Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr. Giuseppe Staglianò presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 30 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. /Partita Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado dagli avv.ti Mario Caprini e Adriana Tipaldi ed elettivamente domiciliati presso la società sita in Roma alla Via Nicolò CP_1
Porpora n. 12;
APPELLANTE
1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma rep. n. 1576/2023 pubblicata in data 20/01/2023 resa nel giudizio n. 20351/2022 RG
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21 marzo 2022 la società sulla premessa di aver stipulato in data 14 Parte_1
novembre 2019 un contratto di long rent con la Società LeasePlan Italia
S.p.a.; che il contratto prevedeva il noleggio di un'autovettura Smart Fortwo per un periodo complessivo di 48 mesi e l'obbligazione da parte di essa
Società del versamento del corrispettivo ovvero del relativo canone mensile pari ad €. 287,43; che tale autovettura veniva concessa temporaneamente in uso a con il quale essa società intratteneva, dal 2020, un Controparte_2
rapporto di collaborazione libero professionale svolgendo questi il ruolo di consulente e facilitatore;
che < cordialità instauratosi tra le parti, il sig. aveva rappresentato CP_2
all'amministratrice il proprio intento di prendere a noleggio una vettura
SMART, ma di non essere purtroppo riuscito a farsi intestare il contratto di noleggio dell'auto. Pertanto, a titolo di “cortesia”, proprio in virtù del buon rapporto, l'amministratrice si accordava verbalmente con lui – in presenza della Signora e della Signora – e Persona_1 Testimone_1
decideva di noleggiare la vettura SMART a nome di , con Parte_1
il patto che il canone per il noleggio della vettura sarebbe stato pagato da lui mediante il riaddebito delle fatture dei pagamenti effettuati dalla Società, che sarebbe stata quindi l'intestataria del contratto di nolo.>>; che era altresì inteso tra esse parti che, dato l'esclusivo uso del mezzo da parte del sig. 2 questi sarebbe stato l'esclusivo responsabile per il pagamento delle CP_2
infrazioni compiute durante il periodo in cui aveva la disponibilità della vettura;
che essa Società in data 24 Gennaio 2020 delegava al ritiro CP_2
della suddetta vettura (doc n. 2 – delega al ritiro) ed il medesimo ritirava la macchina presso lo SMART Center di Roma, di Via Zoe Fontana 22 in data
27 gennaio 2020; evidenziava che a conferma dell'impegno assunto CP_2
e dell'accordo tra le parti, provvedeva a versare il rimborso dei canoni di noleggio per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, come da (i) fatture del 23.06.2020 e del 28.08.2020; che tuttavia essa Società in data 8 aprile 2021 inviava a a causa di gravi vicende riguardanti il suo CP_2
operato, la comunicazione di cessazione immediata del rapporto di collaborazione con tutte le compagini societarie riconducibili al Gruppo BK
(doc. n. 4 – comunicazione dell'8 aprile 2021 per comunicazione cessazione degli accordi di collaborazione professionale con Gruppo BK); che a partire dal mese di maggio 2020 il Signor sospendeva inopinatamente il CP_2
versamento dei rimborsi, nonostante gli accordi presi;
che in data 31 maggio
2021, in ragione dei mancati rimborsi, presupposti fondamentali per la concessione della vettura SMART targata GA295GJ in uso esclusivo allo stesso dal 27 Gennaio 2020, essa Società inviava comunicazione a CP_2
con la quale lo stesso veniva invitato alla restituzione;
il predetto veniva altresì sollecitato al rimborso delle numerose multe per violazioni al codice della strada a lui imputabili quale unico utilizzatore del mezzo (doc n.
5 - comunicazione del 31 maggio 2021); che in data 11 giugno 2021, in assenza della riconsegna, essa Società sollecitava nuovamente la restituzione della vettura (doc n. 6 – comunicazione a 11 giugno 2021) e CP_2 CP_2
rispondeva tramite e-mail con la quale comunicava la propria volontà di procedere alla voltura del contratto di long rent a proprio nome, in assenza di contestazione alcuna delle richieste dell'odierna ricorrente ( doc n. 7 – scambio email del giorno 15 giugno 2021); in data 25 Giugno 2021 la
3 Società, avendo constatato l'inerzia di procedeva con ulteriore CP_2
richiesta di consegna dell'automobile e di pagamento dei nuovi verbali per violazione al codice della strada elevati a nome della Società (doc n. 8 – mail del 25 giugno 2021 con notifica atto amministrativo); che in data 12 luglio
2021, a fronte dell'ennesima multa, veniva inviato ulteriore sollecito al sig. per ottenere la riconsegna della vettura ed il rimborso delle multe CP_2
pagate, nonché in alternativa per ottenere notizie sulla voltura dell'intestazione del contratto di leasing (doc n. 9 – mail del 12 luglio 2021); in data 31 agosto 2021, in mancanza di riscontro veniva inviata ulteriore email a. (doc n. 10 – mail del 31 agosto 2021), alla quale lo stesso CP_2
rispondeva in data 7 settembre 2021, ancora una volta senza alcuna contestazione nel merito delle richieste e comunicando che la voltura era prossima alla definizione (doc n. 11 – scambio email del 7 settembre 2021); che in data 21 settembre 2021 veniva inviata ennesima comunicazione questa volta tramite PEC, rimasta priva di riscontro (doc n. 12 - PEC del 21 settembre 2021); che con raccomandata del 24 Settembre 2021 venivano nuovamente riepilogati gli importi dovuti e richiesta la restituzione della vettura (doc n. 13 – raccomandata del 24 settembre 2021); in data 29 novembre 2021 veniva predisposta la lettera di messa in mora inviata il giorno 1° dicembre 2021, via raccomandata a.r., (doc. n. 14 – lettera messa in mora del 29 novembre 2021); infine, il 15 Febbraio 2022 Persona_2
quale amministratore unico e legale rappresentante di
[...] [...]
per i fatti sopra esposti presentava denuncia-querela nei Parte_1
confronti del sig. innanzi alla Procura della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Roma, tutto ciò premesso evidenziava che nonostante i numerosi solleciti scritti, oltre a quelli verbali anche via telefono, sopra richiamati, ad oggi la vettura si trovava ancora nella disponibilità di il quale la detiene senza titolo, non procede ai rimborsi dei relativi CP_2
canoni ed oltretutto continuano a pervenire alla Società verbali relativi a
4 contravvenzioni al codice della strada;
essa Società, oltre alla restituzione della vettura illegittimamente detenuta, chiedeva di ottenere la restituzione ovvero il rimborso degli importi di cui alle fatture emesse dalla società di
Leasing, già saldate da essa ricorrente e mai rimborsate da giuste CP_2
notule di riaddebito che allegava: - Notula 179/00 del 31/07/2020 per €
701,33; - Notula 279/00 del 31/10/2020 per € 1.076,39; - Notula 3/00 del
28/02/2021 per € 701,33; - Notula 6/00 del 24/03/2021 per € 1.072,31; -
Notula 142/00 del 30/04/2021 per € 351,92; - Notula 217/00del 19/07/2021 per € 1.055,76; - Notula 226 del 16/08/2021 per € 351,92; - Notula 231/00 del 20/09/2021 per € 351,92; - Notula 260/00 del 18/10/2021 per € 351,92 -
Notula 2/00 del 28/01/2022 per € 1.055,76 - Notula 9/00 del 16/03/2022 per
€ 351,92 per un importo totale di € 7.422,48 (doc n. 15- Controparte_3
e fatture Leasplan di riferimento). Deduceva di avere diritto al rimborso
[...]
degli importi relativi ai seguenti verbali di violazione alle norme del codice della strada, pagati da per non incorrere in ulteriori Parte_1
aggravi di costi, ma da attribuire a detentore della vettura: - Verbale CP_2
n. 222000445198 del 2/12/2020 di € 47,30; - Verbale n. 22210005630 del
09/01/2021 di € 47,30; - Verbale n. 22210035996 del 26/01/2021di € 47,30;
- Verbale n. 22210036636 del 25/01/2021 di € 47,30; - Verbale n.
22210093600 del 11/06/2021 di € 47,30; - Verbale n. 22210147746 del
01/04/2021 di € 47,30 - Verbale n. 22210142767 del 02/04/2021 di € 47,30;
- Verbale n. 22210165591 del 15/04/2021 di € 47,30; - Verbale n.
22210167892 del 17/04/2021 di € 47,30; - Verbale n. 22210183615 del
24/04/2021 di € 34,70; - Verbale n. 22210193123 del 27/04/2021 di € 34,70;
-Verbale n. 22210190401 del 28/04/2021 di € 34,70; - Verbale n.
22210188513 del 29/04/2021 di 34,70: - Verbale n. 22210197426 del
03/05/2021 di € 34,70; - Verbale n. 22210241240 del 25/05/2021 di € 23,50;
5 - Verbale n. 22210251489 del 05/06/2021 di € 34,70; - Verbale
n.2220001937 del 05/01/2022 di € 34,70; - Verbale n. 2220006976 del
8/01/2022 di € 34,70; - Verbale n. 22220025954 del 21/01/2022 di € 34,70; per l'importo totale di €. 761,50 (doc n. 16 – Verbali elevati nei periodi di utilizzo della vettura da parte del Signor e pagamento relativo). CP_2
Chiedeva che venisse ordinato e/o ingiunto a l'immediata consegna CP_2
della vettura SMART FOR TWO COUPE con targa GA295GJ a
[...]
quale soggetto intestatario del contratto di long rent con la Parte_1
società Leaseplan Italia S.p.a.; che venisse ordinato e/o ingiunto a il CP_2
pagamento a delle somme dovute a titolo di rimborso del Parte_1
canone di long rent, anticipate dalla stessa e mai rimborsate nonostante i diversi accordi intercorsi tra le parti, quantificate in complessivi € 7.422,48
e che venisse ordinato e/o ingiunto a il pagamento a Controparte_2 [...]
delle somme dovute a titolo di rimborso degli importi versati Parte_1
dalla stessa per il pagamento delle sanzioni di cui ai verbali indicati (doc. 15) generate dall'irregolare utilizzo della vettura, e pari ad € 761,50, con il favore delle spese di lite.
§ 1.2– Si costituiva in data 23 giugno 2022 per chiedere in Controparte_2
via pregiudiziale la sospensione del giudizio per l'esperimento della mediazione obbligatoria. Chiedeva il rigetto del ricorso eccependo l'inesistenza dell'obbligo di rimborso del canone e di pagamento delle sanzioni. Evidenziava che nessun documento era stato prodotto a supporto dell'obbligo in capo ad esso di provvedere al pagamento delle multe;
CP_2
evidenziava che le fatture di riaddebito versate in atti da controparte rappresentavano il contributo volontario corrisposto da esso in virtù CP_2
del buon rapporto corrente con l'azienda e a titolo di cortesia < lo si ribadisce, di un accordo scritto tra le parti dal quale desumere inconfutabilmente che la vettura in questione fosse in uso esclusivo del Dr.
-> ; significava che egli non era tenuto a rispondere del pagamento CP_2
6 di sanzioni dovute a violazioni del codice della strada commesse da altri soggetti, che ben potevano aver avuto la disponibilità dell'autoveicolo loro concesso in uso dalla società ricorrente. In proposito sottolineava : < rimarcata carenza in atti di prova documentale a sostegno dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti del Dr. – in atti è stato prodotto CP_2
il solo contratto di long rent tra la e la Leaseplan s.p.a. e Parte_1
la delega al Dr. per il ritiro della vettura – non può che condurre CP_2
quindi, data la peculiare natura del procedimento azionato dalla ricorrente medesima, ad una pronunzia di rigetto delle richieste ivi formulate, nonché di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Formulava le seguenti conclusioni: << preliminarmente: - sospendere il presente giudizio assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ovvero per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
nel merito: - rigettare le domande tutte svolte dalla nei confronti del Dr. in Parte_1 Controparte_2
quanto infondate in fatto e in diritto, inammissibili ed improponibili per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria di costituzione e risposta, oltre che generiche ed indefinite ed in ogni caso prive dei requisiti essenziali di cui agli artt. 163 e 702 bis c.p.c.; - condannare la alla Parte_1
rifusione delle spese giudiziali sostenute dal resistente.
§ 1. 2– Il tribunale con ordinanza del 5 luglio assegnava il termine di legge per l'esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 bis e 6 Dl 28/2010
e rinviava la causa all'udienza del 13 dicembre 2022 per la verifica dell'esito conciliativo. All'udienza del 13 gennaio 2023 il difensore di parte ricorrente produceva ulteriori verbali di violazione del codice della strada oltre ad uno schema riassuntivo dal quale emergevano verbali di accertamento per totali
€ 2.086,98 e fatture Leasplan per totali € 8.488,22 ed il Tribunale riservava il provvedimento. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17 gennaio 2023 il
7 Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione stante la natura documentale, emetteva il provvedimento decisorio.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il
17 gennaio 2023 così statuiva: <<1) Accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto ORDINA al resistente, , l'immediata Controparte_2
restituzione dell'autovettura Smart for Two Coupe tg bGA295GJ in favore della ricorrente, la società ove ancora detenuta;
2) Parte_1
Respinge per il resto la domanda;
3) Letto l'art. 92 CPC, compensa integralmente le spese di lite.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< si osserva, in primo luogo, che la fattispecie esaminata rientra effettivamente nello schema in quanto il contratto di noleggio long rent è stato stipulato tra la società odierna ricorrente e la Lease Plan, mentre il resistente odierno, CP_2
risulta aver ritirato la vettura oggetto del noleggio per conto e dietro
[...]
delega scritta conferita dalla società ricorrente che compare nel giudizio odierno quale contraente del contratto 'long rent'. Per tali ragioni si è demandato alle parti l'espletamento della procedura di mediazione che deve ritenersi di natura obbligatoria ex artt. 5 e 6 DL 28/2010, regolarmente svolta con esito negativo. Di ciò vi è prova la circostanza per cui la società ricorrente, nel porre termine al rapporto commerciale / professionale con il resistente, ha indirizzato a quest'ultimo una raccomandata di diffida e restituzione della vettura 'ricevuta in uso' dalla parte ricorrente al fine di adempiere alle prestazioni professionali intercorrenti tra le odierne parti del giudizio. Ne consegue che il contratto 'long rent' è intercorso, a sua volta, tra la ricorrente e la Lease Plan e che quindi l'odierno resistente non ha legittimazione passiva relativamente alla richiesta di pagamento a lui rivolta, come parte della domanda, dei canoni di locazione, non essendovi prova – documentale – degli intervenuti accordi (ex scrittura privata sottoscritta dalle
8 parti) con cui il resistente si sarebbe impegnato a corrispondere i canoni di locazione convenuti. Ne consegue ulteriormente che configurandosi il contratto de quo in contratto di comodato di uso di natura precaria ex art. 1803 e ss CC, sussiste l'obbligo di restituire il bene a richiesta dell'avente diritto. Inoltre, il contratto di comodato per sua definizione è essenzialmente gratuito;
conseguentemente a meno di non essere provate per mezzo di documenti ovvero oralmente, il comodatario non è tenuto a pagare somme a titolo di 'locazione o per l'uso del bene medesimo. In ciò si conviene con quanto fatto rilevare da parte ricorrente laddove eccepisce il difetto di regolamentazione 'in modo minuzioso' degli accordi particolari inerenti il rapporto tra la ricorrente ed il resistente sul presupposto per cui quest'ultimo non può rispondere di obbligazioni inerenti il contratto di noleggio ma, come da esso stesso dedotto, tutt'al più per quello di comodato per l'uso della vettura de qua. Dalle circostanze versate in atti nonché dal contenuto delle stesse difese del resistente, considerato che la vettura è ancora nella disponibilità del resistente per averlo egli ritirato per conto e su incarico della società ricorrente. Con riferimento, invece, agli importi richiesti a titolo di pagamento di fatture emesse dalla Lease Plan per tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta non essendovi sul punto legittimazione passiva del resistente. Con riferimento, infine, alle somme richieste relative ai verbali di contravvenzione si osserva che delle stesse risulta essere stato depositato unicamente un elenco meramente schematico ed indicativo delle somme dovute, mentre difetta la prova circa la effettiva contestazione delle infrazioni al resistente. Si osserva infatti che, seppure la vettura sia stata incontestatamente in uso al resistente, non vi è la prova perché difetta l'allegazione della produzione dei verbali attinenti le infrazioni medesime che le stesse siano a lui imputabili (causali delle infrazioni, circostanze di tempo e di luogo delle medesime, soggetto effettivo – l'odierno resistente – responsabile della sollevata infrazione, perché ad esempio alla guida
9 dell'auto), e difetta la prova che le somme siano state anticipate dalla ricorrente. Peraltro, questa circostanza presupporrebbe 'un agire per conto' del resistente, che contrasta con le emergenze istruttorie. Tenuto conto di quanto dedotto e delle rispettive difese e delle allegazioni delle parti;
dell'applicabilità del principio di specifica contestazione dei fatti dalla parte costituita (ex art. 115 CPC), la domanda può essere accolta per quanto di ragione. Tenuto conto che poi, quest'ultima risulta provata in parte, sussistono gravi ragioni per disporre ex art. 92 CPC la compensazione delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello evidenziando di aver Parte_1
depositato istanza per la modifica di errore materiale, per avere il Giudice errato la trascrizione della targa della vettura, e che tale istanza era stata accolta in data 29 gennaio 2022 e la targa è stata pertanto corretta da
“bGA295GJ” in “GA295GJ”. Formulava cinque motivi di gravame, di seguito illustrati e rassegnava le seguenti conclusioni: << IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Ottava Civile,
Giudice Dott./Dott.ssa Antonella Zanchetta nell'ambito del giudizio N.R.G.
20351/2022, depositata in cancelleria in data 20 Gennaio 2023 e trasmessa in pari data – limitatamente ai punti 2 e 3, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, per come precisate nel corso dell'udienza del 13 gennaio 2023:
- ordinare e/o ingiungere al Signor il pagamento a Controparte_2 [...]
delle somme dovute a titolo di rimborso del canone di leasing Parte_1
della vettura, anticipate dalla stessa e mai rimborsate, quantificate in complessive € 8.488,12; - ordinare e/o ingiungere al Signor Controparte_2
il pagamento a delle somme dovute a titolo di rimborso Parte_1
degli importi versati dalla stessa per il pagamento delle sanzioni di cui ai verbali indicati generate dall'irregolare utilizzo della vettura Smart For Two
10 targata GA295GJ, e pari ad € 2.086,98, di cui ai verbali allegati al ricorso introduttivo, ed ai successivi atti del giudizio;
vettura Smart For Two targata
GA295GJ maturati e maturandi nonché il pagamento delle eventuali successive sanzioni che dovessero essere elevate e/o elevande tramite notifiche successive al deposito del presente atto nel corso del presente giudizio e con riserva di depositare le relative fatture e verbali.- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie: Posto che in seguito al deposito del ricorso sono pervenute alla società appellante svariate multe, elevate per violazioni del codice della strada attribuibili al Signor per essere lo stesso nella disponibilità CP_2
della vettura, si chiede che vengano ammessi tutti quei documenti depositati dalla scrivente difesa e mai valutati dal giudice. Si ricorda infatti che il giudice di prime cure non solo non si è mai pronunciato sull'ammissibilità dei documenti depositati, ma ha anche dichiarato in ordinanza che nessuna prova è stata data circa l'elevazione delle sanzioni. Nello specifico, successivamente al deposito del ricorso ex art. 702 bis sono stati depositati:
Verbali depositati con istanza dell'11 luglio 2022: Verbale n.
22220124997del 31/03/2022; Verbale n. 63220218145 del 31/05/2022.
Verbali depositati con istanza del 20 Ottobre 2022: Verbale n.
222220124997 del 31/03/2022; Verbale n.63220218145 del 31/05/2022;
Verbale n. 22220266904 del 05/07/2022; Verbale n. 22220270444 del
07/07/2022; Verbale n. 22220324010 del 02/09/2022; Verbale n.
22220326476 del 05/09/2022;Verbale n. 222220330824 del 06/09/2022;
Verbali e notule depositati con note di trattazione scritta del 7 dicembre 2022 depositate per l'udienza del 13 dicembre 2022: n. 22220352215 del
11 21/09/2022, n. 22220357173 del 23/09/2022, n. 22220361413 del
27/09/2022, n. 22220363415 del 28/09/2022, n. 22220363982 del
30/09/2022, n. 22220361905 del 22220361905, n. 22220377600 del
07/10/2022, n. 22220381480 del 10/10/2022, n. 22220385314 del
12/10/2022, n. 68220016879 del 11/11/2022, oltre alle notule Leasplan n.
13/00 e 20/00. Verbali comunicati all'udienza del 13 gennaio 2023: Verbale
1639531 del 22/09/2022 per € 63,40, Verbale 1639534 del 22/09/2022 per €
63,40, verbale n. 22220400739 del 22/10/2022 per € 34,70, Verbale n.
1793932 del 14/10/2022 per € 63,40, Verbale n. 1793916 del 14/10/2022 di
€ 63,40, Verbale n. 1793912 del 14/10/2022 per € 63,40; Verbale
22220438428 del 16/11/2022 per € 47,30, Verbale 22220442446 del
21/11/2022 per € 34,70, Verbale n. 22220449168 del 26/11/2022 per € 34,70,
Verbale n. 22220444239 del 23/11/2022 per € 34,70.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 21 aprile 2023 la Corte ritenuta valida la notifica dell'atto di appello presso il procuratore del giudizio di primo grado e constatato che non risultava rispettato il termine a comparire ne ordinava la rinnovazione rinviando all'uopo all'udienza del 29 settembre 2023
§ 4.2 – All'udienza suddetta dichiarava la contumacia dell'appellato e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30 maggio 2025.
§ 4.3 –Ha depositato note il difensore di parte appellante che all'odierna udienza precisava le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
12 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << ERRATA RICOSTRUZIONE DEI
FATTI DEDOTTA NELL'ORDINANZA IMPUGNATA ED ERRONEO
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE>> l'appellante censura l'ordinanza decisoria nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il rapporto tra essa società e rientra nello schema del contratto di CP_2
noleggio long rent; evidenzia che il primo giudice ha errato perché il noleggio è intercorso tra essa società e la società di leasing Leasing Leasplan, mentre con intercorreva un rapporto di messa a disposizione, in via CP_2
esclusiva, del veicolo noleggiato da essa società e nell'impegno assunto da a rimborsare le rate di nolo proprio a fronte dell'utilizzo personale CP_2
ed esclusivo dell'autovettura, così come documentato dalla corrispondenza in atti dalla quale emergeva che aveva effettuato per alcuni mesi i CP_2
pagamenti, redendosi poi inadempiente senza una plausibile ragione e nei mesi a seguire aveva dichiarato di voler effettuare la voltura del leasing a suo nome.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << 2) ERRATA APPLICAZIONE
DELL'ART. 75 c.p.c.>> l'appellante censura il passo motivazionale in cui il Tribunale ha affermato “Con riferimento, invece, agli importi richiesti a titolo di pagamento di fatture emesse dalla Lease Plan per tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta non essendovi sul punto legittimazione passiva del resistente>> Significava di non aver mai dedotto che fosse parte del contratto di noleggio della vettura e di aver, CP_2
invece, chiesto il rimborso delle fatture per avere l'appellato utilizzato una vettura con l'accordo di dover rifondere i relativi importi riconducibili ai canoni. Evidenziava, altresì, che in relazione alla domanda svolta da essa istante la difesa di non aveva mai eccepito il proprio difetto di Pt_2
legittimazione passiva.
13 § 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << IMPOSSIBILITÀ DI
COMPRENDERE L'ITER LOGICO ARGOMENTATIVO PER
PRESENZA DI FRASI INCOMPLETE: ERRATA ED ILLOGICA
MOTIVAZIONE: VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 132
COMMA 2 N. 4 CPC.>> l'appellante censura l'ordinanza decisoria con riguardo a due incisi e, segnatamente, laddove il primo giudice dopo aver detto: << In ciò si conviene con quanto fatto rilevare da parte ricorrente laddove eccepisce il difetto di regolamentazione “in modo minuzioso” degli accordi particolari inerenti il rapporto tra la ricorrente ed il resistente sul presupposto per cui quest'ultimo non può rispondere di obbligazioni inerenti il contratto di noleggio ma, come da esso stesso dedotto, tutt'al più per quello di comodato per l'uso della vettura de qua” concludeva quel ragionamento con la seguente frase: “Dalle circostanze versate in atti nonché dal contenuto delle stesse difese del resistente, considerato che la vettura è ancora nella disponibilità del resistente per averlo egli ritirato per conto e su incarico della società ricorrente.” >> Segnala che trattasi di frase che è del tutto incompleta, che manca della conclusione, per cui risulta impossibile comprendere il ragionamento operato e posto a base della decisione della domanda di rigetto delle somme chieste a rimborso.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << OMESSA VALUTAZIONE DEI
DOCUMENTI PRODOTTI CON RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C E
SUCCESSIVE ISTANZE DEL'11 LUGLIO 2022, 20 OTTOBRE 2022, 13
DICEMBRE 2022, UDIENZA DEL 13 GENNAIO 2023: VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE ART:115 E 116 C.P.C.>> l'appellante censura l'ordinanza decisoria nella parte in cui il Tribunale ha affermato che essa ricorrente non avrebbe fornito la prova del fatto che il resistente si sarebbe impegnato a corrispondere i canoni di locazione convenuti. Al riguardo, ferma la censura di cui al primo motivo di gravame, evidenziava
14 che avrebbe dovuto rimborsare i canoni ad essa società CP_2 [...]
per avere in uso la vettura – e non certo pagare i canoni di leasing Pt_1
alla società Leasplan – ed aveva assunto tale impegno la cui prova risultava fornita dalla ricognizione di debito operata dallo stesso il quale CP_2
aveva rimborsato alla Società i canoni per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2020, salvo poi sospendere i versamenti, senza una motivazione plausibile. Sottolineava che di tali versamenti vi era prova nel documento n.
3 allegato al ricorso ai sensi dell'art. 702 bis;
che risultavano prodotte le comunicazioni nelle quali il Signor si impegnava a volturare il CP_2
contratto di long rent a proprio nome, senza contestare le richieste avanzate dalla società.
Quanto alle violazioni del codice della strada, censurava il passo motivazionale in cui il tribunale nel rigettare la domanda di rimborso aveva osservato : <difetta l'allegazione della produzione dei verbali attinenti le infrazioni medesime che le stesse siano a lui imputabili (causali delle infrazioni, circostanze di tempo e di luogo delle medesime, soggetto effettivo
– l'odierno resistente – responsabile della sollevata infrazione)”>> per evidenziare che la documentazione era stata, invece, ritualmente versata in atti avendo essa società ricorrente depositato i verbali di violazione al codice della strada richiamati nel ricorso, dai quali emergeva: la vettura alla quale si fa riferimento, il giorno di elevazione, data, luogo, importo, tipologia di violazione e relativo pagamento. Che nel corso di causa aveva prodotto i verbali via via sopravenuti e segnatamente, con istanza dell'11 luglio 2022 per la modifica e/o revoca dell'ordinanza del 7 luglio 2022, la difesa di parte ricorrente depositava i seguenti verbali: Verbale n. 22220124997del
31/03/2022; Verbale n. 63220218145 del 31/05/2022; successivamente con istanza del 20 Ottobre 2022 venivano depositati ulteriori verbali, pervenuti alla Società successivamente al deposito del ricorso, ossia: Verbale n.
222220124997 del 31/03/2022; Verbale n.63220218145 del 31/05/2022;
15 Verbale n. 22220266904 del 05/07/2022; Verbale n. 22220270444 del
07/07/2022; Verbale n. 22220324010 del 02/09/2022; Verbale n.
22220326476 del 05/09/2022; Verbale n. 222220330824 del 06/09/2022; infine con le note del 7 dicembre 2022, depositate per l'udienza del 13 dicembre 2022, venivano depositati ulteriori verbali, ossia: n 22220352215 del 21/09/2022, n. 22220357173 del 23/09/2022, n. 22220361413 del
27/09/2022, n. 22220363415 del 28/09/2022, n. 22220363982 del
30/09/2022, n. 22220361905 del 22220361905, n. 22220377600 del
07/10/2022, n. 22220381480 del 10/10/2022, n. 22220385314 del
12/10/2022, n. 68220016879 del 11/11/2022, oltre alle notule Leasplan n.
13/00 e 20/00. Significava che il tribunale non si era mai pronunciato sull'istanza di ammissione di detta documentazione e aveva emesso ordinanza decisoria in cui dava atto della lacuna probatoria, passo motivazionale che lasciava desumere che il primo giudice non avesse preso cognizione di tali depositi. Evidenziava che il tribunale aveva dichiarato nell'ordinanza appellata che “la vettura sia stata incontestamente in uso al resistente” lasciando intendere che sulla scorta di tale dato obiettivo la documentazione sarebbe stata rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda, salvo poi sostenere che non vi era allegazione dei verbali e, quindi, rigettava la domanda senza avvedersi che quei documenti rilevanti erano ritualmente prodotti.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato, : << INSUSSITENZA DELLE GRAVI
RAGIONI EX ART. 92 CPC PER DISPORRE LA COMPENSAZIONE.
VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 132 comma 2 n. 4 CPC
PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
COMPENSAZIONE:>> l'appellante censura l'ordinanza decisoria in quanto immotivata in punto di compensazione delle spese di lite essendo la
16 pronuncia di compensazione legata a fattispecie tipiche, qui non sussistenti ed a puntuale obbligo motivazionale, qui non assolto.
§ 6 – questioni preliminari
§ 6.1 – Si osserva che parte appellante ha proceduto alla notifica dell'atto di appello sia presso il procuratore costituito di primo grado, che alla parte personalmente stante la rinuncia al mandato dichiarata in primo grado.
Dall'esame degli atti di primo grado emerge, invero, che l'avv.to Leonardo
Lastei ha inserito in data 13 gennaio 2023 nel fascicolo telematico la dichiarazione di rinuncia al mandato professionale conferitogli da CP_2
[...]
La Corte all'udienza di prima comparizione ha ritenuto che in ipotesi di rinuncia al mandato non venisse meno l'efficacia del mandato difensivo non essendo intervenuta nomina di nuovo difensore sicché, essendo irrilevante che fosse andata a buon fine la notifica alla parte personalmente, ha disposto la rinnovazione della notificazione al difensore di prime cure non risultando rispettato il termine a comparire nella notifica eseguita presso il domicilio di detto difensore.
La Corte così disponendo si è uniformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale:< della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente>> (così Cass. n.
11504/2016; 2677/2019 e succ conf.). La dichiarazione di contumacia di nel presente grado risulta emessa in esito alla verifica della Controparte_2
rituale rinnovazione della notificazione presso il suo procuratore costituito di primo grado presso il quale aveva eletto domicilio.
17 § 6.2 – Giova osservare che l'appello è solo parziale;
risulta trascorso in giudicato il capo dell'ordinanza decisoria con il quale Controparte_2
risulta condannato alla restituzione del veicolo alla società appellante e così pure, per quel che qui rileva, l'accertamento che il veicolo è sempre rimasto nella disponibilità di Si controverte, invece, in relazione alle CP_2
motivazioni poste a sostegno del diniego delle domande di rimborso avendo il primo giudice argomentato che alcun rimborso spetta a Parte_1
per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in ragione della mancata produzione dei verbali e segnatamente il seguente passo motivazionale: << seppure la vettura sia stata incontestatamente in uso al resistente, non vi è la prova perché difetta l'allegazione della produzione dei verbali attinenti le infrazioni medesime che le stesse siano a lui imputabili
(causali delle infrazioni, circostanze di tempo e di luogo delle medesime, soggetto effettivo – l'odierno resistente – responsabile della sollevata infrazione, perché ad esempio alla guida dell'auto), e difetta la prova che le somme siano state anticipate dalla ricorrente. >>
§ 7 – L'analisi dell'appello
§ 7. 1– Il primo, il secondo ed il quarto motivo possono venir esaminati congiuntamente in quanto afferenti a questioni strettamente connesse in punto di qualificazione ed interpretazione della domanda, ripartizione dell'onere probatorio ed ammissione e valutazione delle prove allegate.
I motivi sono fondati per le considerazioni che seguono.
Giova premettere che il tribunale ha inequivocabilmente qualificato il contratto tra e come contratto di comodato: << Ne Parte_1 CP_2
consegue ulteriormente che configurandosi il contratto de quo in contratto di comodato di uso di natura precaria ex art. 1803 e ss CC, sussiste l'obbligo di
18 restituire il bene a richiesta dell'avente diritto. Inoltre, il contratto di comodato per sua definizione è essenzialmente gratuito;
conseguentemente a meno di non essere provate per mezzo di documenti ovvero oralmente, il comodatario non è tenuto a pagare somme a titolo di 'locazione o per l'uso del bene medesimo>> per poi rigettare, così contraddicendosi, la domanda formulata da di rimborso dei canoni di locazione per difetto di Parte_1
legittimazione passiva di :<< Con riferimento, invece, agli importi CP_2
richiesti a titolo di pagamento di fatture emesse dalla Lease Plan per tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta non essendovi sul punto legittimazione passiva del resistente. >> e rigettando la domanda di rimborso delle contravvenzioni al codice della strada - incorrendo in evidente svista - per mancata produzione dei verbali di accertamento delle infrazioni e così in motivazione: << Con riferimento, infine, alle somme richieste relative ai verbali di contravvenzione si osserva che delle stesse risulta essere stato depositato unicamente un elenco meramente schematico ed indicativo delle somme dovute, mentre difetta la prova circa la effettiva contestazione delle infrazioni al resistente. Si osserva infatti che, seppure la vettura sia stata incontestatamente in uso al resistente, non vi è la prova perché difetta l'allegazione della produzione dei verbali attinenti le infrazioni medesime che le stesse siano a lui imputabili (causali delle infrazioni, circostanze di tempo e di luogo delle medesime, soggetto effettivo – l'odierno resistente – responsabile della sollevata infrazione, perché ad esempio alla guida dell'auto), e difetta la prova che le somme siano state anticipate dalla ricorrente.>>
Osserva la Corte che, muovendo dalla qualificazione data dal primo giudice che la cessione in uso dell'autoveicolo a debba essere inquadrata nel CP_2
rapporto di comodato d'uso, ne discende che stante la presunzione di gratuità del comodato -come affermato dal primo giudice – avrebbe Parte_1
19 dovuto dimostrare che vi era accordo scritto o orale circa l'obbligo di rimborso dei canoni di locazione da parte di CP_2
La pronuncia di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva è quindi eccentrica rispetto alla qualificazione della domanda e va riformata nel merito in quanto parte ricorrente ha documentato che ha CP_2
provveduto al rimborso in favore di delle rate di leasing da Parte_1
questa corrisposte alla società Leasplan. In particolare, è incontestato che ha ritirato la macchina il 27 gennaio 2020 e ha proceduto al rimborso CP_2
del canone di locazione per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio, sospendendo per i mesi a seguire il pagamento.
Osserva la Corte che dal carteggio in atti emerge che tra e Parte_1
sono intervenute numerose interlocuzioni dalle quali si evince che CP_2
aveva assicurato che avrebbe volturato il contratto di leasing a suo CP_2
nome e che aveva ripetutamente segnalato che la situazione Parte_1
non fosse più sostenibile in quanto: << La macchina viene da te utilizzata e paga i canoni ormai da un anno.>> ed ancora, tra le tante, Parte_1
<< Purtroppo è la stessa notizia che ci hai dato mesi fa e ad oggi siamo sempre allo stesso punto. Inoltre, il canone della smart continua ad essere regolarmente addebitato sui nostri conti ma non abbiamo ricevuto alcun bonifico di rimborso, neanche delle sanzioni amministrative. Perciò ti prego entro e non oltre martedì prossimo 14 settembre di farci avere conferma dell'avvenuta voltura o di riorganizzare la riconsegna.>> sollecitandolo al rimborso, a definire le pratiche di voltura del contratto a rimborsare le multe.
(cfr. mail in atti).
Come osservato, è sceso il giudicato sulla circostanza di fatto che l'autovettura SMART targata GA295GJ fosse dal 27 gennaio 2020 in uso esclusivo a CP_2
In relazione alla domanda di rimborso delle violazioni al codice della Strada si osserva che il tribunale, per evidente svista, ha ritenuto che parte ricorrente
20 non avesse depositato i verbali di infrazione elevati e che quindi non fosse possibile identificate il contravventore in e che non CP_2 Parte_1
avesse dato prova di aver pagato le sanzioni di cui chiedeva il rimborso.
Al contrario di quanto asserito dal primo giudice e come puntualmente illustrato nei motivi di gravame in esame, la documentazione suddetta risultava versata in atti da parte ricorrente e precisamente mediante deposito contestuale al deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per le infrazioni notificate antecedentemente a detta data e con depositi in corso di causa per le infrazioni la cui notificazione risultava sopravvenuta in pendenza del giudizio di prime cure e della quale ha potuto prendere visione, CP_2
spiegando le proprie difese.
Trattasi di documentazione ritualmente versata in atti e che attesta che il veicolo Daimler AG Autovettura targa GA295GJ violava gli articoli del codice della strada puntualmente descritti (in prevalenza sostava senza esporre il titolo di pagamento) e risultano allegati i versamenti effettuati da
. Parte_1
In riforma dell'impugnata ordinanza entrambe le domande vanno accolte sulla base della documentazione versata in atti e così € 8.488,12 a titolo di rimborso del canone di leasing dell'autovettura Daimler AG targa GA295GJ in uso esclusivo a e € 2.086,98 a titolo di rimborso degli Controparte_2
importi versati da per il pagamento delle sanzioni, di cui ai Parte_1
verbali di contravvenzione al codice della strada notificati a detta società nel periodo in cui l'autovettura suddetta risultava in esclusivo utilizzo a CP_2
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
§ 7. 2– Il terzo motivo rimane assorbito e così pure il quinto, afferente alle spese di lite di primo grado, in quanto in ragione dell'accoglimento dell'appello le spese del doppio grado vanno regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza finale.
21 8. – Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di CP_2
rimasto integralmente soccombente. Esse vengono liquidate in
[...]
dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, fatta eccezione per il presente grado per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
confronti di contro l'ordinanza ex art. Parte_3 Controparte_2
702 ter c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Roma rep. n. 1576/2023 pubblicata in data 20/01/2023 così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, che nel resto conferma, condanna al pagamento nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[... del complessivo importo di € 10.575,10 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_2
grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 259,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi e quanto al presente grado in € 355,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 30/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott. Giuseppe Staglianò
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