nn. 17249, 17250, 17383, 17384, 19291, 19294 e 19297 del 2024, n. 1144/2023). Alla luce di quanto sopra è evidente l’infondatezza della doglianza, tenuto conto che la ricorrente non ha offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che – con specifico riferimento al test di cui al presente ricorso – si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, o altre forme di frode ” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.).
8.2. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, quantificate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio ANcaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio ANcaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO