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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 6922/2024 tra
, (CUI 06AIAKE) con l'Avv. PENSIERO ANNA Parte_1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta contumace
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 10/06/2024, , cittadino bengalese, nato il [...] in [...], impugna, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione del 29/05/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Grosseto, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 19/04/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
Nel ricorso il richiedente espone:
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
di essere in Italia dal 2022 e di aver lasciato il suo paese a causa della difficile situazione personale e socio-politica; di aver presentato richiesta di permesso di soggiorno per motivi di asilo politico a Udine;
di essersi trasferito, in seguito al parere negativo della Commissione Territoriale, a da alcuni connazionali che lo hanno aiutato ad iniziare a lavorare;
di aver presentato il CP_1
01.03.2023 domanda di protezione speciale oggetto dell'odierna impugnativa;
di aver perso il lavoro in seguito al rigetto della sua istanza, il 29 maggio 2024; che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio e ciò gli arrecherebbe grave danno, pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali e alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, e verrebbe a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso e con note scritte del 14.04.2025: contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 15.10.2024 al 14.10.2025; contratto di locazione abitativa;
buste paga per il periodo ottobre 2024- marzo 2025; certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 02/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate l'assenza di gravi e comprovate ragioni, ha rigettato la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il - Questura di in data 03.04.2025 si è costituito chiedendo il Controparte_2 CP_1 rigetto del ricorso e il PM ha prodotto la certificazione richiesta ( casellario e Carichi pendenti) .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 16/04/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni scritte e q uindi è stata rimessa direttamente al Collegio, in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Grosseto che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (01.03.2023) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
La domanda è stata quindi presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
NEL MERITO
Passando all'esame del caso di specie, occorre rilevare in primo luogo, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, si osserva che vi è stato un ritardo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.).
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta, non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato che comunque la parte convenuta si è costituita e l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare la corretta integrazione del contraddittorio.
Tanto premesso, anche alla luce della normativa sopravvenuta, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale per le ragioni che seguono.
Non emerge in atti una situazione di lavoro attuale del ricorrente da preservare, né una raggiunta indipendenza economica e alloggiativa che rischia di essere perduta, né una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni, in particolare:
- in Italia da tre anni, ha documentato solamente un rapporto di lavoro della durata di un anno a tempo determinato part-time come collaboratore domestico presso “MD Moniruzzaman.”, un connazionale residente a Roma, lavoro relativamente al quale ha prodotto delle buste paga per un periodo di soli 6 mesi (ottobre 2024- marzo 2025) di importo di 500€ mensili, reddito del tutto non sufficiente a garantirgli una vita dignitosa, tanto più che dal contratto di lavoro prodotto non risulta che il ricorrente benefici di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro;
.
-a fronte di quanto sopra, non è stata presentata documentazione attestante la sua attuale sistemazione abitativa, per cui mancano elementi in grado di attestare una stabile e regolare sistemazione alloggiativa del ricorrente.
In definitiva, il livello di inserimento sociale\ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare affatto significativo né tale ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale pur in presenza di un rilevante periodo di soggiorno dell'istante nel territorio italiano, protrattosi dopo il rigetto delle due domande di protezione internazionale da solo non sufficiente ad integrare i suddetti presupposti.
Anche laddove se volesse ritenere (come non si ritiene) gli scarsi dati allegati come indicativi di una certa volontà di integrazione e di costruzione di una vita privata in Italia , tuttavia, come ha chiaramente enunziato la Corte E.D.U., qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali che non sono integrate da attività lavorative (o relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale o, comunque, in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria5 e, nel caso di specie, i rapporti lavorativi, affettivi, sociali allegati dal ricorrente si sono innestati su una situazione di TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. precarietà amministrativa del soggiorno che non possono, pertanto, fondare una legittima aspettativa di tutela ai sensi dell'art. 8
Neppure è valutabile qualche sorta di vulnerabilità relativa allo stato di salute e, nulla essendo stato allegato o prodotto in proposito, talché si deve ritenere che allo stato non problematiche serie di natura sanitaria non sussistano.
Neppure è ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Bangladesh, che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui il ricorrente è espatriato, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti che anzi, grazie al recente mutamento politico iniziato con la caduta di si registra un cauto ottimismo Persona_2 riguardo al governo civile ad interim presieduto dal premio Nobel per la pace . Per_3
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul né Controparte_6 dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese ravvisando i giusti motivi per una loro integrale compensazione .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, rigetta il ricorso spese compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.4. 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; 5 vedi caso v. CP_4 Controparte_5
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 6922/2024 tra
, (CUI 06AIAKE) con l'Avv. PENSIERO ANNA Parte_1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta contumace
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 10/06/2024, , cittadino bengalese, nato il [...] in [...], impugna, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione del 29/05/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Grosseto, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 19/04/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
Nel ricorso il richiedente espone:
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
di essere in Italia dal 2022 e di aver lasciato il suo paese a causa della difficile situazione personale e socio-politica; di aver presentato richiesta di permesso di soggiorno per motivi di asilo politico a Udine;
di essersi trasferito, in seguito al parere negativo della Commissione Territoriale, a da alcuni connazionali che lo hanno aiutato ad iniziare a lavorare;
di aver presentato il CP_1
01.03.2023 domanda di protezione speciale oggetto dell'odierna impugnativa;
di aver perso il lavoro in seguito al rigetto della sua istanza, il 29 maggio 2024; che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio e ciò gli arrecherebbe grave danno, pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali e alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, e verrebbe a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso e con note scritte del 14.04.2025: contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 15.10.2024 al 14.10.2025; contratto di locazione abitativa;
buste paga per il periodo ottobre 2024- marzo 2025; certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 02/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate l'assenza di gravi e comprovate ragioni, ha rigettato la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il - Questura di in data 03.04.2025 si è costituito chiedendo il Controparte_2 CP_1 rigetto del ricorso e il PM ha prodotto la certificazione richiesta ( casellario e Carichi pendenti) .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 16/04/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni scritte e q uindi è stata rimessa direttamente al Collegio, in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Grosseto che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (01.03.2023) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
La domanda è stata quindi presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
NEL MERITO
Passando all'esame del caso di specie, occorre rilevare in primo luogo, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, si osserva che vi è stato un ritardo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.).
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta, non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato che comunque la parte convenuta si è costituita e l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare la corretta integrazione del contraddittorio.
Tanto premesso, anche alla luce della normativa sopravvenuta, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale per le ragioni che seguono.
Non emerge in atti una situazione di lavoro attuale del ricorrente da preservare, né una raggiunta indipendenza economica e alloggiativa che rischia di essere perduta, né una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni, in particolare:
- in Italia da tre anni, ha documentato solamente un rapporto di lavoro della durata di un anno a tempo determinato part-time come collaboratore domestico presso “MD Moniruzzaman.”, un connazionale residente a Roma, lavoro relativamente al quale ha prodotto delle buste paga per un periodo di soli 6 mesi (ottobre 2024- marzo 2025) di importo di 500€ mensili, reddito del tutto non sufficiente a garantirgli una vita dignitosa, tanto più che dal contratto di lavoro prodotto non risulta che il ricorrente benefici di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro;
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-a fronte di quanto sopra, non è stata presentata documentazione attestante la sua attuale sistemazione abitativa, per cui mancano elementi in grado di attestare una stabile e regolare sistemazione alloggiativa del ricorrente.
In definitiva, il livello di inserimento sociale\ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare affatto significativo né tale ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale pur in presenza di un rilevante periodo di soggiorno dell'istante nel territorio italiano, protrattosi dopo il rigetto delle due domande di protezione internazionale da solo non sufficiente ad integrare i suddetti presupposti.
Anche laddove se volesse ritenere (come non si ritiene) gli scarsi dati allegati come indicativi di una certa volontà di integrazione e di costruzione di una vita privata in Italia , tuttavia, come ha chiaramente enunziato la Corte E.D.U., qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali che non sono integrate da attività lavorative (o relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale o, comunque, in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria5 e, nel caso di specie, i rapporti lavorativi, affettivi, sociali allegati dal ricorrente si sono innestati su una situazione di TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. precarietà amministrativa del soggiorno che non possono, pertanto, fondare una legittima aspettativa di tutela ai sensi dell'art. 8
Neppure è valutabile qualche sorta di vulnerabilità relativa allo stato di salute e, nulla essendo stato allegato o prodotto in proposito, talché si deve ritenere che allo stato non problematiche serie di natura sanitaria non sussistano.
Neppure è ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Bangladesh, che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui il ricorrente è espatriato, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti che anzi, grazie al recente mutamento politico iniziato con la caduta di si registra un cauto ottimismo Persona_2 riguardo al governo civile ad interim presieduto dal premio Nobel per la pace . Per_3
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul né Controparte_6 dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese ravvisando i giusti motivi per una loro integrale compensazione .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, rigetta il ricorso spese compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.4. 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; 5 vedi caso v. CP_4 Controparte_5
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